TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 5791/2023 R.G., nella causa civile iscritta al n. R.G. 5791/2023 promossa da:
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata e rappresentata dall'Avv. Niccolò D'Elia (C.F.
) C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato dall'Avv. Marinella Soraia Drago (C.F. ) CodiceFiscale_3
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni per inadempimento contrattuale (violazione patto di non concorrenza) e concorrenza sleale.
Conclusioni: Come da verbale dell'ultima udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito " ") Parte_1 Pt_1 conveniva in giudizio il Sig. e la società , Controparte_1 Controparte_2 chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di €23.000,00 a titolo di risarcimento danni. Tale somma era richiesta per la presunta violazione, da parte del Sig. , del patto di non concorrenza sottoscritto con CP_1 contratto del 5 gennaio 2023 (art. 12) e per atti di concorrenza sleale. Pt_1 deduceva che il Sig. , il cui rapporto di lavoro era cessato il 20 febbraio CP_1
2023, avesse operato in concorrenza per il tramite della società , Controparte_2 facente capo alla moglie e avente sede legale coincidente con la residenza del
, acquistando merce con le medesime caratteristiche da , CP_1 Pt_2 stesso fornitore di . L'attrice qualificava come una "diretta Pt_1 Controparte_2 competitor" e sosteneva che la condotta del configurasse sviamento di CP_1 clientela e concorrenza sleale. Il danno veniva quantificato in €21.000,00 per danno emergente e lucro cessante, sulla base di una stima di vendite mancate a clienti gestiti dal , e €2.000,00 per danno all'immagine. CP_1
Si costituiva il Sig. contestando integralmente le pretese Controparte_1 avversarie e chiedendone il rigetto. Eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato corretto esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza della zona e del corrispettivo, nonché la carenza di prova sia dell'attività concorrenziale che del danno lamentato. Negava altresì la sua riconducibilità diretta all'operato di
. Controparte_2
rimaneva contumace. Controparte_2
La causa veniva istruita documentalmente.
All'esito, la domanda attorea deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Ritenuto in Diritto
La domanda proposta da non può trovare accoglimento stante la Parte_1 carenza di prova in ordine alla sussistenza della condotta concorrenziale illecita imputata al Sig. . CP_1
Grava sulla parte attrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa risarcitoria, ossia, nel caso di specie, l'avvenuta violazione del patto di non concorrenza e il compimento di atti di concorrenza sleale da parte del convenuto, nonché il nesso causale tra tale condotta e il danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito.
Nel merito, sostiene che il Sig. avrebbe violato l'obbligo di non Pt_1 CP_1 concorrenza operando "per il mezzo di una società denominata ", la Controparte_2 quale avrebbe acquistato merce dallo stesso fornitore di , . Tuttavia, Pt_1 Pt_2 la mera circostanza che , società formalmente amministrata dalla Controparte_2 moglie del e avente sede presso la sua residenza, abbia acquistato CP_1 prodotti analoghi non costituisce, di per sé, prova sufficiente dell'inadempimento del Sig. al patto di non concorrenza che lo vincolava personalmente. CP_1
Parte attrice non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare che il Sig.
abbia personalmente e direttamente, ovvero indirettamente ma con CP_1 sua specifica ingerenza e beneficio, svolto attività di promozione o vendita di prodotti concorrenziali in violazione dell'art. 12 del contratto. Come correttamente eccepito dalla difesa convenuta, occorreva provare che il Sig. avesse di CP_1 fatto svolto attività in concorrenza o che l'operato di fosse a lui Controparte_2 riconducibile e finalizzato ad eludere il patto. L'affermazione attorea secondo cui il
2 , attraverso , avrebbe "presumibilmente, operando in tale CP_1 CP_2 zona" violato il patto, rimane una mera supposizione non supportata da riscontri oggettivi.
La documentazione prodotta da (visura di , lista clienti ) Pt_1 Controparte_2 non comprova l'effettivo sviamento di clientela né l'attività concorrenziale diretta o indiretta del . Anche la quantificazione del danno, basata su una CP_1
"media di una metà di 'venduti'" su una lista di 12 clienti, appare del tutto ipotetica e priva di riscontro probatorio concreto, non essendo stato dimostrato alcun atto specifico di concorrenza del che abbia causato la perdita di CP_1 tali opportunità commerciali. Non è stato provato, ad esempio, che il CP_1 abbia contattato detti clienti per conto di o che Controparte_2 Controparte_2 abbia concluso vendite a seguito di un'attività promozionale riconducibile al
. CP_1
La Suprema Corte, pur ammettendo in certi casi la possibilità di una valutazione equitativa del danno da concorrenza sleale (come richiamato dall'attrice con riferimento a Cass. n. 2824/2022 ), presuppone comunque che sia stata raggiunta la prova certa dell'esistenza (an) della condotta illecita e del suo potenziale dannoso. Nel caso di specie, tale prova sulla condotta del CP_1 non è stata raggiunta.
La carenza di prova sulla condotta concorrenziale del Sig. , quale CP_1 presupposto dell'inadempimento contrattuale e dell'illecito concorrenziale, risulta pertanto dirimente e assorbente rispetto ad ogni altra questione, imponendo il rigetto della domanda attorea.
Sulla validità del patto di non concorrenza
Ad abundantiam, e solo per completezza espositiva stante il carattere assorbente del rilievo che precede, questo Giudice non può esimersi dal rilevare profili di criticità anche in ordine alla validità intrinseca del patto di non concorrenza di cui all'art. 12 del contratto stipulato tra e il Sig. . Pt_1 CP_1
Come puntualmente eccepito dalla difesa del convenuto, la clausola in esame difetta di una chiara e inequivoca delimitazione territoriale ("la zona") entro la quale il divieto di concorrenza dovrebbe operare. Tale requisito è imposto a pena di nullità dall'art. 2596 c.c., che esige che il patto sia "circoscritto ad una determinata zona". La genericità della previsione contrattuale non appare sanabile dalle deduzioni attoree circa l'operatività del nelle "tre venezie" o dalla CP_1 mera produzione di una lista clienti, elementi estrinseci e non idonei a integrare un requisito di validità che deve discendere primariamente dal tenore letterale del patto stesso o da criteri in esso predeterminati.
3 Analoghe perplessità suscita la previsione relativa al corrispettivo per il patto di non concorrenza, indicato all'art. 13 del contratto come somma che "verrà determinato mensilmente in base al lavoro svolto". Tale formulazione, in assenza di ulteriori specificazioni e criteri oggettivi di quantificazione, e considerata la brevissima durata del rapporto (circa un mese e mezzo) durante il quale il non avrebbe percepito provvigioni, espone la clausola a censure di CP_1 indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo, altro elemento che ne inficerebbe la validità ai sensi dell'art. 1346 c.c. e della consolidata giurisprudenza in materia di patti di non concorrenza.
Tali profili di nullità, sebbene non posti a fondamento principale della presente decisione stante il rilievo assorbente della carenza probatoria sulla condotta, avrebbero comunque costituito un ostacolo insormontabile all'accoglimento della pretesa attorea, basata su un vincolo contrattuale la cui validità appare seriamente compromessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta. Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dal convenuto, non emergendo dagli atti una condotta processuale dell'attrice connotata da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 5791/2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
ed . CP_1 Controparte_2
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in € 3.397,00 (euro tremilatrecentonovantasette/00) per CP_1 compensi professionali (calcolati come da notula senza la fase istruttoria: €
5.077,00 - € 1.680,00), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore Avv. Marinella Soraia
Drago (C.F. ). CodiceFiscale_3
3. Nulla per le spese riguardo , stante la sua contumacia. Controparte_2
Così deciso in Treviso, 30-11-2025
Il Giudice
Dott. Deli Luca
________________________________________
4 Treviso, 30/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 5791/2023 R.G., nella causa civile iscritta al n. R.G. 5791/2023 promossa da:
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata e rappresentata dall'Avv. Niccolò D'Elia (C.F.
) C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato dall'Avv. Marinella Soraia Drago (C.F. ) CodiceFiscale_3
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni per inadempimento contrattuale (violazione patto di non concorrenza) e concorrenza sleale.
Conclusioni: Come da verbale dell'ultima udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito " ") Parte_1 Pt_1 conveniva in giudizio il Sig. e la società , Controparte_1 Controparte_2 chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di €23.000,00 a titolo di risarcimento danni. Tale somma era richiesta per la presunta violazione, da parte del Sig. , del patto di non concorrenza sottoscritto con CP_1 contratto del 5 gennaio 2023 (art. 12) e per atti di concorrenza sleale. Pt_1 deduceva che il Sig. , il cui rapporto di lavoro era cessato il 20 febbraio CP_1
2023, avesse operato in concorrenza per il tramite della società , Controparte_2 facente capo alla moglie e avente sede legale coincidente con la residenza del
, acquistando merce con le medesime caratteristiche da , CP_1 Pt_2 stesso fornitore di . L'attrice qualificava come una "diretta Pt_1 Controparte_2 competitor" e sosteneva che la condotta del configurasse sviamento di CP_1 clientela e concorrenza sleale. Il danno veniva quantificato in €21.000,00 per danno emergente e lucro cessante, sulla base di una stima di vendite mancate a clienti gestiti dal , e €2.000,00 per danno all'immagine. CP_1
Si costituiva il Sig. contestando integralmente le pretese Controparte_1 avversarie e chiedendone il rigetto. Eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato corretto esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza della zona e del corrispettivo, nonché la carenza di prova sia dell'attività concorrenziale che del danno lamentato. Negava altresì la sua riconducibilità diretta all'operato di
. Controparte_2
rimaneva contumace. Controparte_2
La causa veniva istruita documentalmente.
All'esito, la domanda attorea deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Ritenuto in Diritto
La domanda proposta da non può trovare accoglimento stante la Parte_1 carenza di prova in ordine alla sussistenza della condotta concorrenziale illecita imputata al Sig. . CP_1
Grava sulla parte attrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa risarcitoria, ossia, nel caso di specie, l'avvenuta violazione del patto di non concorrenza e il compimento di atti di concorrenza sleale da parte del convenuto, nonché il nesso causale tra tale condotta e il danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito.
Nel merito, sostiene che il Sig. avrebbe violato l'obbligo di non Pt_1 CP_1 concorrenza operando "per il mezzo di una società denominata ", la Controparte_2 quale avrebbe acquistato merce dallo stesso fornitore di , . Tuttavia, Pt_1 Pt_2 la mera circostanza che , società formalmente amministrata dalla Controparte_2 moglie del e avente sede presso la sua residenza, abbia acquistato CP_1 prodotti analoghi non costituisce, di per sé, prova sufficiente dell'inadempimento del Sig. al patto di non concorrenza che lo vincolava personalmente. CP_1
Parte attrice non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare che il Sig.
abbia personalmente e direttamente, ovvero indirettamente ma con CP_1 sua specifica ingerenza e beneficio, svolto attività di promozione o vendita di prodotti concorrenziali in violazione dell'art. 12 del contratto. Come correttamente eccepito dalla difesa convenuta, occorreva provare che il Sig. avesse di CP_1 fatto svolto attività in concorrenza o che l'operato di fosse a lui Controparte_2 riconducibile e finalizzato ad eludere il patto. L'affermazione attorea secondo cui il
2 , attraverso , avrebbe "presumibilmente, operando in tale CP_1 CP_2 zona" violato il patto, rimane una mera supposizione non supportata da riscontri oggettivi.
La documentazione prodotta da (visura di , lista clienti ) Pt_1 Controparte_2 non comprova l'effettivo sviamento di clientela né l'attività concorrenziale diretta o indiretta del . Anche la quantificazione del danno, basata su una CP_1
"media di una metà di 'venduti'" su una lista di 12 clienti, appare del tutto ipotetica e priva di riscontro probatorio concreto, non essendo stato dimostrato alcun atto specifico di concorrenza del che abbia causato la perdita di CP_1 tali opportunità commerciali. Non è stato provato, ad esempio, che il CP_1 abbia contattato detti clienti per conto di o che Controparte_2 Controparte_2 abbia concluso vendite a seguito di un'attività promozionale riconducibile al
. CP_1
La Suprema Corte, pur ammettendo in certi casi la possibilità di una valutazione equitativa del danno da concorrenza sleale (come richiamato dall'attrice con riferimento a Cass. n. 2824/2022 ), presuppone comunque che sia stata raggiunta la prova certa dell'esistenza (an) della condotta illecita e del suo potenziale dannoso. Nel caso di specie, tale prova sulla condotta del CP_1 non è stata raggiunta.
La carenza di prova sulla condotta concorrenziale del Sig. , quale CP_1 presupposto dell'inadempimento contrattuale e dell'illecito concorrenziale, risulta pertanto dirimente e assorbente rispetto ad ogni altra questione, imponendo il rigetto della domanda attorea.
Sulla validità del patto di non concorrenza
Ad abundantiam, e solo per completezza espositiva stante il carattere assorbente del rilievo che precede, questo Giudice non può esimersi dal rilevare profili di criticità anche in ordine alla validità intrinseca del patto di non concorrenza di cui all'art. 12 del contratto stipulato tra e il Sig. . Pt_1 CP_1
Come puntualmente eccepito dalla difesa del convenuto, la clausola in esame difetta di una chiara e inequivoca delimitazione territoriale ("la zona") entro la quale il divieto di concorrenza dovrebbe operare. Tale requisito è imposto a pena di nullità dall'art. 2596 c.c., che esige che il patto sia "circoscritto ad una determinata zona". La genericità della previsione contrattuale non appare sanabile dalle deduzioni attoree circa l'operatività del nelle "tre venezie" o dalla CP_1 mera produzione di una lista clienti, elementi estrinseci e non idonei a integrare un requisito di validità che deve discendere primariamente dal tenore letterale del patto stesso o da criteri in esso predeterminati.
3 Analoghe perplessità suscita la previsione relativa al corrispettivo per il patto di non concorrenza, indicato all'art. 13 del contratto come somma che "verrà determinato mensilmente in base al lavoro svolto". Tale formulazione, in assenza di ulteriori specificazioni e criteri oggettivi di quantificazione, e considerata la brevissima durata del rapporto (circa un mese e mezzo) durante il quale il non avrebbe percepito provvigioni, espone la clausola a censure di CP_1 indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo, altro elemento che ne inficerebbe la validità ai sensi dell'art. 1346 c.c. e della consolidata giurisprudenza in materia di patti di non concorrenza.
Tali profili di nullità, sebbene non posti a fondamento principale della presente decisione stante il rilievo assorbente della carenza probatoria sulla condotta, avrebbero comunque costituito un ostacolo insormontabile all'accoglimento della pretesa attorea, basata su un vincolo contrattuale la cui validità appare seriamente compromessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta. Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dal convenuto, non emergendo dagli atti una condotta processuale dell'attrice connotata da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 5791/2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
ed . CP_1 Controparte_2
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in € 3.397,00 (euro tremilatrecentonovantasette/00) per CP_1 compensi professionali (calcolati come da notula senza la fase istruttoria: €
5.077,00 - € 1.680,00), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore Avv. Marinella Soraia
Drago (C.F. ). CodiceFiscale_3
3. Nulla per le spese riguardo , stante la sua contumacia. Controparte_2
Così deciso in Treviso, 30-11-2025
Il Giudice
Dott. Deli Luca
________________________________________
4 Treviso, 30/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
5