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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/09/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1128/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 28 maggio 2025 promossa
d a
OGGETTO:
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
Vendita di cose immobili dall'avv. CRACA ALFREDO e dall'avv. GOMITONI GIULIO TOMMASO,
elettivamente domiciliati in VIA DEGLI OMENONI 2 20121 MILANO
presso il difensore avv. CRACA ALFREDO
Attori in riassunzione
c o n t r o pagina 1 di 21 , rappresentata e difesa dall'avv. MEINI DARIO, CP_1
dall'avv.to BECONI ELENA;
dall'avv.to BESUZIO ALBERTO, dall'avv.to
BORTOLOTTI FEDERICO;
elettivamente domiciliati in BORGO PIETRO
WUHRER, 81 25100 BRESCIA presso il difensore avv. MEINI DARIO
Convenuta in riassunzione
E contro
, , rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3
dall'avv. TULLIO ANTONIO, dall'avv. GERVASI BARBARA, dall'avv.to
CORSINI GIUSEPPE elettivamente domiciliati in VIA CANALINO 5 41121
MODENA presso il difensore avv. TULLIO ANTONIO
Convenuti in riassunzione
E contro
, e Controparte_4 CP_5 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. VENTURETTI LAURA e CP_6
dall'avv. ALIVERTI ALBERTO elettivamente domiciliati in VIA FIRENZE,
123 PALAZZOLO SULL'OGLIO presso il difensore avv. VENTURETTI
LAURA
Convenuti in riassunzione
E nella causa civile riunita n. 1130/23 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. MEINI DARIO, CP_1
dall'avv.to BECONI ELENA;
dall'avv.to BESUZIO ALBERTO, dall'avv.to pagina 2 di 21 BORTOLOTTI FEDERICO;
elettivamente domiciliati in BORGO PIETRO
WUHRER, 81 25100 BRESCIA presso il difensore avv. MEINI DARIO
Attrice in riassunzione
Contro
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. CRACA ALFREDO e dall'avv. GOMITONI GIULIO TOMMASO,
elettivamente domiciliati in VIA DEGLI OMENONI 2 20121 MILANO
presso il difensore avv. CRACA ALFREDO
Convenuti in riassunzione
E contro
, , rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3
dall'avv. TULLIO ANTONIO, dall'avv. GERVASI BARBARA, dall'avv.to
CORSINI GIUSEPPE elettivamente domiciliati in VIA CANALINO 5 41121
MODENA presso il difensore avv. TULLIO ANTONIO
Convenuti in riassunzione
E contro
, e Controparte_4 CP_5 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. VENTURETTI LAURA e CP_6
dall'avv. ALIVERTI ALBERTO elettivamente domiciliati in VIA FIRENZE,
123 PALAZZOLO SULL'OGLIO presso il difensore avv. VENTURETTI
LAURA
Convenuti in riassunzione pagina 3 di 21 In punto: giudizio di rinvio.
CONCLUSIONI
Di Parte_3
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previa ogni più
opportuna declaratoria:
1. in via preliminare di rito, dichiarare inammissibili le nuove domande proposte per la prima volta dalla signora con l'atto di citazione ex CP_1
artt. 389 c.p.c. e 144 disp. att. c.p.c. datato 24 novembre 2023 nel proc. n.r.g.
1130/2023 di codesta Ecc.ma Corte di Appello nonché con la comparsa di costituzione e risposta datata 30 maggio 2024 nel proc. n.r.g. 1128/2023 di codesta Ecc.ma Corte di Appello;
2. nel merito, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in atti, da intendersi qui richiamate e trascritte, la legittimità e l'efficacia del recesso esercitato da parte dei promittenti venditori signori Parte_1 Parte_2 [...]
e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
nei confronti della promissaria acquirente signora in
[...] CP_1
relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato il 17 dicembre
2007 avente ad oggetto la villa sul mare con pontile sita in Porto Rotondo,
località Punta Volpe, Comune di Olbia, Via Punta Volpe 22;
3. sempre nel merito, per l'effetto dell'accoglimento della conclusione sub n. 3
che precede, accertare e dichiarare il diritto dei predetti promittenti venditori signori Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 pagina 4 di 21 e a trattenere ai sensi Controparte_4 CP_5 Controparte_6
dell'art. 1385, co. 2°, c.c. gli importi loro versati a titolo di caparra da parte della signora CP_1
4. ancora nel merito, in via subordinata rispetto alla conclusione sub n. 2 che precede e in ogni caso, respingere le domande proposte dalla signora CP_1
nei confronti dei promittenti venditori
[...] Parte_1 Parte_2
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
per tutte le ragioni in atti;
[...]
5. con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
Parte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, quale giudice di rinvio designato dalla
Corte di Cassazione ed in conformità al dettato della sentenza n. 23506/23
depositata il 2.08.2023, con cui è stata riformata la sentenza della Corte di
Appello di Brescia n. 576/2018 del 29.03.2018, respinta ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione ed in totale accoglimento delle motivazioni illustrate nella comparsa di costituzione, nell'atto di appello e negli altri atti di causa come richiamati, così provvedere a seguito di rinvio,
- accertare, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione, che i sig.ri e e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
e e non Parte_2 CP_5 Controparte_6 Controparte_4
hanno diritto a trattenere la caparra confirmatoria loro versata,
pagina 5 di 21 complessivamente pari ad euro 3.000.000,00 in data 14.01.2018 dalla sig.ra e per l'effetto condannare, in via tra loro solidale, o , in ipotesi, CP_1
ciascuno per la rispettiva quota, i sig.ri e Controparte_2 Controparte_3
e e e Parte_1 Parte_2 CP_5 Controparte_6
alla restituzione in favore di della caparra Controparte_4 CP_1
confirmatoria ricevuta, complessivamente pari ad euro 3.000.000,00, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art 1284
comma 1 dal dì della messa in mora al dì della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 comma 4 (o, in subordine 1284 comma 1) dal dì della domanda giudiziale di primo grado al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria dal dì della messa in mora al saldo effettivo;
- dichiarare inammissibili ovvero, comunque, respingere e rigettare le domande svolte dai sig.ri e e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
e e anche Parte_2 CP_5 Controparte_6 Controparte_4
in punto di accertamento della legittimità delle relative dichiarazioni di recesso, poiché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
per l'effetto accertare, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, che i sig.ri e Controparte_2 [...]
e e CP_3 Parte_1 Parte_2 CP_5 CP_6
e non hanno diritto a trattenere la caparra
[...] Controparte_4
confirmatoria loro versata, complessivamente pari ad euro 3.000.000,00 in data 14.01.2018 dalla sig.ra e per l'effetto condannare, in via tra CP_1 pagina 6 di 21 loro solidale, o , in ipotesi, ciascuno per la rispettiva quota, i sig.ri
[...]
e e e CP_2 Controparte_3 Parte_1 Parte_2 CP_5
e alla restituzione in favore di Controparte_6 Controparte_4 CP_1
della caparra confirmatoria ricevuta, complessivamente pari ad euro
[...]
3.000.000,00, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art 1284 comma 1 dal dì della messa in mora al dì della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 comma 4 (o, in subordine 1284 comma 1)
dal dì della domanda giudiziale di primo grado al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria dal dì della messa in mora al saldo effettivo;
- condannare i sig.ri e e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
e e al Parte_2 CP_5 Controparte_6 Controparte_4
pagamento in favore della sig.ra delle spese legali di tutti i gradi CP_1
di giudizio compreso il presente, nonché al rimborso delle spese di CTU
anticipate e/o rimborsate e di CTP.
Parte_5
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in applicazione dei principî di diritto affermati dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n.23506/2023:
rigettare con la miglior formula le domande tutte promosse nei due giudizi di rinvio riuniti dalla sig.ra in quanto irrituali, inammissibili e, CP_1
comunque, totalmente infondate, per le ragioni tutte esposte e documentate in pagina 7 di 21 atti;
accertare e dichiarare la legittimità del recesso esercitato dai promittenti venditori ai sensi dell'art.1385 cod. civ. dal contratto preliminare di compravendita immobiliare perfezionato dalle parti in causa in data 17
dicembre 2007, avente ad oggetto un complesso immobiliare denominato
“Villa I Romani” posto a Porto Rotondo, Comune di Olbia, località Punta
Volpe, in Sardegna, per il grave inadempimento della promissaria acquirente sig.ra il tutto come diffusamente esposto e documentato in atti, e, CP_1
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei sig.ri e CP_2 Controparte_3
a trattenere in via definitiva la somma percepita a titolo di caparra confirmatoria;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, anche relativi alle precedenti fasi processuali di merito e di legittimità, oltre al rimborso delle spese generali in base alla Legge Professionale ed agli accessori di legge
Controparte_7
In via preliminare:
Dichiarare inammissibili le nuove domande proposte, per la prima volta dalla difesa della signora con atto di citazione ex artt. 389 c.p.c. e 144 CP_1
disp. Att. c.p.c. nel procedimento n. 1130/2023 R.G, di codesta Ecc.ma Corte
di Appello, nonché le domande nuove proposte per la prima volta dalla difesa della signora con la comparsa di costituzione e risposta nel CP_1
pagina 8 di 21 procedimento n. 1128/2023 R.G. di Codesta Ecc.ma Corte di Appello.
In via principale:
- accertare e dichiarare la legittimità e l'efficacia del diritto di recesso esercitato collettivamente da parte dei promittenti venditori signori CP_4
[...] CP_5 Controparte_6 Parte_1 Parte_2
e nei confronti della signor in Controparte_3 Controparte_2 CP_1
relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato in data 17
dicembre 2007 e avente ad oggetto il sedime immobiliare sito in Porto
Rotondo – Olbia alla Via Punta Volpe n. 22
- accertare e dichiarare il diritto dei promittenti venditori a trattenere ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.c., gli importi a loro versati a titolo di caparra da parte della signora CP_1
In via subordinata:
Respingere le domande proposte dalla signora nei confronti dei CP_1
promittenti venditori Parte_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
e per tutte le CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
ragioni in atti;
Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, per tutti i gradi di giudizio.
Poste in decisione all'udienza del 28 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 9 di 21 Il 17.12.2007 concludeva con e Parte_6 Controparte_2 Controparte_3
e e Parte_1 Parte_2 CP_5 Controparte_6
proprietari di quattro unità immobiliari costituenti il Controparte_4
compendio “Villa I Romani” sito in Porto Rotondo, località Punta Volpe nel
Comune di Olbia, un contratto preliminare di vendita al prezzo di € 5.500.000
per ogni singola unità (per un totale di € 22.000.000), versando a ciascuno dei comproprietari €. 750.000 a titolo di caparra confirmatoria.
Nel corso delle verifiche propedeutiche alla stipula del contratto definitivo,
si avvedeva di alcune irregolarità urbanistiche del compendio, CP_1
che a parere dei periti da lei incaricati erano ostativi alla conclusione di un atto traslativo della proprietà.
Con citazione notificata l'8 giugno 2009 conveniva in giudizio i CP_1
promittenti venditori chiedendo l'accertamento dell'inadempimento alle obbligazioni assuntisi con il contratto preliminare, la conseguente legittimità
del recesso da lei esercitato l'11 marzo 2009 ai sensi dell'art. 1385 c.c., con la condanna dei convenuti al pagamento del doppio della caparra ricevuta,
maggiorata da interessi e rivalutazione, al rimborso delle spese di commissione e di quelle sopportate per gli accertamenti tecnici eseguiti.
Si costituivano tutti i convenuti chiedendo il rigetto della domanda.
e e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
chiedevano che fosse accertato il loro diritto a trattenere la caparra pagina 10 di 21 confirmatoria ricevuta, atteso l'inadempimento della promissaria acquirente ad addivenire alla stipula del definitivo.
e chiedevano la pronuncia di sentenza ex art. Parte_1 Parte_2
2932 c.c. con esecuzione coattiva dell'obbligo di conclusione del contratto di vendita e pagamento del prezzo, per la quota loro dovuta.
Il Tribunale di Bergamo, istruita la causa con C.T.U, con sentenza n. 2777/14
del 27.11.2014 accoglieva la domanda di accertava che le parti CP_1
avevano considerato il bene promesso in vendita unitariamente considerato,
circostanza che creava a carico di tutti i promittenti venditori una prestazione unica ed indivisibile;
rilevava che il C.T.U. aveva riscontrato numerose difformità del complesso immobiliare rispetto alla disciplina urbanistica,
alcune non sanabili;
accertava la risoluzione del contratto avvenuta il
1.12.2008 per inadempimento dei convenuti, che condannava al pagamento del doppio della caparra loro versata, rigettando le domande riconvenzionali;
compensava le spese processuali tra le parti.
La Corte d' Appello di Brescia, con sentenza n. 576/18, riformava la sentenza impugnata, rigettando la domanda proposta da e, in accoglimento CP_1
dell'appello proposto dai promittenti venditori, dichiarava l'illegittimità del recesso esercitato dalla promissaria acquirente, dichiarando che erano legittimati “previo esercizio del recesso, ove non già esercitato”, a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra ex art. 1385 c.c.
pagina 11 di 21 Nella motivazione della sentenza, la Corte evidenziava che il C.T.U. aveva verificato nel compendio la presenza di difformità rispetto ai titoli edilizi, ma nessuna di esse dava luogo ad abusi primari, ovvero alla realizzazione di manufatti in mancanza o totale difformità dal provvedimento autorizzatorio,
unico caso che avrebbe reso nullo l'atto di vendita, ai sensi degli art. 40 legge
47 del 1985 e 46 D.P.R. 380 del 2001.
Di rilievo, al fine di escludere l'inadempimento a carico dei promittenti venditori all'obbligo di trasferire un immobile in regola con le norme urbanistiche, era anche la pregressa conoscenza dello stato di fatto e diritto del compendio, che la promissaria acquirente aveva acquisito prima della sottoscrizione del contratto preliminare.
Era infatti emerso che aveva incaricato tecnici qualificati di CP_1
eseguire sopralluoghi e visure necessarie presso gli uffici degli enti locali preposti;
che era stata loro fornita tutta la documentazione necessaria per lo studio dello stato edilizio- urbanistico del compendio;
che la stessa parte, in sede di contratto preliminare, aveva dichiarato di aver visionato tutto l'immobile, compresi gli accessori.
La sentenza veniva impugnata con ricorso per cassazione da CP_1
tramite cinque motivi, da e con ricorso Parte_1 Parte_2
incidentale condizionato sulla base di due motivi;
da , CP_5 [...]
e , sulla base di un solo motivo. CP_4 Controparte_6
pagina 12 di 21 Con sentenza n. 23506/23 la Corte di Cassazione accoglieva il solo quinto motivo del ricorso principale, dichiarava inammissibili il primo ed il terzo,
rigettava il secondo, dichiarava assorbito il quarto ed i motivi di ricorso incidentale, cassava la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviava la causa, anche per la liquidazione delle spese, a questa Corte.
Nella motivazione della sentenza che disponeva il rinvio era evidenziato che questa Corte, “ nel rigettare la domanda di adempimento proposta dai convenuti e dà invero atto che il contratto preliminare Pt_1 Pt_2
prevedeva l'impegno congiunto e non distinto di ciascun promittente venditore alla cessione di beni in parte di proprietà esclusiva ed in parte comuni e che l'oggetto del contratto non era divisibile. La Corte di Appello ha quindi, in difetto di domanda congiunta di tutti i promittenti venditori, respinto la domanda di e diretta ad ottenere sentenza costitutiva del Pt_1 Pt_2
trasferimento ex art. 2932 cod. civ., ma ha errato nel non trarre le medesime conseguenze in ordine alla richiesta degli altri convenuti del riconoscimento del loro diritto a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta. Tale
riconoscimento presuppone, ai sensi dell'art. 1385 cod. civ., l'esercizio del diritto di recesso dal contratto per inadempimento della controparte, come esattamente dedotto dalla ricorrente.
L'errore consiste allora nell'avere ritenuto che, nel caso di parte contrattuale unica plurisoggettiva, il recesso possa validamente essere esercitato soltanto pagina 13 di 21 da alcuni contraenti e non da tutti, collettivamente. In realtà, avendo i diversi promittenti venditori assunto, rispetto all'oggetto del contratto ed alla volontà
in esso manifestata, la posizione di unica parte contrattuale, è evidente che il recesso, per essere valido ed efficace, avrebbe dovuto essere esercitato collettivamente da tutti i contraenti. L'unitarietà e insieme inscindibilità della posizione da essi rivestita impediscono che il contratto possa ritenersi sciolto per alcuni contraenti e proseguire per gli altri ( Cass. n. 2969 del 2019; Cass.
n. 9042 del 2016; Cass.n. 27302 del 2005 ).
Né l'ostacolo rappresentato dalla necessità del recesso collettivo può essere superato, come sembra aver fatto la Corte di appello, riconoscendo in astratto il diritto di trattenere la caparra a tutti i convenuti, “ previo esercizio del recesso, ove non già esercitato “. La volontà di recedere dal contratto, che come si è sottolineato doveva nel caso di specie provenire da tutti i promittenti venditori, deve infatti, per produrre effetto, essere manifestata, essere, cioè,
effettiva e reale e non ipotetica e futura”
Il giudizio veniva riassunto sia da e che da Parte_1 Parte_2 CP_1
con iscrizione di due procedimenti, rubricati ai n. 1128/23 R.G e
[...]
1130/23 R.G., successivamente riuniti, nei quali si costituivano , CP_5
e Controparte_4 Controparte_6
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa era assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 14 di 21 Si è formato il giudicato sul rigetto della domanda proposta da CP_1
avendo la Corte di Cassazione disatteso i motivi inerenti l' illegittimità del recesso da lei esercitato ex art. 1385 comma I c.c. sul presupposto dell'inadempimento dei promittenti venditori all'obbligo di trasferire un immobile conforme alle normative urbanistiche ed edilizie.
E' stata devoluta alla cognizione della Corte, in sede di rinvio, la domanda avanzata dai promittenti venditori di accertamento del loro diritto di trattenere la caparra confirmatoria ricevuta, in seguito all'esercizio del recesso esercitato o da esercitarsi, a fronte dell'ingiustificato rifiuto della promissaria acquirente di addivenire alla conclusione del contratto definitivo, qualificato come inadempimento agli obblighi assunti nel contratto preliminare.
La domanda dei promittenti venditori è rivolta alla disamina del recesso esercitato congiuntamente tramite lettera raccomandata inviata alla residenza della destinataria il 31 ottobre 2023, che si rifiutò di ricevere il plico.
Il recesso è stato esercitato dopo la pubblicazione della sentenza resa dalla
Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio della causa.
ha eccepito che l'oggetto del giudizio riassunto deve essere CP_1
individuato considerando tre distinti profili di inammissibilità.
Nel primo rilievo, premesso che la domanda di recesso era stata esercitata da tutti i promittenti venditori nel corso del giudizio di legittimità, poiché Pt_1
e che avevano coltivato la domanda di adempimento ex art. 2932 c.c., Pt_2
pagina 15 di 21 avevano esercitato il diritto di recesso ex art. 1385 c 2 c.c. nella memoria illustrativa ex art. 378 co 2 c.p.c., ha dedotto che la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il recesso in assenza di una dichiarazione congiunta ed unitaria, con la conseguenza che sul punto si è formato il giudicato.
Nel secondo rilievo, ha dedotto che il contratto preliminare si è risolto in data
11.3.2009 per effetto del recesso da lei esercitato, nonché della domanda proposta in sede giudiziale di accertamento della legittimità del recesso, che denota la sua volontà di risolvere il contratto ed era stata accolta dal Tribunale;
considerato che l'art. 1453 c.c. prevede che una volta chiesta la risoluzione del contratto la parte non può chiederne l'adempimento, anche la proposizione della domanda di risoluzione o la dichiarazione stragiudiziale di risoluzione sono idonee allo scioglimento del contratto, con analoga efficacia impeditiva al recesso.
Nel terzo profilo ha allegato che il recesso esercitato dai promittenti dopo la conclusione del giudizio di legittimità è fatto nuovo inammissibile nel giudizio di rinvio, attesa la preclusione alla modifica delle domande nonché la produzione di nuovi documenti;
non si tratta di un fatto nuovo ma di un fatto sopravvenuto formatosi per volontà di una delle parti, che viola i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio, nel quale il giudice deve attenersi al principio affermato dalla sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione ed ai relativi presupposti di fatto;
solleva infine eccezione di inefficacia della dichiarazione pagina 16 di 21 di recesso deducendo di non averla concretamente ricevuta.
A giudizio di questa Corte nessuna delle esposte eccezioni coglie nel segno.
Da un punto di vista sostanziale, l'art. 1453 prevede che nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può chiedere a sua scelta l'adempimento o la risoluzione del contratto;
il secondo comma stabilisce che la risoluzione del contratto può
essere chiesta anche quando il giudizio sia stato proposto per ottenere l'adempimento.
Il mutamento della domanda può essere effettuato anche nel corso del giudizio di rinvio, purchè “ si resti nell'ambito dei fatti posti a base dell'inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine” ( v.
Cass. 28912/22).
L'inadempimento contestato alla promissaria acquirente per essersi illegittimamente rifiutata di concludere il contratto definitivo, era circostanza già allegata dai promittenti venditori nel giudizio, sia per paralizzare la domanda proposta da che per legittimare il recesso proposto da CP_1
e e CP_3 Controparte_2 Controparte_4 CP_5 CP_6
[...]
Né miglior pregio può assumere la dedotta eccezione di inammissibilità del mutamento della domanda fondata sulla risoluzione del contratto pronunciata dalla sentenza del Tribunale, venuta meno per effetto della cassazione della pagina 17 di 21 sentenza di appello con rinvio, o per effetto della domanda di risoluzione che era stata avanzata da non dagli attuali convenuti in riassunzione. CP_1
Il recesso esercitato collettivamente dai promittenti venditori dopo la pronuncia della sentenza di legittimità non può essere coperto da alcun giudicato, essendo fatto verificatosi successivamente alla definizione del giudizio avanti la Corte di Cassazione.
Infine, la deduzione che il fatto nuovo debba dipendere da evento estraneo alla volontà delle parti, nonché della inammissibilità del documento della lettera di recesso, non trova alcun riscontro nel dettato dell'art. 394 c.p.c., né
nell'interpretazione della norma attuata dalla giurisprudenza di legittimità che,
pur tenendo in considerazione la struttura del giudizio di rinvio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", nel quale é preclusa l'acquisizione di nuovi documenti, configura un'eccezione al divieto “salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione” ( tra le tante, vedasi Cass. 22/09/2022 n. 27736).
Non resta quindi che scrutinare la validità del recesso esercitato dai promittenti venditori con lettera del 31.10.2023, che è giustificato dal rifiuto della promissaria venditrice di adempiere alle obbligazioni assuntesi nel preliminare, nonostante le ragioni da ella addotte ( irregolarità urbanistica del compendio che avrebbe reso intrasferibile il bene oggetto del contratto ) siano state smentite dalla C.T.U. ( depositata nel lontano 2013 ); deve inoltre pagina 18 di 21 rimarcarsi che le difformità urbanistiche erano a lei ben note allorchè, con la sottoscrizione del contratto preliminare, decise ad accollarsi il vincolo obbligatorio di acquistare la proprietà del bene con la stipula del definitivo.
Va quindi accolta la domanda di accertamento della legittimità e l'efficacia del recesso esercitato il 31 ottobre 2023 dai promittenti venditori Parte_1
e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e dal contratto preliminare di vendita di immobile
[...] Controparte_6
concluso il 17.12.2023 con ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.c. CP_1
hanno il diritto di trattenere le somme versate da a titolo di CP_1
caparra confirmatoria.
L'esito complessivo della controversia è favorevole ai promittenti venditori;
tuttavia il recesso validamente esercitato è avvenuto in esito alla pronuncia della sentenza di legittimità.
va pertanto condannata al rimborsare delle spese dell'intero CP_1
giudizio nella proporzione di un quarto, restando compensate per il resto, in favore di ognuna delle tre parti vittoriose ( essendosi costituiti con il medesimo difensore e e Parte_3 Controparte_2 CP_3 CP_4
) . CP_6
Alla liquidazione si provvede in dispositivo secondo i parametri delle tabelle allegate al D.M. 55/14 (scaglione di valore dichiarato, € 3.000.000, valori tabellari medi).
pagina 19 di 21 Le spese sostenute per la C.T.U., che è stata utile a tutte le parti processuali,
vengono invece poste in via definitiva a carico delle parti in misura paritaria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte, così provvede:
ogni altra domanda rigettata, accerta la legittimità e l'efficacia del recesso esercitato il 31 ottobre 2023 dai promittenti venditori e Parte_1 [...]
e e Pt_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
dal contratto preliminare di vendita di immobile Controparte_6
concluso il 17.12.2023 con CP_1
accerta il conseguenziale diritto dei promittenti venditori di trattenere le somme versate da a titolo di caparra confirmatoria;
CP_1
compensa per tre quarti le spese del giudizio, condanna alla CP_1
rifusione del restante quarto in favore di e Parte_1 Parte_2 [...]
e e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
che liquida per ognuna delle parti processuali :
[...]
quanto al primo grado ( tabelle 2018) : in € 11.754 ( di cui € 1.874 per la fase di studio, € 1.223 per la fase introduttiva;
€ 5.433,50 per la fase istruttoria, €
3.224 per la fase decisionale) oltre ad anticipazioni, nella misura di ¼;
rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
quanto al secondo grado ( tabelle 2018) : in € 7.560 ( di cui € 2.295 per la fase pagina 20 di 21 di studio, € 1.335 per la fase introduttiva;
€ 3.930 per la fase decisionale)
oltre ad anticipazioni, nella misura di ¼; rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
quanto al giudizio di legittimità (tabelle 22): in € 5.917 ( di cui € 2.725 per la fase di studio, € 1.790,50 per la fase introduttiva;
€ 1.402 per la fase decisionale) oltre ad anticipazioni, nella misura di ¼; rimborso forfettario del
15% sui compensi, Iva e CPA;
quanto al giudizio di rinvio ( tabelle 22): in € 7.818 ( di cui € 2.410 per la fase di studio, € 1.400 per la fase introduttiva;
€ 4.008 per la fase decisionale) oltre ad anticipazioni, nella misura di ¼; rimborso forfettario del 15% sui compensi,
Iva e CPA;
pone in via definitiva a carico delle parti in misura paritaria le spese sostenute per la C.T.U.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
pagina 21 di 21
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1128/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 28 maggio 2025 promossa
d a
OGGETTO:
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
Vendita di cose immobili dall'avv. CRACA ALFREDO e dall'avv. GOMITONI GIULIO TOMMASO,
elettivamente domiciliati in VIA DEGLI OMENONI 2 20121 MILANO
presso il difensore avv. CRACA ALFREDO
Attori in riassunzione
c o n t r o pagina 1 di 21 , rappresentata e difesa dall'avv. MEINI DARIO, CP_1
dall'avv.to BECONI ELENA;
dall'avv.to BESUZIO ALBERTO, dall'avv.to
BORTOLOTTI FEDERICO;
elettivamente domiciliati in BORGO PIETRO
WUHRER, 81 25100 BRESCIA presso il difensore avv. MEINI DARIO
Convenuta in riassunzione
E contro
, , rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3
dall'avv. TULLIO ANTONIO, dall'avv. GERVASI BARBARA, dall'avv.to
CORSINI GIUSEPPE elettivamente domiciliati in VIA CANALINO 5 41121
MODENA presso il difensore avv. TULLIO ANTONIO
Convenuti in riassunzione
E contro
, e Controparte_4 CP_5 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. VENTURETTI LAURA e CP_6
dall'avv. ALIVERTI ALBERTO elettivamente domiciliati in VIA FIRENZE,
123 PALAZZOLO SULL'OGLIO presso il difensore avv. VENTURETTI
LAURA
Convenuti in riassunzione
E nella causa civile riunita n. 1130/23 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. MEINI DARIO, CP_1
dall'avv.to BECONI ELENA;
dall'avv.to BESUZIO ALBERTO, dall'avv.to pagina 2 di 21 BORTOLOTTI FEDERICO;
elettivamente domiciliati in BORGO PIETRO
WUHRER, 81 25100 BRESCIA presso il difensore avv. MEINI DARIO
Attrice in riassunzione
Contro
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. CRACA ALFREDO e dall'avv. GOMITONI GIULIO TOMMASO,
elettivamente domiciliati in VIA DEGLI OMENONI 2 20121 MILANO
presso il difensore avv. CRACA ALFREDO
Convenuti in riassunzione
E contro
, , rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3
dall'avv. TULLIO ANTONIO, dall'avv. GERVASI BARBARA, dall'avv.to
CORSINI GIUSEPPE elettivamente domiciliati in VIA CANALINO 5 41121
MODENA presso il difensore avv. TULLIO ANTONIO
Convenuti in riassunzione
E contro
, e Controparte_4 CP_5 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. VENTURETTI LAURA e CP_6
dall'avv. ALIVERTI ALBERTO elettivamente domiciliati in VIA FIRENZE,
123 PALAZZOLO SULL'OGLIO presso il difensore avv. VENTURETTI
LAURA
Convenuti in riassunzione pagina 3 di 21 In punto: giudizio di rinvio.
CONCLUSIONI
Di Parte_3
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previa ogni più
opportuna declaratoria:
1. in via preliminare di rito, dichiarare inammissibili le nuove domande proposte per la prima volta dalla signora con l'atto di citazione ex CP_1
artt. 389 c.p.c. e 144 disp. att. c.p.c. datato 24 novembre 2023 nel proc. n.r.g.
1130/2023 di codesta Ecc.ma Corte di Appello nonché con la comparsa di costituzione e risposta datata 30 maggio 2024 nel proc. n.r.g. 1128/2023 di codesta Ecc.ma Corte di Appello;
2. nel merito, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in atti, da intendersi qui richiamate e trascritte, la legittimità e l'efficacia del recesso esercitato da parte dei promittenti venditori signori Parte_1 Parte_2 [...]
e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
nei confronti della promissaria acquirente signora in
[...] CP_1
relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato il 17 dicembre
2007 avente ad oggetto la villa sul mare con pontile sita in Porto Rotondo,
località Punta Volpe, Comune di Olbia, Via Punta Volpe 22;
3. sempre nel merito, per l'effetto dell'accoglimento della conclusione sub n. 3
che precede, accertare e dichiarare il diritto dei predetti promittenti venditori signori Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 pagina 4 di 21 e a trattenere ai sensi Controparte_4 CP_5 Controparte_6
dell'art. 1385, co. 2°, c.c. gli importi loro versati a titolo di caparra da parte della signora CP_1
4. ancora nel merito, in via subordinata rispetto alla conclusione sub n. 2 che precede e in ogni caso, respingere le domande proposte dalla signora CP_1
nei confronti dei promittenti venditori
[...] Parte_1 Parte_2
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
per tutte le ragioni in atti;
[...]
5. con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
Parte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, quale giudice di rinvio designato dalla
Corte di Cassazione ed in conformità al dettato della sentenza n. 23506/23
depositata il 2.08.2023, con cui è stata riformata la sentenza della Corte di
Appello di Brescia n. 576/2018 del 29.03.2018, respinta ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione ed in totale accoglimento delle motivazioni illustrate nella comparsa di costituzione, nell'atto di appello e negli altri atti di causa come richiamati, così provvedere a seguito di rinvio,
- accertare, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione, che i sig.ri e e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
e e non Parte_2 CP_5 Controparte_6 Controparte_4
hanno diritto a trattenere la caparra confirmatoria loro versata,
pagina 5 di 21 complessivamente pari ad euro 3.000.000,00 in data 14.01.2018 dalla sig.ra e per l'effetto condannare, in via tra loro solidale, o , in ipotesi, CP_1
ciascuno per la rispettiva quota, i sig.ri e Controparte_2 Controparte_3
e e e Parte_1 Parte_2 CP_5 Controparte_6
alla restituzione in favore di della caparra Controparte_4 CP_1
confirmatoria ricevuta, complessivamente pari ad euro 3.000.000,00, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art 1284
comma 1 dal dì della messa in mora al dì della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 comma 4 (o, in subordine 1284 comma 1) dal dì della domanda giudiziale di primo grado al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria dal dì della messa in mora al saldo effettivo;
- dichiarare inammissibili ovvero, comunque, respingere e rigettare le domande svolte dai sig.ri e e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
e e anche Parte_2 CP_5 Controparte_6 Controparte_4
in punto di accertamento della legittimità delle relative dichiarazioni di recesso, poiché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
per l'effetto accertare, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, che i sig.ri e Controparte_2 [...]
e e CP_3 Parte_1 Parte_2 CP_5 CP_6
e non hanno diritto a trattenere la caparra
[...] Controparte_4
confirmatoria loro versata, complessivamente pari ad euro 3.000.000,00 in data 14.01.2018 dalla sig.ra e per l'effetto condannare, in via tra CP_1 pagina 6 di 21 loro solidale, o , in ipotesi, ciascuno per la rispettiva quota, i sig.ri
[...]
e e e CP_2 Controparte_3 Parte_1 Parte_2 CP_5
e alla restituzione in favore di Controparte_6 Controparte_4 CP_1
della caparra confirmatoria ricevuta, complessivamente pari ad euro
[...]
3.000.000,00, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art 1284 comma 1 dal dì della messa in mora al dì della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 comma 4 (o, in subordine 1284 comma 1)
dal dì della domanda giudiziale di primo grado al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria dal dì della messa in mora al saldo effettivo;
- condannare i sig.ri e e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
e e al Parte_2 CP_5 Controparte_6 Controparte_4
pagamento in favore della sig.ra delle spese legali di tutti i gradi CP_1
di giudizio compreso il presente, nonché al rimborso delle spese di CTU
anticipate e/o rimborsate e di CTP.
Parte_5
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in applicazione dei principî di diritto affermati dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n.23506/2023:
rigettare con la miglior formula le domande tutte promosse nei due giudizi di rinvio riuniti dalla sig.ra in quanto irrituali, inammissibili e, CP_1
comunque, totalmente infondate, per le ragioni tutte esposte e documentate in pagina 7 di 21 atti;
accertare e dichiarare la legittimità del recesso esercitato dai promittenti venditori ai sensi dell'art.1385 cod. civ. dal contratto preliminare di compravendita immobiliare perfezionato dalle parti in causa in data 17
dicembre 2007, avente ad oggetto un complesso immobiliare denominato
“Villa I Romani” posto a Porto Rotondo, Comune di Olbia, località Punta
Volpe, in Sardegna, per il grave inadempimento della promissaria acquirente sig.ra il tutto come diffusamente esposto e documentato in atti, e, CP_1
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei sig.ri e CP_2 Controparte_3
a trattenere in via definitiva la somma percepita a titolo di caparra confirmatoria;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, anche relativi alle precedenti fasi processuali di merito e di legittimità, oltre al rimborso delle spese generali in base alla Legge Professionale ed agli accessori di legge
Controparte_7
In via preliminare:
Dichiarare inammissibili le nuove domande proposte, per la prima volta dalla difesa della signora con atto di citazione ex artt. 389 c.p.c. e 144 CP_1
disp. Att. c.p.c. nel procedimento n. 1130/2023 R.G, di codesta Ecc.ma Corte
di Appello, nonché le domande nuove proposte per la prima volta dalla difesa della signora con la comparsa di costituzione e risposta nel CP_1
pagina 8 di 21 procedimento n. 1128/2023 R.G. di Codesta Ecc.ma Corte di Appello.
In via principale:
- accertare e dichiarare la legittimità e l'efficacia del diritto di recesso esercitato collettivamente da parte dei promittenti venditori signori CP_4
[...] CP_5 Controparte_6 Parte_1 Parte_2
e nei confronti della signor in Controparte_3 Controparte_2 CP_1
relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato in data 17
dicembre 2007 e avente ad oggetto il sedime immobiliare sito in Porto
Rotondo – Olbia alla Via Punta Volpe n. 22
- accertare e dichiarare il diritto dei promittenti venditori a trattenere ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.c., gli importi a loro versati a titolo di caparra da parte della signora CP_1
In via subordinata:
Respingere le domande proposte dalla signora nei confronti dei CP_1
promittenti venditori Parte_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
e per tutte le CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
ragioni in atti;
Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, per tutti i gradi di giudizio.
Poste in decisione all'udienza del 28 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 9 di 21 Il 17.12.2007 concludeva con e Parte_6 Controparte_2 Controparte_3
e e Parte_1 Parte_2 CP_5 Controparte_6
proprietari di quattro unità immobiliari costituenti il Controparte_4
compendio “Villa I Romani” sito in Porto Rotondo, località Punta Volpe nel
Comune di Olbia, un contratto preliminare di vendita al prezzo di € 5.500.000
per ogni singola unità (per un totale di € 22.000.000), versando a ciascuno dei comproprietari €. 750.000 a titolo di caparra confirmatoria.
Nel corso delle verifiche propedeutiche alla stipula del contratto definitivo,
si avvedeva di alcune irregolarità urbanistiche del compendio, CP_1
che a parere dei periti da lei incaricati erano ostativi alla conclusione di un atto traslativo della proprietà.
Con citazione notificata l'8 giugno 2009 conveniva in giudizio i CP_1
promittenti venditori chiedendo l'accertamento dell'inadempimento alle obbligazioni assuntisi con il contratto preliminare, la conseguente legittimità
del recesso da lei esercitato l'11 marzo 2009 ai sensi dell'art. 1385 c.c., con la condanna dei convenuti al pagamento del doppio della caparra ricevuta,
maggiorata da interessi e rivalutazione, al rimborso delle spese di commissione e di quelle sopportate per gli accertamenti tecnici eseguiti.
Si costituivano tutti i convenuti chiedendo il rigetto della domanda.
e e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
chiedevano che fosse accertato il loro diritto a trattenere la caparra pagina 10 di 21 confirmatoria ricevuta, atteso l'inadempimento della promissaria acquirente ad addivenire alla stipula del definitivo.
e chiedevano la pronuncia di sentenza ex art. Parte_1 Parte_2
2932 c.c. con esecuzione coattiva dell'obbligo di conclusione del contratto di vendita e pagamento del prezzo, per la quota loro dovuta.
Il Tribunale di Bergamo, istruita la causa con C.T.U, con sentenza n. 2777/14
del 27.11.2014 accoglieva la domanda di accertava che le parti CP_1
avevano considerato il bene promesso in vendita unitariamente considerato,
circostanza che creava a carico di tutti i promittenti venditori una prestazione unica ed indivisibile;
rilevava che il C.T.U. aveva riscontrato numerose difformità del complesso immobiliare rispetto alla disciplina urbanistica,
alcune non sanabili;
accertava la risoluzione del contratto avvenuta il
1.12.2008 per inadempimento dei convenuti, che condannava al pagamento del doppio della caparra loro versata, rigettando le domande riconvenzionali;
compensava le spese processuali tra le parti.
La Corte d' Appello di Brescia, con sentenza n. 576/18, riformava la sentenza impugnata, rigettando la domanda proposta da e, in accoglimento CP_1
dell'appello proposto dai promittenti venditori, dichiarava l'illegittimità del recesso esercitato dalla promissaria acquirente, dichiarando che erano legittimati “previo esercizio del recesso, ove non già esercitato”, a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra ex art. 1385 c.c.
pagina 11 di 21 Nella motivazione della sentenza, la Corte evidenziava che il C.T.U. aveva verificato nel compendio la presenza di difformità rispetto ai titoli edilizi, ma nessuna di esse dava luogo ad abusi primari, ovvero alla realizzazione di manufatti in mancanza o totale difformità dal provvedimento autorizzatorio,
unico caso che avrebbe reso nullo l'atto di vendita, ai sensi degli art. 40 legge
47 del 1985 e 46 D.P.R. 380 del 2001.
Di rilievo, al fine di escludere l'inadempimento a carico dei promittenti venditori all'obbligo di trasferire un immobile in regola con le norme urbanistiche, era anche la pregressa conoscenza dello stato di fatto e diritto del compendio, che la promissaria acquirente aveva acquisito prima della sottoscrizione del contratto preliminare.
Era infatti emerso che aveva incaricato tecnici qualificati di CP_1
eseguire sopralluoghi e visure necessarie presso gli uffici degli enti locali preposti;
che era stata loro fornita tutta la documentazione necessaria per lo studio dello stato edilizio- urbanistico del compendio;
che la stessa parte, in sede di contratto preliminare, aveva dichiarato di aver visionato tutto l'immobile, compresi gli accessori.
La sentenza veniva impugnata con ricorso per cassazione da CP_1
tramite cinque motivi, da e con ricorso Parte_1 Parte_2
incidentale condizionato sulla base di due motivi;
da , CP_5 [...]
e , sulla base di un solo motivo. CP_4 Controparte_6
pagina 12 di 21 Con sentenza n. 23506/23 la Corte di Cassazione accoglieva il solo quinto motivo del ricorso principale, dichiarava inammissibili il primo ed il terzo,
rigettava il secondo, dichiarava assorbito il quarto ed i motivi di ricorso incidentale, cassava la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviava la causa, anche per la liquidazione delle spese, a questa Corte.
Nella motivazione della sentenza che disponeva il rinvio era evidenziato che questa Corte, “ nel rigettare la domanda di adempimento proposta dai convenuti e dà invero atto che il contratto preliminare Pt_1 Pt_2
prevedeva l'impegno congiunto e non distinto di ciascun promittente venditore alla cessione di beni in parte di proprietà esclusiva ed in parte comuni e che l'oggetto del contratto non era divisibile. La Corte di Appello ha quindi, in difetto di domanda congiunta di tutti i promittenti venditori, respinto la domanda di e diretta ad ottenere sentenza costitutiva del Pt_1 Pt_2
trasferimento ex art. 2932 cod. civ., ma ha errato nel non trarre le medesime conseguenze in ordine alla richiesta degli altri convenuti del riconoscimento del loro diritto a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta. Tale
riconoscimento presuppone, ai sensi dell'art. 1385 cod. civ., l'esercizio del diritto di recesso dal contratto per inadempimento della controparte, come esattamente dedotto dalla ricorrente.
L'errore consiste allora nell'avere ritenuto che, nel caso di parte contrattuale unica plurisoggettiva, il recesso possa validamente essere esercitato soltanto pagina 13 di 21 da alcuni contraenti e non da tutti, collettivamente. In realtà, avendo i diversi promittenti venditori assunto, rispetto all'oggetto del contratto ed alla volontà
in esso manifestata, la posizione di unica parte contrattuale, è evidente che il recesso, per essere valido ed efficace, avrebbe dovuto essere esercitato collettivamente da tutti i contraenti. L'unitarietà e insieme inscindibilità della posizione da essi rivestita impediscono che il contratto possa ritenersi sciolto per alcuni contraenti e proseguire per gli altri ( Cass. n. 2969 del 2019; Cass.
n. 9042 del 2016; Cass.n. 27302 del 2005 ).
Né l'ostacolo rappresentato dalla necessità del recesso collettivo può essere superato, come sembra aver fatto la Corte di appello, riconoscendo in astratto il diritto di trattenere la caparra a tutti i convenuti, “ previo esercizio del recesso, ove non già esercitato “. La volontà di recedere dal contratto, che come si è sottolineato doveva nel caso di specie provenire da tutti i promittenti venditori, deve infatti, per produrre effetto, essere manifestata, essere, cioè,
effettiva e reale e non ipotetica e futura”
Il giudizio veniva riassunto sia da e che da Parte_1 Parte_2 CP_1
con iscrizione di due procedimenti, rubricati ai n. 1128/23 R.G e
[...]
1130/23 R.G., successivamente riuniti, nei quali si costituivano , CP_5
e Controparte_4 Controparte_6
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa era assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 14 di 21 Si è formato il giudicato sul rigetto della domanda proposta da CP_1
avendo la Corte di Cassazione disatteso i motivi inerenti l' illegittimità del recesso da lei esercitato ex art. 1385 comma I c.c. sul presupposto dell'inadempimento dei promittenti venditori all'obbligo di trasferire un immobile conforme alle normative urbanistiche ed edilizie.
E' stata devoluta alla cognizione della Corte, in sede di rinvio, la domanda avanzata dai promittenti venditori di accertamento del loro diritto di trattenere la caparra confirmatoria ricevuta, in seguito all'esercizio del recesso esercitato o da esercitarsi, a fronte dell'ingiustificato rifiuto della promissaria acquirente di addivenire alla conclusione del contratto definitivo, qualificato come inadempimento agli obblighi assunti nel contratto preliminare.
La domanda dei promittenti venditori è rivolta alla disamina del recesso esercitato congiuntamente tramite lettera raccomandata inviata alla residenza della destinataria il 31 ottobre 2023, che si rifiutò di ricevere il plico.
Il recesso è stato esercitato dopo la pubblicazione della sentenza resa dalla
Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio della causa.
ha eccepito che l'oggetto del giudizio riassunto deve essere CP_1
individuato considerando tre distinti profili di inammissibilità.
Nel primo rilievo, premesso che la domanda di recesso era stata esercitata da tutti i promittenti venditori nel corso del giudizio di legittimità, poiché Pt_1
e che avevano coltivato la domanda di adempimento ex art. 2932 c.c., Pt_2
pagina 15 di 21 avevano esercitato il diritto di recesso ex art. 1385 c 2 c.c. nella memoria illustrativa ex art. 378 co 2 c.p.c., ha dedotto che la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il recesso in assenza di una dichiarazione congiunta ed unitaria, con la conseguenza che sul punto si è formato il giudicato.
Nel secondo rilievo, ha dedotto che il contratto preliminare si è risolto in data
11.3.2009 per effetto del recesso da lei esercitato, nonché della domanda proposta in sede giudiziale di accertamento della legittimità del recesso, che denota la sua volontà di risolvere il contratto ed era stata accolta dal Tribunale;
considerato che l'art. 1453 c.c. prevede che una volta chiesta la risoluzione del contratto la parte non può chiederne l'adempimento, anche la proposizione della domanda di risoluzione o la dichiarazione stragiudiziale di risoluzione sono idonee allo scioglimento del contratto, con analoga efficacia impeditiva al recesso.
Nel terzo profilo ha allegato che il recesso esercitato dai promittenti dopo la conclusione del giudizio di legittimità è fatto nuovo inammissibile nel giudizio di rinvio, attesa la preclusione alla modifica delle domande nonché la produzione di nuovi documenti;
non si tratta di un fatto nuovo ma di un fatto sopravvenuto formatosi per volontà di una delle parti, che viola i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio, nel quale il giudice deve attenersi al principio affermato dalla sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione ed ai relativi presupposti di fatto;
solleva infine eccezione di inefficacia della dichiarazione pagina 16 di 21 di recesso deducendo di non averla concretamente ricevuta.
A giudizio di questa Corte nessuna delle esposte eccezioni coglie nel segno.
Da un punto di vista sostanziale, l'art. 1453 prevede che nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può chiedere a sua scelta l'adempimento o la risoluzione del contratto;
il secondo comma stabilisce che la risoluzione del contratto può
essere chiesta anche quando il giudizio sia stato proposto per ottenere l'adempimento.
Il mutamento della domanda può essere effettuato anche nel corso del giudizio di rinvio, purchè “ si resti nell'ambito dei fatti posti a base dell'inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine” ( v.
Cass. 28912/22).
L'inadempimento contestato alla promissaria acquirente per essersi illegittimamente rifiutata di concludere il contratto definitivo, era circostanza già allegata dai promittenti venditori nel giudizio, sia per paralizzare la domanda proposta da che per legittimare il recesso proposto da CP_1
e e CP_3 Controparte_2 Controparte_4 CP_5 CP_6
[...]
Né miglior pregio può assumere la dedotta eccezione di inammissibilità del mutamento della domanda fondata sulla risoluzione del contratto pronunciata dalla sentenza del Tribunale, venuta meno per effetto della cassazione della pagina 17 di 21 sentenza di appello con rinvio, o per effetto della domanda di risoluzione che era stata avanzata da non dagli attuali convenuti in riassunzione. CP_1
Il recesso esercitato collettivamente dai promittenti venditori dopo la pronuncia della sentenza di legittimità non può essere coperto da alcun giudicato, essendo fatto verificatosi successivamente alla definizione del giudizio avanti la Corte di Cassazione.
Infine, la deduzione che il fatto nuovo debba dipendere da evento estraneo alla volontà delle parti, nonché della inammissibilità del documento della lettera di recesso, non trova alcun riscontro nel dettato dell'art. 394 c.p.c., né
nell'interpretazione della norma attuata dalla giurisprudenza di legittimità che,
pur tenendo in considerazione la struttura del giudizio di rinvio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", nel quale é preclusa l'acquisizione di nuovi documenti, configura un'eccezione al divieto “salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione” ( tra le tante, vedasi Cass. 22/09/2022 n. 27736).
Non resta quindi che scrutinare la validità del recesso esercitato dai promittenti venditori con lettera del 31.10.2023, che è giustificato dal rifiuto della promissaria venditrice di adempiere alle obbligazioni assuntesi nel preliminare, nonostante le ragioni da ella addotte ( irregolarità urbanistica del compendio che avrebbe reso intrasferibile il bene oggetto del contratto ) siano state smentite dalla C.T.U. ( depositata nel lontano 2013 ); deve inoltre pagina 18 di 21 rimarcarsi che le difformità urbanistiche erano a lei ben note allorchè, con la sottoscrizione del contratto preliminare, decise ad accollarsi il vincolo obbligatorio di acquistare la proprietà del bene con la stipula del definitivo.
Va quindi accolta la domanda di accertamento della legittimità e l'efficacia del recesso esercitato il 31 ottobre 2023 dai promittenti venditori Parte_1
e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e dal contratto preliminare di vendita di immobile
[...] Controparte_6
concluso il 17.12.2023 con ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.c. CP_1
hanno il diritto di trattenere le somme versate da a titolo di CP_1
caparra confirmatoria.
L'esito complessivo della controversia è favorevole ai promittenti venditori;
tuttavia il recesso validamente esercitato è avvenuto in esito alla pronuncia della sentenza di legittimità.
va pertanto condannata al rimborsare delle spese dell'intero CP_1
giudizio nella proporzione di un quarto, restando compensate per il resto, in favore di ognuna delle tre parti vittoriose ( essendosi costituiti con il medesimo difensore e e Parte_3 Controparte_2 CP_3 CP_4
) . CP_6
Alla liquidazione si provvede in dispositivo secondo i parametri delle tabelle allegate al D.M. 55/14 (scaglione di valore dichiarato, € 3.000.000, valori tabellari medi).
pagina 19 di 21 Le spese sostenute per la C.T.U., che è stata utile a tutte le parti processuali,
vengono invece poste in via definitiva a carico delle parti in misura paritaria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte, così provvede:
ogni altra domanda rigettata, accerta la legittimità e l'efficacia del recesso esercitato il 31 ottobre 2023 dai promittenti venditori e Parte_1 [...]
e e Pt_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
dal contratto preliminare di vendita di immobile Controparte_6
concluso il 17.12.2023 con CP_1
accerta il conseguenziale diritto dei promittenti venditori di trattenere le somme versate da a titolo di caparra confirmatoria;
CP_1
compensa per tre quarti le spese del giudizio, condanna alla CP_1
rifusione del restante quarto in favore di e Parte_1 Parte_2 [...]
e e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
che liquida per ognuna delle parti processuali :
[...]
quanto al primo grado ( tabelle 2018) : in € 11.754 ( di cui € 1.874 per la fase di studio, € 1.223 per la fase introduttiva;
€ 5.433,50 per la fase istruttoria, €
3.224 per la fase decisionale) oltre ad anticipazioni, nella misura di ¼;
rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
quanto al secondo grado ( tabelle 2018) : in € 7.560 ( di cui € 2.295 per la fase pagina 20 di 21 di studio, € 1.335 per la fase introduttiva;
€ 3.930 per la fase decisionale)
oltre ad anticipazioni, nella misura di ¼; rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
quanto al giudizio di legittimità (tabelle 22): in € 5.917 ( di cui € 2.725 per la fase di studio, € 1.790,50 per la fase introduttiva;
€ 1.402 per la fase decisionale) oltre ad anticipazioni, nella misura di ¼; rimborso forfettario del
15% sui compensi, Iva e CPA;
quanto al giudizio di rinvio ( tabelle 22): in € 7.818 ( di cui € 2.410 per la fase di studio, € 1.400 per la fase introduttiva;
€ 4.008 per la fase decisionale) oltre ad anticipazioni, nella misura di ¼; rimborso forfettario del 15% sui compensi,
Iva e CPA;
pone in via definitiva a carico delle parti in misura paritaria le spese sostenute per la C.T.U.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
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