Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2133 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annalisa Cancedda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Anna Corvino, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 20/08/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20/08/2017 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2
dello stato civile del Comune di Cagliari, anno 2017, numero 122, parte 2, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Cagliari il 20.08.2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2017, con atto n. 122, parte 2, Serie A, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze.
Pag. 2 di 5 2. Confermare l'affidamento dei figli, il loro mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi nei modi e nei termini di cui agli accordi di separazione omologati, come da sentenza del 02.07.2024, secondo le condizioni ivi previste e di seguito pedissequamente riportate.
Sull'accordo delle parti:
3. I coniugi vivranno in domicili separati, con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
4. I due figli minori, e , sono affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione abitativa presso la madre, nella casa coniugale sita in Cagliari alla via dei Pioppi n. 40/C, che rimane, pertanto, assegnata alla SI.ra . Pt_1
I genitori assumeranno insieme, le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo in debito conto le capacità, inclinazioni maturate e le aspirazioni dei figli, mentre eserciteranno potestà disgiunta su di loro, in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 (nella settimana il cui weekend spetta alla madre) e il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore
20,00 (nella settimana il cui weekend spetta al padre) nonché, a fine settimana alterni, limitatamente alla FI , dalle ore 10,00 del sabato alle ore Per_1
20,00 della domenica;
per quanto riguarda il piccolo , durante lo Per_2 stesso fine settimana, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé, sia il sabato che la domenica, dalle ore 10,00 alle ore 16,00 del pomeriggio.
Dall'estate dell'anno in corso, comincerà il pernottamento anche di , Per_2 presso l'abitazione del padre, secondo le stesse modalità osservate per la EL , a fine settimana alterni, dalle ore 10,00 del sabato alle ore Per_1
20,00 della domenica;
durante le festività natalizie, salvo diversi accordi, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre;
il 31 dicembre o il primo gennaio;
i giorni compresi dal 26 al 30 dicembre o dal 2 al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio e/o agosto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Seguiranno il criterio dell'alternanza, tutte le ulteriori festività e ricorrenze, secondo accordi condivisi tra i genitori e i figli.
I figli festeggeranno compleanno e onomastico con entrambi i genitori, salvo diversi accordi.
Gli stessi resteranno con il genitore nel giorno del compleanno e in quello dell'onomastico di quest'ultimo e parteciperanno alle ricorrenze familiari
(matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, lauree ecc.) di parenti e amici di ciascun genitore insieme al genitore cui è collegato il festeggiato.
Pag. 3 di 5 6. Il SI. verserà mensilmente alla SI.ra , la somma di € Pt_2 Parte_1
300,00, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori (€ 150,00 per ciascun figlio); tale somma decorrente dalla data di omologa della separazione, verrà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT come per legge.
La SI.ra tratterrà, inoltre, l'assegno unico per i figli nella misura del Pt_1
100%, con la medesima decorrenza.
7. I coniugi si impegnano, altresì, stante la disparità di redditi fra loro, a suddividere nella misura del 60% alla madre e del 40% al padre, tutte le eventuali spese straordinarie, che si dovessero rendere necessarie per i figli, previamente concordate e documentate, così come individuate dal Protocollo del C.N.F. in uso presso l'adito Tribunale.
8. Ai fini della sistemazione dei reciproci rapporti economico - patrimoniali, conseguenti alla separazione, il SI. in data 30.09.2024, in esatto e Pt_2 conforme adempimento dell'obbligo sorto in virtù della suddetta sentenza di omologa, ha provveduto a trasferire alla SI.ra , la piena proprietà Pt_1 della propria quota parte, pari al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Cagliari alla via Dei Pioppi n. 40, per la complessiva somma di € 27.500,00, pattuita quale corrispettivo del trasferimento, da pagare come segue: € 5.500,00 alla data di omologa della separazione;
€ 5.500,00 nel mese successivo alla data di omologa della separazione;
€ 5.500,00 a gennaio 2025; € 5.500,00 a luglio 2025 e € 5.500,00 a gennaio
2026.
La SI.ra , in esatto e conforme adempimento dell'obbligo sorto in virtù Pt_1 della suddetta sentenza di omologa, ad oggi ha versato a detto titolo, la complessiva somma di € 16.500,00 e la stessa, pertanto, si impegna a versare i restanti ratei rimasti, alle ulteriori scadenze, ivi previste.
9. La SI.ra , inoltre, in esatto e conforme adempimento degli obblighi Pt_1 sorti in virtù della sentenza di omologa, oltre ad estinguere la cessione del quinto dello stipendio, contratta dal SI. con la Eurocqs S.p.A., con Pt_2 scadenza novembre 2028, mediante il versamento in favore dello stesso, della somma residua pari ad € 5.646,45, si è accollata e ha fatto propria, la quota di mutuo ancora in essere, ammontante ad € 48.504,99, mutuo acceso presso l'Istituto Intesa San Paolo con scadenza anno 2048, esonerando espressamente il SI. da ogni e qualsiasi responsabilità e pagamento Pt_2 della sua quota, in relazione allo stesso.
La SI.ra , inoltre, si è accollata e ha fatto propria, la quota di mutuo Pt_1 ancora in essere, ammontante ad € 31.481,10, mutuo concesso dalla Banca
Intesa San Paolo, con scadenza novembre 2028, esonerando il SI. da Pt_2 ogni e qualsiasi responsabilità per la sua quota al riguardo.
10. Le parti confermano che l'autovettura Kia Sportage, in comunione legale dei beni, resterà nella proprietà esclusiva del SI. , che continuerà Parte_2
Pag. 4 di 5 ad accollarsi le residue rate del finanziamento contratto per l'acquisto, con rata mensile pari ad € 355,00 e scadenza 2027, esonerando la SI.ra Pt_1 da ogni pagamento e responsabilità per la sua quota al riguardo.
11. Con le pattuizioni di cui sopra, le parti dichiarano di aver definito ogni loro pregressa pendenza economica e patrimoniale, per cui dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
12. I coniugi si danno sin da ora vicendevole consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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