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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12165/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 28 marzo 2025 alle ore 10.30 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. SCARAMUZZO GIUSEPPE;
per parte convenuta l'avv. ANTONIO NOTARISTEFANO per delega dell'avv. Andreozzi;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Scaramuzzo conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa nonché chiede lo stralcio delle note conclusionali depositate dalla controparte in quanto non autorizzate e specifica che la misura del danno preteso è pari a 35.529,54 euro tenuto conto dell'esito della ctu e della tabella unica nazionale recentemente entrata in vigore;
chiede altresì condannarsi la controparte ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c. stante il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa;
L'avv. Notaristefano conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa e che la causa venga trattenuta in decisione assegnando i termini dell'art.190 c.p.c.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12165/2019 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.to in Napoli (NA) al Parte_1 C.F._1
Centro Direzionale Is. G/8 presso lo studio dell'avv. Scaramuzzo Giuseppe, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
citazione
- ATTORE
CONTRO
P.I. in persona del l.r.p.t., con sede in via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa 14, Mogliano Veneto (TV), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada per la Regione Campania, elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via Tribunale, nr. 8 presso lo studio dell'avv. Antonio Andreozzi c.f. C.F._3
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di proprietario e Parte_1
conducente del motociclo tg. EG26188, conveniva in giudizio quale Controparte_1
impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, chiedendone la condanna al risarcimento delle lesioni personali subite a causa del sinistro verificatosi per colpa di un veicolo rimasto ignoto.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto che in data 06.12.2017, alle ore 10,30 circa,
pagina 2 di 7 mentre percorreva la tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli, un'autovettura di colore scuro, rimasta non identificata, dopo aver quasi concluso la manovra di sorpasso del motociclo da lui condotto, improvvisamente si portava repentinamente a destra impattando, con la sua fiancata destra, la fiancata sinistra del motociclo, tagliandogli la strada e provocandone la caduta al suolo assieme al motociclo;
che in seguito alla caduta subiva la “frattura scomposta collo chirurgico omero dx” come diagnosticato dall'ospedale “A. Cardarelli”, presso il cui pronto soccorso veniva trasportato a mezzo servizio 118 per cui, dedotta l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura non identificata nella causazione del sinistro di cui è causa, ha concluso nei termini sopra esposti.
Costituitasi la quale impresa designata per la Regione Campania dal Controparte_1
FGVS, contestata la verificazione del sinistro, anche in ragione della circostanza che l'attore non ha mai presentato una denuncia-querela e della incompatibilità dei danni riscontrati al motorino dell'attore con la dinamica dedotta da quest'ultimo, e contestata, in subordine, la misura del risarcimento preteso, ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, medico legale sulla persona dell'attore.
Venendo al merito, , giova premettere che l'attore ha esperto l'azione di risarcimento del danno nei confronti della come impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, ai sensi dell'art. 283 lett. a) d. lgs. n. 209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito lesioni in seguito ad un sinistro provocato da un veicolo non identificato.
Infatti, l'art. 283 comma 1, d. lgs. n. 209 del 2005, ha riproposto l'operatività del Fondo di garanzia vittime della strada (già istituito con n. 990 del 1969), con lo scopo di manlevare i CP_2
danneggiati dalla circolazione stradale di autoveicoli e natanti a fronte di possibili danni cagionati anche da veicoli non assicurati o non identificati o veicoli assicurati presso compagnia in stato di liquidazione coatta.
L' intervento del Fondo di Garanzia, tuttavia, non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato.
Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei pagina 3 di 7 confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che
<
1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita
Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892), quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo, nonché, a seconda dei casi la circostanza che quest'ultimo sia rimasto non identificato o che fosse privo di scopertura assicurativa;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
È stato infatti affermato che < strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato,
l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato pagina 4 di 7 da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda>>
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450)
Nel caso di specie, l'impresa convenuta ha depositato agli atti di causa il verbale di accertamento redatto dalla Polizia Stradale di Napoli-Fuorigrotta, intervenuta nell'imminenza del fatto, in cui si dà atto del coinvolgimento dell'attore in un sinistro stradale nelle predette circostanze di luogo e di tempo ma non vi è prova che lo stesso sia stato cagionato da un veicolo rimasto ignoto, anzi, quest'ultima, nella descrizione della possibile dinamica del sinistro lo ha escluso accertando che “sul veicolo non sono stati rilevati danni riconducibili con impatti con altri veicoli ma solo prodotti dall'impatto con il marciapiede dove il motociclo impattava”.
A tal proposito, l'unica prova offerta dall'attore è affidata all'unica teste escussa, stendardo tuttavia, sussistono seri dubbi sull'attendibilità di quest'ultima che non consentono di Tes_1
ritenere provato che l'incidente di cui è causa sia stato cagionato dall'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato.
Infatti, non solo la dichiarazione resa da , dichiaratasi testimone oculare del Testimone_2
sinistro, si è rivelata contraddittoria con quanto dichiarato dall'attore nell'immediatezza del fatto alla Polizia Stradale, avendo questa dedotto che l'attore fosse da solo a bordo del motociclo mentre questi dichiarava che a bordo del motociclo vi fosse anche tale
[...]
, come accertato dalla Polizia Stradale intervenuta ma soprattutto quest'ultima non ha Per_1
riscontrato la presenza della testimone escussa sui luoghi di causa, non indicandone, nel verbale di sopralluogo, il nominativo tra i testimoni.
Inoltre, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa risarcitoria, è onere del danneggiato, attore nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, provare l'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo, ma, nella fattispecie, il pagina 5 di 7 contegno del danneggiato successivo al sinistro non consente di ritenere che tale prova sia stata raggiunta.
Infatti, l'omessa presentazione di una denuncia-querela (che poteva essere presentata anche per il tramite degli stretti congiunti ove fosse stato impossibilitato per motivi di salute), tenuto anche conto del fatto che l'attore fosse a conoscenza del nominativo di una persona che ha assistito al sinistro e che le autorità competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, compiutamente indicate come testimone nel presente giudizio di risarcimento, è una circostanza fattuale che non consente di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
In ragione di quanto esposto la domanda va rigettata.
In virtù del criterio della soccombenza condanna , al pagamento delle spese di Parte_1
lite del primo grado di giudizio, in favore di quale impresa designata per Controparte_1
la Regione Campania dal FGVS, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore compreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro, in ordine a tutte e quattro le fasi
(riducendo della metà l'importo previsto per la fase decisionale stante il mancato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica) con una riduzione del 30%, per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo , con il conseguente diritto della di ripetere Parte_1 Controparte_1
dall'attore le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in base al decreto di liquidazione del 30/03/2022.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in persona del l.r.p.t., così
[...]
provvede:
1. rigetta la domanda;
pagina 6 di 7 2.condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Parte_1
favore di quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, Controparte_1
in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 4.314,80 euro per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del
30/03/2022, a carico esclusivo di . Parte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 28/03/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 28 marzo 2025 alle ore 10.30 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. SCARAMUZZO GIUSEPPE;
per parte convenuta l'avv. ANTONIO NOTARISTEFANO per delega dell'avv. Andreozzi;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Scaramuzzo conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa nonché chiede lo stralcio delle note conclusionali depositate dalla controparte in quanto non autorizzate e specifica che la misura del danno preteso è pari a 35.529,54 euro tenuto conto dell'esito della ctu e della tabella unica nazionale recentemente entrata in vigore;
chiede altresì condannarsi la controparte ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c. stante il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa;
L'avv. Notaristefano conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa e che la causa venga trattenuta in decisione assegnando i termini dell'art.190 c.p.c.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12165/2019 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.to in Napoli (NA) al Parte_1 C.F._1
Centro Direzionale Is. G/8 presso lo studio dell'avv. Scaramuzzo Giuseppe, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
citazione
- ATTORE
CONTRO
P.I. in persona del l.r.p.t., con sede in via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa 14, Mogliano Veneto (TV), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada per la Regione Campania, elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via Tribunale, nr. 8 presso lo studio dell'avv. Antonio Andreozzi c.f. C.F._3
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di proprietario e Parte_1
conducente del motociclo tg. EG26188, conveniva in giudizio quale Controparte_1
impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, chiedendone la condanna al risarcimento delle lesioni personali subite a causa del sinistro verificatosi per colpa di un veicolo rimasto ignoto.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto che in data 06.12.2017, alle ore 10,30 circa,
pagina 2 di 7 mentre percorreva la tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli, un'autovettura di colore scuro, rimasta non identificata, dopo aver quasi concluso la manovra di sorpasso del motociclo da lui condotto, improvvisamente si portava repentinamente a destra impattando, con la sua fiancata destra, la fiancata sinistra del motociclo, tagliandogli la strada e provocandone la caduta al suolo assieme al motociclo;
che in seguito alla caduta subiva la “frattura scomposta collo chirurgico omero dx” come diagnosticato dall'ospedale “A. Cardarelli”, presso il cui pronto soccorso veniva trasportato a mezzo servizio 118 per cui, dedotta l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura non identificata nella causazione del sinistro di cui è causa, ha concluso nei termini sopra esposti.
