Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 17364/2024 R.G. promosso da
) (avv. PASQUALI GIAMPIERA) Parte_1 C.F._1
e
( (avv. avv. PASQUALI GIAMPIERA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 18/3/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. affidare del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre a Borgosatollo (BS) in via Molino Vecchio, 118.
2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3. Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio Pt_2 Perso fine settimana al mese dalle ore 10.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica.
4. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di . Per_1
5. Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno Pt_2 del 26 dicembre e del 01 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
6. Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio un un'intera Pt_2 giornata dalle ore 10,00 alle ore 18.00 in modo che possa trascorrere alternativamente un anno la Per_1
Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
7. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 7 (sette) Pt_2 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. Pt_2
8. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
9. Il Sig. si impegna a corrispondere alla signora mensilmente, a titolo di concorso spese per Pt_2 Pt_1 il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 300,00 (euro trecento), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
10. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno 10 Pt_1 di ogni mese solare.
11. Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Pt_2 Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , dietro semplice presentazione del Per_1 documento fiscale comprovante la relativa spesa.
12. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
13. Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
14. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche
(compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
15. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
16. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
17. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle già menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 11/12/2018) e, con ricorso presentato in Per_1 forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi