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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 3776 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: risarcimento danni da RCA, e vertente T R A
, rapp.to e difeso in virtù di procura Parte_1 di citazione dall'Avv. Giuseppe Varcaccio Garofalo ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il su studio sito in Torre Annunziata, in via Gino Alfani n.
1 -attore- e
, residente in [...]
–convenuta contumace- Nonché
in persona de legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede in Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14 -convenuta contumace – Nonché
, in persona del legale Controparte_3 rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Napolitano in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabua presso lo studio dell'avv Fabbrini Maurizio sito in Castellammare di Stabia alla Piazza Unità D'Italia
-interventrice- fatto e di diritto ai fini della decisione CP_4
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 evocava in giudizio dinanzi a questo Tribu CP_1
, in nome del legale rapp.te pro tempore, al Controparte_5 fine di sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, a seguito del sinistro verificatosi in data 06-02-2019 alle ore 20,15 circa in Boscotrecase al Corso Umberto Esponeva l'attore che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo mentre si trovava alla guida del veicolo Honda targato EK/17626, di proprietà del sul Corso Parte_2
Umberto, veniva violenteme lo Peugeot targato BS372 EK, di proprietà di che, provenendo CP_1
1 da via T.A. Carotenuto e dovendo immettersi su Corso Umberto, non concedeva la precedenza al motociclo condotto dall'istante (che proveniva dalla sua destra), oltre che ometteva di arrestarsi al segnale di “stop” impostogli. Aggiungeva che al seguito del sinistro, l'istante riportava lesioni così come refertate dai medici di turno: “trauma contusivo distorsivo caviglia sx, trauma contusivo al volto e piramide nasale, soffusione occhio sx, trauma distorsivo ginocchio sx, trauma contusivo rachide lombosacrale”. Si costituiva con intervento volontario la Controparte_6
, in proprio e quale mandatari
[...] Controparte_5
in ragione della convenzione Card, eccependo la nullità
[...] atto di citazione, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 D.LGS. 209/05. Nel merito contestava il fatto storico evidenziando una serie di criticità nell'assunto attoreo. Svolta l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale e consulenza medico legale, la causa, sulle conclusioni delle parti era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Orbene, preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della citazione ex 164 c.p.c. per mancata specificazione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda, poiché le stesse, nel caso di specie, appaiono sufficientemente indicate dall'attore, tanto da permettere al convenuto e all'Assicurazione chiamata in causa, di articolare le proprie conseguenti difese. E, infatti, in base all'orientamento della Suprema Corte, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. (Tribunale Foggia, 9 febbraio 2001; Cass. Civ. n. 27670/08; Cassazione civile , sez. III, 28 agosto 2009, n. 18783; - Cassazione civile, sez. un., 22/05/2012, n. 8077 e Cass. Sez. 3, n. 11751 del 15/05/2013). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha precisato come “La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione
2 dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 3, n. 17408 del 12/10/2012): ed anche sotto tale profilo l'atto introduttivo del giudizio appare sufficientemente esaustivo. Va inoltre rigettata la eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 CdA sollevata dalla assicurazione intervenuta. Come è noto, l'art. 148 CdA ha introdotto una nuova procedura di risarcimento stragiudiziale del danno. La norma impone che la richiesta di risarcimento sia presentata secondo determinate modalità (indicate all'art. 145), corredata dalla denuncia di sinistro e recare tutta una serie di indicazioni (codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, luogo, giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
nel caso di danno alla persona, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dei dati relativi all'età, attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subìte, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti). Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione (novanta per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso), l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare l'offerta. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. L'art. 145 Cda, dal canto suo, statuisce che la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, contenente le indicazioni di cui all'art. 148 poco sopra compendiate, unitamente al trascorrere di un tempo variabile tra i 60 ed i 90 giorni dalla richiesta, siano condizioni di proponibilità della domanda giudiziale. Una interpretazione meramente letterale del dato normativo porta a ritenere che la nuova disciplina del CdA avrebbe inteso subordinare, sempre e comunque, la proponibilità della domanda giudiziale alla totale ricorrenza di tutte le informazioni imposte dalla norma. La conseguenza è che la mancanza, nella raccomandata inviata, anche di uno solo degli elementi richiesti, renderebbe la domanda giudizialmente improponibile. Una tale ricostruzione, tuttavia, non si concilia con la prescrizione contenuta all'art. 148, comma 5 CdA che prescrive che “in caso di richiesta incompleta l'impresa assicuratrice richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni”. Tale inciso sembrerebbe
3 porre, in capo alla compagnia di assicurazione, un preciso obbligo di cooperazione. Obbligo che mal si concilia con la sanzione a carico del danneggiato, della declaratoria di improponibilità della domanda giudiziale, carente di taluno degli elementi prescritti dal CdA soprattutto laddove, come spesso accade, ci si trovi di fronte alla totale inerzia della compagnia. In realtà il combinato disposto di cui agli art. 145 e 148 CdA ha ampliato la portata della condizione di proponibilità, precedentemente prevista dall'art. 22 della legge n. 990/69, ma non tanto in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo, richiedendo una partecipazione attiva dell'assicurazione, il cui comportamento non può essere inerte, dovendo senz'altro conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale rilevante ex artt. 1337 c.c.. L'assicuratore, cioè, è chiamato dal legislatore a svolgere un ruolo di interlocutore serio e propositivo, all'interno della fase stragiudiziale – procedimentalizzata dall'art. 148 – con la conseguenza che l'eventuale (mera) incompletezza della domanda risarcitoria, potendo essere colmata con l'apporto (doveroso) dell'assicuratore, non può per ciò solo costituire un ostacolo alla tutela di diritti fondamentali come quello alla salute (art. 32 Cost.). Conseguentemente, la condizione di proponibilità della domanda deve ritenersi rispettata, in linea generale, ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi non già – formalisticamente – ex ante, bensì ex post, alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare ex fide bona. Peraltro, l'interpretazione letterale non si concilia neppure con riferimento alla direttrice, elaborate dalla Corte costituzionale, secondo cui il diritto di azione, atteso il fondamento costituzionale che lo qualifica, non tollera compromissioni che eccedano un limite di intrinseca ragionevolezza. Certamente non appare ragionevole condizionare il diritto di azione del cittadino all'effettuazione di una singola comunicazione, che certamente non inficia la possibilità dell'assicuratore di comporre in via stragiudiziale la lite. Va infine considerato che, anche sul piano letterale, l'art. 145 che subordina la proponibilità dell'azione solo allorquando la raccomandata venga inviata dal danneggiato, nei tempi prescritti, “avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo…” 148 ovvero 149 ovvero 150, non appare, ad una attenta rilettura, così stringente. Il richiamo ai “contenuti” degli articoli indicati, pare focalizzare l'attenzione piuttosto che sul dato formale della presenza di tutti gli elementi elencati in detti articoli, sul dato contenutistico ovvero sulla sostanzialità delle prescrizioni elencate nella norma.
4 La norma ha difatti operato un collegamento tra il regime della proponibilità dell'azione (art. 145) e quello della procedura stragiudiziale di risarcimento (art. 148), in quanto unico è l'atto di impulso che dà l'avvio ad entrambe le procedure (raccomandata di messa in mora), atto che tuttavia va diversamente valutato a seconda che venga considerato dal punto di vista processuale o dal punto di vista della procedura stragiudiziale (cfr. Trib. Nocera Inferiore n. 7/2007). In quest'ultimo caso gli elementi indicati e richiesti dalla norma vanno certamente considerati tassativamente e la loro mancanza inficia la procedura di risarcimento. Dal punto di vista processuale invece, la raccomandata di messa in mora va valutata, al fine di ritenere proponibile o meno l'azione, in relazione ai contenuti degli articoli richiamati (148, 149 e 150) ovvero dal dato sostanziale di valore espresso da detti articoli, cosicchè dal tenore della raccomandata sia possibile individuare con certezza il danneggiato ed il fatto dannoso, nonché di addivenire all'accertamento del danno. Tale interpretazione è conforme a quella che indubbiamente è la ratio ispiratrice della norma che introduce la condizione di proponibilità, che è quella di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, “a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (Cass. Civ. Sez. III n. 9912/2011 – Trib. Torre Annunziata n. 429/2013). A tale esito interpretativo che peraltro è l'unico che garantisce un'interpretazione costituzionalmente conforme della norma in relazione agli artt. 3, 24 e 32 Cost. è pervenuta la più recente giurisprudenza di merito, secondo la quale ai fini della procedibilità della domanda di risarcimento “è superflua l'omessa indicazione, nella raccomanda inviata a detta impresa, del codice fiscale e dei redditi, mentre la mancata allegazione della documentazione medica, in caso di danno lieve, non assume valore decisivo in ordine alla possibilità dell'assicurazione di effettuare un'offerta” (Trib. Roma 30 marzo 2010 in Foro it. 2010, 9, I, 2561). Pertanto, avendo l'attore ottemperato a tutte le indicazioni indicate dalle norme prima evidenziate, la formulata eccezione di improponibilità della domanda, da parte dell'Assicurazione intervenuta, va rigettata. Ancora, va dichiarata la ammissibilità della domanda, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta
5 dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 - 12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096
- Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Sempre in via preliminare il giudicante ritiene ammissibile l'intervento della compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato nel giudizio promosso contro il responsabile civile e la compagnia assicuratrice di quest'ultimo. L'interventore volontario è intervenuto in qualità di gestore del risarcimento del danno subito dall'attore in occasione del sinistro stradale in regime derivante dalla sottoscrizione della CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), che prevede
“l'obbligo in capo all'impresa del veicolo civilmente responsabile, qualora ricevesse una richiesta di risarcimento relativa ad un sinistro soggetto all'applicazione del sistema in questione di rinviare il danneggiato al suo assicuratore del veicolo sul quale il danneggiato era trasportato”. Invero, la giurisprudenza ha precisato che “Nell'ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal d. lgs. n. 209 del 2005, è ben possibile che la compagnia di assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest'ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante” (Ordinanza n. 31965 del 11/12/2018). Di conseguenza l'intervento in giudizio della compagnia assicuratrice del veicolo del danneggiato è da ritenersi ammissibile. Nel merito, sulla scorta della dichiarazione testimoniale raccolta e del riscontro fornito dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (documentazione medica, costituzione in mora, c.t.u. medico- legale) può ritenersi accertata la verificazione dell'evento secondo le modalità descritte in citazione.
6 Dal contenuto della dichiarazione del teste escusso, indifferente alle parti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, nonché da quanto conformemente emerso dalle ulteriori emergenze istruttorie, infatti, può ritenersi provato che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo. In particolare, il teste escusso dichiarava Testimone_1
“Conosco in quanto era il mio ex titolare di Parte_1 lavoro. H rrentino 2 anni, dal 2015 al 2017.
ha una ditta elettrica. È un elettricista. Sono Parte_1 per rendere testimonianza in ordine ad un sinistro, cui io ho assistito, avvenuto agli inizi di febbraio del 2019 tra le ore 20.30/21.00 in corso Umberto in Boscotrecase. In tali circostanze di tempo io mi trovavo a percorre la predetta via a piedi in discesa con direzione Boscoreale. Preciso che tornavo da una partita di calcetto e che la predetta via Umberto è a senso unico in salita con direzione Boscotrecase. In tale frangente ho visto una Peugeot, di cui non ricordo il modello ed il colore, immettersi sulla strada Umberto provenendo da una stradina posta sulla sinistra per chi sale. Nell'immettersi sulla strada l'autovettura ha preso in pieno con tutta la sua parte anteriore uno scooter di grossa cilindrata, di cui non posso riferire il modello ed il colore, con a bordo due persone che indossavano il casco, sulla fiancata sinistra. In conseguenza dell'urto, le persone a bordo lo scooter sono cadute sul lato destro nei pressi di un negozio che ha degli scalini. La moto era al centro della strada al momento dell'urto. Sono accorso per soccorrere le persone incidentate. Ricordo che il sig. Parte_1 lamentava dolori a tutto il fianco destro. Egli era il conducente della moto. Il trasportato lamentava dolori al fianco destro. Si trattava di un uomo che non conosco. Che io sappia non sono state chiamate forze dell'ordine. Non è stata chiamata l'ambulanza. Abbiamo fermato un'autovettura che ha trasportato il in Ospedale. Non vi è un segnale di Parte_1
STOP per ch la stradina dalla quale proveniva la Peugeot. Non ho mai reso altre dichiarazioni testimoniali". Conferma e riscontro di tali chiare ed inequivoche dichiarazioni emerge dalle lettere di costituzione in mora in atti, dai rilievi fotografici raffiguranti lo stato dei luoghi, e anche dalla relazione di c.t.u. a firma del Dott. . Persona_1
Palese, dunque, la colpa del conducente del veicolo Peugeot per violazione art. 154 d.lgs. 209/2005, ai sensi del quale: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
7 a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione” e devono, altresì: “b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza”. Orbene, e sul punto il Tribunale di Torre Annunziata (sentenza n. 1058/2016; n. 2728/2016) ) ha ritenuto che “.., occorre evidenziare in diritto che l'art. 145 C.d.S. impone ai conducenti, approssimandosi ad un'intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. La stessa norma codicistica, al quinto comma, fa rigoroso obbligo agli stessi conducenti ("sono tenuti") di fermarsi in corrispondenza della striscia d'arresto prima d'immettersi nell'intersezione, allorché la relativa prescrizione sia stabilita dall'Autorità competente ovvero sia resa nota con apposito segnale, come nel caso di specie. La norma anzidetta, in altri termini, richiede che il conducente adoperi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza onde evitare collisione tra veicoli. Ciò comporta, come è stato sostenuto in passato, che il segnale di STOP ad un incrocio stradale non comporta solo l'obbligo dell'arresto, ma anche quello successivo - una volta ripresa la marcia - di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra. Infatti, secondo una condivisibile giurisprudenza di merito (Tribunale Bari, sez. III 23/04/2014 n. 2049), a differenza dell'obbligo imposto al conducente che s'immette nel flusso di circolazione, di dare la precedenza alle autovetture in transito o dell'obbligo di dare la precedenza, in area d'incrocio, alle vetture provenienti da destra, quello derivante dal segnale di STOP ha contenuto esteso all'arresto del veicolo, che ha un significato preciso: la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto. Tali principi sono stati affermati anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/02/2009, n. 4055; Cassazione civile, sez. III 31/03/2011 n. 7439), secondo cui il segnale di STOP pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli. La Suprema Corte, nelle pronunce citate, ha chiarito altresì che la presunzione di colpa, posta dall'art. 2054
8 secondo comma c.c. a carico dei conducenti di veicoli per l'ipotesi di scontro tra i medesimi, ha funzione meramente sussidiaria ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso, come allorché questo avviene nell'area in cui egli era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra, per l'esistenza di un segnale di STOP. Il conducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di STOP, prima di riprendere la marcia, ha obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo, di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada, sia provenienti da destra che da sinistra. Infatti l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di STOP in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza. Di recente, la Suprema Corte ha confermato che, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro. Tuttavia, ha precisato, modificando il precedente rigido orientamento, che l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 14/04/2015, n. 7447). Alla luce delle predette risultanze della prova orale può, dunque, ritenersi ed affermarsi che l'incidente per cui è lite si è verificato
