Ordinanza collegiale 10 ottobre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 03/12/2025, n. 21763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21763 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21763/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07728/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7728 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno, Matteo Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-,
con nomina – occorrendo - di un commissario ad acta e con ogni ulteriore previsione ritenuta idonea e necessaria ex art. 114 c.p.a.;
ovvero per l’annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e di tutti gli altri atti ad esso presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. Marco AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con la sentenza della Sezione n. -OMISSIS-/2025 è stato annullato il provvedimento di diniego sulla domanda di trasferimento presentata dalla parte ricorrente ai sensi della legge n. 104/92 ed è stato ordinato all’Amministrazione di provvedere nuovamente sull’istanza con la precisazione che, nel valutare la sussistenza delle condizioni per la concessione del trasferimento richiesto in punto di disponibilità di posti in organico, essa ha l’onere di esplorare anche i margini di manovra consentiti dal principio di reciprocità dei ruoli;
- con il provvedimento ora portato all’attenzione del Collegio l’Amministrazione ha nuovamente negato il trasferimento richiesto dalla parte ricorrente, adducendo che “ in ordine al possibile impiego dell’interessato presso la sede di Anzio anche in una eventuale posizione vacante e disponibile relativa al ruolo GE […] si è provveduto ad esaminare la consistenza tabellare presso la sede di Anzio anche nel ruolo GE, riscontrando che nel rapporto fra previsione organica ed effettiva consistenza del personale ivi impiegato, si rileva un'eccedenza di n. 1 (una) unità, specificando che a fronte di una previsione di n. 2 (due) GE nella tabella organica del Comando di Anzio ne risultano effettivamente assegnati n. 3 (tre) ”;
- dai chiarimenti forniti dall’Amministrazione si desume che:
a) nell’anno 2021, a fronte di una disponibilità organica di 5 posizioni di maresciallo, erano presenti 5 unità. Ciononostante, emergendo la necessità di trasferire una delle suddette unità, è stata aperta nell’ambito del quadro esigenziale della Procedura Ordinaria di impiego annuale, emanata nell’anno 2020 per l’anno 2021, n. 1 (una) posizione per la sede di Anzio nel Ruolo “LL” e specialità “NP”, in previsione appunto della fuoriuscita attesa della citata risorsa. Tale linea di azione, secondo l’Amministrazione, avrebbe assicurato il ripianamento garantendo lo svolgimento di servizi espressamente qualificati “ essenziali ”. Peraltro, la risorsa in uscita ha successivamente opposto i benefici della legge n. 104/92 onde evitare il trasferimento, con tempistica non esattamente precisata dall’Amministrazione rispetto alla domanda di parte ricorrente, così permanendo nella sede;
b) con nuova tabella organica del 2022 sono state ridotte le posizioni in ruolo tanto della posizione Maresciallo (da 5 a 4) che di quella Sergente (da 4 a 3);
c) la carenza nel ruolo GE ha consentito il trasferimento presso la sede di Anzio di un Sergente nel marzo 2024;
d) per quanto riguarda il personale del Corpo, il rapporto tra consistenza effettiva ed organica prevista ha raggiunto il 136% circa nel ruolo LL ed il 74% circa nel ruolo GE, sicché il Comando generale ha elaborato un progetto globale di redistribuzione delle posizioni tabellari e di contestuale attivazione di una serie di posizioni “extratabellari a compensazione”, con l’intento di rendere temporaneamente disponibili un certo numero di posti tabellari per il ruolo LL (attualmente eccedente), attingendo dal bacino del ruolo GE (oggi carente);
Avuto riguardo ai principi consolidati in materia di riesercizio del potere amministrativo a seguito di annullamento in sede giurisdizionale e della formazione del giudicato, che richiedono che l’attività sia rinnovata a partire dall’atto giudicato illegittimo e la nuova determinazione sia eseguita tendenzialmente “ora per allora”, cioè riportandosi alla situazione esistente al momento dell’atto illegittimo (cfr., recentemente, TAR Campania – Napoli, V, 30.1.2025, n. 812);
Rilevato che l’Amministrazione resistente ha potuto programmare la copertura di posti già eccedenti la pianta organica, siccome riferiti a servizi ritenuti “essenziali”, con ciò mostrando di esercitare poteri discrezionali nell’assegnazione del personale anche in eccedenza rispetto ai posti disponibili in organico per lo specifico ruolo;
Rilevato che alla data di presentazione dell’istanza di trasferimento da parte del ricorrente era disponibile un posto in quota sergenti, successivamente occupato per effetto del trasferimento intervenuto nel 2024;
Ritenuto che i dati riguardanti il rapporto tra consistenza effettiva ed organica attestino una gestione dei flussi di personale palesemente distante dalle piante organiche, tale peraltro da dare luogo a provvedimenti, definiti di compensazione o di redistribuzione, affidati a criteri sostanzialmente rimessi alla libera determinazione dell’Amministrazione;
Ritenuto che la predetta situazione si traduca, di fatto, in una gestione dei ruoli che, da un lato, mostra consistenti spazi di discrezionalità e, dall’altro lato, ridonda in un pregiudizio all’esercizio dei diritti stabiliti dalla legge quali quelli vantati dal ricorrente ove si invoca invece il vincolo della disponibilità delle posizioni in ruolo;
Ritenuto che ogni questione sull’applicabilità del principio di reciprocità dei ruoli sia malamente posta in questa sede, trattandosi di profili che, già definiti con la sentenza ottemperanda, potranno eventualmente essere discussi in appello;
Ritenuto, per tutto quanto sopra, che il provvedimento impugnato, nella misura in cui ha ancorato la verifica dei presupposti di applicabilità del principio di reciprocità dei ruoli all’attualità, sia stato posto in essere in violazione della sentenza ottemperanda;
Ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato debba essere dichiarato inefficace;
Ritenuto che dall’esame degli atti emerga la disponibilità, all’epoca della domanda, di un posto in quota GE;
Ritenuto pertanto, che nell’esercizio dei poteri attribuiti dalla legge al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, debba essere ordinato all’Amministrazione di provvedere al trasferimento di parte ricorrente in conformità alla domanda da questi presentata;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere poste a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso e, per l’effetto:
- dichiara l’inefficacia del provvedimento impugnato;
- ordina all’Amministrazione di provvedere al trasferimento di parte ricorrente in conformità alla domanda da questi presentata.
Condanna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN IZ, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AV | EN IZ |
IL SEGRETARIO