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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2558/2024, introdotta da
, nato a [...], l'[...], con il patrocinio dell'avv. Corrado Chiarinelli;
Parte_1
e
, nata ad [...], il [...], con il patrocinio dell'avv. Corrado Chiarinelli. CP_1
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione degli Parte_1 CP_1 effetti civili del matrimonio;
riferiscono che dopo la loro separazione consensuale omologata con decreto resa in data 21.04.2023, non hanno mai più ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano, quindi, le seguenti conclusioni congiunte:
“che l'Ill.mo Tribunale di Roma voglia, ai sensi dell'art. 4 della legge 1.12.1970 n. 898, previa fissazione
d'udienza per la comparizione dei coniugi in camera di consiglio, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato dai ricorrenti in Capena, (RM) in data 10 settembre 2017, e trascritto sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018 Atto n.01008 parte 2, Serie C05, alle seguenti condizioni:
1) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in quanto autosufficienti. Voglia, altresì, il Tribunale adito ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza.”
******
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10.09.2017, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2558/2024 R.G.A.C.:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Capena (RM) in data 10.09.2017 tra
, nato a [...], l'[...], e , nata ad [...], il [...], Parte_1 CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capena (RM) dell'anno 2017 Atto n.21 parte 2,
Serie C, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 27/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2558/2024, introdotta da
, nato a [...], l'[...], con il patrocinio dell'avv. Corrado Chiarinelli;
Parte_1
e
, nata ad [...], il [...], con il patrocinio dell'avv. Corrado Chiarinelli. CP_1
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione degli Parte_1 CP_1 effetti civili del matrimonio;
riferiscono che dopo la loro separazione consensuale omologata con decreto resa in data 21.04.2023, non hanno mai più ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano, quindi, le seguenti conclusioni congiunte:
“che l'Ill.mo Tribunale di Roma voglia, ai sensi dell'art. 4 della legge 1.12.1970 n. 898, previa fissazione
d'udienza per la comparizione dei coniugi in camera di consiglio, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato dai ricorrenti in Capena, (RM) in data 10 settembre 2017, e trascritto sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018 Atto n.01008 parte 2, Serie C05, alle seguenti condizioni:
1) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in quanto autosufficienti. Voglia, altresì, il Tribunale adito ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza.”
******
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10.09.2017, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2558/2024 R.G.A.C.:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Capena (RM) in data 10.09.2017 tra
, nato a [...], l'[...], e , nata ad [...], il [...], Parte_1 CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capena (RM) dell'anno 2017 Atto n.21 parte 2,
Serie C, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 27/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi