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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/04/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'11.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2369/2017 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] 23, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Edoardo Cappello del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nato a [...] il [...], C.F. , titolare CP_1 C.F._2 dell'omonima impresa individuale corrente in Modica (RG) via Modica-Ragusa n.4, P. IVA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Iozzia del Foro di Ragusa, giusta procura P.IVA_1 in atti;
RESISTENTE
e nei confronti di:
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t.;
TERZO CHIAMATO in CAUSA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'01.08.2017 premettendo di avere lavorato dal Parte_1
20.09.2005 al 20.11.2015, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'impresa di con qualifica di operatore ecologico livello 2° del C.C.N.L. Igiene Ambientale – CP_1
Aziende Private, di fatto tuttavia svolgendo una pluralità di mansioni (addetto alla raccolta differenziata, autista, saldatore-manutentore, giardiniere, etc.), ha esposto:
1- di avere in via ordinaria osservato il seguente orario di lavoro: nel periodo invernale (ottobre-marzo) dalle h. 07.00 alle h. 13.00 e dalle h. 14.00 alle h. 17.30 dal lunedì al venerdì; nel periodo estivo (aprile-settembre) dalle h. 07.00 alle h. 13.00 e dalle h. 14.00 alle h. 18.30 e tutti i sabati dalle h. 07.00 alle h. 13.00, per una paga giornaliera di € 40,00 (€ 20,00 il sabato) dal 2005 al 2007 e di € 50,00 (€ 25,00 il sabato) dal 2008 alla fine del rapporto;
2- di avere però costantemente svolto prestazioni di lavoro straordinario giammai retribuite, lavorando di fatto almeno 9,5 ore al giorno per un orario settimanale di 53,5 ore, a fronte delle 36 ore di cui all'applicato C.C.N.L., senza giammai fruire delle dovute ferie né percepire alcuna indennità sostitutiva;
e 3- di avere percepito importi inferiori a quelli riportati nelle buste paga e di non avere percepito le mensilità supplementari previste dall'applicato C.C.N.L., essendo perciò creditore della somma di € 223.092,08, al lordo delle ritenute di legge, e del TFR maturato sulle anzidette differenze retributive;
ha quindi chiesto volersi ritenere e dichiarare che esso ricorrente “ha lavorato alle dipendenze della ditta CP_1 dal 20.09.2005 al 20.11.2015 con la qualifica di operatore ecologico livello 2/A o con l'altra qualifica e livello maggiori o minori che saranno accertati in giudizio, per almeno 9,5 ore giornaliere o per quelle maggiori o minori che risulteranno all'esito del procedimento, e che l'impresa in relazione al rapporto di lavoro intercorso (…) è debitrice della CP_1 somma di € 223.092,08 al lordo o in quella maggiore o minore che sarà accertata all'esito del procedimento, a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità, lavoro straordinario, festività e ferie non godute (…) ed € 16.035,00 per TFR, il tutto in relazione del C.C.N.L. Igiene Ambientale – Aziende Private”, con conseguente condanna del resistente al pagamento dei dovuti importi, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
Costituitosi in lite, ha invocato il rigetto della domanda siccome infondata, CP_1 eccependo la prescrizione delle reclamate retribuzioni - decorrente in costanza di rapporto in ragione del vantato possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 L. n. 300/1970 - e contestando i fatti dedotti a sostegno delle rivendicate differenze retributive, il ricorrente avendo svolto le prestazioni lavorative nei termini di cui ai sottoscritti fogli presenza versati in atti e delle prodotte e onorate buste paga, come da quietanze in atti, e l'ultima busta paga del novembre 2015 - integralmente pagata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, in esecuzione del d.i. n. 721/2017, con un'eccedenza di circa € 200,00 - esponendo la contabilizzazione del maturato TFR, delle dovute mensilità supplementari, delle giornate di ferie godute e delle 49,83 giornate indennizzate. Raccolte le ammesse prove testimoniali, integrato il contraddittorio con l' - non costituitosi CP_3 in giudizio - e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'11.12.2024.
***
Incontestati la durata del rapporto di lavoro inter partes, l'inquadramento del ricorrente nel livello 2/A del C.C.N.L. di settore (richiamato anche nelle buste paga versate in atti) e l'estraneità all'odierno giudizio del credito per TFR di cui ai prodotti prospetti paga - dal posto a Pt_1 fondamento di separata azione monitoria -, la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive rivenienti dal superiore orario di lavoro allegato in ricorso va rigettata perché infondata, la svolta istruttoria orale non avendo consentito di accertare l'affermato svolgimento, da parte del , di prestazioni lavorative per 9,5h al giorno/53,5h la settimana per l'intera Pt_1 durata del rapporto. L'unico teste che ne ha confermato lo svolgimento di prestazioni in orario pomeridiano - i.e. il collega che all'udienza del 31.03.2021 ha riferito di avere Testimone_1 lavorato alle dipendenze dell'impresa di autodemolizione e trattamento di rifiuti del resistente per circa 4/5 anni, senza sapere indicare l'esatto periodo -, non ha infatti saputo indicare in quali giorni, né con quale periodicità il ricorrente abbia svolto il suo stesso orario di lavoro (07.00-13.00 e 14.30- 18.30), avendo così dichiarato: “l'attività di cui ho detto si svolgeva a Piano Ceci;
capitava che io lavorassi giornalmente insieme al ricorrente nel suddetto stabilimento dove lo vedevo o dove svolgevamo insieme alcuni compiti che ci assegnata la ditta. So che il ricorrente svolgeva altre attività per il sig. ma io lo vedevo solo nello stabilimento suddetto. Io osservavo l'orario CP_1 di lavoravo dalle 7 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato dalle 7 alle 13. Il Sign. svolgeva lo stesso orario di lavoro quando era nello stabilimento di Pt_1
Piano Ceci. Nello stesso sito di Piano Ceci si svolgevano le due attività di autodemolizione e trattamento rifiuti. Io mi occupavo solo del trattamento rifiuti, il ricorrente invece era addetto ad entrambe le attività. Tutti i lavoratori addetti a tale stabilimento seguivano gli stessi orari di cui ho riferito. Il ricorrente svolgeva per la ditta anche attività al di fuori dello stabilimento e CP_1 quindi durante il giorno capitava di andare via anche prima delle 17.30. Nelle giornate in cui il ricorrente era addetto alle attività dello stabilimento seguiva i miei stessi orari di lavoro”; a fronte di tale generica deposizione all'udienza del 29.11.2019, i testi e Testimone_2 Tes_3
, operai già alle dipendenze dell'impresa resistente entrambi esclusivamente addetti
[...] all'appalto per la pulizia urbana del Comune di Modica, hanno per contro rispettivamente dichiarato che “dal 2010 il ricorrente lavorava solo la mattina dalle 6,00 alle 12,00 firmando il relativo foglio firme, mentre non svolgeva attività lavorativa pomeridiana” e che “il ricorrente, che si occupava di manutenzione dei cassonetti, seguiva orari non coincidenti con i miei (credo dalle 6,00 alle 12,00); io lo incontravo la mattina durante il giorno mentre svolgeva interventi manutentivi (…) e solo occasionalmente lo vedevo alla firma dei fogli presenza”, fogli presenza (parzialmente in atti, a far data dall'ottobre 2014) attestanti un costante orario di entrata e di uscita h.06.00/12.00, della cui compilazione e sottoscrizione il ricorrente non ha peraltro formulato disconoscimento alcuno;
l'anzidetto orario di lavoro corrisponde inoltre a quello dichiarato ai militari della GdF di Modica (RG) dallo stesso , sentito a S.I.T. ex art. 351 c.p.p. in data 25.09.2014 (cfr. verbale in Pt_1 atti, nel quale il ricorrente ha dichiarato “in media svolgo sei ore di servizio dal lunedì al venerdì con turni che iniziano alle ore 06.00 e finiscono alle ore 12.00”), per modo che deve ritenersi che il ricorrente abbia svolto, nel corso dell'intero rapporto, l'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali di cui all'applicato C.C.N.L.
Quanto alla reclamata indennità sostitutiva delle ferie non godute - premesso che i prospetti paga versati in atti, relativi all'intera durata del rapporto, riportano l'entità numerica delle ferie godute e non godute dal ricorrente -, l'indennità sostitutiva di queste ultime, pari a n. 49,83 giorni, è stata liquidata nell'ultima busta paga del novembre 2015, il cui mancato pagamento il ricorrente ha lamentato con esclusivo riferimento al credito per TFR azionato in separata sede monitoria;
deve perciò ritenersi l'infondatezza della domanda anche in parte qua, atteso che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” e la formulazione di richiesta di fruizione immotivatamente disattesa dal datore di lavoro, “mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (cfr. CASS. n. 7696/2020; CASS. n. 8521/2015; CASS. n. 6262/2022).
Quanto alle rivendicate mensilità supplementari, previste dagli artt. 29 e 30 del C.C.N.L. vigente all'epoca dell'instaurazione del rapporto e nei successivi accordi di rinnovo (i.e. “una 13ma mensilità pari alla retribuzione globale in vigore all'1 dicembre” da corrispondere “entro il 20 dicembre di ogni anno” e “una 14ma mensilità pari alla retribuzione globale in vigore all'1 luglio” da corrispondere “entro il 15 luglio di ogni anno”), le relative liquidazioni risultano riportate nei prospetti paga dei mesi di luglio e di dicembre versati in atti dallo stesso ricorrente, il quale ne ha nondimeno lamentato il mancato pagamento, unitamente all'erronea quantificazione di tutte le voci retributive perché non conformi alle richiamate previsioni contrattuali, per l'accertamento della quale s'impone tuttavia la rimessione della causa in istruttoria ai fini dell'acquisizione della necessaria C.T.U. contabile nei limiti delle mensilità non prescritte. Avendo l'impresa datrice documentato il possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 L. n. 300/1970, non contestato dal ricorrente, merita infatti parziale accoglimento la formulata eccezione di prescrizione, posto che all'esito delle novelle introdotte dall'art. 1, comma 42, L. n. 92/2012 e dagli artt. 3 e 4 D.Lvo n. 23/2015 e del transito da un'automatica applicazione della piena tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 18 L. n. 300/1970 ad ogni ipotesi di licenziamento illegittimo ad un'applicazione selettiva e sensibilmente ridotta delle tutele, non residua traccia di quel regime di stabilità che la giurisprudenza costituzionale aveva ritenuto atto a giustificare il decorso del quinquennio di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. in costanza di rapporto di lavoro;
come invero chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del
2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012” (cfr. CASS. n. 26246/2022). Per quanto sopra, essendo la L. n. 92/2012 entrata in vigore il 18.07.2012, deve ritenersi l'estinzione a tale data, per compiuto decorso del quinquennio prescrizionale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., atteso il difetto di atti interruttivi, degli eventuali crediti retributivi anteriori al 18.07.2007, per modo che l'accertamento peritale andrà circoscritto al periodo compreso tra tale ultima data e la cessazione del rapporto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2369/2017 R.G., nella contumacia dell' CP_3 dichiara che ha lavorato alle dipendenze dell'impresa del resistente Parte_1 dal 20.09.2005 al 20.11.2015 con la qualifica di operatore ecologico livello 2/A CP_1 del C.C.N.L. Igiene Ambientale – Aziende Private, svolgendo un orario di lavoro di 36 ore settimanali;
dichiara prescritto ogni credito anteriore al 18.07.2007; dispone per il prosieguo del giudizio come da separata contestuale ordinanza istruttoria.
Così deciso in Ragusa il 12 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'11.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2369/2017 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] 23, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Edoardo Cappello del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nato a [...] il [...], C.F. , titolare CP_1 C.F._2 dell'omonima impresa individuale corrente in Modica (RG) via Modica-Ragusa n.4, P. IVA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Iozzia del Foro di Ragusa, giusta procura P.IVA_1 in atti;
RESISTENTE
e nei confronti di:
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t.;
TERZO CHIAMATO in CAUSA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'01.08.2017 premettendo di avere lavorato dal Parte_1
20.09.2005 al 20.11.2015, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'impresa di con qualifica di operatore ecologico livello 2° del C.C.N.L. Igiene Ambientale – CP_1
Aziende Private, di fatto tuttavia svolgendo una pluralità di mansioni (addetto alla raccolta differenziata, autista, saldatore-manutentore, giardiniere, etc.), ha esposto:
1- di avere in via ordinaria osservato il seguente orario di lavoro: nel periodo invernale (ottobre-marzo) dalle h. 07.00 alle h. 13.00 e dalle h. 14.00 alle h. 17.30 dal lunedì al venerdì; nel periodo estivo (aprile-settembre) dalle h. 07.00 alle h. 13.00 e dalle h. 14.00 alle h. 18.30 e tutti i sabati dalle h. 07.00 alle h. 13.00, per una paga giornaliera di € 40,00 (€ 20,00 il sabato) dal 2005 al 2007 e di € 50,00 (€ 25,00 il sabato) dal 2008 alla fine del rapporto;
2- di avere però costantemente svolto prestazioni di lavoro straordinario giammai retribuite, lavorando di fatto almeno 9,5 ore al giorno per un orario settimanale di 53,5 ore, a fronte delle 36 ore di cui all'applicato C.C.N.L., senza giammai fruire delle dovute ferie né percepire alcuna indennità sostitutiva;
e 3- di avere percepito importi inferiori a quelli riportati nelle buste paga e di non avere percepito le mensilità supplementari previste dall'applicato C.C.N.L., essendo perciò creditore della somma di € 223.092,08, al lordo delle ritenute di legge, e del TFR maturato sulle anzidette differenze retributive;
ha quindi chiesto volersi ritenere e dichiarare che esso ricorrente “ha lavorato alle dipendenze della ditta CP_1 dal 20.09.2005 al 20.11.2015 con la qualifica di operatore ecologico livello 2/A o con l'altra qualifica e livello maggiori o minori che saranno accertati in giudizio, per almeno 9,5 ore giornaliere o per quelle maggiori o minori che risulteranno all'esito del procedimento, e che l'impresa in relazione al rapporto di lavoro intercorso (…) è debitrice della CP_1 somma di € 223.092,08 al lordo o in quella maggiore o minore che sarà accertata all'esito del procedimento, a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità, lavoro straordinario, festività e ferie non godute (…) ed € 16.035,00 per TFR, il tutto in relazione del C.C.N.L. Igiene Ambientale – Aziende Private”, con conseguente condanna del resistente al pagamento dei dovuti importi, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
Costituitosi in lite, ha invocato il rigetto della domanda siccome infondata, CP_1 eccependo la prescrizione delle reclamate retribuzioni - decorrente in costanza di rapporto in ragione del vantato possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 L. n. 300/1970 - e contestando i fatti dedotti a sostegno delle rivendicate differenze retributive, il ricorrente avendo svolto le prestazioni lavorative nei termini di cui ai sottoscritti fogli presenza versati in atti e delle prodotte e onorate buste paga, come da quietanze in atti, e l'ultima busta paga del novembre 2015 - integralmente pagata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, in esecuzione del d.i. n. 721/2017, con un'eccedenza di circa € 200,00 - esponendo la contabilizzazione del maturato TFR, delle dovute mensilità supplementari, delle giornate di ferie godute e delle 49,83 giornate indennizzate. Raccolte le ammesse prove testimoniali, integrato il contraddittorio con l' - non costituitosi CP_3 in giudizio - e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'11.12.2024.
***
Incontestati la durata del rapporto di lavoro inter partes, l'inquadramento del ricorrente nel livello 2/A del C.C.N.L. di settore (richiamato anche nelle buste paga versate in atti) e l'estraneità all'odierno giudizio del credito per TFR di cui ai prodotti prospetti paga - dal posto a Pt_1 fondamento di separata azione monitoria -, la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive rivenienti dal superiore orario di lavoro allegato in ricorso va rigettata perché infondata, la svolta istruttoria orale non avendo consentito di accertare l'affermato svolgimento, da parte del , di prestazioni lavorative per 9,5h al giorno/53,5h la settimana per l'intera Pt_1 durata del rapporto. L'unico teste che ne ha confermato lo svolgimento di prestazioni in orario pomeridiano - i.e. il collega che all'udienza del 31.03.2021 ha riferito di avere Testimone_1 lavorato alle dipendenze dell'impresa di autodemolizione e trattamento di rifiuti del resistente per circa 4/5 anni, senza sapere indicare l'esatto periodo -, non ha infatti saputo indicare in quali giorni, né con quale periodicità il ricorrente abbia svolto il suo stesso orario di lavoro (07.00-13.00 e 14.30- 18.30), avendo così dichiarato: “l'attività di cui ho detto si svolgeva a Piano Ceci;
capitava che io lavorassi giornalmente insieme al ricorrente nel suddetto stabilimento dove lo vedevo o dove svolgevamo insieme alcuni compiti che ci assegnata la ditta. So che il ricorrente svolgeva altre attività per il sig. ma io lo vedevo solo nello stabilimento suddetto. Io osservavo l'orario CP_1 di lavoravo dalle 7 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato dalle 7 alle 13. Il Sign. svolgeva lo stesso orario di lavoro quando era nello stabilimento di Pt_1
Piano Ceci. Nello stesso sito di Piano Ceci si svolgevano le due attività di autodemolizione e trattamento rifiuti. Io mi occupavo solo del trattamento rifiuti, il ricorrente invece era addetto ad entrambe le attività. Tutti i lavoratori addetti a tale stabilimento seguivano gli stessi orari di cui ho riferito. Il ricorrente svolgeva per la ditta anche attività al di fuori dello stabilimento e CP_1 quindi durante il giorno capitava di andare via anche prima delle 17.30. Nelle giornate in cui il ricorrente era addetto alle attività dello stabilimento seguiva i miei stessi orari di lavoro”; a fronte di tale generica deposizione all'udienza del 29.11.2019, i testi e Testimone_2 Tes_3
, operai già alle dipendenze dell'impresa resistente entrambi esclusivamente addetti
[...] all'appalto per la pulizia urbana del Comune di Modica, hanno per contro rispettivamente dichiarato che “dal 2010 il ricorrente lavorava solo la mattina dalle 6,00 alle 12,00 firmando il relativo foglio firme, mentre non svolgeva attività lavorativa pomeridiana” e che “il ricorrente, che si occupava di manutenzione dei cassonetti, seguiva orari non coincidenti con i miei (credo dalle 6,00 alle 12,00); io lo incontravo la mattina durante il giorno mentre svolgeva interventi manutentivi (…) e solo occasionalmente lo vedevo alla firma dei fogli presenza”, fogli presenza (parzialmente in atti, a far data dall'ottobre 2014) attestanti un costante orario di entrata e di uscita h.06.00/12.00, della cui compilazione e sottoscrizione il ricorrente non ha peraltro formulato disconoscimento alcuno;
l'anzidetto orario di lavoro corrisponde inoltre a quello dichiarato ai militari della GdF di Modica (RG) dallo stesso , sentito a S.I.T. ex art. 351 c.p.p. in data 25.09.2014 (cfr. verbale in Pt_1 atti, nel quale il ricorrente ha dichiarato “in media svolgo sei ore di servizio dal lunedì al venerdì con turni che iniziano alle ore 06.00 e finiscono alle ore 12.00”), per modo che deve ritenersi che il ricorrente abbia svolto, nel corso dell'intero rapporto, l'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali di cui all'applicato C.C.N.L.
Quanto alla reclamata indennità sostitutiva delle ferie non godute - premesso che i prospetti paga versati in atti, relativi all'intera durata del rapporto, riportano l'entità numerica delle ferie godute e non godute dal ricorrente -, l'indennità sostitutiva di queste ultime, pari a n. 49,83 giorni, è stata liquidata nell'ultima busta paga del novembre 2015, il cui mancato pagamento il ricorrente ha lamentato con esclusivo riferimento al credito per TFR azionato in separata sede monitoria;
deve perciò ritenersi l'infondatezza della domanda anche in parte qua, atteso che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” e la formulazione di richiesta di fruizione immotivatamente disattesa dal datore di lavoro, “mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (cfr. CASS. n. 7696/2020; CASS. n. 8521/2015; CASS. n. 6262/2022).
Quanto alle rivendicate mensilità supplementari, previste dagli artt. 29 e 30 del C.C.N.L. vigente all'epoca dell'instaurazione del rapporto e nei successivi accordi di rinnovo (i.e. “una 13ma mensilità pari alla retribuzione globale in vigore all'1 dicembre” da corrispondere “entro il 20 dicembre di ogni anno” e “una 14ma mensilità pari alla retribuzione globale in vigore all'1 luglio” da corrispondere “entro il 15 luglio di ogni anno”), le relative liquidazioni risultano riportate nei prospetti paga dei mesi di luglio e di dicembre versati in atti dallo stesso ricorrente, il quale ne ha nondimeno lamentato il mancato pagamento, unitamente all'erronea quantificazione di tutte le voci retributive perché non conformi alle richiamate previsioni contrattuali, per l'accertamento della quale s'impone tuttavia la rimessione della causa in istruttoria ai fini dell'acquisizione della necessaria C.T.U. contabile nei limiti delle mensilità non prescritte. Avendo l'impresa datrice documentato il possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 L. n. 300/1970, non contestato dal ricorrente, merita infatti parziale accoglimento la formulata eccezione di prescrizione, posto che all'esito delle novelle introdotte dall'art. 1, comma 42, L. n. 92/2012 e dagli artt. 3 e 4 D.Lvo n. 23/2015 e del transito da un'automatica applicazione della piena tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 18 L. n. 300/1970 ad ogni ipotesi di licenziamento illegittimo ad un'applicazione selettiva e sensibilmente ridotta delle tutele, non residua traccia di quel regime di stabilità che la giurisprudenza costituzionale aveva ritenuto atto a giustificare il decorso del quinquennio di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. in costanza di rapporto di lavoro;
come invero chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del
2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012” (cfr. CASS. n. 26246/2022). Per quanto sopra, essendo la L. n. 92/2012 entrata in vigore il 18.07.2012, deve ritenersi l'estinzione a tale data, per compiuto decorso del quinquennio prescrizionale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., atteso il difetto di atti interruttivi, degli eventuali crediti retributivi anteriori al 18.07.2007, per modo che l'accertamento peritale andrà circoscritto al periodo compreso tra tale ultima data e la cessazione del rapporto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2369/2017 R.G., nella contumacia dell' CP_3 dichiara che ha lavorato alle dipendenze dell'impresa del resistente Parte_1 dal 20.09.2005 al 20.11.2015 con la qualifica di operatore ecologico livello 2/A CP_1 del C.C.N.L. Igiene Ambientale – Aziende Private, svolgendo un orario di lavoro di 36 ore settimanali;
dichiara prescritto ogni credito anteriore al 18.07.2007; dispone per il prosieguo del giudizio come da separata contestuale ordinanza istruttoria.
Così deciso in Ragusa il 12 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella