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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/12/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1593/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1593/2024 tra Parte_1
[...]
ATTORI e
CP_1
CONVENUTA
Oggi 10 dicembre 2025, innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per , l'avv. BORA LUCIANO MARIA il quale Parte_1 Parte_1 prelimi 25. Rinuncia alla eccezione di prescrizione e all'eccezione relativa alla idoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo anche in ragione dell'intervento sul punto delle Sezioni Unite. Insiste nell'ultimo motivo di opposizione afferente la nullità della clausola contenente la deroga dell'art 1957 c.c. e la conseguente liberazione del fideiussore in ragione della inattività della cedente prima e della cessionaria poi dopo l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione. Per l'avv. BOSCARATO MAURIZIO il quale si oppone all'acquisizione delle CP_1 note dep 2025 e in data 10.12.2025 dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni e conclusioni nuove. Precisa le conclusioni come note autorizzate. Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1593/2024 promossa da: (C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
) C.F._2 vv. BORA LUCIANO MARIA ATTORI contro
(p.i ) rappresentata da (p.i. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
a del te p.t. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BOSCARATO MAURIZIO CONVENUTA OGGETTO: opposizione a precetto CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.12.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_1 proponevano opposizione avverso l'atto di precett su i
[...] nella qualità di cessionaria e con il quale veniva loro intimato il pagamento della somma di € CP_3 oltre interessi e spese maturate e maturande, in forza del contratto di mutuo n.11/75812000, rogito Notaio , rep. n. 41155, racc. n. sottoscritto in data 26.05.2009 da Persona_1 [...]
, e nella qualità di mutuatari e fideiuss Pt_1 Parte_2 Parte_1
nella qualità di fideiussore e terzo datore di ipoteca con la A Parte_1 CP_4 posizione eccepivano: la prescrizione del diritto alla restituzione d to di mutuo per decorso del termine di dieci anni dall'ultimo atto interruttivo, coincidente con l'intervento in data 19.09.2012 della cedente nella procedura esecutiva iscritta al n. R.G.Es imm. 129/2012 CP_4 Tribunale di Macerata. A tal fine esponevano: che in data 10.12.2012 la mutuante inviava la CP_4 raccomandata contenente la dichiarazione di risoluzione (per inadempimento) del utuo;
che in data 19.09.2012 la cedente interveniva nella procedura esecutiva iscritta al n. R.G.Es imm. CP_4
129/2012 Tribunale di Mace ossa contro il debitore principale;
che in data Parte_1 09.02.2018 la cessionaria interveniva nella predetta procedura esecutiva in sostituzione CP_1 della cedente;
che con or .2018 il GE dichiarava la estinzione della procedura esecutiva per omesso deposito della documentazione ex art 567 c.p.c.; che l'intervento aveva interrotto la prescrizione ma con effetto istantaneo ex art 2945 c.c., con la conseguenza che il termine per il decorso della prescrizione era ricominciato a decorrere dal 19.09.2012, a nulla rilevando l'intervento della cessionaria in sostituzione della cedente. Contestavano la idoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo in difetto di prova della traditio della somma nelle forme di cui all'art 474 c.p.c.. Infine, Parte_1 pagina 2 di 5 , premesso di rivestire la qualità di consumatore, eccepiva la estinzione dell'obbligazione ex art Pt_1 1957 c.c. per avere la creditrice omesso di coltivare con diligenza l'azione esecutiva in danno del debitore principale . Quindi, concludevano rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Giudice adito accogliere l'opposizione e per l'effetto: PRELIMINARMENTE: PRESO ATTO DELLE RAGIONI IN PRE-MESSA INDICATE, SOSPENDERE CAUTELATIVAMENTE L'EFFI-CACIA ESECUTIVA DEL PRESUNTO TITOLO ESECUTIVO;
IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO: dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto per decorso del termine decennale (inerzia del creditore) in relazione al mutuo
n.11/75812000 del 26.05.2009 repertoriato al n.41155 -raccolta 17353 a firma Notaio di CP_4 Persona_1 nati (MC), come ampiamente esposto, argomentato e documentato in rubrica al punto n. te rigettare le domande proposte da parte convenuta opposta in quanto inammissibili;
NEL MERITO: Dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione per le ragioni addotte al punto n.2 della rubrica per l'inidoneità, nell'esecuzione incardinata da
, del titolo esecutivo (mutuo n.11/75812000 del 26.05.2009 repertoriato al n.41155 - CP_1 CP_4 Notaio di ati (MC)) per le ragioni esposte e documentate e comunque per Persona_1 evidente carenza/incertezza in ordine al requisito della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte convenuta opposta in quanto infondate in fatto e diritto;
ANCORA NEL MERITO: dare atto della decadenza della domanda rivolta con precetto ex art. 1957 CC nei confronti dei fidejussori/e per il decorso -per inerzia del creditore- del termine di mesi sei dalla scadenza dell'obbligazione principale come specificato al punto n.3, conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte convenuta opposta in quanto infondate in fatto e diritto;
Disporre altresì condanna al pagamento integrale delle spese e competenze di lite inerenti al grado da distrasi in favore del Procuratore antistatario come qui, il sottoscritto, si dichiara espressamente non avendo ricevuto alcun anticipo di spesa e/o onorario per il procedimento oggetto di causa”. Si costituiva la convenuta che contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. In particolare, relativamente al primo motivo di opposizione eccepiva che la prescrizione era stata interrotta anche dall'intervento eseguito nella procedura esecutiva iscritta al n. 128/2009 Tribunale di Macerata promossa contro il condebitore solidale, , definita con approvazione del progetto di distribuzione in Parte_1 data 27.02.2020 di talchè alla data della notifica del precesso non era decorso il termine decennale decorrente dal 27.02.2020. eccepiva che, contrariamente a quanto esposto degli opponenti il contratto di mutuo costituiva valido titolo esecutivo. Infine, contestava la eccezione di estinzione ex art 1957 c.c. eccependo e documentando l'intervento anche nella procedura esecutiva iscritta al n. 128/2009 Tribunale di Macerata. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità della opposizione avversaria per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguente statuizione. In via preliminare, piaccia al signor Giudice rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e/o della procedura esecutiva immobiliare sub iudice, stante la insussistenza dei presupposti di legge né concorrendo gravi motivi. narrativa, respingere la opposizione e le domande ed eccezioni ivi formulate avverso con qualsiasi statuizione siccome tutte infondate in fatto e Controparte_1 in diritto. In ogni caso, respingere con qualsiasi statuizione l'opposizione avversaria, per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la piena legittimità e/o titolarità della opposta e la validità e/o efficacia del titolo Controparte_1 da essa azionato e della procedura esecutiva immobiliare sub iudice e fissare, con ordinanza, l'udienza in cui deve proseguire detta procedura esecutiva de qua. Ove denegatamene accertata la inesistenza e/o nullità del titolo azionato, dichiarare i signori (CF: ) e ( ), in solido Parte_1 C.F._2 Parte_1 C.F._1 tra lor ni di c ar 48,10 o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre gli interessi bancari convenzionali al tasso variabile pari all'Euribor 6 mesi lettera tempo per tempo vigente, maggiorato di 2,50 punti percentuali, oltre 2 punti per mora, e comunque nei limiti di legge (Legge 108/96 art. 2), sul capitale residuo e sul capitale in mora dal 20.4.2024 al saldo sino all'integrale soddisfo. Con condanna della parte attrice al rimborso di spese ed onorari di lite. Inoltre, condannare la medesima parte attrice al risarcimento dei danni da liquidarsi anche d'ufficio, in via equitativa, per aver agito in violazione della norma di cui all'art. 96 c.p.c.. Con ordinanza in data 13.02.2025 veniva respinta la istanza ex art 615 c.p.c. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.12.2025.
pagina 3 di 5 Diritto
Preliminarmente va rilevato che gli opponenti, in sede di precisazione delle conclusioni hanno rinunciato all'eccezione di prescrizione e al motivo di opposizione afferente la idoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo. Pertanto, ai fini della decisione della presente controversia, occorre esaminare solo l'ultimo motivo di opposizione riguardante il solo opponente . Parte_1
, premes ione nella qualità di consumatore, Parte_1 ha eccepito la vessatorietà della clausola contenuta nell'art 14 del contratto di mutuo contenete la deroga all'art 1957 c.c.. Quindi ha eccepito la liberazione dall'obbligazione fideiussoria limitatamente a Parte_1
per mancato rispetto del termine semestrale posto a carico del creditore
[...] con diligenza le azioni nei confronti del debitore principale. Al riguardo merita rilevare che il decreto legislativo n. 206/2005 prevede all'art. 33 comma 1: “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Al comma 2 del medesimo articolo si legge: si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: - b. escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- t. sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. L'art. 34, prevede: al comma 4: Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale; al comma 5: Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore. Nel contratto sottoscritto dall'opponente è prevista espressamente la Parte_1 rinuncia ai diritti derivanti dall'art 1957 c.c. L'art. 1957 c.c. prevede: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. La deroga all'art 1957 costituisce un indubbio aggravio di responsabilità del fideiussore rispetto alla previsione legale in quanto esclude il diritto del garante a essere liberato dalla garanzia al decorso dei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in assenza di azioni rivolte dal creditore contro il debitore principale e preclude la facoltà per il fideiussore di eccepire la decadenza del creditore dalla garanzia. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il prolungamento del termine previsto dall'art. 1957 c.c. si traduce in una sostanziale estensione della durata della garanzia, idonea a configurare per il caso di mancanza di trattativa, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno del fideiussore. Si è infatti, affermato (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27558 del 28/09/2023) che: “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca. Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (d. lgs 6 settembre 2005, n. 206) (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890). La circostanza che il termine previsto dall'art. 1957 c.c. sia derogabile dalle parti, non esclude la vessatorietà della clausola. Invero, trattandosi di una clausola inserita in un contratto con un consumatore, la deroga alla configurazione legale della garanzia avrebbe dovuto essere oggetto di specifica trattativa. pagina 4 di 5 È, altresì, irrilevante la circostanza che il consumatore abbia sottoscritto specificamente la clausola abusiva, in quanto come previsto dall'art. 34 co. 4 Codice del Consumo, sopra richiamato, la vessatorietà delle clausole può essere esclusa solo ove il creditore dimostri che siano state oggetto di trattativa individuale. La opposta non ha fornito elementi dai quali possa desumersi che la deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c. sia stata oggetto di specifica trattativa con il fideiussore prima della sottoscrizione del contratto. La inefficacia della clausola comporta, pertanto, l'applicazione dell'art 1957 c.c. La opposta ha, tuttavia, dedotto e documentato, a fronte della risoluzione del contratto di mutuo comunicato con raccomandata in data 10.12.2012 (v. doc. 5 fascicolo opponenti), l'intervento della cedente in data 19.09.2012 nella esecuzione immobiliare iscritta al n. R.G es imm. 129/2012 promossa contro il debitore principale , l'intervento della cessionaria in data 09.02.2018 in sostituzione Parte_1 della cedente nella predetta procedura (v. doc. 2 e 3 fascicolo opponenti), nonchè l'intervento della cedente in data 15.02.2010 nella esecuzione immobiliare iscritta al n. R.G es imm. 128/2009 promossa sempre contro il debitore principale (v. doc. 12 fascicolo convenuta), l'intervento della Parte_1 cessionaria in data 09.02.2018 cedente nella predetta procedura (v. doc. 13 fascicolo convenuta). Ne consegue che risulta ampiamente rispettato il termine semestrale di cui all'art 1957 c.c. (termine che decorre dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto della decadenza dal beneficio del termine insita nel deposito del ricorso per intervento) e l'iniziativa assunta dalla creditrice nei confronti di uno dei debitori principali nonché la prosecuzione con diligenza della iniziativa intrapresa. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 37/2018, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con applicazione della riduzione massima consentita per la fase istruttoria avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la opposizione;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 10 dicembre 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1593/2024 tra Parte_1
[...]
