Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 35
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità avviso di accertamento per difetto di motivazione e carenza di istruttoria

    La Corte ritiene che la motivazione sia esaustiva, poiché il ricorrente, avendo ricevuto copia del Processo Verbale di Constatazione (PVC), era in grado di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Agenzia e di approntare una difesa adeguata. La motivazione riproduce l'essenzialità del PVC e dell'Ordinanza del GIP, consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni dell'accertamento.

  • Rigettato
    Infondatezza dei rilievi dell'Agenzia delle Entrate e violazione dell'onere della prova

    La Corte ritiene che le consulenze fatturate dal professionista Nominativo_1 alla società ricorrente per l'anno 2018 siano oggettivamente inesistenti. Vengono evidenziati elementi quali la mancanza di titoli e di esperienza nel settore del professionista, l'inverosimiglianza dell'incarico dato il background del legale rappresentante della società, l'assenza di documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle consulenze e la genericità delle descrizioni nelle fatture. La Corte conclude che le prestazioni sono ragionevolmente da ritenere oggettivamente inesistenti, basandosi su indizi precisi, gravi e concordanti, e sull'assenza di prove contrarie.

  • Rigettato
    Infondatezza dei rilievi dell'Agenzia delle Entrate

    La Corte ritiene che le consulenze fatturate dal professionista Nominativo_1 alla società ricorrente per l'anno 2018 siano oggettivamente inesistenti, portando al recupero a tassazione dell'IVA detratta. Vengono evidenziati elementi quali la mancanza di titoli e di esperienza nel settore del professionista, l'inverosimiglianza dell'incarico dato il background del legale rappresentante della società, l'assenza di documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle consulenze e la genericità delle descrizioni nelle fatture. La Corte conclude che le prestazioni sono ragionevolmente da ritenere oggettivamente inesistenti, basandosi su indizi precisi, gravi e concordanti, e sull'assenza di prove contrarie.

  • Rigettato
    Infondatezza dei rilievi dell'Agenzia delle Entrate

    La Corte ritiene che le consulenze fatturate dal professionista Nominativo_1 alla società ricorrente per l'anno 2018 siano oggettivamente inesistenti, portando al recupero a tassazione dei costi indeducibili. Vengono evidenziati elementi quali la mancanza di titoli e di esperienza nel settore del professionista, l'inverosimiglianza dell'incarico dato il background del legale rappresentante della società, l'assenza di documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle consulenze e la genericità delle descrizioni nelle fatture. La Corte conclude che le prestazioni sono ragionevolmente da ritenere oggettivamente inesistenti, basandosi su indizi precisi, gravi e concordanti, e sull'assenza di prove contrarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 35
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia
    Numero : 35
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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