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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/05/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Rg n. 668/2017
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 16/05/2025 ore 14.16
E' comparso, nell'interesse dell'opponente, l'Avv. Viviana Bruno e, per parte opposta, l'Avv. Caterina Giua, in sostituzione dell'Avv. Carteri, i quali confermano le conclusioni come formulate negli atti di causa e chiedono che la causa sia tenuta in decisione.
Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 16.15 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 668/2017 pendente tra
( , rapp.to e difeso dall'Avv. VIVIANA Parte_1 C.F._1
BRUNO giusta procura in atti ed elett.te dom.to in Olbia via Germania n° 34 presso lo studio del medesimo avvocato
CONTRO
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_1
MARIA PALITTA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in VIA ROMA 76 07026 OLBIA presso lo studio del medesimo avvocato
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OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava Parte_1
in giudizio nanti l'intestato Tribunale la convenuta indicata in epigrafe, contestando la debenza delle somme pretese dalla medesima, eccependo la prescrizione, la violazione delle norme del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato, non avendo il gestore provveduto alla regolare emissione delle fatture ed al loro invio all'utente, nonché contestando i consumi registrati che risultavano incompatibili, poiché eccessivi se rapportati alle dimensioni ed all'utilizzo dell'immobile, lamentando, quindi, un malfunzionamento del contatore. Contestando altresì la non potabilità dell'acqua fornita dal gestore.
Concludeva l'opponente, chiedendo che venisse dichiarata la nullità, e comunque l'inefficacia dell'atto di ingiunzione n° 1361/2017 stante l'assenza dei requisiti di ente pubblico da parte di e l'illegittimità della pretesa;
CP_1
accertata e dichiarata l'eventuale minor somma dovuta e che verrà riconosciuta in corso di causa sia a titolo di capitale che di competenze legali in seguito ad accertamento e dichiarazione di avvenuta prescrizione di parte degli importi richiesti;
dichiarato che il pagamento delle eventuali somme dovute e accertate in corso di causa debba esse suddiviso per il periodo interessato dalla fatturazione;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda, depositando l'estratto conto, le fatture e il verbale di sostituzione del misuratore e chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché l'accertamento del credito nella misura pretesa, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU, all'udienza del
16.05.2025 veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione.
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La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente in merito all'eccezione di violazione delle norme del regolamento idrico, si rileva come sia vero che la abbia violato le CP_1
norme del medesimo, che prescrivono l'obbligo di fatturare i consumi con periodicità bimestrale, con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno, non avendo provveduto a fatturare per svariati anni;
ciò non toglie, tuttavia, che l'opponente sia comunque tenuto a pagare il corrispettivo dovuto per i consumi effettivamente registrati.
A tal proposito, va rilevato che il ha comunque contestato i Parte_1
consumi rilevati dal contatore in uso alla propria utenza, in quanto incompatibili poiché eccessivi con l'uso dell'immobile e la composizione del nucleo familiare, lamentando sostanzialmente il malfunzionamento del contatore.
Deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo o eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass. 11393/2011).
Trova quindi applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. N.
10313/2004 e Cass. 17041/2002).
E' da osservare, inoltre, che anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza ( art. B35).
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito a riguardo, che, la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata al servizio del medesimo numero di persone.
Orbene, passando ad esaminare il caso che ci occupa, si rileva come la CTU espletata nel corso del giudizio - priva di vizi logici e giuridici ed al cui accertamento si rimanda - abbia avuto ad oggetto la verifica dei due contatori che sono stati al servizio dell'utenza, precisamente il contatore matricola
n.182193/98, che ha registrato i consumi dal 1-09-2010 al 19-12-2013, ma che non è più nella disponibilità di e dunque, non è stato possibile CP_1
verificare il suo corretto funzionamento, ed il contatore matricola n.12TC45327, installato in data 19-12-2013 e rimosso durante le operazioni peritali del 21-
09-2022, che è stato inviato al centro di Asti, che a seguito di verifica ha certificato il suo corretto funzionamento.
A questo punto il CTU ha eseguito tre calcoli per la determinazione delle somme dovute dall'utente, al fine di consentire al Tribunale una corretta decisione.
Si rileva come il giudicante - nel rimandare a quanto contenuto nella relazione del CTU - ritenga corretto il calcolo effettuato dallo stesso secondo i criteri del metodo n. 1, ovvero ricalcolo delle somme dovute per tutto il periodo contestato, relativo al misuratore non reperito e a quello considerato funzionante, determinando un consumo medio sulla base di un prodie di 1.97 mc/g al giorno per un nucleo familiare di 4 componenti.
Si ritiene invero corretto considerare che, sebbene i consumi nel periodo dal
20-12-2013 al 17-06-2014 siano stati misurati dal contatore matricola n.
12TC45327, ritenuto funzionante dal Centro di Taratura di Asti, tuttavia nel suddetto periodo è stata accertata una perdita occulta, di cui l'utente ha fornito prova con documentazione non contestata dal gestore e di cui non ha potuto avvedersi per inadempimento del gestore idrico, il quale ha ripetutamente omesso, per svariati anni, l'invio regolare delle fatture e la regolare lettura dei consumi, omettendo conseguentemente anche la segnalazione dei consumi abnormi.
Pertanto, secondo il calcolo del CTU, i consumi idrici dell'utente, ricalcolati come sopra evidenziato sulla base dei consumi medi dell'utenza, ammontano ad €
8.821,49, da cui devono essere dedotte le somme già versate pari ad € 4.041,78, per un totale ancora dovuto pari ad € 4.779,71.
Alla luce di tali risultanze la domanda merita accoglimento e l'utente deve essere condannato al pagamento in favore del gestore idrico della somma sopra indicata.
All'esito del giudizio consegue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accerta come dovuta dall'opponente e condanna il medesimo al pagamento in favore di della somma di € 4.779,71; CP_1
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in
€ 2.540,00, oltre spese di CTU qualora sostenute, spese generali nella misura del
15%, spese vive ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 16/05/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona