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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/05/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 814/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Lavorgna ( ed elettivamente nel Email_1 suo studio sito a Telese Terme (BN) in Viale Minieri n.179
RICORRENTE contro
(c.f. IVA , con Controparte_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2 sede a Roma in Viale Europa 190 in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Corbo con studio a Roma in Viale Umberto Tupini n. 113 ed elettivamente domiciliata presso il medesimo avvocato all'indirizzo PEC Email_2
RESISTENTE nonché nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria delle
POLITICHE ATTIVE 2024 TRASFORMAZIONI DA PART TIME A FULL
TIME IN AMBITO PROVINCIALE – RECAPITO della provincia di Rimini del 30/05/2024
Avente ad oggetto
PRINCIPIO DI RAREFAZIONE
MOTIVAZIONE
1 Il ricorso presentato da − assunto da in data Parte_1 CP_1
18/07/2022 con le mansioni di addetto al recapito in forza di contratto di lavoro part-time verticale per il periodo dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno ed orario di lavoro settimanale pieno, pari a 36 ore settimanali , inquadrato nel livello professionale “D Junior” di cui al CCNL per i dipendenti dell'Azienda
con sede di lavoro fino al mese di marzo 2024 presso il C.D. CP_1
(Centro di distribuzione) di Faenza ed a decorrere dal mese di aprile 2024 trasferito su sua domanda presso il sito a Rimini in Via Controparte_2
Coriano n. 58 – finalizzato all'accertamento del suo diritto a partecipare al bando per le Politiche Attive del Lavoro del triennio 2024-2026 relativo alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time pubblicato da il 30/05/2024 previa disapplicazione dell'accordo del 16 Controparte_1 maggio 2024 intervenuto tra e le Organizzazioni Sindacali che vietava ai CP_1 soggetti destinatari nell'anno solare di una delle leve delle Politiche Attive del Lavoro (trasformazione da part-time a full-time, trasferimento, sportellizzazione) di concorrere nel medesimo anno solare per un ulteriore leva delle Politiche
Attive del Lavoro ( cd. Principio di Rarefazione) , è immeritevole di accoglimento .
Il cd. Principio di Rarefazione , preceduto dall'accordo tra e le CP_1
Organizzazioni Sindacali sottoscritto in data 3\08\2021 − che nell'ultimo periodo del punto 4 stabilisce che “Al fine di garantire la necessaria continuità operativa delle strutture aziendali di appartenenza, le Parti condividono che le risorse che risultino destinatarie di una qualsiasi leva di Politiche Attive del Lavoro tra le seguenti: i) mobilità regionale o nazionale;
ii) conversione da part-time in full- time;
iii) sportellizzazione, non potranno nella medesima tranche di attivazione delle PAL concorrere per alcuna delle ulteriori leve e pertanto non saranno inserite nelle relative graduatorie” − è stato introdotto dal successivo accordo del 16\05\2024 con la seguente testuale previsione “Al fine di garantire la necessaria continuità operativa delle strutture aziendali di appartenenza, le
Parti condividono che le risorse che risultino destinatarie di una qualsiasi leva di Politiche Attive del Lavoro tra le seguenti: i) mobilità regionale o nazionale
ii) conversione da part-time in full-time iii) sportellizzazione non possono, nel medesimo anno solare in cui la leva di cui sono destinatari produce effetto, concorrere per alcuna delle ulteriori leve elencate e pertanto non saranno inserite nelle relative graduatorie o saranno escluse dalle stesse. Con riferimento alle risorse interessate dalla sportellizzazione restano confermate le specifiche previsioni di cui al relativo paragrafo” che vieta al lavoratore di accedere nello stesso anno solare a due diverse leve delle Politiche Attive del
Lavoro (trasformazione da part-time a full-time, trasferimento, sportellizzazione)
.
2 Il principio appare fondato sulla legittima esigenza esplicitata dalle parti stipulanti di assicurare la continuità operativa delle strutture aziendali di impiego dei dipendenti, favorendo una durata della permanenza nella singola sede adeguata ad evitare che, trasferimenti ripetuti, possano alterare la piena funzionalità delle strutture e favorire un'adeguata alternanza tra i lavoratori che usufruiscono delle leve consentendo un'equa ripartizione tra tutto il personale delle occasioni di stabilizzazione, trasformazione e trasferimento.
Risulta allora ostativo all'accoglimento della domanda il fatto che abbia ottenuto il trasferimento presso il Centro Parte_1
Logistico di Rimini Recapito Sud nel mese di aprile 2024 beneficiando di una delle leve previste dagli Accordi sulle Politiche Attive del Lavoro , motivo per il quale nello stesso anno solare 2024 non ha potuto partecipare al bando per le
Politiche Attive del Lavoro del triennio 2024-2026 relativo alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time pubblicato da Controparte_1 il 30/05/2024.
La tesi di parte ricorrente che il principio di rarefazione si applichi soltanto a decorrere dalle Politiche Attive per il triennio 2024-2026 ed in particolare alle leve delle Politiche Attive attuate in epoca successiva alla stipulazione dell'accordo e quindi non al ricorrente che ha presentato domanda di partecipazione all'ultima tranche di mobilità regionale bandita da per il CP_1 triennio 2021-2023 ed è stato trasferito in epoca precedente alla firma dell'accordo in data 16\05\2024 , non appare convincente .
Nell'accordo del 16/05/2024 si legge infatti “…Le parti , nel ribadire che le regole definite nel presente accordo per ciascuna delle leve contemplate avranno efficacia per il triennio 2024-2026…Pertanto nel corso del triennio 2024-2026 le Parti convengono la seguente disciplina dei singoli istituti di Politiche Attive… ” , dove con la dizione anno 2024 le parti hanno chiaramente inteso riferirsi all'intero anno solare non essendo stata prevista alcuna decorrenza posticipata (che altrimenti avrebbe dovuto essere espressamente specificata ) .
Sulla base del significato letterale del testo negoziale, il principio di rarefazione appare applicabile a tutti i lavoratori che nel triennio 2024-2026 sono stati destinatari – come il ricorrente – di una leva delle Politiche Attive del Lavoro .
Stante la novità e controvertibilità della questione , le spese di lite si compensano integralmente fra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
3 visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso del giorno 19\07\2024, disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con Controparte_1
:
[...]
1) Rigetta il ricorso .
2) Spese processuali interamente compensate fra le parti .
Così deciso in Rimini all'udienza del giorno 29\05\2025.
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'
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