ATTORI e
CP_1
CONVENUTA
Oggi 10 dicembre 2025, innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per , l'avv. BORA LUCIANO MARIA il quale Parte_1 Parte_1 prelimi 25. Rinuncia alla eccezione di prescrizione e all'eccezione relativa alla idoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo anche in ragione dell'intervento sul punto delle Sezioni Unite. Insiste nell'ultimo motivo di opposizione afferente la nullità della clausola contenente la deroga dell'art 1957 c.c. e la conseguente liberazione del fideiussore in ragione della inattività della cedente prima e della cessionaria poi dopo l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione. Per l'avv. BOSCARATO MAURIZIO il quale si oppone all'acquisizione delle CP_1 note dep 2025 e in data 10.12.2025 dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni e conclusioni nuove. Precisa le conclusioni come note autorizzate. Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1593/2024 promossa da: (C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
) C.F._2 vv. BORA LUCIANO MARIA ATTORI contro
(p.i ) rappresentata da (p.i. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
a del te p.t. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BOSCARATO MAURIZIO CONVENUTA OGGETTO: opposizione a precetto CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.12.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Fatto Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_1 proponevano opposizione avverso l'atto di precett su i
[...] nella qualità di cessionaria e con il quale veniva loro intimato il pagamento della somma di € CP_3 oltre interessi e spese maturate e maturande, in forza del contratto di mutuo n.11/75812000, rogito Notaio , rep. n. 41155, racc. n. sottoscritto in data 26.05.2009 da Persona_1 [...]
, e nella qualità di mutuatari e fideiuss Pt_1 Parte_2 Parte_1
nella qualità di fideiussore e terzo datore di ipoteca con la A Parte_1 CP_4 posizione eccepivano: la prescrizione del diritto alla restituzione d to di mutuo per decorso del termine di dieci anni dall'ultimo atto interruttivo, coincidente con l'intervento in data 19.09.2012 della cedente nella procedura esecutiva iscritta al n. R.G.Es imm. 129/2012 CP_4 Tribunale di Macerata. A tal fine esponevano: che in data 10.12.2012 la mutuante inviava la CP_4 raccomandata contenente la dichiarazione di risoluzione (per inadempimento) del utuo;
che in data 19.09.2012 la cedente interveniva nella procedura esecutiva iscritta al n. R.G.Es imm. CP_4
129/2012 Tribunale di Mace ossa contro il debitore principale;
che in data Parte_1 09.02.2018 la cessionaria interveniva nella predetta procedura esecutiva in sostituzione CP_1 della cedente;
che con or .2018 il GE dichiarava la estinzione della procedura esecutiva per omesso deposito della documentazione ex art 567 c.p.c.; che l'intervento aveva interrotto la prescrizione ma con effetto istantaneo ex art 2945 c.c., con la conseguenza che il termine per il decorso della prescrizione era ricominciato a decorrere dal 19.09.2012, a nulla rilevando l'intervento della cessionaria in sostituzione della cedente. Contestavano la idoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo in difetto di prova della traditio della somma nelle forme di cui all'art 474 c.p.c.. Infine, Parte_1 pagina 2 di 5 , premesso di rivestire la qualità di consumatore, eccepiva la estinzione dell'obbligazione ex art Pt_1 1957 c.c. per avere la creditrice omesso di coltivare con diligenza l'azione esecutiva in danno del debitore principale . Quindi, concludevano rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Giudice adito accogliere l'opposizione e per l'effetto: PRELIMINARMENTE: PRESO ATTO DELLE RAGIONI IN PRE-MESSA INDICATE, SOSPENDERE CAUTELATIVAMENTE L'EFFI-CACIA ESECUTIVA DEL PRESUNTO TITOLO ESECUTIVO;
IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO: dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto per decorso del termine decennale (inerzia del creditore) in relazione al mutuo
n.11/75812000 del 26.05.2009 repertoriato al n.41155 -raccolta 17353 a firma Notaio di CP_4 Persona_1 nati (MC), come ampiamente esposto, argomentato e documentato in rubrica al punto n. te rigettare le domande proposte da parte convenuta opposta in quanto inammissibili;
NEL MERITO: Dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione per le ragioni addotte al punto n.2 della rubrica per l'inidoneità, nell'esecuzione incardinata da
, del titolo esecutivo (mutuo n.11/75812000 del 26.05.2009 repertoriato al n.41155 - CP_1 CP_4 Notaio di ati (MC)) per le ragioni esposte e documentate e comunque per Persona_1 evidente carenza/incertezza in ordine al requisito della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte convenuta opposta in quanto infondate in fatto e diritto;
ANCORA NEL MERITO: dare atto della decadenza della domanda rivolta con precetto ex art. 1957 CC nei confronti dei fidejussori/e per il decorso -per inerzia del creditore- del termine di mesi sei dalla scadenza dell'obbligazione principale come specificato al punto n.3, conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte convenuta opposta in quanto infondate in fatto e diritto;
Disporre altresì condanna al pagamento integrale delle spese e competenze di lite inerenti al grado da distrasi in favore del Procuratore antistatario come qui, il sottoscritto, si dichiara espressamente non avendo ricevuto alcun anticipo di spesa e/o onorario per il procedimento oggetto di causa”. Si costituiva la convenuta che contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. In particolare, relativamente al primo motivo di opposizione eccepiva che la prescrizione era stata interrotta anche dall'intervento eseguito nella procedura esecutiva iscritta al n. 128/2009 Tribunale di Macerata promossa contro il condebitore solidale, , definita con approvazione del progetto di distribuzione in Parte_1 data 27.02.2020 di talchè alla data della notifica del precesso non era decorso il termine decennale decorrente dal 27.02.2020. eccepiva che, contrariamente a quanto esposto degli opponenti il contratto di mutuo costituiva valido titolo esecutivo. Infine, contestava la eccezione di estinzione ex art 1957 c.c. eccependo e documentando l'intervento anche nella procedura esecutiva iscritta al n. 128/2009 Tribunale di Macerata. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità della opposizione avversaria per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguente statuizione. In via preliminare, piaccia al signor Giudice rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e/o della procedura esecutiva immobiliare sub iudice, stante la insussistenza dei presupposti di legge né concorrendo gravi motivi. narrativa, respingere la opposizione e le domande ed eccezioni ivi formulate avverso con qualsiasi statuizione siccome tutte infondate in fatto e Controparte_1 in diritto. In ogni caso, respingere con qualsiasi statuizione l'opposizione avversaria, per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la piena legittimità e/o titolarità della opposta e la validità e/o efficacia del titolo Controparte_1 da essa azionato e della procedura esecutiva immobiliare sub iudice e fissare, con ordinanza, l'udienza in cui deve proseguire detta procedura esecutiva de qua. Ove denegatamene accertata la inesistenza e/o nullità del titolo azionato, dichiarare i signori (CF: ) e ( ), in solido Parte_1 C.F._2 Parte_1 C.F._1 tra lor ni di c ar 48,10 o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre gli interessi bancari convenzionali al tasso variabile pari all'Euribor 6 mesi lettera tempo per tempo vigente, maggiorato di 2,50 punti percentuali, oltre 2 punti per mora, e comunque nei limiti di legge (Legge 108/96 art. 2), sul capitale residuo e sul capitale in mora dal 20.4.2024 al saldo sino all'integrale soddisfo. Con condanna della parte attrice al rimborso di spese ed onorari di lite. Inoltre, condannare la medesima parte attrice al risarcimento dei danni da liquidarsi anche d'ufficio, in via equitativa, per aver agito in violazione della norma di cui all'art. 96 c.p.c.. Con ordinanza in data 13.02.2025 veniva respinta la istanza ex art 615 c.p.c. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.12.2025.
pagina 3 di 5 Diritto
Preliminarmente va rilevato che gli opponenti, in sede di precisazione delle conclusioni hanno rinunciato all'eccezione di prescrizione e al motivo di opposizione afferente la idoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo. Pertanto, ai fini della decisione della presente controversia, occorre esaminare solo l'ultimo motivo di opposizione riguardante il solo opponente . Parte_1
, premes ione nella qualità di consumatore, Parte_1 ha eccepito la vessatorietà della clausola contenuta nell'art 14 del contratto di mutuo contenete la deroga all'art 1957 c.c.. Quindi ha eccepito la liberazione dall'obbligazione fideiussoria limitatamente a Parte_1
per mancato rispetto del termine semestrale posto a carico del creditore
[...] con diligenza le azioni nei confronti del debitore principale. Al riguardo merita rilevare che il decreto legislativo n. 206/2005 prevede all'art. 33 comma 1: “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Al comma 2 del medesimo articolo si legge: si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: - b. escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- t. sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. L'art. 34, prevede: al comma 4: Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale; al comma 5: Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore. Nel contratto sottoscritto dall'opponente è prevista espressamente la Parte_1 rinuncia ai diritti derivanti dall'art 1957 c.c. L'art. 1957 c.c. prevede: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. La deroga all'art 1957 costituisce un indubbio aggravio di responsabilità del fideiussore rispetto alla previsione legale in quanto esclude il diritto del garante a essere liberato dalla garanzia al decorso dei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in assenza di azioni rivolte dal creditore contro il debitore principale e preclude la facoltà per il fideiussore di eccepire la decadenza del creditore dalla garanzia. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il prolungamento del termine previsto dall'art. 1957 c.c. si traduce in una sostanziale estensione della durata della garanzia, idonea a configurare per il caso di mancanza di trattativa, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno del fideiussore. Si è infatti, affermato (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27558 del 28/09/2023) che: “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca. Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (d. lgs 6 settembre 2005, n. 206) (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890). La circostanza che il termine previsto dall'art. 1957 c.c. sia derogabile dalle parti, non esclude la vessatorietà della clausola. Invero, trattandosi di una clausola inserita in un contratto con un consumatore, la deroga alla configurazione legale della garanzia avrebbe dovuto essere oggetto di specifica trattativa. pagina 4 di 5 È, altresì, irrilevante la circostanza che il consumatore abbia sottoscritto specificamente la clausola abusiva, in quanto come previsto dall'art. 34 co. 4 Codice del Consumo, sopra richiamato, la vessatorietà delle clausole può essere esclusa solo ove il creditore dimostri che siano state oggetto di trattativa individuale. La opposta non ha fornito elementi dai quali possa desumersi che la deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c. sia stata oggetto di specifica trattativa con il fideiussore prima della sottoscrizione del contratto. La inefficacia della clausola comporta, pertanto, l'applicazione dell'art 1957 c.c. La opposta ha, tuttavia, dedotto e documentato, a fronte della risoluzione del contratto di mutuo comunicato con raccomandata in data 10.12.2012 (v. doc. 5 fascicolo opponenti), l'intervento della cedente in data 19.09.2012 nella esecuzione immobiliare iscritta al n. R.G es imm. 129/2012 promossa contro il debitore principale , l'intervento della cessionaria in data 09.02.2018 in sostituzione Parte_1 della cedente nella predetta procedura (v. doc. 2 e 3 fascicolo opponenti), nonchè l'intervento della cedente in data 15.02.2010 nella esecuzione immobiliare iscritta al n. R.G es imm. 128/2009 promossa sempre contro il debitore principale (v. doc. 12 fascicolo convenuta), l'intervento della Parte_1 cessionaria in data 09.02.2018 cedente nella predetta procedura (v. doc. 13 fascicolo convenuta). Ne consegue che risulta ampiamente rispettato il termine semestrale di cui all'art 1957 c.c. (termine che decorre dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto della decadenza dal beneficio del termine insita nel deposito del ricorso per intervento) e l'iniziativa assunta dalla creditrice nei confronti di uno dei debitori principali nonché la prosecuzione con diligenza della iniziativa intrapresa. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 37/2018, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con applicazione della riduzione massima consentita per la fase istruttoria avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la opposizione;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 10 dicembre 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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