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Articolo 5 della Legge 8 maggio 1989, n. 208
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Legge 8 maggio 1989, n. 208
Articolo 5 della Legge 8 maggio 1989, n. 208
Versione
4 giugno 1989
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 4 giugno 1989
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