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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente e Relatore
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 271/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali N. 12 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N034M02510 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N034M02510 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N034M02510 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore insiste sull'istanza di riunione in attesa del procedimento penale.
Resistente: L'Ufficio si oppone perchè un eventuale procedimento abbreviato non avrebbe valore sul procedimento tributario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. (cf.P.IVA_1), in persona del legale rappresentante Avv. Rappresentante_1, con sede legale in Perugia (PG), Indirizzo_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, con studio in Ponte San Giovanni (PG), Indirizzo_2 e dal Prof. Avv. Difensore_2 del Foro di Perugia (cf. CF_Difensore_2) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Indirizzo_3 , proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T3N034M02510/2024, relativo all'annualità 2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Perugia e notificato in data 19.03.2025.
Parte ricorrente così esponeva in premessa:”La società “Ric_1”, esercente l'attività di “Recupero per il riciclaggio dei rifiuti solidi e biomasse” è stata oggetto di una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza
- Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia per i periodi d'imposta dal 2018 al 2023. Al termine delle operazioni di controllo è stato redatto Processo Verbale di Constatazione, consegnato alla Società in data 23.10.2024. Sin dal predetto PVC i verificatori hanno constatato alla società contribuente, relativamente al periodo di imposta 2018, le seguenti violazioni sostanziali: - costi indeducibili relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per € 124.800,00; - indebita deduzione di costi non deducibili in quanto non documentati per € 381.769,00. Successivamente, in data 29.11.2024 l'Ufficio notificava lo schema d'atto n. T3NQ34M02510/2024 per l'anno 2018 e, in data 17.12.2024, la società contribuente presentava istanza di accertamento con adesione. In data 23.12.2024, Ric_1 presentava dichiarazioni integrative ai fini Ires e Irap regolarizzando i rilievi relativi alla indebita deduzione di costi non deducibili in quanto non documentati per complessivi € 381.769,00 e imputando contestualmente ulteriori costi deducibili per € 300,832,48 la cui competenza per l'anno 2018 è stata esplicitamente riconosciuta dai verificatori in sede di ispezione e dall'Agenzia delle Entrate in sede di contraddittorio. Al contrario, la procedura di accertamento con adesione si è conclusa con esito negativo circa la contestazione relativa ai costi indeducibili riferiti alla contabilizzazione per fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per € 124.800,00. Pertanto, in data 19.03.2025, la Direzione Provinciale di Perugia - Ufficio Controlli, notificava alla Ric_1 l'avviso di accertamento n. T3N034M02510/2024, relativo all'annualità 2018 (cfr. all. A). In particolare, nel predetto avviso, l'Ufficio ritiene accertata in: “violazione dell'art. 109 del DPR 917/1986, la contabilizzazione di costi per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti per € 124.800,00 in riferimento a presunte consulenze ricevute dal professionista Nominativo_1 con studio a Città di Castello (Pg) c.f. CF_Nominativo_1 e partita Iva P.IVA_2; le fatture emesse e contestate sono elencate alla pag. 19 del Processo Verbale di Constatazione del 23/10/2024 e documentate nell'allegato n. 10 allo stesso P.v.c. (…) Ai fini IVA, per le ragioni esposte al rilievo n. 1/IRES, e tenuto conto che il componente negativo in esame risulta assoggettato ad Iva e considerato che tale imposta è stata interamente detratta, si propone di recuperare a tassazione l'importo di € 27.456,00, calcolato al 22% sull'imponibile di € 124.800,00, per violazione dell'art. 19 DPR 633/1972. (…) Ai fini Irap, per le medesime ragioni esposte al rilievo Ires, tenuto conto che i componenti negativi sono stati interamente dedotti, si propone di recuperare a tassazione l'importo di € 124.800,00 per violazione dell'art. 5 D.lgs 446/1997. Riepilogando, l'Ufficio accerta: - ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.P.R. n. 600/1973 un maggior reddito imponibile ai fini Ires pari ad € 124.800,00; - ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 633/1972 un maggior imponibile”.
