Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 23/04/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00742/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01531/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2024, proposto da
CE RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LE, domiciliataria ex lege in LE, corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento
del silenzio inadempimento serbato sull’istanza di rilascio di permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, RI CE (in appresso, T. M.) agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Questura di LE sull’istanza del 20 novembre 2023, volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale riconosciutagli dal Tribunale di LE, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea, con decreto del 7 novembre 2023 (pronunciato in accoglimento del ricorso avverso la decisione negativa adottata dalla competente Commissione territoriale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008);
- costituitosi in giudizio, l’intimato Ministero dell’Interno rappresentava l’avvenuta validazione del richiesto permesso di soggiorno con scadenza 9 maggio 2026;
- alla camera di consiglio dell’11 marzo 2025, in cui il difensore della ricorrente rappresentava la cessazione della materia del contendere, la causa era trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- per effetto del perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di soggiorno, confermato nell’udienza camerale dal difensore del T., quest’ultimo ha conseguito il bene della vita ambito;
- stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza provvedimentale, va dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con onere di rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di LE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il pagamento del contributo unificato, che va posto a carico del Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO