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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 22/10/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 395/24 R.G. di appello avverso la sentenza n. 997/2024 emessa dal
Tribunale civile di Campobasso in composizione collegiale, pubblicata il 24/10/24 a conclusione del giudizio n. 443/24 R.G., vertente tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente al Corso Mazzini, 32 Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall‟Avv. (C.F. C.F._1 Parte_2
), PEC: ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1
presso il suo studio in Campobasso al Viale Principe di Piemonte n. 22,
APPELLANTE
1 2
e
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall' Avv. Gianni Spina
(C.F. ) del foro di Campobasso, il quale, ai sensi e per gli effetti del C.F._4
D.L. n. 98/2011, dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: ed elettivamente Email_2
domiciliata in Campobasso presso e nel suo studio al Corso G. Mazzini n. 80
APPELLATA
con intervento del
Procuratore Generale presso l'intestata Corte di Appello.
- INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI delle parti private: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 14/10/2025.
Per il P.G.: accoglimento dell'appello.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello del 6/12/24, ha impugnato la sentenza n. 997/2024 Parte_1
del Tribunale di Campobasso, che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da
[...]
ha ridotto ad euro 150 mensili l'assegno divorzile a suo carico in favore di Pt_1 [...]
. Ha invece ritenuto di non revocare del tutto l'assegno, in ragione della CP_1
“notevole asimmetria patrimoniale tra le parti” (non avendo l'appellante dimostrato la titolarità in capo all'ex coniuge di redditi ulteriori rispetto a quelli percepiti quale insegnante) e della “ridotta capacità lavorativa di CP_1
L'appellante, che in primo grado aveva chiesto la revoca dell'assegno, ha censurato la sentenza, sostenendo di avere ampiamente dimostrato che l'appellata percepisce una
2 3
doppia retribuzione, riconducibile al suo lavoro di insegnante a tempo pieno e di direttrice della Fondazione Demos. Il reddito complessivamente prodotto nel corso dell'anno 2023 ammonterebbe ad euro 72.446,00 (euro 37.727,00 quale stipendio di insegnante ed euro
34.719,00 quali emolumenti per l'incarico di direttrice della fondazione). Ha inoltre rilevato che l'invalidità riconosciuta a non si traduce nella impossibilità a prestare CP_1
attività retribuita, come comprovato dal contemporaneo svolgimento di due attività lavorative. In altri termini non riverbera alcun effetto negativo sulla sua capacità lavorativa.
Ha insistito quindi nella domanda di revoca dell'assegno divorzile.
Si è costituita in giudizio l'appellata, che ha chiesto il rigetto dell'appello. Ha sostenuto che il reddito riconducibile all'attività di Direttrice della sia “meramente Parte_3 occasionale, precario e contingente” e perciò non possa essere “considerato nel calcolo di un reddito effettivo”. Ha rilevato che la grave patologia da cui è affetta certifica
“l'impossibilità di svolgere attività lavorative con la stessa efficienza e continuità di un soggetto sano”. L'ha inoltre costretta a sostenere “ingenti spese per cure mediche”.
L'appellata ha quindi concluso per il rigetto dell'appello.
1. Assegno di divorzio
L'art. 5 comma 6 L. n. 898/70 recita: “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. sez. un. 11/7/2018 n. 18287) hanno osservato che l'assegno divorzile assume una funzione composita, nella quale, in virtù dei criteri enunciati nell'incipit dell'art. 5 comma 6, è possibile ravvisare una duplice declinazione alternativa della solidarietà post-coniugale che può manifestarsi in una funzione assistenziale minima ed in una funzione assistenziale-compensativa e perequativa. Sotto il primo profilo, l'assegno, avendo natura assistenziale, spetta esclusivamente all'ex coniuge che sia privo di mezzi economici adeguati ad assicurargli una condizione di autosufficienza
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economica e che non possa procurarseli per ragioni oggettive. Sotto il secondo profilo, la funzione assistenziale-compensativa e perequativa dell'assegno comporta che alla parte, che si trovi in condizione di dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare, può essere attribuito un assegno la cui misura è parametrata tenendo conto del decisivo apporto endofamiliare.
E' circostanza pacifica, in quanto non contestata dall'appellata (ed inoltre ampiamente dimostrata dalla documentazione in atti) lo svolgimento di attività lavorativa da parte di in qualità di insegnante a tempo pieno, a decorrere dal settembre 2013. Dalle CP_1
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni emerge un reddito da lavoro dipendente che oscilla tra euro 35.304,00 (anno 2020) ed euro 31.073,00 (anno 2022).
Già questo solo dato consente di escludere che parte appellata sia priva di mezzi economici adeguati ad assicurarle una condizione di autosufficienza economica, presupposto ineludibile per il riconoscimento dell'assegno di divorzio.
E' in atti il verbale n. 8 del 30/4/2024 della giunta esecutiva della
[...]
Si tratta di una delle fondazioni che in Italia Controparte_2 CP_3
offrono percorsi formativi. Sono soci fondatori istituzioni scolastiche, enti pubblici territoriali e soggetti imprenditoriali. Nel richiamato verbale si dà atto del ruolo di direttrice della fondazione della dott.ssa Si osserva che l'attuale retribuzione della direttrice CP_1 ammonta ad euro 32.500,00 lordi annui. L'importo era stato deliberato due anni fa, per cui percepisce tali emolumenti almeno a partire dall'anno 2022. Recita il verbale: CP_1
“Attualmente la Direttrice non può più avvalersi dell'agevolazione del regime forfettario in quanto il reddito per il lavoro di docente a scuola supera la soglia di euro 30.000,00.
Prende la parola il Presidente […] e propone di discutere in merito al compenso partendo da euro 40.000.00 + IVA annui. […] tutti i presenti membri della Giunta accolgono favorevolmente la proposta del Presidente e delibera di far partire il contratto con Pt_4
la nuova retribuzione dal 1° giugno 2024 e fino al 30 giugno 2026, data in cui termineranno le attività legate al PNRR”.
Dalla piana lettura del verbale di giunta si evince che il rapporto di lavoro, in essere tra e risale almeno all'anno 2022 e si protrarrà nel futuro (la CP_1 Controparte_4
retribuzione è stata fissata fino al 30 giugno 2026). Ne deriva che il rapporto lavorativo non è certamente occasionale e saltuario, come sostenuto dall'appellata, bensì stabile e duraturo. Costituisce quindi una significativa fonte di reddito, di entità comparabile allo
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stipendio da insegnante, che deve necessariamente essere presa in considerazione ai fini della valutazione della situazione reddituale in capo a CP_1
Complessivamente, quindi, i redditi percepiti da quest'ultima superano ampiamente i
60.000,00 euro annui (lordi), diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado.
E' perciò da escludere che non disponga di redditi adeguati ad assicurare a sé una CP_1
esistenza libera e dignitosa. In ragione di questa considerazione, il mantenimento dell'assegno divorzile non si giustifica più in funzione assistenziale.
La documentazione medica, prodotta dall'appellata, non dimostra la impossibilità per di proseguire nello svolgimento delle molteplici attività lavorative. Ed infatti non CP_1
è stato dimostrato che la stessa abbia ridotto il numero di ore di lavoro o abbia rinunciato a qualcuno dei suoi impegni lavorativi. Al contrario, il già menzionato verbale di giunta del 30/4/24, intervenuto successivamente al verbale INPS del 6/2/24, lungi dal prospettare una condizione di inidoneità lavorativa di evidenzia “gli ottimi risultati raggiunti”, CP_1
sugellandoli con un importante incremento dei compensi. Del resto, ove in futuro il suo stato di salute pregiudicasse le aspettative lavorative, ben potrebbe farsi ricorso allo strumento di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c., essendo sempre soggetti a revisione i provvedimenti di natura economica, in considerazione del sopravvenire di nuove circostanze.
Quanto infine al dedotto “notevole aggravio economico” che la malattia oncologica avrebbe cagionato alla appellata, le spese sanitarie sostenute da quest'ultima, ricavabili agevolmente dai modelli 730, non sono affatto di entità tale da incidere significativamente sulla sua condizione patrimoniale.
L'assegno di divorzio potrebbe continuare ad assolvere una funzione compensativa e perequativa, in ragione della quale alla parte, che si trovi in condizione di dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare, può essere attribuito un assegno la cui misura è parametrata tenendo conto del decisivo apporto endofamiliare. Tuttavia non è stata fornita alcuna prova utile al riconoscimento, in favore di di un significativo contributo alla formazione del CP_1 patrimonio comune e personale dell'altro coniuge, con eventuale sacrificio delle aspettative professionali ed economiche della medesima. Sotto questo specifico profilo pertanto non deve farsi luogo ad alcuna perequazione reddituale tra gli ex coniugi.
Va pertanto accolto l'appello, con conseguente revoca dell'assegno di divorzio.
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2. Regolamento delle spese
Le spese seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio.
Si liquidano come in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi. Inoltre, come statuito dal giudice di legittimità, in tema di giudizio di divorzio, le spese di lite relative alla domanda per l'ottenimento dell'assegno, sebbene questo non abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c.
(Sez. 1, Ordinanza n. 14365 del 23/5/2024).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso del 6/12/24, nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, avverso CP_1
la sentenza n. 997/2024 emessa dal Tribunale civile di Campobasso in composizione collegiale, pubblicata il 24/10/2024, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, revoca l'assegno di divorzio posto a carico di in favore di Parte_1 [...]
; CP_1
• condanna a rimborsare, in favore dell'appellante, le spese Controparte_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 1.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, VA e CP come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi € 2.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del
15% del compenso, VA e CP come per legge.
6 7
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 16/10/2025.
Il consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
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Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 395/24 R.G. di appello avverso la sentenza n. 997/2024 emessa dal
Tribunale civile di Campobasso in composizione collegiale, pubblicata il 24/10/24 a conclusione del giudizio n. 443/24 R.G., vertente tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente al Corso Mazzini, 32 Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall‟Avv. (C.F. C.F._1 Parte_2
), PEC: ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1
presso il suo studio in Campobasso al Viale Principe di Piemonte n. 22,
APPELLANTE
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e
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall' Avv. Gianni Spina
(C.F. ) del foro di Campobasso, il quale, ai sensi e per gli effetti del C.F._4
D.L. n. 98/2011, dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: ed elettivamente Email_2
domiciliata in Campobasso presso e nel suo studio al Corso G. Mazzini n. 80
APPELLATA
con intervento del
Procuratore Generale presso l'intestata Corte di Appello.
- INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI delle parti private: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 14/10/2025.
Per il P.G.: accoglimento dell'appello.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello del 6/12/24, ha impugnato la sentenza n. 997/2024 Parte_1
del Tribunale di Campobasso, che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da
[...]
ha ridotto ad euro 150 mensili l'assegno divorzile a suo carico in favore di Pt_1 [...]
. Ha invece ritenuto di non revocare del tutto l'assegno, in ragione della CP_1
“notevole asimmetria patrimoniale tra le parti” (non avendo l'appellante dimostrato la titolarità in capo all'ex coniuge di redditi ulteriori rispetto a quelli percepiti quale insegnante) e della “ridotta capacità lavorativa di CP_1
L'appellante, che in primo grado aveva chiesto la revoca dell'assegno, ha censurato la sentenza, sostenendo di avere ampiamente dimostrato che l'appellata percepisce una
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doppia retribuzione, riconducibile al suo lavoro di insegnante a tempo pieno e di direttrice della Fondazione Demos. Il reddito complessivamente prodotto nel corso dell'anno 2023 ammonterebbe ad euro 72.446,00 (euro 37.727,00 quale stipendio di insegnante ed euro
34.719,00 quali emolumenti per l'incarico di direttrice della fondazione). Ha inoltre rilevato che l'invalidità riconosciuta a non si traduce nella impossibilità a prestare CP_1
attività retribuita, come comprovato dal contemporaneo svolgimento di due attività lavorative. In altri termini non riverbera alcun effetto negativo sulla sua capacità lavorativa.
Ha insistito quindi nella domanda di revoca dell'assegno divorzile.
Si è costituita in giudizio l'appellata, che ha chiesto il rigetto dell'appello. Ha sostenuto che il reddito riconducibile all'attività di Direttrice della sia “meramente Parte_3 occasionale, precario e contingente” e perciò non possa essere “considerato nel calcolo di un reddito effettivo”. Ha rilevato che la grave patologia da cui è affetta certifica
“l'impossibilità di svolgere attività lavorative con la stessa efficienza e continuità di un soggetto sano”. L'ha inoltre costretta a sostenere “ingenti spese per cure mediche”.
L'appellata ha quindi concluso per il rigetto dell'appello.
1. Assegno di divorzio
L'art. 5 comma 6 L. n. 898/70 recita: “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. sez. un. 11/7/2018 n. 18287) hanno osservato che l'assegno divorzile assume una funzione composita, nella quale, in virtù dei criteri enunciati nell'incipit dell'art. 5 comma 6, è possibile ravvisare una duplice declinazione alternativa della solidarietà post-coniugale che può manifestarsi in una funzione assistenziale minima ed in una funzione assistenziale-compensativa e perequativa. Sotto il primo profilo, l'assegno, avendo natura assistenziale, spetta esclusivamente all'ex coniuge che sia privo di mezzi economici adeguati ad assicurargli una condizione di autosufficienza
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economica e che non possa procurarseli per ragioni oggettive. Sotto il secondo profilo, la funzione assistenziale-compensativa e perequativa dell'assegno comporta che alla parte, che si trovi in condizione di dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare, può essere attribuito un assegno la cui misura è parametrata tenendo conto del decisivo apporto endofamiliare.
E' circostanza pacifica, in quanto non contestata dall'appellata (ed inoltre ampiamente dimostrata dalla documentazione in atti) lo svolgimento di attività lavorativa da parte di in qualità di insegnante a tempo pieno, a decorrere dal settembre 2013. Dalle CP_1
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni emerge un reddito da lavoro dipendente che oscilla tra euro 35.304,00 (anno 2020) ed euro 31.073,00 (anno 2022).
Già questo solo dato consente di escludere che parte appellata sia priva di mezzi economici adeguati ad assicurarle una condizione di autosufficienza economica, presupposto ineludibile per il riconoscimento dell'assegno di divorzio.
E' in atti il verbale n. 8 del 30/4/2024 della giunta esecutiva della
[...]
Si tratta di una delle fondazioni che in Italia Controparte_2 CP_3
offrono percorsi formativi. Sono soci fondatori istituzioni scolastiche, enti pubblici territoriali e soggetti imprenditoriali. Nel richiamato verbale si dà atto del ruolo di direttrice della fondazione della dott.ssa Si osserva che l'attuale retribuzione della direttrice CP_1 ammonta ad euro 32.500,00 lordi annui. L'importo era stato deliberato due anni fa, per cui percepisce tali emolumenti almeno a partire dall'anno 2022. Recita il verbale: CP_1
“Attualmente la Direttrice non può più avvalersi dell'agevolazione del regime forfettario in quanto il reddito per il lavoro di docente a scuola supera la soglia di euro 30.000,00.
Prende la parola il Presidente […] e propone di discutere in merito al compenso partendo da euro 40.000.00 + IVA annui. […] tutti i presenti membri della Giunta accolgono favorevolmente la proposta del Presidente e delibera di far partire il contratto con Pt_4
la nuova retribuzione dal 1° giugno 2024 e fino al 30 giugno 2026, data in cui termineranno le attività legate al PNRR”.
Dalla piana lettura del verbale di giunta si evince che il rapporto di lavoro, in essere tra e risale almeno all'anno 2022 e si protrarrà nel futuro (la CP_1 Controparte_4
retribuzione è stata fissata fino al 30 giugno 2026). Ne deriva che il rapporto lavorativo non è certamente occasionale e saltuario, come sostenuto dall'appellata, bensì stabile e duraturo. Costituisce quindi una significativa fonte di reddito, di entità comparabile allo
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stipendio da insegnante, che deve necessariamente essere presa in considerazione ai fini della valutazione della situazione reddituale in capo a CP_1
Complessivamente, quindi, i redditi percepiti da quest'ultima superano ampiamente i
60.000,00 euro annui (lordi), diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado.
E' perciò da escludere che non disponga di redditi adeguati ad assicurare a sé una CP_1
esistenza libera e dignitosa. In ragione di questa considerazione, il mantenimento dell'assegno divorzile non si giustifica più in funzione assistenziale.
La documentazione medica, prodotta dall'appellata, non dimostra la impossibilità per di proseguire nello svolgimento delle molteplici attività lavorative. Ed infatti non CP_1
è stato dimostrato che la stessa abbia ridotto il numero di ore di lavoro o abbia rinunciato a qualcuno dei suoi impegni lavorativi. Al contrario, il già menzionato verbale di giunta del 30/4/24, intervenuto successivamente al verbale INPS del 6/2/24, lungi dal prospettare una condizione di inidoneità lavorativa di evidenzia “gli ottimi risultati raggiunti”, CP_1
sugellandoli con un importante incremento dei compensi. Del resto, ove in futuro il suo stato di salute pregiudicasse le aspettative lavorative, ben potrebbe farsi ricorso allo strumento di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c., essendo sempre soggetti a revisione i provvedimenti di natura economica, in considerazione del sopravvenire di nuove circostanze.
Quanto infine al dedotto “notevole aggravio economico” che la malattia oncologica avrebbe cagionato alla appellata, le spese sanitarie sostenute da quest'ultima, ricavabili agevolmente dai modelli 730, non sono affatto di entità tale da incidere significativamente sulla sua condizione patrimoniale.
L'assegno di divorzio potrebbe continuare ad assolvere una funzione compensativa e perequativa, in ragione della quale alla parte, che si trovi in condizione di dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare, può essere attribuito un assegno la cui misura è parametrata tenendo conto del decisivo apporto endofamiliare. Tuttavia non è stata fornita alcuna prova utile al riconoscimento, in favore di di un significativo contributo alla formazione del CP_1 patrimonio comune e personale dell'altro coniuge, con eventuale sacrificio delle aspettative professionali ed economiche della medesima. Sotto questo specifico profilo pertanto non deve farsi luogo ad alcuna perequazione reddituale tra gli ex coniugi.
Va pertanto accolto l'appello, con conseguente revoca dell'assegno di divorzio.
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2. Regolamento delle spese
Le spese seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio.
Si liquidano come in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi. Inoltre, come statuito dal giudice di legittimità, in tema di giudizio di divorzio, le spese di lite relative alla domanda per l'ottenimento dell'assegno, sebbene questo non abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c.
(Sez. 1, Ordinanza n. 14365 del 23/5/2024).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso del 6/12/24, nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, avverso CP_1
la sentenza n. 997/2024 emessa dal Tribunale civile di Campobasso in composizione collegiale, pubblicata il 24/10/2024, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, revoca l'assegno di divorzio posto a carico di in favore di Parte_1 [...]
; CP_1
• condanna a rimborsare, in favore dell'appellante, le spese Controparte_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 1.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, VA e CP come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi € 2.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del
15% del compenso, VA e CP come per legge.
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Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 16/10/2025.
Il consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
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