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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 24377/2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio D'Ago Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella CP_1
Trovati
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.12.2023 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento in suo favore della Parte_1 somma netta di € 3.313,39, come liquidata nel provvedimento del 15/02/2021, oltre interessi legali come per legge;
- condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della somma netta di € 3.313,39 CP_1 come liquidata nel provvedimento del 15/02/2021, oltre interessi legali come per legge;
- condannare l' al pagamento delle spese legali con attribuzione al sottoscritto CP_1 procuratore antistatario. In punto di fatto rilevava che, essendo in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge, con provvedimento del 15.02.2021, l' regolarmente liquidava l'importo mensile della CP_1 pensione in € 1.246,41 senza però provvedere, allo stesso tempo, alla corresponsione, in favore del ricorrente, di € 3.313,39 dovuta a titolo di arretrati. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'istituto resistente chiedendo il rigetto della domanda attorea non contestando il quantum eccepito, bensì, rilevando di aver regolarmente provveduto al pagamento degli arretrati stessi già a partire dal marzo 2021 su di un conto intestato al presso le Poste di OL, conto, questo, che però il ricorrente negava di aver aperto. Pt_1
A seguito degi accertamenti presso l'ufficio Postale di OL , la causa veniva decisa.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato . All'esito dei dovuti accertamenti all'uopo richiesti, le Poste di OL hanno confermato l'esistenza, a partire dal 30.10.2007, di un libretto di risparmio identificato, con numero rapporto 27934436, ed intestato al con codice fiscale sul quale risulta l''accredito Parte_1 C.F._1 pensione di euro 4.372,70 in data 01/03/2021 .
Dunque, è evidente che l'istituto resistente, in qualità di debitore, ha provveduto, con la diligenza ex lege richiesta ai sensi dell'art. 1176 c.c, ad adempiere esattamente alla prestazione seguendo le modalità richieste dallo stesso creditore ricorrente e liberandosi, così, dal rapporto obbligatorio.
Emerge infatti che parte ricorrente ha delegato il patronato: 001 presso il quale ha eletto domicilio (ai CP_ sensi dell'articolo 47 del codice civile) a rappresentarlo nei confronti dell' per la trattazione della pratica: N. 20006753 e che ha indicato nella domanda per il pagamento il versamento su libretto nominativo presso l'Ufficio Postale suddetto(cfr doc 5 e 6 depositati con note del 20 maggio CP_1
2024).
Di nulla può pertanto dolersi in ordine alle modalità con le quali il pagamento è avvenuto. Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c.
PQM
così provvede
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, il 08.01.2025.
IL GIUDICE
DOTT. M.R.Lombardi