9 a causa della negligente condotta di guida del conducente del veicolo Peugeot, senza alcun concorso di colpa da parte dell'attore che, alla guida del motoveicolo, all'interno della sua corsia di marcia, nulla poteva fare per evitare l'improvviso e violento impatto con lo stesso. Si osserva, infatti, richiamando Cass. 2011/12408, che il consolidato principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell'art. 2054 c.c., l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro (all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunchè per evitare il sinistro) non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sè del tutto idonea a cagionare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto. Pertanto ben può ritenersi, che nell'ipotesi di scontro tra veicoli, ove sia stato accertato in concreto che uno dei due conducenti ha tenuto una condotta inequivocabilmente idonea a cagionare il danno l'impossibilità per l'altro conducente di fornire la prova liberatoria non implica l'automatico addebito a quest'ultimo di un concorso di colpa, tenuto conto che per giurisprudenza costante la prova liberatoria per il superamento della presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2954 c.c. non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr Cassazione civile, sez. VI, 19/02/2014, n. 3876; Cassazione civile, sez. III, 22/04/2009, n. 9550; Cassazione civile, sez. VI, 14/04/2015, n. 7447, confermata la decisione dei giudici del merito, che, a fronte della sicura violazione del diritto di precedenza da parte del responsabile del sinistro, aveva escluso che la conducente della vettura antagonista avesse tenuto una velocità non adeguata). Pertanto, accertata la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Peugeot nella causazione del sinistro, , i CP_1 convenuti tutti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento di tutti i danni subiti dall'istante a seguito del sinistro per cui è causa. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base
10 della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in Parte_1 conseguenza del denunciato sinistro, ha riportato i seguenti postumi permanenti: “trauma contusivo distorsivo caviglia sx trauma contusivo massiccico facciale e piramide nasale soffusione occhio sx trauma contusivo distorsivo ginocchio sx trauma contusivo rachide lombosacrale escoriazioni… Segni di parziale lesione del LCA”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura dell'1%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 10 per ITP al 75%, gg. 10 ITP al 50%. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro 734,16 per postumi permanenti al 1% in un soggetto leso di anni 55; euro
€ 690,50 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo alla base i dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornata al 2024 - d.m. 16/07/2024); dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro 1.424,66 a titolo di danno non patrimoniale. Avendo l'istante agito al fine di ottenere il risarcimento di ogni voce di danno, vale a dire tutti i danni patrimoniali e non subiti in seguito al denunciato sinistro, occorre svolgere alcune osservazioni di carattere generale. Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé
11 considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro- permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro- permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore
12 tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209). Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Di conseguenza, nulla va riconosciuto a titolo di risarcimento del danno morale. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di euro 1.424,66 al momento dell'incidente (06.02.2019). Su tale somma vanno
13 calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 6.09.2019 al soddisfo. Sulle somme così ottenute vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara la responsabilità da parte di nella produzione dell'evento dannoso di cui CP_1
è causa fetto condanna, in favore e CP_1 in solido tra loro, al pagamento della Controparte_3 complessiva somma di € 1.424,66, già rivalutata oltre interessi legali da calcolarsi nel senso sopra esposto sino alla data odierna, oltre interessi legali sino al soddisfo;
-condanna , quale impresa Controparte_6 designata, in persona del rapp.te leg. pt. e in solido CP_1 fra loro, al pagamento delle spese proces strarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Varcaccio Garofalo, dichiaratosi anticipatario, spese che liquida in € 5.077,00, e 255,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico di
[...]
in persona del rapp.te leg Controparte_6
in solido tra loro. CP_7 iata, 5.11.2025. Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
14
, rapp.to e difeso in virtù di procura Parte_1 di citazione dall'Avv. Giuseppe Varcaccio Garofalo ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il su studio sito in Torre Annunziata, in via Gino Alfani n.
1 -attore- e
, residente in [...]
–convenuta contumace- Nonché
in persona de legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede in Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14 -convenuta contumace – Nonché
, in persona del legale Controparte_3 rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Napolitano in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabua presso lo studio dell'avv Fabbrini Maurizio sito in Castellammare di Stabia alla Piazza Unità D'Italia
-interventrice- fatto e di diritto ai fini della decisione CP_4
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 evocava in giudizio dinanzi a questo Tribu CP_1
, in nome del legale rapp.te pro tempore, al Controparte_5 fine di sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, a seguito del sinistro verificatosi in data 06-02-2019 alle ore 20,15 circa in Boscotrecase al Corso Umberto Esponeva l'attore che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo mentre si trovava alla guida del veicolo Honda targato EK/17626, di proprietà del sul Corso Parte_2
Umberto, veniva violenteme lo Peugeot targato BS372 EK, di proprietà di che, provenendo CP_1
1 da via T.A. Carotenuto e dovendo immettersi su Corso Umberto, non concedeva la precedenza al motociclo condotto dall'istante (che proveniva dalla sua destra), oltre che ometteva di arrestarsi al segnale di “stop” impostogli. Aggiungeva che al seguito del sinistro, l'istante riportava lesioni così come refertate dai medici di turno: “trauma contusivo distorsivo caviglia sx, trauma contusivo al volto e piramide nasale, soffusione occhio sx, trauma distorsivo ginocchio sx, trauma contusivo rachide lombosacrale”. Si costituiva con intervento volontario la Controparte_6
, in proprio e quale mandatari
[...] Controparte_5
in ragione della convenzione Card, eccependo la nullità
[...] atto di citazione, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 D.LGS. 209/05. Nel merito contestava il fatto storico evidenziando una serie di criticità nell'assunto attoreo. Svolta l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale e consulenza medico legale, la causa, sulle conclusioni delle parti era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Orbene, preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della citazione ex 164 c.p.c. per mancata specificazione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda, poiché le stesse, nel caso di specie, appaiono sufficientemente indicate dall'attore, tanto da permettere al convenuto e all'Assicurazione chiamata in causa, di articolare le proprie conseguenti difese. E, infatti, in base all'orientamento della Suprema Corte, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. (Tribunale Foggia, 9 febbraio 2001; Cass. Civ. n. 27670/08; Cassazione civile , sez. III, 28 agosto 2009, n. 18783; - Cassazione civile, sez. un., 22/05/2012, n. 8077 e Cass. Sez. 3, n. 11751 del 15/05/2013). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha precisato come “La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione
2 dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 3, n. 17408 del 12/10/2012): ed anche sotto tale profilo l'atto introduttivo del giudizio appare sufficientemente esaustivo. Va inoltre rigettata la eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 CdA sollevata dalla assicurazione intervenuta. Come è noto, l'art. 148 CdA ha introdotto una nuova procedura di risarcimento stragiudiziale del danno. La norma impone che la richiesta di risarcimento sia presentata secondo determinate modalità (indicate all'art. 145), corredata dalla denuncia di sinistro e recare tutta una serie di indicazioni (codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, luogo, giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
nel caso di danno alla persona, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dei dati relativi all'età, attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subìte, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti). Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione (novanta per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso), l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare l'offerta. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. L'art. 145 Cda, dal canto suo, statuisce che la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, contenente le indicazioni di cui all'art. 148 poco sopra compendiate, unitamente al trascorrere di un tempo variabile tra i 60 ed i 90 giorni dalla richiesta, siano condizioni di proponibilità della domanda giudiziale. Una interpretazione meramente letterale del dato normativo porta a ritenere che la nuova disciplina del CdA avrebbe inteso subordinare, sempre e comunque, la proponibilità della domanda giudiziale alla totale ricorrenza di tutte le informazioni imposte dalla norma. La conseguenza è che la mancanza, nella raccomandata inviata, anche di uno solo degli elementi richiesti, renderebbe la domanda giudizialmente improponibile. Una tale ricostruzione, tuttavia, non si concilia con la prescrizione contenuta all'art. 148, comma 5 CdA che prescrive che “in caso di richiesta incompleta l'impresa assicuratrice richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni”. Tale inciso sembrerebbe
3 porre, in capo alla compagnia di assicurazione, un preciso obbligo di cooperazione. Obbligo che mal si concilia con la sanzione a carico del danneggiato, della declaratoria di improponibilità della domanda giudiziale, carente di taluno degli elementi prescritti dal CdA soprattutto laddove, come spesso accade, ci si trovi di fronte alla totale inerzia della compagnia. In realtà il combinato disposto di cui agli art. 145 e 148 CdA ha ampliato la portata della condizione di proponibilità, precedentemente prevista dall'art. 22 della legge n. 990/69, ma non tanto in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo, richiedendo una partecipazione attiva dell'assicurazione, il cui comportamento non può essere inerte, dovendo senz'altro conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale rilevante ex artt. 1337 c.c.. L'assicuratore, cioè, è chiamato dal legislatore a svolgere un ruolo di interlocutore serio e propositivo, all'interno della fase stragiudiziale – procedimentalizzata dall'art. 148 – con la conseguenza che l'eventuale (mera) incompletezza della domanda risarcitoria, potendo essere colmata con l'apporto (doveroso) dell'assicuratore, non può per ciò solo costituire un ostacolo alla tutela di diritti fondamentali come quello alla salute (art. 32 Cost.). Conseguentemente, la condizione di proponibilità della domanda deve ritenersi rispettata, in linea generale, ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi non già – formalisticamente – ex ante, bensì ex post, alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare ex fide bona. Peraltro, l'interpretazione letterale non si concilia neppure con riferimento alla direttrice, elaborate dalla Corte costituzionale, secondo cui il diritto di azione, atteso il fondamento costituzionale che lo qualifica, non tollera compromissioni che eccedano un limite di intrinseca ragionevolezza. Certamente non appare ragionevole condizionare il diritto di azione del cittadino all'effettuazione di una singola comunicazione, che certamente non inficia la possibilità dell'assicuratore di comporre in via stragiudiziale la lite. Va infine considerato che, anche sul piano letterale, l'art. 145 che subordina la proponibilità dell'azione solo allorquando la raccomandata venga inviata dal danneggiato, nei tempi prescritti, “avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo…” 148 ovvero 149 ovvero 150, non appare, ad una attenta rilettura, così stringente. Il richiamo ai “contenuti” degli articoli indicati, pare focalizzare l'attenzione piuttosto che sul dato formale della presenza di tutti gli elementi elencati in detti articoli, sul dato contenutistico ovvero sulla sostanzialità delle prescrizioni elencate nella norma.
4 La norma ha difatti operato un collegamento tra il regime della proponibilità dell'azione (art. 145) e quello della procedura stragiudiziale di risarcimento (art. 148), in quanto unico è l'atto di impulso che dà l'avvio ad entrambe le procedure (raccomandata di messa in mora), atto che tuttavia va diversamente valutato a seconda che venga considerato dal punto di vista processuale o dal punto di vista della procedura stragiudiziale (cfr. Trib. Nocera Inferiore n. 7/2007). In quest'ultimo caso gli elementi indicati e richiesti dalla norma vanno certamente considerati tassativamente e la loro mancanza inficia la procedura di risarcimento. Dal punto di vista processuale invece, la raccomandata di messa in mora va valutata, al fine di ritenere proponibile o meno l'azione, in relazione ai contenuti degli articoli richiamati (148, 149 e 150) ovvero dal dato sostanziale di valore espresso da detti articoli, cosicchè dal tenore della raccomandata sia possibile individuare con certezza il danneggiato ed il fatto dannoso, nonché di addivenire all'accertamento del danno. Tale interpretazione è conforme a quella che indubbiamente è la ratio ispiratrice della norma che introduce la condizione di proponibilità, che è quella di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, “a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (Cass. Civ. Sez. III n. 9912/2011 – Trib. Torre Annunziata n. 429/2013). A tale esito interpretativo che peraltro è l'unico che garantisce un'interpretazione costituzionalmente conforme della norma in relazione agli artt. 3, 24 e 32 Cost. è pervenuta la più recente giurisprudenza di merito, secondo la quale ai fini della procedibilità della domanda di risarcimento “è superflua l'omessa indicazione, nella raccomanda inviata a detta impresa, del codice fiscale e dei redditi, mentre la mancata allegazione della documentazione medica, in caso di danno lieve, non assume valore decisivo in ordine alla possibilità dell'assicurazione di effettuare un'offerta” (Trib. Roma 30 marzo 2010 in Foro it. 2010, 9, I, 2561). Pertanto, avendo l'attore ottemperato a tutte le indicazioni indicate dalle norme prima evidenziate, la formulata eccezione di improponibilità della domanda, da parte dell'Assicurazione intervenuta, va rigettata. Ancora, va dichiarata la ammissibilità della domanda, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta
5 dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 - 12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096
- Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Sempre in via preliminare il giudicante ritiene ammissibile l'intervento della compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato nel giudizio promosso contro il responsabile civile e la compagnia assicuratrice di quest'ultimo. L'interventore volontario è intervenuto in qualità di gestore del risarcimento del danno subito dall'attore in occasione del sinistro stradale in regime derivante dalla sottoscrizione della CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), che prevede
“l'obbligo in capo all'impresa del veicolo civilmente responsabile, qualora ricevesse una richiesta di risarcimento relativa ad un sinistro soggetto all'applicazione del sistema in questione di rinviare il danneggiato al suo assicuratore del veicolo sul quale il danneggiato era trasportato”. Invero, la giurisprudenza ha precisato che “Nell'ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal d. lgs. n. 209 del 2005, è ben possibile che la compagnia di assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest'ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante” (Ordinanza n. 31965 del 11/12/2018). Di conseguenza l'intervento in giudizio della compagnia assicuratrice del veicolo del danneggiato è da ritenersi ammissibile. Nel merito, sulla scorta della dichiarazione testimoniale raccolta e del riscontro fornito dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (documentazione medica, costituzione in mora, c.t.u. medico- legale) può ritenersi accertata la verificazione dell'evento secondo le modalità descritte in citazione.
6 Dal contenuto della dichiarazione del teste escusso, indifferente alle parti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, nonché da quanto conformemente emerso dalle ulteriori emergenze istruttorie, infatti, può ritenersi provato che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo. In particolare, il teste escusso dichiarava Testimone_1
“Conosco in quanto era il mio ex titolare di Parte_1 lavoro. H rrentino 2 anni, dal 2015 al 2017.
ha una ditta elettrica. È un elettricista. Sono Parte_1 per rendere testimonianza in ordine ad un sinistro, cui io ho assistito, avvenuto agli inizi di febbraio del 2019 tra le ore 20.30/21.00 in corso Umberto in Boscotrecase. In tali circostanze di tempo io mi trovavo a percorre la predetta via a piedi in discesa con direzione Boscoreale. Preciso che tornavo da una partita di calcetto e che la predetta via Umberto è a senso unico in salita con direzione Boscotrecase. In tale frangente ho visto una Peugeot, di cui non ricordo il modello ed il colore, immettersi sulla strada Umberto provenendo da una stradina posta sulla sinistra per chi sale. Nell'immettersi sulla strada l'autovettura ha preso in pieno con tutta la sua parte anteriore uno scooter di grossa cilindrata, di cui non posso riferire il modello ed il colore, con a bordo due persone che indossavano il casco, sulla fiancata sinistra. In conseguenza dell'urto, le persone a bordo lo scooter sono cadute sul lato destro nei pressi di un negozio che ha degli scalini. La moto era al centro della strada al momento dell'urto. Sono accorso per soccorrere le persone incidentate. Ricordo che il sig. Parte_1 lamentava dolori a tutto il fianco destro. Egli era il conducente della moto. Il trasportato lamentava dolori al fianco destro. Si trattava di un uomo che non conosco. Che io sappia non sono state chiamate forze dell'ordine. Non è stata chiamata l'ambulanza. Abbiamo fermato un'autovettura che ha trasportato il in Ospedale. Non vi è un segnale di Parte_1
STOP per ch la stradina dalla quale proveniva la Peugeot. Non ho mai reso altre dichiarazioni testimoniali". Conferma e riscontro di tali chiare ed inequivoche dichiarazioni emerge dalle lettere di costituzione in mora in atti, dai rilievi fotografici raffiguranti lo stato dei luoghi, e anche dalla relazione di c.t.u. a firma del Dott. . Persona_1
Palese, dunque, la colpa del conducente del veicolo Peugeot per violazione art. 154 d.lgs. 209/2005, ai sensi del quale: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
7 a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione” e devono, altresì: “b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza”. Orbene, e sul punto il Tribunale di Torre Annunziata (sentenza n. 1058/2016; n. 2728/2016) ) ha ritenuto che “.., occorre evidenziare in diritto che l'art. 145 C.d.S. impone ai conducenti, approssimandosi ad un'intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. La stessa norma codicistica, al quinto comma, fa rigoroso obbligo agli stessi conducenti ("sono tenuti") di fermarsi in corrispondenza della striscia d'arresto prima d'immettersi nell'intersezione, allorché la relativa prescrizione sia stabilita dall'Autorità competente ovvero sia resa nota con apposito segnale, come nel caso di specie. La norma anzidetta, in altri termini, richiede che il conducente adoperi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza onde evitare collisione tra veicoli. Ciò comporta, come è stato sostenuto in passato, che il segnale di STOP ad un incrocio stradale non comporta solo l'obbligo dell'arresto, ma anche quello successivo - una volta ripresa la marcia - di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra. Infatti, secondo una condivisibile giurisprudenza di merito (Tribunale Bari, sez. III 23/04/2014 n. 2049), a differenza dell'obbligo imposto al conducente che s'immette nel flusso di circolazione, di dare la precedenza alle autovetture in transito o dell'obbligo di dare la precedenza, in area d'incrocio, alle vetture provenienti da destra, quello derivante dal segnale di STOP ha contenuto esteso all'arresto del veicolo, che ha un significato preciso: la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto. Tali principi sono stati affermati anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/02/2009, n. 4055; Cassazione civile, sez. III 31/03/2011 n. 7439), secondo cui il segnale di STOP pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli. La Suprema Corte, nelle pronunce citate, ha chiarito altresì che la presunzione di colpa, posta dall'art. 2054
8 secondo comma c.c. a carico dei conducenti di veicoli per l'ipotesi di scontro tra i medesimi, ha funzione meramente sussidiaria ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso, come allorché questo avviene nell'area in cui egli era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra, per l'esistenza di un segnale di STOP. Il conducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di STOP, prima di riprendere la marcia, ha obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo, di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada, sia provenienti da destra che da sinistra. Infatti l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di STOP in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza. Di recente, la Suprema Corte ha confermato che, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro. Tuttavia, ha precisato, modificando il precedente rigido orientamento, che l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 14/04/2015, n. 7447). Alla luce delle predette risultanze della prova orale può, dunque, ritenersi ed affermarsi che l'incidente per cui è lite si è verificato
9 a causa della negligente condotta di guida del conducente del veicolo Peugeot, senza alcun concorso di colpa da parte dell'attore che, alla guida del motoveicolo, all'interno della sua corsia di marcia, nulla poteva fare per evitare l'improvviso e violento impatto con lo stesso. Si osserva, infatti, richiamando Cass. 2011/12408, che il consolidato principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell'art. 2054 c.c., l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro (all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunchè per evitare il sinistro) non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sè del tutto idonea a cagionare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto. Pertanto ben può ritenersi, che nell'ipotesi di scontro tra veicoli, ove sia stato accertato in concreto che uno dei due conducenti ha tenuto una condotta inequivocabilmente idonea a cagionare il danno l'impossibilità per l'altro conducente di fornire la prova liberatoria non implica l'automatico addebito a quest'ultimo di un concorso di colpa, tenuto conto che per giurisprudenza costante la prova liberatoria per il superamento della presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2954 c.c. non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr Cassazione civile, sez. VI, 19/02/2014, n. 3876; Cassazione civile, sez. III, 22/04/2009, n. 9550; Cassazione civile, sez. VI, 14/04/2015, n. 7447, confermata la decisione dei giudici del merito, che, a fronte della sicura violazione del diritto di precedenza da parte del responsabile del sinistro, aveva escluso che la conducente della vettura antagonista avesse tenuto una velocità non adeguata). Pertanto, accertata la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Peugeot nella causazione del sinistro, , i CP_1 convenuti tutti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento di tutti i danni subiti dall'istante a seguito del sinistro per cui è causa. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base
10 della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in Parte_1 conseguenza del denunciato sinistro, ha riportato i seguenti postumi permanenti: “trauma contusivo distorsivo caviglia sx trauma contusivo massiccico facciale e piramide nasale soffusione occhio sx trauma contusivo distorsivo ginocchio sx trauma contusivo rachide lombosacrale escoriazioni… Segni di parziale lesione del LCA”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura dell'1%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 10 per ITP al 75%, gg. 10 ITP al 50%. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro 734,16 per postumi permanenti al 1% in un soggetto leso di anni 55; euro
€ 690,50 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo alla base i dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornata al 2024 - d.m. 16/07/2024); dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro 1.424,66 a titolo di danno non patrimoniale. Avendo l'istante agito al fine di ottenere il risarcimento di ogni voce di danno, vale a dire tutti i danni patrimoniali e non subiti in seguito al denunciato sinistro, occorre svolgere alcune osservazioni di carattere generale. Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé
11 considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro- permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro- permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore
12 tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209). Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Di conseguenza, nulla va riconosciuto a titolo di risarcimento del danno morale. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di euro 1.424,66 al momento dell'incidente (06.02.2019). Su tale somma vanno
13 calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 6.09.2019 al soddisfo. Sulle somme così ottenute vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara la responsabilità da parte di nella produzione dell'evento dannoso di cui CP_1
è causa fetto condanna, in favore e CP_1 in solido tra loro, al pagamento della Controparte_3 complessiva somma di € 1.424,66, già rivalutata oltre interessi legali da calcolarsi nel senso sopra esposto sino alla data odierna, oltre interessi legali sino al soddisfo;
-condanna , quale impresa Controparte_6 designata, in persona del rapp.te leg. pt. e in solido CP_1 fra loro, al pagamento delle spese proces strarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Varcaccio Garofalo, dichiaratosi anticipatario, spese che liquida in € 5.077,00, e 255,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico di
[...]
in persona del rapp.te leg Controparte_6
in solido tra loro. CP_7 iata, 5.11.2025. Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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