Costituitasi la quale impresa designata per la Regione Campania dal Controparte_1
FGVS, contestata la verificazione del sinistro, anche in ragione della circostanza che l'attore non ha mai presentato una denuncia-querela e della incompatibilità dei danni riscontrati al motorino dell'attore con la dinamica dedotta da quest'ultimo, e contestata, in subordine, la misura del risarcimento preteso, ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, medico legale sulla persona dell'attore.
Venendo al merito, , giova premettere che l'attore ha esperto l'azione di risarcimento del danno nei confronti della come impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, ai sensi dell'art. 283 lett. a) d. lgs. n. 209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito lesioni in seguito ad un sinistro provocato da un veicolo non identificato.
Infatti, l'art. 283 comma 1, d. lgs. n. 209 del 2005, ha riproposto l'operatività del Fondo di garanzia vittime della strada (già istituito con n. 990 del 1969), con lo scopo di manlevare i CP_2
danneggiati dalla circolazione stradale di autoveicoli e natanti a fronte di possibili danni cagionati anche da veicoli non assicurati o non identificati o veicoli assicurati presso compagnia in stato di liquidazione coatta.
L' intervento del Fondo di Garanzia, tuttavia, non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato.
Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei pagina 3 di 7 confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che
<
1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita
Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892), quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo, nonché, a seconda dei casi la circostanza che quest'ultimo sia rimasto non identificato o che fosse privo di scopertura assicurativa;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
È stato infatti affermato che < strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato,
l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato pagina 4 di 7 da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda>>
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450)
Nel caso di specie, l'impresa convenuta ha depositato agli atti di causa il verbale di accertamento redatto dalla Polizia Stradale di Napoli-Fuorigrotta, intervenuta nell'imminenza del fatto, in cui si dà atto del coinvolgimento dell'attore in un sinistro stradale nelle predette circostanze di luogo e di tempo ma non vi è prova che lo stesso sia stato cagionato da un veicolo rimasto ignoto, anzi, quest'ultima, nella descrizione della possibile dinamica del sinistro lo ha escluso accertando che “sul veicolo non sono stati rilevati danni riconducibili con impatti con altri veicoli ma solo prodotti dall'impatto con il marciapiede dove il motociclo impattava”.
A tal proposito, l'unica prova offerta dall'attore è affidata all'unica teste escussa, stendardo tuttavia, sussistono seri dubbi sull'attendibilità di quest'ultima che non consentono di Tes_1
ritenere provato che l'incidente di cui è causa sia stato cagionato dall'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato.
Infatti, non solo la dichiarazione resa da , dichiaratasi testimone oculare del Testimone_2
sinistro, si è rivelata contraddittoria con quanto dichiarato dall'attore nell'immediatezza del fatto alla Polizia Stradale, avendo questa dedotto che l'attore fosse da solo a bordo del motociclo mentre questi dichiarava che a bordo del motociclo vi fosse anche tale
[...]
, come accertato dalla Polizia Stradale intervenuta ma soprattutto quest'ultima non ha Per_1
riscontrato la presenza della testimone escussa sui luoghi di causa, non indicandone, nel verbale di sopralluogo, il nominativo tra i testimoni.
Inoltre, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa risarcitoria, è onere del danneggiato, attore nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, provare l'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo, ma, nella fattispecie, il pagina 5 di 7 contegno del danneggiato successivo al sinistro non consente di ritenere che tale prova sia stata raggiunta.
Infatti, l'omessa presentazione di una denuncia-querela (che poteva essere presentata anche per il tramite degli stretti congiunti ove fosse stato impossibilitato per motivi di salute), tenuto anche conto del fatto che l'attore fosse a conoscenza del nominativo di una persona che ha assistito al sinistro e che le autorità competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, compiutamente indicate come testimone nel presente giudizio di risarcimento, è una circostanza fattuale che non consente di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
In ragione di quanto esposto la domanda va rigettata.
In virtù del criterio della soccombenza condanna , al pagamento delle spese di Parte_1
lite del primo grado di giudizio, in favore di quale impresa designata per Controparte_1
la Regione Campania dal FGVS, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore compreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro, in ordine a tutte e quattro le fasi
(riducendo della metà l'importo previsto per la fase decisionale stante il mancato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica) con una riduzione del 30%, per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo , con il conseguente diritto della di ripetere Parte_1 Controparte_1
dall'attore le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in base al decreto di liquidazione del 30/03/2022.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in persona del l.r.p.t., così
[...]
provvede:
1. rigetta la domanda;
pagina 6 di 7 2.condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Parte_1
favore di quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, Controparte_1
in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 4.314,80 euro per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del
30/03/2022, a carico esclusivo di . Parte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 28/03/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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