Parte ricorrente indicava i seguenti motivi di impugnazione:” in via preliminare: I. nullità dell'avviso di accertamento per violazione della legge n. 212/2000 - difetto assoluto di motivazione - carenza di istruttoria;
- nel merito: II. illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento - infondatezza dei rilievi dell'agenzia delle entrate - violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. violazione della legge n.212/2000 per difetto di motivazione e Istruttoria;
- III. illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento - infondatezza dei rilievi dell'agenzia delle entrate - oggettiva esistenza delle operazioni contestate”.
Tutte le argomentazioni difensive espresse in atti da parte ricorrente sono qui in toto richiamate e da intendersi integralmente trascritte.
Parte ricorrente così concludeva: “In via preliminare: ………..dichiarare nullo e/o revocare l'avviso di accertamento n. T3N034M02510/2024, relativo all'annualità 2018, notificato alla Ric_1 Srl in data 19.03.2025 per difetto assoluto di motivazione;
In via principale, nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'avviso di accertamento n. T3N034M02510/2024, relativo all'annualità 2018, notificato alla Ric_1 Srl in data 19.03.2025, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare e /o annullare lo stesso. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che depositava l'atto di controdeduzioni, insistendo sulla legittimità e fondatezza del proprio operato e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di giudizio.
Tutte le argomentazioni difensive espresse in atti da parte resistente sono qui in toto richiamate e da intendersi integralmente trascritte, compresi i documenti prodotti, come l'Ordinanza GIP del 30.9.24 ed il PVC del
23.10.24.
All'udienza del 21.01.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, ritiene infondati i motivi di impugnazione e, per l'effetto, il ricorso va rigettato.
In via preliminare, la Corte dichiara inammissibile la prova per testi avanzata in via istruttoria, in quanto i primi due capitoli formulati appaiono superflui ed irrilevanti, mentre il terzo risulta generico e, di conseguenza, irrilevante.
In ordine all'eccezioni sollevate sul difetto di motivazione e carenza di istruttoria, le stesse sono infondate e, quindi, vanno respinte.
Parte ricorrente, disponendo di copia del PVC della G.di F., è stata posta in grado di conoscere l'iter logico- giuridico seguito dall'Agenzia, in base a proprie valutazioni sulle conseguenze fiscali di una determinata condotta accertata in sede di indagini penali, ed approntare un adeguata linea difensiva, senza subire alcun pregiudizio (si vedano Cass.n.27708/2022, Cass.n.15508/2020, Cass.n. 15625/2015, Cass, n.407/2015 e
Cass.n. 15327/2014).
In altri termini, la motivazione appare esaustiva, riproducendo l'essenzialità del PVC datato 23.10.24 e dell'Ordinanza datata 30.9.24 del GIP di Perugia, quali fonti di innesco per l'attività istruttoria del controllo fiscale, e ponendo in condizione la ricorrente di conoscere in dettaglio le ragioni che hanno determinato l'accertamento de quo, come dimostrato dallo stesso ricorso predisposto (si veda Cass. Ord.n.34044/2023, Cass.n.6064/2022).
Nel merito, questa Corte è chiamata a verificare, nei confronti di Soggetto_1 SR, dal 2022 Ric_1 SR, esercente l'attività di “Recupero per il riciclaggio dei rifiuti solidi e biomasse”, la fondatezza o meno del recupero a tassazione, ai fini Ires/Iva/Irap per l'anno 2018, dell'importo di €124.800,00, contabilizzato come costo per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
Orbene, dall'attività investigativa, svolta dalla Procura di Perugia nel procedimento penale n. 426/2023/R. G.N.R. nei confronti, tra l'altro, di Ric_1 SR, del suo legale rappresentante Nominativo_2 e dei rapporti intercorsi con Nominativo_1, che in sede di misura cautelare determinava l'Ordinanza datata 30.9.24 del GIP di Perugia (RG.GIP n.334/24), da cui, tra l'altro, emergeva: “……. non si ritiene che, avuto riguardo alla pena edittale prevista per i reati in contestazione, tenuto conto della gravità e delle concrete modalità dei fatti, della pluralità dei delitti contestati, possa derivare all'esito del giudizio una pena detentiva che consenta di beneficiare della sospensione condizionale della pena”.
Sul piano penale, ancorché in ambito di indagini preliminari, era emerso che le consulenze in questione (del Nom_1 in favore di Ric_1 SR) rappresentavano il prezzo di corruzione sulla base di un accordo per agevolare l'aggiudicazione della gara di appalto per l'affidamento in concessione del servizio locale di smaltimento dei rifiuti, di cui era risultata aggiudicataria la Soggetto_2 SR, amministratore unico Nominativo_2, ed il cui capitale sociale era detenuto al 51% da Soggetto_1 SR e al 49% da Soggetto_3 spa, con capitale controllato dal Comune di Città di Castello ed in minoranza da altri comuni dell'Alto Tevere, in cui Nominativo_1 aveva rivestito prima la carica di amministratore unico e poi di direttore generale.
Inoltre, per l'anno 2018, il Nom_1 era indagato per il delitto di cui all'art.8, co.1, Dlgs.n.74/2000 per aver consentito ad Ric_1 SR, tramite le proprie fatture di consulenza per operazioni oggettivamente inesistenti, l'evasione sull'imposta sul reddito e sul valore aggiunto, mentre il Nom_2 era indagato per il delitto di cui all'art.2 Dlgs.n.74/2000 al fine della medesima evasione si era avvalso, in favore di Ric_1 SR, delle fatture emesse dal Nominativo_1.
Successivamente, su le medesime circostanze fattuali emerse in sede penale, scaturivano operazioni di controllo fiscale della Guardia di Finanza per i periodi d'imposta dal 2018 al 2023, terminate con il Processo
Verbale di Constatazione del 23/10/2024.
Le consulenze fatturate per l'anno 2018 da Nom_1 (p.iva P.IVA_2) a Ric_1 SR venivano indicate a pag.19 del PVC e documentate nel relativo allegato n. 10. L'accertamento impugnato recuperava a tassazione i costi come indeducibili per violazione dell'art 109 Tuir, in quanto le consulenze finanziarie, oggetto di dette fatture, costituivano operazioni oggettivamente inesistenti.
In effetti, allo stato degli atti, sussistono vari elementi, di specifica rilevanza, che conducono ad avvalorare tale assunto, indipendentemente dal corso che avrà il procedimento penale.
Il Nom_1 con il solo diploma liceale ed in assenza di ulteriori titoli, nonché privo di esperienze lavorative nel settore dei rifiuti, otteneva nel 2013, a soli 28 anni, prima la carica di Presidente del CdA e di Amministratore delegato della Soggetto_3 SR (nomina politica ricevuta quale consigliere comunale, come da sua stessa ammissione in sede di interrogatorio preventivo, tramite il Sindaco che militava nel medesimo partito politico- si veda pag.19 ord.GIP) e poi dal 2015 al 2022 otteneva l'incarico per attività di consulenza finanziaria in favore della Soggetto_1 SR (dal 2022 Ricorrente_1 SR), il cui rappresentante legale era Nominativo_2.
In più, detto incarico, sempre allo stato degli atti, appare inverosimile perché il Nom_2 possedeva una ampia esperienza nel settore dei rifiuti e nel rapporto con le banche, oramai consolidatosi nel tempo, oltre alla stessa Ric_1 SR che si avvaleva dell'opera intellettuale di vari commercialisti ed avvocati.
Relativamente all'annualità del 2018 sussisteva un contratto tra il Nom_1 e la Ric_1 SR con durata dal 1.1.17 al 31.12.19, ma non vi è traccia di alcuna documentazione in grado di dare riscontro dell'effettivo svolgimento,
(si veda anche pag.24 Ord.GIP). In particolare detto incarico riguardava “… consulenza finanziaria su finanza ordinaria, leasing, mutui, finanziamenti, reperimento di risorse finanziarie su progetti di investimento
.…”.
Parte ricorrente, a prova della sussistenza dell'attività di consulenza in questione, cita due contratti di finanziamento tra la Ric_1 e gli istituti di credito (si vedano pagg. 26-27 ricorso), ma la loro datazione si riferisce all'annualità 2017 e, quindi, precedente a quella in esame. In ogni caso, non si documenta alcun apporto concreto riferibile al consulente Nom_1, tale da giustificare il compenso percepito (€ 44.000,00 per il 2017). In più, parte ricorrente tenta vanamente di dimostrare l'apporto del consulente, rinvenendo nei contratti una sigla “verosimilmente attribuibile al Nominativo_1”. In totale negli anni dal 2015 al 2022 le fatture emesse dal Nom_1 alla Ric_1 Srl ammontavano ad € 632.180,00, oltre ad Iva di € 118.289,60 e complessivamente pari ad € 750.469,00. In particolare, nell'anno nell'anno
2018 i compensi per l'attività di consulenza fatturati da Nom_1 sono stati di € 124.800,00, oltre Iva pari ad
€ 27.456,00.
La descrizione delle fatture risulta essere sempre la stessa: “si rimette fattura come da incarico professionale di consulenza finanziaria e amministrativa del 16/1/2017 eseguite anno 2018”, senza alcun dettaglio sulla specifica tipologia di attività posta in essere di volta in volta.
Non appare credibile che tale importo possa essere giustificato solamente con confronti periodici tra le parti, senza alcuna traccia documentale di pareri, contratti, progetti, analisi di mercato e corrispondenza.
Non sussistono elementi, di valenza probatoria, tali per attribuire concretezza all'apporto del OR nel compimento delle sue singole prestazioni di consulenza in favore di Ric_1 SR.
Tanto più, come evidenziato nell'ordinanza GIP, nessuna mail reperita nelle caselle di posta elettronica in uso al Nom_1 tra il 2013 ed il 2023, esaminate dalla Guardia di Finanza, contenevano riferimenti alle consulenze prestate.
In conclusione, le prestazioni professionali fatturate dal Nom_1 in favore di Soggetto_1 SR (dal 2022 Ece SR) possono ragionevolmente essere ritenute, in base ai suesposti ed idonei indizi (precisi, gravi e concordanti)
e comportamenti anomali, oggettivamente inesistenti, a fronte dell'assenza di concrete prove contrarie (si veda Cass.ord.22851/2020). Del resto, le fatture, la regolarità formale delle scritture contabili ed i mezzi di pagamento adoperati, vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia ( si veda Cass.ord.15756/2020).
Di conseguenza, l'accertamento impugnato deve essere ritenuto legittimo e fondato.
Per le spese di giudizio viene seguito il criterio di soccombenza e, quindi, le stesse sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore di causa.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite complessivamente per
€ 4.500,00.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente e Relatore
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 271/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali N. 12 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N034M02510 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N034M02510 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N034M02510 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore insiste sull'istanza di riunione in attesa del procedimento penale.
Resistente: L'Ufficio si oppone perchè un eventuale procedimento abbreviato non avrebbe valore sul procedimento tributario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. (cf.P.IVA_1), in persona del legale rappresentante Avv. Rappresentante_1, con sede legale in Perugia (PG), Indirizzo_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, con studio in Ponte San Giovanni (PG), Indirizzo_2 e dal Prof. Avv. Difensore_2 del Foro di Perugia (cf. CF_Difensore_2) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Indirizzo_3 , proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T3N034M02510/2024, relativo all'annualità 2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Perugia e notificato in data 19.03.2025.
Parte ricorrente così esponeva in premessa:”La società “Ric_1”, esercente l'attività di “Recupero per il riciclaggio dei rifiuti solidi e biomasse” è stata oggetto di una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza
- Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia per i periodi d'imposta dal 2018 al 2023. Al termine delle operazioni di controllo è stato redatto Processo Verbale di Constatazione, consegnato alla Società in data 23.10.2024. Sin dal predetto PVC i verificatori hanno constatato alla società contribuente, relativamente al periodo di imposta 2018, le seguenti violazioni sostanziali: - costi indeducibili relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per € 124.800,00; - indebita deduzione di costi non deducibili in quanto non documentati per € 381.769,00. Successivamente, in data 29.11.2024 l'Ufficio notificava lo schema d'atto n. T3NQ34M02510/2024 per l'anno 2018 e, in data 17.12.2024, la società contribuente presentava istanza di accertamento con adesione. In data 23.12.2024, Ric_1 presentava dichiarazioni integrative ai fini Ires e Irap regolarizzando i rilievi relativi alla indebita deduzione di costi non deducibili in quanto non documentati per complessivi € 381.769,00 e imputando contestualmente ulteriori costi deducibili per € 300,832,48 la cui competenza per l'anno 2018 è stata esplicitamente riconosciuta dai verificatori in sede di ispezione e dall'Agenzia delle Entrate in sede di contraddittorio. Al contrario, la procedura di accertamento con adesione si è conclusa con esito negativo circa la contestazione relativa ai costi indeducibili riferiti alla contabilizzazione per fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per € 124.800,00. Pertanto, in data 19.03.2025, la Direzione Provinciale di Perugia - Ufficio Controlli, notificava alla Ric_1 l'avviso di accertamento n. T3N034M02510/2024, relativo all'annualità 2018 (cfr. all. A). In particolare, nel predetto avviso, l'Ufficio ritiene accertata in: “violazione dell'art. 109 del DPR 917/1986, la contabilizzazione di costi per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti per € 124.800,00 in riferimento a presunte consulenze ricevute dal professionista Nominativo_1 con studio a Città di Castello (Pg) c.f. CF_Nominativo_1 e partita Iva P.IVA_2; le fatture emesse e contestate sono elencate alla pag. 19 del Processo Verbale di Constatazione del 23/10/2024 e documentate nell'allegato n. 10 allo stesso P.v.c. (…) Ai fini IVA, per le ragioni esposte al rilievo n. 1/IRES, e tenuto conto che il componente negativo in esame risulta assoggettato ad Iva e considerato che tale imposta è stata interamente detratta, si propone di recuperare a tassazione l'importo di € 27.456,00, calcolato al 22% sull'imponibile di € 124.800,00, per violazione dell'art. 19 DPR 633/1972. (…) Ai fini Irap, per le medesime ragioni esposte al rilievo Ires, tenuto conto che i componenti negativi sono stati interamente dedotti, si propone di recuperare a tassazione l'importo di € 124.800,00 per violazione dell'art. 5 D.lgs 446/1997. Riepilogando, l'Ufficio accerta: - ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.P.R. n. 600/1973 un maggior reddito imponibile ai fini Ires pari ad € 124.800,00; - ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 633/1972 un maggior imponibile”.
Parte ricorrente indicava i seguenti motivi di impugnazione:” in via preliminare: I. nullità dell'avviso di accertamento per violazione della legge n. 212/2000 - difetto assoluto di motivazione - carenza di istruttoria;
- nel merito: II. illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento - infondatezza dei rilievi dell'agenzia delle entrate - violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. violazione della legge n.212/2000 per difetto di motivazione e Istruttoria;
- III. illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento - infondatezza dei rilievi dell'agenzia delle entrate - oggettiva esistenza delle operazioni contestate”.
Tutte le argomentazioni difensive espresse in atti da parte ricorrente sono qui in toto richiamate e da intendersi integralmente trascritte.
Parte ricorrente così concludeva: “In via preliminare: ………..dichiarare nullo e/o revocare l'avviso di accertamento n. T3N034M02510/2024, relativo all'annualità 2018, notificato alla Ric_1 Srl in data 19.03.2025 per difetto assoluto di motivazione;
In via principale, nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'avviso di accertamento n. T3N034M02510/2024, relativo all'annualità 2018, notificato alla Ric_1 Srl in data 19.03.2025, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare e /o annullare lo stesso. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che depositava l'atto di controdeduzioni, insistendo sulla legittimità e fondatezza del proprio operato e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di giudizio.
Tutte le argomentazioni difensive espresse in atti da parte resistente sono qui in toto richiamate e da intendersi integralmente trascritte, compresi i documenti prodotti, come l'Ordinanza GIP del 30.9.24 ed il PVC del
23.10.24.
All'udienza del 21.01.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, ritiene infondati i motivi di impugnazione e, per l'effetto, il ricorso va rigettato.
In via preliminare, la Corte dichiara inammissibile la prova per testi avanzata in via istruttoria, in quanto i primi due capitoli formulati appaiono superflui ed irrilevanti, mentre il terzo risulta generico e, di conseguenza, irrilevante.
In ordine all'eccezioni sollevate sul difetto di motivazione e carenza di istruttoria, le stesse sono infondate e, quindi, vanno respinte.
Parte ricorrente, disponendo di copia del PVC della G.di F., è stata posta in grado di conoscere l'iter logico- giuridico seguito dall'Agenzia, in base a proprie valutazioni sulle conseguenze fiscali di una determinata condotta accertata in sede di indagini penali, ed approntare un adeguata linea difensiva, senza subire alcun pregiudizio (si vedano Cass.n.27708/2022, Cass.n.15508/2020, Cass.n. 15625/2015, Cass, n.407/2015 e
Cass.n. 15327/2014).
In altri termini, la motivazione appare esaustiva, riproducendo l'essenzialità del PVC datato 23.10.24 e dell'Ordinanza datata 30.9.24 del GIP di Perugia, quali fonti di innesco per l'attività istruttoria del controllo fiscale, e ponendo in condizione la ricorrente di conoscere in dettaglio le ragioni che hanno determinato l'accertamento de quo, come dimostrato dallo stesso ricorso predisposto (si veda Cass. Ord.n.34044/2023, Cass.n.6064/2022).
Nel merito, questa Corte è chiamata a verificare, nei confronti di Soggetto_1 SR, dal 2022 Ric_1 SR, esercente l'attività di “Recupero per il riciclaggio dei rifiuti solidi e biomasse”, la fondatezza o meno del recupero a tassazione, ai fini Ires/Iva/Irap per l'anno 2018, dell'importo di €124.800,00, contabilizzato come costo per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
Orbene, dall'attività investigativa, svolta dalla Procura di Perugia nel procedimento penale n. 426/2023/R. G.N.R. nei confronti, tra l'altro, di Ric_1 SR, del suo legale rappresentante Nominativo_2 e dei rapporti intercorsi con Nominativo_1, che in sede di misura cautelare determinava l'Ordinanza datata 30.9.24 del GIP di Perugia (RG.GIP n.334/24), da cui, tra l'altro, emergeva: “……. non si ritiene che, avuto riguardo alla pena edittale prevista per i reati in contestazione, tenuto conto della gravità e delle concrete modalità dei fatti, della pluralità dei delitti contestati, possa derivare all'esito del giudizio una pena detentiva che consenta di beneficiare della sospensione condizionale della pena”.
Sul piano penale, ancorché in ambito di indagini preliminari, era emerso che le consulenze in questione (del Nom_1 in favore di Ric_1 SR) rappresentavano il prezzo di corruzione sulla base di un accordo per agevolare l'aggiudicazione della gara di appalto per l'affidamento in concessione del servizio locale di smaltimento dei rifiuti, di cui era risultata aggiudicataria la Soggetto_2 SR, amministratore unico Nominativo_2, ed il cui capitale sociale era detenuto al 51% da Soggetto_1 SR e al 49% da Soggetto_3 spa, con capitale controllato dal Comune di Città di Castello ed in minoranza da altri comuni dell'Alto Tevere, in cui Nominativo_1 aveva rivestito prima la carica di amministratore unico e poi di direttore generale.
Inoltre, per l'anno 2018, il Nom_1 era indagato per il delitto di cui all'art.8, co.1, Dlgs.n.74/2000 per aver consentito ad Ric_1 SR, tramite le proprie fatture di consulenza per operazioni oggettivamente inesistenti, l'evasione sull'imposta sul reddito e sul valore aggiunto, mentre il Nom_2 era indagato per il delitto di cui all'art.2 Dlgs.n.74/2000 al fine della medesima evasione si era avvalso, in favore di Ric_1 SR, delle fatture emesse dal Nominativo_1.
Successivamente, su le medesime circostanze fattuali emerse in sede penale, scaturivano operazioni di controllo fiscale della Guardia di Finanza per i periodi d'imposta dal 2018 al 2023, terminate con il Processo
Verbale di Constatazione del 23/10/2024.
Le consulenze fatturate per l'anno 2018 da Nom_1 (p.iva P.IVA_2) a Ric_1 SR venivano indicate a pag.19 del PVC e documentate nel relativo allegato n. 10. L'accertamento impugnato recuperava a tassazione i costi come indeducibili per violazione dell'art 109 Tuir, in quanto le consulenze finanziarie, oggetto di dette fatture, costituivano operazioni oggettivamente inesistenti.
In effetti, allo stato degli atti, sussistono vari elementi, di specifica rilevanza, che conducono ad avvalorare tale assunto, indipendentemente dal corso che avrà il procedimento penale.
Il Nom_1 con il solo diploma liceale ed in assenza di ulteriori titoli, nonché privo di esperienze lavorative nel settore dei rifiuti, otteneva nel 2013, a soli 28 anni, prima la carica di Presidente del CdA e di Amministratore delegato della Soggetto_3 SR (nomina politica ricevuta quale consigliere comunale, come da sua stessa ammissione in sede di interrogatorio preventivo, tramite il Sindaco che militava nel medesimo partito politico- si veda pag.19 ord.GIP) e poi dal 2015 al 2022 otteneva l'incarico per attività di consulenza finanziaria in favore della Soggetto_1 SR (dal 2022 Ricorrente_1 SR), il cui rappresentante legale era Nominativo_2.
In più, detto incarico, sempre allo stato degli atti, appare inverosimile perché il Nom_2 possedeva una ampia esperienza nel settore dei rifiuti e nel rapporto con le banche, oramai consolidatosi nel tempo, oltre alla stessa Ric_1 SR che si avvaleva dell'opera intellettuale di vari commercialisti ed avvocati.
Relativamente all'annualità del 2018 sussisteva un contratto tra il Nom_1 e la Ric_1 SR con durata dal 1.1.17 al 31.12.19, ma non vi è traccia di alcuna documentazione in grado di dare riscontro dell'effettivo svolgimento,
(si veda anche pag.24 Ord.GIP). In particolare detto incarico riguardava “… consulenza finanziaria su finanza ordinaria, leasing, mutui, finanziamenti, reperimento di risorse finanziarie su progetti di investimento
.…”.
Parte ricorrente, a prova della sussistenza dell'attività di consulenza in questione, cita due contratti di finanziamento tra la Ric_1 e gli istituti di credito (si vedano pagg. 26-27 ricorso), ma la loro datazione si riferisce all'annualità 2017 e, quindi, precedente a quella in esame. In ogni caso, non si documenta alcun apporto concreto riferibile al consulente Nom_1, tale da giustificare il compenso percepito (€ 44.000,00 per il 2017). In più, parte ricorrente tenta vanamente di dimostrare l'apporto del consulente, rinvenendo nei contratti una sigla “verosimilmente attribuibile al Nominativo_1”. In totale negli anni dal 2015 al 2022 le fatture emesse dal Nom_1 alla Ric_1 Srl ammontavano ad € 632.180,00, oltre ad Iva di € 118.289,60 e complessivamente pari ad € 750.469,00. In particolare, nell'anno nell'anno
2018 i compensi per l'attività di consulenza fatturati da Nom_1 sono stati di € 124.800,00, oltre Iva pari ad
€ 27.456,00.
La descrizione delle fatture risulta essere sempre la stessa: “si rimette fattura come da incarico professionale di consulenza finanziaria e amministrativa del 16/1/2017 eseguite anno 2018”, senza alcun dettaglio sulla specifica tipologia di attività posta in essere di volta in volta.
Non appare credibile che tale importo possa essere giustificato solamente con confronti periodici tra le parti, senza alcuna traccia documentale di pareri, contratti, progetti, analisi di mercato e corrispondenza.
Non sussistono elementi, di valenza probatoria, tali per attribuire concretezza all'apporto del OR nel compimento delle sue singole prestazioni di consulenza in favore di Ric_1 SR.
Tanto più, come evidenziato nell'ordinanza GIP, nessuna mail reperita nelle caselle di posta elettronica in uso al Nom_1 tra il 2013 ed il 2023, esaminate dalla Guardia di Finanza, contenevano riferimenti alle consulenze prestate.
In conclusione, le prestazioni professionali fatturate dal Nom_1 in favore di Soggetto_1 SR (dal 2022 Ece SR) possono ragionevolmente essere ritenute, in base ai suesposti ed idonei indizi (precisi, gravi e concordanti)
e comportamenti anomali, oggettivamente inesistenti, a fronte dell'assenza di concrete prove contrarie (si veda Cass.ord.22851/2020). Del resto, le fatture, la regolarità formale delle scritture contabili ed i mezzi di pagamento adoperati, vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia ( si veda Cass.ord.15756/2020).
Di conseguenza, l'accertamento impugnato deve essere ritenuto legittimo e fondato.
Per le spese di giudizio viene seguito il criterio di soccombenza e, quindi, le stesse sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore di causa.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite complessivamente per
€ 4.500,00.