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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/10/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5262/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. PELLIZZER ORTIS
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PELLIZZER ORTIS
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
30/09/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi da nata ad [...] il Parte_1
06/12/1972 e nato a [...] il [...] del matrimonio contratto Parte_2
il 15/05/2004 e trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2004, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MONFUMO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto e potranno stabilire la loro residenza e il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno.
2. La casa coniugale, sita in Monfumo (TV) Via Longon n. 39, di proprietà della sig.ra Parte_1
rimane assegnata alla stessa, la quale vi abiterà con il figlio , con tutti gli arredi ed i corredi, ivi Per_1
contenuti. I coniugi danno atto che il sig. trasferirà la sua residenza altrove, asportando Parte_2
quanto di suo interesse ed i suoi effetti personali.
DISPOSIZIONI RELATIVE AL FIGLIO
3. Il signor si obbliga a versare, quale contributo al mantenimento del figlio , Parte_2 Per_1
maggiorenne non ancora economicamente autonomo, la somma mensile di Euro 500,00 (diconsi euro cinquecento/00), entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di settembre 2025, nelle seguenti modalità: - euro 300,00 (diconsi euro trecento/00), a mezzo bonifico bancario nel conto corrente intestato a;
Parte_3
- euro 200,00 (diconsi euro duecento/00), in un fondo pensione a favore di , che Parte_3
i coniugi individueranno di comune accordo.
Le spese straordinarie verranno ripartire in parti uguali fra i due coniugi. L'Assegno Unico Familiare, ove ne sussistano i presupposti d'erogazione, verrà assegnato al sig. per intero. Parte_2
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 30/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Susanna Menegazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5262/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. PELLIZZER ORTIS
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PELLIZZER ORTIS
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
30/09/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi da nata ad [...] il Parte_1
06/12/1972 e nato a [...] il [...] del matrimonio contratto Parte_2
il 15/05/2004 e trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2004, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MONFUMO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto e potranno stabilire la loro residenza e il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno.
2. La casa coniugale, sita in Monfumo (TV) Via Longon n. 39, di proprietà della sig.ra Parte_1
rimane assegnata alla stessa, la quale vi abiterà con il figlio , con tutti gli arredi ed i corredi, ivi Per_1
contenuti. I coniugi danno atto che il sig. trasferirà la sua residenza altrove, asportando Parte_2
quanto di suo interesse ed i suoi effetti personali.
DISPOSIZIONI RELATIVE AL FIGLIO
3. Il signor si obbliga a versare, quale contributo al mantenimento del figlio , Parte_2 Per_1
maggiorenne non ancora economicamente autonomo, la somma mensile di Euro 500,00 (diconsi euro cinquecento/00), entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di settembre 2025, nelle seguenti modalità: - euro 300,00 (diconsi euro trecento/00), a mezzo bonifico bancario nel conto corrente intestato a;
Parte_3
- euro 200,00 (diconsi euro duecento/00), in un fondo pensione a favore di , che Parte_3
i coniugi individueranno di comune accordo.
Le spese straordinarie verranno ripartire in parti uguali fra i due coniugi. L'Assegno Unico Familiare, ove ne sussistano i presupposti d'erogazione, verrà assegnato al sig. per intero. Parte_2
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 30/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Susanna Menegazzi