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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado, iscritta al n. r..g. 1232/2024 promossa da nato a [...]- Fontana (ME) il 16/04/1952 Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Alessia Muletti parte ricorrente contro nata a [...] il [...] CP_1
(c.f. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni come segue: parte ricorrente: come da ricorso;
nato nel 1952, e nata nel 1957, Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio nel 1975 e dalla loro unione sono nati Per_1
e tutti da tempo maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 indipendenti.
Le parti si separavano nel 2017, concordando, ai fini che in questa sede rivelano, l'obbligo del di corrispondere un assegno di mantenimento alla Pt_1 moglie, per € 500,00 mensili (cfr. il decreto di omologa di questo Tribunale del
27.12.2017, al doc. 1 ricorrente).
Con ricorso del 10.7.2024 il ha adito il presente Tribunale per la Pt_1 modifica delle condizioni della separazione, chiedendo la revoca di qualunque suo obbligo di mantenimento della moglie: il ricorrente ha allegato che, pur essendo immutata la propria condizione reddituale, continuando esso a percepire una pensione di anzianità come al momento della separazione, la propria condizione economica sarebbe peggiorata e l'entrata della sua pensione sarebbe divenuta insufficiente per permettergli di mantenersi e, al contempo, CP_ versare un assegno di mantenimento alla perché dal 2023 esso è affetto da parkinsonismo e, avendo serie difficoltà di deambulazione, esso ha dovuto fare ingresso in una RSA, la cui retta è di importo maggiore dell'ammontare della sua pensione;
per converso, la condizione economica della moglie sarebbe migliorata, avendo essa maturato i requisiti per potere percepire la pensione di vecchiaia e svolgendo essa dei lavori non regolarizzati che le garantirebbero una certa autonomia. CP_ La non si è costituita, nonostante la regolarità delle notifiche.
Celebrata la prima udienza al 8.11.2024, la domanda è stata istruita chiedendo CP_ informazioni all'INPS riguardo la maturazione o meno da parte della dei requisiti per percepire la pensione di vecchiaia o l'assegno sociale.
All'udienza del 16.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda del ricorrente va accolta.
Da un lato, dai documenti prodotti dallo stesso risulta la sua diagnosi del morbo di Parkinson, il fatto che esso percepisca una pensione il cui ammontare mensile, pari ad € 1850,00, non sia sufficiente nemmeno a coprire la retta nella
RSA in cui è inserito, che è pari a circa € 2000,00 al mese (cfr. i docc.
5-6 ricorrente) e altresì che il ricorrente non abbia a disposizione un patrimonio immobiliare e mobiliare a cui attingere di entità tale da rendere per esso irrilevante questo permanente squilibrio fra entrate ed uscite (dai docc. 10, 11,
12 ricorrente risulta che esso possa contare solo su circa € 30.000,00 a titolo di liquidità sul proprio c/c). CP_ Dall'altro lato, dalle informazioni ottenute dall'INPS risulta che la per quanto non abbia maturato i requisiti per percepire la pensione di vecchiaia
(cfr. la nota dell'ente del 2.12.2024), a far data dal 15.12.2024, ossia a far data dal compimento dei 67 anni, in mancanza di altre entrate quindi qualora le venisse revocato l'assegno di mantenimento in essere, avrebbe i requisiti per percepire l'assegno sociale, il cui è ammontare è pari a circa € 540,00, quindi sostanzialmente equivalente a quello dell'assegno di mantenimento in essere
(cfr. la nota dell'ente del 8.1.2025). CP_ Quindi, con la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della da un lato si permetterebbe al ricorrente di fare fronte alle spese del proprio ricovero in RSA senza attingere continuamente ai propri risparmi;
dall'altro non si CP_ determinerebbe un peggioramento della condizione economica della perché a seguito della revoca essa potrebbe chiedere ed ottenere un assegno sociale di importo pressoché equivalente: non verrebbe quindi sostanzialmente mutato l'equilibrio economico concordato in sede di separazione.
Va stabilito che la presente statuizione ha efficacia a far data dal gennaio 2025, essendo che solo al 15.12.2024 si è verificata la condizione rilevante per disporre la revoca richiesta, ossia la maturazione del requisito dei 67 anni di età CP_ da parte della
Le spese di lite di parte ricorrente vanno dichiarate non ripetibili, in mancanza di domanda per la loro refusione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona dispone la modifica parziale dell'accordo di separazione personale fra e Parte_1 CP_1 omologato con decreto del 27.12.2017 di questo Tribunale nei seguenti termini: revoca, a far data dalla pubblicazione del gennaio 2025, l'obbligo del di Pt_1 versare un assegno di mantenimento a favore di CP_1 dichiara le spese di lite non ripetibili;
Cremona, 29/01/2025 il Presidente est. dott. Giorgio Scarsato
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