Decreto cautelare 4 aprile 2025
Sentenza breve 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza breve 30/04/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00775/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00952/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2025, proposto da
CA Calcio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Matilde Mura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Osservatorio Nazionale Sulle Manifestazioni Sportive, Ministero dell'Interno, Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, Ministero dell'Interno, Comitato Provinciale per L'Ordine e La Sicurezza Pubblica della Provincia di Firenze, non costituiti in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Firenze, Questura di Firenze, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
Empoli Football Club, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Prefetto della Provincia di Firenze del 2 aprile 2025, che ha disposto, in occasione dell''incontro di calcio "Empoli F.C. vs CA Calcio", in programma per il 6 aprile 2025 presso lo stadio "Carlo Castellani" di Empoli, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Sardegna, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque connesso e, segnatamente:
- della determinazione dell''Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n°12 del 25 marzo 2025 che, in relazione all''incontro del 6 aprile 2025 ha rinviato "alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l''individuazione di adeguate misure di rigore";
- della determinazione, non conosciuta, del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive n°12 del 26 marzo 2025 che, sulla scorta delle analisi condotte, ha chiesto "al Prefetto di Firenze, sentito il Questore, di valutare la possibilità di adottare il provvedimento del divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Sardegna";
- della nota n°43857 del 2 aprile 2025, non conosciuta, con la quale la Questura di Firenze ha chiesto "l''adozione di un provvedimento di divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Sardegna, così come da determina del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive n. 12/2025 del 26 marzo 2025", stanti gli episodi pregiudizievoli per l''ordine e la sicurezza pubblica che hanno visto coinvolta, negli scorsi campionati, anche la tifoseria del CA;
- degli esiti, non conosciuti, della riunione del Comitato Provinciale per l''Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi il 2 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Firenze e di Questura di Firenze e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Firenze del 2 aprile 2025 che, con riferimento all’incontro di calcio Empoli/CA in programma per il giorno 6 aprile 2025, ha disposto il divieto della vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Sardegna;
- con decreto presidenziale n. 197 del 2025 il suddetto provvedimento è stato sospeso sulla base della seguente motivazione:
Rilevato che, come già evidenziato in precedenti decreti cautelari (cfr. decreto 35/2025), l’adozione di misure di forte incisione come quella qui gravata necessita della indicazione da parte della Prefettura competente di significativi e specifici indizi atti a dimostrare un grave e concreto pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, correlati allo svolgimento della specifica competizione sportiva;
Considerato che nel provvedimento gravato non risultano indicati elementi puntuali e probanti circa il suddetto pericolo; la motivazione del provvedimento riferisce genericamente di “episodi pregiudizievoli” che hanno coinvolto anche la tifoseria del CA e di “criticità registrate nel corso di competizioni calcistiche verificatesi tra le tifoserie locali e la tifoseria ospite negli anni scorsi”; né maggiori e più convincenti motivazioni sono ricavabili dagli atti richiamati nel provvedimento e depositati in giudizio a seguito di istruttoria presidenziale; nella nota del Questore di Firenze del 2 aprile 2025 si dice che i tifosi del CA avrebbero posto in essere, in occasioni di incontri di calcio a Empoli del 13 febbraio 2022 e del 3 marzo 2024, “condotte oppositive” non meglio specificate e di cui quindi non si può apprezzare la effettiva portata e gravità; la genericità dei rilievi non comprova la presenza di una particolare rivalità e conflittualità tre le tifoserie dell’Empoli e del CA, squadre destinate a giocare la competizione sportiva (e tra le quali dovrebbe sussistere il pericolo di degenerazione in condotte violente);
Nei richiamati atti si evoca invece una più consistente rivalità tra le tifoserie della IN e del CA; ma per valorizzare questo dato, per estendere il pericolo anche agli incontri che non coinvolgano la IN ma l’Empoli, sarebbe stata necessaria una più approfondita istruttoria e una più articolata motivazione, che evidenziasse la presenza di elementi indiziari precisi e diretti circa l’estensione del pericolo da Firenze a Empoli, con squadre e tifoserie diverse; non essendo sufficiente la evocazione della estensione per contagio del pericolo a luoghi e tifoserie diverse per sola vicinanza spaziale.
Considerato conseguentemente che l’adozione della radicale misura del divieto di vendita dei biglietti della competizione sportiva ai residenti in [...]risulta ingiustificata, mentre la Prefettura di Firenze avrebbe dovuto adottare (e potrà farlo in sede di esecuzione al presente decreto) misure di contenimento più idonee e coerenti con il quadro fattuale come quelle adottate per l’incontro IN/CA dell’8 dicembre 2024 (cfr. doc 4 di parte ricorrente) e consistenti in vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Sardegna per il solo "settore ospiti" e solo in favore dei soggetti "sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva CA Calcio", oltre che "l'implementazione del servizio di stewarding" e il "rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio…";
- con provvedimento del Prefetto di Firenze prot. n. 65468 del 4 aprile 2025 è stato revocato il precedente provvedimento prefettizio del 2 aprile 2025, che disponeva il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in [...];
Chiamata la causa alla camera di consiglio del 29 aprile 2025, nella qual sono stati sentiti i difensori comparsi, come da verbale, ed è stata data comunicazione ai sensi dell’art. 60 c.p.a. circa la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Considerato che, alla luce di quanto sopra rappresentato, risulta cessata la materia del contendere, essendo stato revocato in autotutela l’atto oggetto di impugnazione in questa sede, potendosi compensare le spese di giudizio, alla luce della complessiva valutazione dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO