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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
MANDUZIO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 359/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa ha proposto ricorso, iscritto al n. 359/23 R.G., avverso l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento n. 30 del
30/11/2022 per l'anno d'imposta 2017 relativamente all'imposta comunale di pubblicità per il
Comune_1.
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato sulla base di un presunto erroneo calcolo della superficie impositiva dei mezzi “Poste”, sulla base di una ritenuta connessione dei mezzi pubblicitari tra loro e della ritenuta conseguente applicabilità dell'esenzione riservata alle insegne di esercizio ai sensi dell'art. 17 co. 1 bis D. Lvo n. 507/1993.
Resistente_1 spa, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale di Pubblicità per il Comune_1 (VI), si è costituita in giudizio ed ha esposto le proprie controdeduzioni, chiedendo la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Il calcolo unitario della superficie impositiva di cui all'art. 7 co. 5 D. Lvo n. 507/1993, ritenendosi dalla ricorrente che la superficie impositiva dei mezzi pubblicitari sia da valutarsi in connessione entro i 5 mq, richiede però la prova che effettivamente questi mezzi di pubblicità, provenienti dallo stesso soggetto e/o d'identico contenuto, siano collocati in contesto di connessione tra loro.
La prova sul punto non è stata fornita, essendo stata limitata all'affermazione dell'identità della provenienza, senza alcuna dimostrazione di collegamento tra i mezzi di pubblicità.
Non vi è prova dunque dell'unicità del messaggio pubblicitario.
Pertanto. ogni doglianza va respinta ed il ricorso va rigettato integralmente.
Le spese seguono la soccombenza e, considerata la natura ed entità del contenzioso e le motivazioni spese a sostegno dalla parte resistente, possono essere liquidate in euro 300,00.
P.Q.M.
Rigetto. Spese Euro 300,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
MANDUZIO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 359/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa ha proposto ricorso, iscritto al n. 359/23 R.G., avverso l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento n. 30 del
30/11/2022 per l'anno d'imposta 2017 relativamente all'imposta comunale di pubblicità per il
Comune_1.
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato sulla base di un presunto erroneo calcolo della superficie impositiva dei mezzi “Poste”, sulla base di una ritenuta connessione dei mezzi pubblicitari tra loro e della ritenuta conseguente applicabilità dell'esenzione riservata alle insegne di esercizio ai sensi dell'art. 17 co. 1 bis D. Lvo n. 507/1993.
Resistente_1 spa, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale di Pubblicità per il Comune_1 (VI), si è costituita in giudizio ed ha esposto le proprie controdeduzioni, chiedendo la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Il calcolo unitario della superficie impositiva di cui all'art. 7 co. 5 D. Lvo n. 507/1993, ritenendosi dalla ricorrente che la superficie impositiva dei mezzi pubblicitari sia da valutarsi in connessione entro i 5 mq, richiede però la prova che effettivamente questi mezzi di pubblicità, provenienti dallo stesso soggetto e/o d'identico contenuto, siano collocati in contesto di connessione tra loro.
La prova sul punto non è stata fornita, essendo stata limitata all'affermazione dell'identità della provenienza, senza alcuna dimostrazione di collegamento tra i mezzi di pubblicità.
Non vi è prova dunque dell'unicità del messaggio pubblicitario.
Pertanto. ogni doglianza va respinta ed il ricorso va rigettato integralmente.
Le spese seguono la soccombenza e, considerata la natura ed entità del contenzioso e le motivazioni spese a sostegno dalla parte resistente, possono essere liquidate in euro 300,00.
P.Q.M.
Rigetto. Spese Euro 300,00.