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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 03.12.2024 al numero n. 3150/2019 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mariarosaria Milito e dall'avv. Annabella Di Toma;
ATTORE-OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_1
PRO TEMPORE ), rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Santoro P.IVA_1
CONVENUTA-OPPOSTA
NONCHE'
IN PERSONA DEL LEGALE _2
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE ( ); P.IVA_2
CHIAMATA IN CAUSA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con decreto ingiuntivo n. 356/2019 reso dal Tribunale di Salerno (R.G. n. 989/2019), notificato in data 06.02.2019, la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, geom. , ingiungeva a di pagare la somma Controparte_3 Parte_1 di €.159.940,29, oltre agli interessi e le spese e competenze della procedura, liquidate in
€.406,50 per esborsi ed €.2.135,00 per competenze professionali di avvocato, oltre agli accessori di legge.
, con atto di citazione, notificato il 18.03.2019, proponeva opposizione Parte_1 avverso il suddetto decreto ingiuntivo chiedendo in via preliminare di chiamare in causa la , al fine di essere manlevato di quanto eventualmente tenuto _2
a sborsare in favore della ed eccependo l'inammissibilità dell'azione Controparte_1 monitoria per carenza dei presupposti, l'illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti e l'annullabilità della scrittura privata del 15.09.2016.
L'opponente rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito così provvedere:
1. In via pregiudiziale autorizzare la chiamata in causa della società _2
corrente in Salerno alla Via San Leonardo, n. 26 – C.F. e P. I.V.A. ,
[...] P.IVA_2 ricorrendo nella fattispecie i necessari presupposti di legge secondo quanto dedotto al punto n. 3 delle considerazioni in diritto che precedono;
2. in via principale, previo accertamento e declaratoria di annullamento della scrittura privata del 15 settembre 2016 secondo quanto dedotto al punto n. 3 delle considerazioni in diritto che precedono, accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità, inammissibilità oltre che infondatezza in fatto e diritto della pretesa creditoria avanzata dalla e, per Controparte_4
l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 356/2019 del Tribunale di Salerno;
3. in via subordinata alla denegata ipotesi di rigetto dei motivi di opposizione proposti dal signor Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 356/2019 del Tribunale Civile di Salerno, condannare la
[...] restituire all'odierno opponente quanto lo stesso sarà tenuto a versare alla _2 [...] ed in ogni caso a manlevare l'esponente da ogni e qualsiasi pregiudizio di natura economica CP_4 conseguente al presente giudizio di opposizione, anche in relazione al governo delle spese di lite;
4. il tutto con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio, con attribuzione all'avvocato Annabella Di Toma, antistatario per dichiarato anticipo”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta del 10.09.2019, nella quale richiedeva il rigetto della opposizione ex adverso proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa, insistendo in via preliminarmente nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza di comparizione del 08.10.2019, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle proprie richieste, il giudice si riservava sulla richiesta di concessione della
2 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opposta e sulla richiesta di chiamata in causa formulata dall'opponente.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.11.2019 con ordinanza del 14.11.2919, il giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e autorizzava la chiamata in causa di _2
, fissando l'udienza del 08.06.2020 per provvedere sulle istanze istruttorie,
[...] concedendo i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
All'udienza del 08.06.2020, tenutasi in modalità telematica, il giudice, dichiarata la contumacia di , rinviava all'udienza del 31.05.2021, per _2 provvedere sulle istanze istruttorie, concedendo i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie, il giudice, con ordinanza del 01.08.2021, sciogliendo la riserva assunta all'udienza 31.05.2021, letti gli atti ed, in particolare, le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. depositate dalle parti, ritenuta l'inammissibilità della prova orale richiesta dall'opponente perché vertente su circostanze irrilevanti, atteso che la richiesta di prova orale formulata dall'opposta era condizionata all'ammissione della prova orale di controparte, ritenuta la causa matura per la decisione, visto il carico del ruolo, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.10.2023.
A seguito di rinvii nello stato dovuti ad esigenze di ruolo, all'udienza del 03.12.2024 il giudice, lette le note ex art. 127 ter c.p.c. delle parti e le conclusioni ivi formulate rimetteva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e non provata e va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. Civ., Sez I, del 31.05.2007 n. 12765; Sez. I, del 30.02.2006, n. 2421).
3 Analizzando la produzione documentale a sostegno del decreto ingiuntivo opposto, può ritenersi abbondantemente assolto l'onere probatorio gravante sulla creditrice,
[...]
che ha dimostrato la fondatezza del credito vantato. CP_1
A corredo del decreto ingiuntivo opposto, la ha dedotto la sussistenza Controparte_1 di altro decreto ingiuntivo n. 946/2014 reso dal Tribunale di Salerno il 17.03.2014, pubblicato il 17.03.2014, mai opposto, in virtù del quale essa società era creditrice nei confronti della , della somma di €.159.940,29, oltre interessi. CP_2 _2
La società asseriva, altresì, che in data 15.09.2016 tra la la Controparte_1 [...]
, in persona del suo liquidatore pro tempore _2 Parte_2
in proprio - nato a [...] il [...] (C.F. ) -
[...] C.F._1 era stato concluso un accordo al fine di definire la posizione debitoria che la CP_2 aveva nei confronti della con pagamento dilazionato e parziale remissione del CP_1 debito, dipendente dal richiamato decreto ingiuntivo n. 946/2014 del Tribunale di Salerno. In detto accordo, la si impegnava a pagare alla _2 la complessiva somma di €.190.000,00 in due rate, dell'importo di Controparte_1
€.95.000,00 cadauna, alle scadenze del 15.09.2017 e del 15.09.2018, con remissione da parte della del residuo debito di €.36.436,46. Controparte_1
Con il richiamato accordo, non avente carattere novativo, veniva previsto che, in caso di mancato pagamento della seconda rata alla scadenza stabilita, la SE.T.E. p.s.c.a.r.l avrebbe potuto ritenere risolto il contratto, tra essa e la ex art. 1456 c.c. con CP_2 invio di raccomandata nella quale comunicava la sua volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa;
nel detto accordo , intervenuto sia come legale Parte_1 rappresentante della sia in proprio, dichiarava di assumersi verso la CP_2 [...] il debito della in caso di sua inadempienza. CP_1 CP_2
La prestava la sua adesione e si impegnava ad agire nei confronti Controparte_1 dell'obbligato in solido , solo in caso di risoluzione dell'accordo con la Parte_1
dipendente dalla clausola risolutiva espressa prevista nell'atto transattivo. CP_2
Non avendo poi la provveduto al pagamento della prima rata _2 convenuta di €.95.000,00 alla scadenza fissata per il 15.09.2017 né tantomeno al pagamento della seconda rata di €.95.000,00 alla scadenza del 15.09.2018, la
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore comunicava alla CP_1 [...]
la propria intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa _2 contenuta nell'art. 2 dell'accordo, mediante missiva raccomandata a.r. recapitata in data 29.10.2018 dalla con la quale la invitava al pagamento della complessiva CP_2 somma portata dal decreto ingiuntivo n. 946/2014 reso dal Tribunale di Salerno, maggiorata di interessi e delle spese sostenute per la sua registrazione, per un totale di
€.217.233,50.
4 Il pagamento non veniva eseguito dalla e, quindi, veniva depositato altro CP_2 ricorso per decreto ingiuntivo al fine di procedere nei confronti di . Parte_1
Avverso il decreto ingiuntivo n. 356/2019 il si è opposto eccependo Pt_1
l'inammissibilità della procedura monitoria richiamando l'art. 2 dell'accordo transattivo del 15.09.2016 (regolante il diritto della SE.T.E. p.s.c.a.r.l. di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c.) e l'art. 6 contemplante l'obbligo della SE.T.E. di dare seguito alle azioni giudiziali nei confronti del “in proprio”, solo nel caso di inadempienza della Pt_1
CP_2
A dire dell'opponente, l'apposizione di una clausola risolutiva espressa, non comporterebbe automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa.
Tale asserzione è infondata.
Ai sensi dell'art. 2 dell'accordo del 15.09.2016 intercorso tra le parti: “Il mancato pagamento della seconda rata alla scadenza stabilita, darà diritto alla di ritenere risolto il Controparte_1 presente accordo - tra la SE.T.E. e la - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante CP_2 comunicazione da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata a.r., con la quale la SE.T.E. dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa”.
All'art. 3 le parti convenivano testualmente: “Le costituite parti SE.T.E. e , convengono CP_2 espressamente che il presente accordo non ha efficacia novativa rispetto al credito ed al titolo rappresentato dal Decreto Ingiuntivo n. 946/2014 reso dal Tribunale di Salerno, cosi che in caso di risoluzione dell'accordo dipendente dalla clausola risolutiva espressa prevista al punto 2 che precede, o dipendente da vicende estranee alla volontà delle parti, incluse procedure concorsuali, la agirà nei Controparte_1 confronti della e dell'assuntore di cui è fatta menzione al punto 5 a seguire, per il recupero Parte_3 dell'intero credito rappresentato dal Decreto Ingiuntivo n. 946/2014 reso dal Tribunale di Salerno, maggiorato di interessi e spese di registrazione, previa imputazione come per legge”, mentre l'art. 6 sanciva quanto segue: “La si impegna ad agire nei confronti dell'obbligato in Controparte_1 solido signor solo in caso di risoluzione dell'accordo tra la e la , Parte_1 CP_1 CP_2 dipendente dalla clausola risolutiva espressa prevista al punto 2 che precede o dipendente da vicende estranee alla volontà delle parti, incluse procedure concorsuali”.
Il tenore letterale delle disposizioni richiamate non lascia spazio a dubbi interpretativi;
il mancato pagamento da parte della consentiva alla CP_2 _2 [...] di avvalersi della clausola risolutiva espressa, comunicando l'intenzione tramite CP_1 lettera raccomandata a.r., ciò che di fatto è avvenuto a mezzo della missiva del 29.10.2018 versata in atti. La società opposta era, pacificamente, libera di agire nei confronti di in proprio coobbligato in solido con la Parte_1 CP_2
5 Con la clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., i contraenti convengono espressamente di risolvere il contratto nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità previste;
è necessario che l'obbligazione sia indicata in modo preciso dato che la clausola si risolve in una forma di autotutela privata.
Quanto ai presupposti per la risoluzione (sub art. 1453 c.c. n. 2), non si richiede, diversamente da quanto ritenuto dall'opponente, la gravità dell'inadempienza, essendo piuttosto necessario che concorrano due diverse condizioni: siano state specificate le prestazioni e le loro relative modalità; risulti la volontà delle parti di fare operare la risoluzione in caso di mancata esecuzione, non dalla sentenza del giudice, ma dalla volizione del creditore deluso.
Nella specie, letti gli articoli indicati nell'accordo del 15.09.2016, indubitabilmente specifici, si evince chiaramente che il mancato pagamento anche di una sola rata dell'importo convenuto, consentiva alla di agire nei confronti del Controparte_1 coobligato e ciò a prescindere dalla imputabilità dell'inadempimento al Parte_1 debitore a titolo di colpa.
Il solo verificarsi dell'inadempimento cristallizzatosi con l'omesso pagamento alle scadenze pattuite e l'inoltro della comunicazione a mezzo di raccomandata a.r. inviata alla fa e faceva sorgere il diritto in capo alla p.s.c.a.r.l. di rivolgere le CP_2 CP_1 proprie pretese creditorie direttamente al . Pt_1
L'eccezione di inammissibilità della procedura monitoria è, dunque, infondata e va disattesa.
Per quanto attiene alla eccezione di illegittimità ed infondatezza del credito vantato dall'opposta, il , asserendo che lo stesso avrebbe, nell'intervenuto accordo, Pt_1 assunto il ruolo di coobbligato in solido con la ha dedotto che la sua volontà CP_2 sarebbe stata coartata dal legale rappresentante della che avrebbe subordinato la CP_1 sua desistenza al ricorso di fallimento depositato presso il Tribunale di Salerno della alla sottoscrizione dello “in proprio” rappresentando tale CP_2 Pt_1 comportamento una minaccia tale da configurare una ipotesi di annullamento della scrittura privata “per ingiusto vantaggio” ex art. 1438 c.c..
Anche tale asserzione è infondata.
Nella specie, non sono ravvisabili i presupposti previsti dalla disposizione contenuta nell'art. 1438 c.c. per l'annullabilità del contratto, laddove è previsto che la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Dovrebbe configurarsi una situazione illecita che condiziona la volontà del soggetto (Cass. Civ. n. 17523/2011), che nel caso di specie non sussiste.
6 Nella specie, il quale legale rappresentante della ed in Pt_1 _2 proprio ha stipulato con la società opposta l'accordo transattivo del 15.09.2016, beneficiando non solo della possibilità di un pagamento rateizzato ma ottenendo la rimessione in proprio favore di parte dell'importo, ammontante ad €.36.436,46, a fronte di un credito della ell'importo di €.226.436,46. CP_1
La desistenza della SE.T.E. dal ricorso di fallimento proposto innanzi al Tribunale di Salerno nei confronti della è un ulteriore vantaggio di cui ha beneficiato CP_2
l'opponente.
L'accordo così come concluso non può ritenersi viziato.
L'assunzione del debito da parte di è avvenuta in piena libertà, ed Parte_1 era subordinata al mancato pagamento delle rate concordate;
alcuna minaccia o coartazione rientrante nella fattispecie di cui all'art. 1438 c.c. è ravvisabile.
L'opposizione va, di conseguenza, rigettata, con ogni conseguenza di legge.
3. Merita accoglimento la domanda subordinata formulata dall'opponente di condanna della alla restituzione delle somme eventualmente da egli _2 versate o manlevarlo da ogni pregiudizio economico derivante dall'inadempimento della CP_2
Va osservato, infatti, che le parti hanno espressamente dichiarato all'art. 3 che l'accordo di pagamento non ha natura novativa rispetto al credito ed al titolo rappresentato dal Decreto Ingiuntivo n. 946/2014 reso dal Tribunale di Salerno, che vedeva come unico soggetto obbligato/ingiunto la e che l'assunzione del debito da parte del CP_1
in proprio, di cui all'art. 4 del richiamato accordo contrattuale, opera nei Pt_1 confronti della ma non preclude all'assuntore del debito altrui di agire in CP_1 regresso nei confronti dell'originario debitore e coobbligato solidale, ai sensi dell'art. 1299 c.c., per la totalità (ai sensi dell'art. 1998 c.c. nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori salvo che, come nel caso di specie, sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi) del credito per somma capitale, interessi e spese.
4. Va, infine, rigettata la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'opposta, all'uopo va rammentato che la disposizione normativa in questione sanziona il comportamento illecito della parte, che abbia agito o resistito in giudizio con malafede e colpa grave, per cui in assenza di tali presupposti soggettivi, non può giustificarsi la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate e infondate (cfr. Corte Appello Napoli, sez. VIII, sentenza n. 679 del 13.02.2020).
7 5. Le spese di lite seguono le reciproche soccombenze e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/22 e successive modifiche, applicando i valori minimi per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversie.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 3150/19 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a tenere CP_2 indenne di quanto quest'ultimo sarà tenuto a pagare a parte opposta in Parte_1 forza della presente sentenza per capitale, interessi e spese;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
p.s.c.a.r.l. che si quantificano in complessivi €11.268,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla rifusione CP_2 delle spese di lite in favore di che si quantificano in complessivi Parte_1
€11.268,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, il 10.4.2024
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 03.12.2024 al numero n. 3150/2019 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mariarosaria Milito e dall'avv. Annabella Di Toma;
ATTORE-OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_1
PRO TEMPORE ), rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Santoro P.IVA_1
CONVENUTA-OPPOSTA
NONCHE'
IN PERSONA DEL LEGALE _2
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE ( ); P.IVA_2
CHIAMATA IN CAUSA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con decreto ingiuntivo n. 356/2019 reso dal Tribunale di Salerno (R.G. n. 989/2019), notificato in data 06.02.2019, la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, geom. , ingiungeva a di pagare la somma Controparte_3 Parte_1 di €.159.940,29, oltre agli interessi e le spese e competenze della procedura, liquidate in
€.406,50 per esborsi ed €.2.135,00 per competenze professionali di avvocato, oltre agli accessori di legge.
, con atto di citazione, notificato il 18.03.2019, proponeva opposizione Parte_1 avverso il suddetto decreto ingiuntivo chiedendo in via preliminare di chiamare in causa la , al fine di essere manlevato di quanto eventualmente tenuto _2
a sborsare in favore della ed eccependo l'inammissibilità dell'azione Controparte_1 monitoria per carenza dei presupposti, l'illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti e l'annullabilità della scrittura privata del 15.09.2016.
L'opponente rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito così provvedere:
1. In via pregiudiziale autorizzare la chiamata in causa della società _2
corrente in Salerno alla Via San Leonardo, n. 26 – C.F. e P. I.V.A. ,
[...] P.IVA_2 ricorrendo nella fattispecie i necessari presupposti di legge secondo quanto dedotto al punto n. 3 delle considerazioni in diritto che precedono;
2. in via principale, previo accertamento e declaratoria di annullamento della scrittura privata del 15 settembre 2016 secondo quanto dedotto al punto n. 3 delle considerazioni in diritto che precedono, accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità, inammissibilità oltre che infondatezza in fatto e diritto della pretesa creditoria avanzata dalla e, per Controparte_4
l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 356/2019 del Tribunale di Salerno;
3. in via subordinata alla denegata ipotesi di rigetto dei motivi di opposizione proposti dal signor Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 356/2019 del Tribunale Civile di Salerno, condannare la
[...] restituire all'odierno opponente quanto lo stesso sarà tenuto a versare alla _2 [...] ed in ogni caso a manlevare l'esponente da ogni e qualsiasi pregiudizio di natura economica CP_4 conseguente al presente giudizio di opposizione, anche in relazione al governo delle spese di lite;
4. il tutto con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio, con attribuzione all'avvocato Annabella Di Toma, antistatario per dichiarato anticipo”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta del 10.09.2019, nella quale richiedeva il rigetto della opposizione ex adverso proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa, insistendo in via preliminarmente nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza di comparizione del 08.10.2019, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle proprie richieste, il giudice si riservava sulla richiesta di concessione della
2 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opposta e sulla richiesta di chiamata in causa formulata dall'opponente.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.11.2019 con ordinanza del 14.11.2919, il giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e autorizzava la chiamata in causa di _2
, fissando l'udienza del 08.06.2020 per provvedere sulle istanze istruttorie,
[...] concedendo i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
All'udienza del 08.06.2020, tenutasi in modalità telematica, il giudice, dichiarata la contumacia di , rinviava all'udienza del 31.05.2021, per _2 provvedere sulle istanze istruttorie, concedendo i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie, il giudice, con ordinanza del 01.08.2021, sciogliendo la riserva assunta all'udienza 31.05.2021, letti gli atti ed, in particolare, le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. depositate dalle parti, ritenuta l'inammissibilità della prova orale richiesta dall'opponente perché vertente su circostanze irrilevanti, atteso che la richiesta di prova orale formulata dall'opposta era condizionata all'ammissione della prova orale di controparte, ritenuta la causa matura per la decisione, visto il carico del ruolo, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.10.2023.
A seguito di rinvii nello stato dovuti ad esigenze di ruolo, all'udienza del 03.12.2024 il giudice, lette le note ex art. 127 ter c.p.c. delle parti e le conclusioni ivi formulate rimetteva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e non provata e va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. Civ., Sez I, del 31.05.2007 n. 12765; Sez. I, del 30.02.2006, n. 2421).
3 Analizzando la produzione documentale a sostegno del decreto ingiuntivo opposto, può ritenersi abbondantemente assolto l'onere probatorio gravante sulla creditrice,
[...]
che ha dimostrato la fondatezza del credito vantato. CP_1
A corredo del decreto ingiuntivo opposto, la ha dedotto la sussistenza Controparte_1 di altro decreto ingiuntivo n. 946/2014 reso dal Tribunale di Salerno il 17.03.2014, pubblicato il 17.03.2014, mai opposto, in virtù del quale essa società era creditrice nei confronti della , della somma di €.159.940,29, oltre interessi. CP_2 _2
La società asseriva, altresì, che in data 15.09.2016 tra la la Controparte_1 [...]
, in persona del suo liquidatore pro tempore _2 Parte_2
in proprio - nato a [...] il [...] (C.F. ) -
[...] C.F._1 era stato concluso un accordo al fine di definire la posizione debitoria che la CP_2 aveva nei confronti della con pagamento dilazionato e parziale remissione del CP_1 debito, dipendente dal richiamato decreto ingiuntivo n. 946/2014 del Tribunale di Salerno. In detto accordo, la si impegnava a pagare alla _2 la complessiva somma di €.190.000,00 in due rate, dell'importo di Controparte_1
€.95.000,00 cadauna, alle scadenze del 15.09.2017 e del 15.09.2018, con remissione da parte della del residuo debito di €.36.436,46. Controparte_1
Con il richiamato accordo, non avente carattere novativo, veniva previsto che, in caso di mancato pagamento della seconda rata alla scadenza stabilita, la SE.T.E. p.s.c.a.r.l avrebbe potuto ritenere risolto il contratto, tra essa e la ex art. 1456 c.c. con CP_2 invio di raccomandata nella quale comunicava la sua volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa;
nel detto accordo , intervenuto sia come legale Parte_1 rappresentante della sia in proprio, dichiarava di assumersi verso la CP_2 [...] il debito della in caso di sua inadempienza. CP_1 CP_2
La prestava la sua adesione e si impegnava ad agire nei confronti Controparte_1 dell'obbligato in solido , solo in caso di risoluzione dell'accordo con la Parte_1
dipendente dalla clausola risolutiva espressa prevista nell'atto transattivo. CP_2
Non avendo poi la provveduto al pagamento della prima rata _2 convenuta di €.95.000,00 alla scadenza fissata per il 15.09.2017 né tantomeno al pagamento della seconda rata di €.95.000,00 alla scadenza del 15.09.2018, la
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore comunicava alla CP_1 [...]
la propria intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa _2 contenuta nell'art. 2 dell'accordo, mediante missiva raccomandata a.r. recapitata in data 29.10.2018 dalla con la quale la invitava al pagamento della complessiva CP_2 somma portata dal decreto ingiuntivo n. 946/2014 reso dal Tribunale di Salerno, maggiorata di interessi e delle spese sostenute per la sua registrazione, per un totale di
€.217.233,50.
4 Il pagamento non veniva eseguito dalla e, quindi, veniva depositato altro CP_2 ricorso per decreto ingiuntivo al fine di procedere nei confronti di . Parte_1
Avverso il decreto ingiuntivo n. 356/2019 il si è opposto eccependo Pt_1
l'inammissibilità della procedura monitoria richiamando l'art. 2 dell'accordo transattivo del 15.09.2016 (regolante il diritto della SE.T.E. p.s.c.a.r.l. di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c.) e l'art. 6 contemplante l'obbligo della SE.T.E. di dare seguito alle azioni giudiziali nei confronti del “in proprio”, solo nel caso di inadempienza della Pt_1
CP_2
A dire dell'opponente, l'apposizione di una clausola risolutiva espressa, non comporterebbe automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa.
Tale asserzione è infondata.
Ai sensi dell'art. 2 dell'accordo del 15.09.2016 intercorso tra le parti: “Il mancato pagamento della seconda rata alla scadenza stabilita, darà diritto alla di ritenere risolto il Controparte_1 presente accordo - tra la SE.T.E. e la - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante CP_2 comunicazione da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata a.r., con la quale la SE.T.E. dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa”.
All'art. 3 le parti convenivano testualmente: “Le costituite parti SE.T.E. e , convengono CP_2 espressamente che il presente accordo non ha efficacia novativa rispetto al credito ed al titolo rappresentato dal Decreto Ingiuntivo n. 946/2014 reso dal Tribunale di Salerno, cosi che in caso di risoluzione dell'accordo dipendente dalla clausola risolutiva espressa prevista al punto 2 che precede, o dipendente da vicende estranee alla volontà delle parti, incluse procedure concorsuali, la agirà nei Controparte_1 confronti della e dell'assuntore di cui è fatta menzione al punto 5 a seguire, per il recupero Parte_3 dell'intero credito rappresentato dal Decreto Ingiuntivo n. 946/2014 reso dal Tribunale di Salerno, maggiorato di interessi e spese di registrazione, previa imputazione come per legge”, mentre l'art. 6 sanciva quanto segue: “La si impegna ad agire nei confronti dell'obbligato in Controparte_1 solido signor solo in caso di risoluzione dell'accordo tra la e la , Parte_1 CP_1 CP_2 dipendente dalla clausola risolutiva espressa prevista al punto 2 che precede o dipendente da vicende estranee alla volontà delle parti, incluse procedure concorsuali”.
Il tenore letterale delle disposizioni richiamate non lascia spazio a dubbi interpretativi;
il mancato pagamento da parte della consentiva alla CP_2 _2 [...] di avvalersi della clausola risolutiva espressa, comunicando l'intenzione tramite CP_1 lettera raccomandata a.r., ciò che di fatto è avvenuto a mezzo della missiva del 29.10.2018 versata in atti. La società opposta era, pacificamente, libera di agire nei confronti di in proprio coobbligato in solido con la Parte_1 CP_2
5 Con la clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., i contraenti convengono espressamente di risolvere il contratto nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità previste;
è necessario che l'obbligazione sia indicata in modo preciso dato che la clausola si risolve in una forma di autotutela privata.
Quanto ai presupposti per la risoluzione (sub art. 1453 c.c. n. 2), non si richiede, diversamente da quanto ritenuto dall'opponente, la gravità dell'inadempienza, essendo piuttosto necessario che concorrano due diverse condizioni: siano state specificate le prestazioni e le loro relative modalità; risulti la volontà delle parti di fare operare la risoluzione in caso di mancata esecuzione, non dalla sentenza del giudice, ma dalla volizione del creditore deluso.
Nella specie, letti gli articoli indicati nell'accordo del 15.09.2016, indubitabilmente specifici, si evince chiaramente che il mancato pagamento anche di una sola rata dell'importo convenuto, consentiva alla di agire nei confronti del Controparte_1 coobligato e ciò a prescindere dalla imputabilità dell'inadempimento al Parte_1 debitore a titolo di colpa.
Il solo verificarsi dell'inadempimento cristallizzatosi con l'omesso pagamento alle scadenze pattuite e l'inoltro della comunicazione a mezzo di raccomandata a.r. inviata alla fa e faceva sorgere il diritto in capo alla p.s.c.a.r.l. di rivolgere le CP_2 CP_1 proprie pretese creditorie direttamente al . Pt_1
L'eccezione di inammissibilità della procedura monitoria è, dunque, infondata e va disattesa.
Per quanto attiene alla eccezione di illegittimità ed infondatezza del credito vantato dall'opposta, il , asserendo che lo stesso avrebbe, nell'intervenuto accordo, Pt_1 assunto il ruolo di coobbligato in solido con la ha dedotto che la sua volontà CP_2 sarebbe stata coartata dal legale rappresentante della che avrebbe subordinato la CP_1 sua desistenza al ricorso di fallimento depositato presso il Tribunale di Salerno della alla sottoscrizione dello “in proprio” rappresentando tale CP_2 Pt_1 comportamento una minaccia tale da configurare una ipotesi di annullamento della scrittura privata “per ingiusto vantaggio” ex art. 1438 c.c..
Anche tale asserzione è infondata.
Nella specie, non sono ravvisabili i presupposti previsti dalla disposizione contenuta nell'art. 1438 c.c. per l'annullabilità del contratto, laddove è previsto che la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Dovrebbe configurarsi una situazione illecita che condiziona la volontà del soggetto (Cass. Civ. n. 17523/2011), che nel caso di specie non sussiste.
6 Nella specie, il quale legale rappresentante della ed in Pt_1 _2 proprio ha stipulato con la società opposta l'accordo transattivo del 15.09.2016, beneficiando non solo della possibilità di un pagamento rateizzato ma ottenendo la rimessione in proprio favore di parte dell'importo, ammontante ad €.36.436,46, a fronte di un credito della ell'importo di €.226.436,46. CP_1
La desistenza della SE.T.E. dal ricorso di fallimento proposto innanzi al Tribunale di Salerno nei confronti della è un ulteriore vantaggio di cui ha beneficiato CP_2
l'opponente.
L'accordo così come concluso non può ritenersi viziato.
L'assunzione del debito da parte di è avvenuta in piena libertà, ed Parte_1 era subordinata al mancato pagamento delle rate concordate;
alcuna minaccia o coartazione rientrante nella fattispecie di cui all'art. 1438 c.c. è ravvisabile.
L'opposizione va, di conseguenza, rigettata, con ogni conseguenza di legge.
3. Merita accoglimento la domanda subordinata formulata dall'opponente di condanna della alla restituzione delle somme eventualmente da egli _2 versate o manlevarlo da ogni pregiudizio economico derivante dall'inadempimento della CP_2
Va osservato, infatti, che le parti hanno espressamente dichiarato all'art. 3 che l'accordo di pagamento non ha natura novativa rispetto al credito ed al titolo rappresentato dal Decreto Ingiuntivo n. 946/2014 reso dal Tribunale di Salerno, che vedeva come unico soggetto obbligato/ingiunto la e che l'assunzione del debito da parte del CP_1
in proprio, di cui all'art. 4 del richiamato accordo contrattuale, opera nei Pt_1 confronti della ma non preclude all'assuntore del debito altrui di agire in CP_1 regresso nei confronti dell'originario debitore e coobbligato solidale, ai sensi dell'art. 1299 c.c., per la totalità (ai sensi dell'art. 1998 c.c. nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori salvo che, come nel caso di specie, sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi) del credito per somma capitale, interessi e spese.
4. Va, infine, rigettata la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'opposta, all'uopo va rammentato che la disposizione normativa in questione sanziona il comportamento illecito della parte, che abbia agito o resistito in giudizio con malafede e colpa grave, per cui in assenza di tali presupposti soggettivi, non può giustificarsi la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate e infondate (cfr. Corte Appello Napoli, sez. VIII, sentenza n. 679 del 13.02.2020).
7 5. Le spese di lite seguono le reciproche soccombenze e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/22 e successive modifiche, applicando i valori minimi per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversie.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 3150/19 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a tenere CP_2 indenne di quanto quest'ultimo sarà tenuto a pagare a parte opposta in Parte_1 forza della presente sentenza per capitale, interessi e spese;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
p.s.c.a.r.l. che si quantificano in complessivi €11.268,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla rifusione CP_2 delle spese di lite in favore di che si quantificano in complessivi Parte_1
€11.268,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, il 10.4.2024
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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