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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo - Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere
Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 425/2022 promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Stornelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in NO, Via Dell'Aia, n°11,
appellante contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucio C.F._3
Cotturone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in NO, Via Stazione n. 92
appellati nonché contro
- cf e part. IVA - in persona del procuratore speciale Controparte_2 P.IVA_1 dr. giusta procura notarile rep. 51896, racc. 8111 del,23/4/2013 - con Controparte_3 sede in Segrate (MI), Via Cassanese n. 224 - rappresentata e difesa per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione passiva di primo grado dall'avv. Fabrizio
Travaglini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno, Piazza
Matteotti. n. 12;
altra appellata avverso
sentenza n°363/2021 pubblicata il 22.12.2021 del Tribunale di Avezzano resa nel procedimento civile rg. n°330/2018 CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appel lo adita, contrariis reiectis, in via principale accogliere per i motivi dedotti in narrativa, l'appello proposto, e per l 'effetto riformare integralmente la sentenza n°363/2021 resa dal Tribunale Civile di Avezzano, G.U. Dott. ssa Roberta Mastropietro, pubblicata il 22.12.2021 nell 'ambito del giudizio n°330/2018 R.G.-
Nel merito, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e dunque, “ritenuta ed accertata la responsabilità di , conducente dell'autovettura “Fiat Parte_2
TO” targ. CY278TV di proprietà di e assicurata per la RCA con la Controparte_1 Co compagnia assicuratrice “ ” giusta polizza n°V19070900K stipulata CP_2 presso l'Agenzia di NO, nella causazione dell'incidente stradale del 20.03.2011, a seguito del quale perse la vita , condannare gli appellati -in solido tra Persona_1 di loro- al risarcimento in favore dell'appellante, di tutti i danni personali, patrimoniali
e non patrimoniali dallo stesso subiti iure proprio e iure haereditatis e quanti ficati in complessivi Euro 431.490,00 - per la causale di cui in narrativa o a quella maggiore o minore che risulterà accertata nel corso del giudizio;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro sino all' integrale soddisfacimento. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
per gli appellanti e : Controparte_1 Parte_2
“Si conclude perché l'Ecc.Ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, Voglia confermare la sentenza n. 363/2021 pubblicata il 22.12.2021 RG 330/2018 Rep. N.
664/2021 emessa dal Tribunale Civile di Avezzano nella persona del Giudice Dott.ssa R. Mastropietro ovvero per l'effetto:
➢ Preliminarmente accertare e dichiarare l'appello inammissibile, improponibile ovvero improcedibile ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 652 e
654 c.p.p. in ragione della irrevocabilità della sentenza penale n. 510/2021 del
Tribunale monocratico di Avezzano in persona del Giudice Dott.ssa Marianna Minotti emessa il 14.07.2021;
➢ Nel merito rigettare totalmente tutte le richieste rassegnate nell'atto di appello proposto da e conseguentemente confermare la sentenza del Parte_1
Tribunale civile di Avezzano n. 363/2021 del 17.12.2021 pubblicata il 22.12.2021 nella persona del giudice dott.ssa R. Mastropietro;
➢ Nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del terzo trasportato
[...] nella causazione del sinistro per cui è processo;
conseguentemente Persona_1
pag. 2/13 dichiarare che alcun tipo di risarcimento può distrarsi in favore dell'attore
[...]
; Parte_1
➢ Nel merito accertare e dichiarare che alcun tipo di responsabilità può essere riconosciuta o mossa nei confronti del convenuto in ordine tanto alla Parte_2 verificazione del sinistro quanto alle conseguenze ed al decesso di;
Persona_1
➢ Nel merito rigettare le richieste risarcitorie avanzate dall'attore Parte_1
in citazione d'appello;
[...]
➢ In via subordinata, accertare e dichiarare l'apporto causale del passeggero
[...] rispetto alla verificazione del sinistro e quindi del danno e Persona_1 conseguentemente in applicazione di tale principio, ridurre in proporzione il risarcimento dei danni richiesti da parte attrice in proporzione all'accertato contributo apportato nel sinistro in esame dal passeggero Persona_1
➢ Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello condannare la compagnia di assicurazione del vettore, , in p.l.r.p.t. su cui viaggiava il CP_2 passeggero e tenere indenni i convenuti appellanti conducente e Parte_2
proprietaria del veicolo, in ogni caso e da ogni e qualsiasi obbligo Controparte_1 risarcitorio, in ragione e forza del contratto RCA in essere.”
Per l'appellata CP_2
“Piaccia alla Corte, in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ; in ogni caso, respingere integralmente il gravame perché infondato per an e quantum, condannando il alle spese anche di questo grado” Parte_1
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. , padre e coerede di (nato ad [...] Parte_1 Persona_1
(AQ) il 27.12.1990 e deceduto a Costa Masnaga (LC) il 25.09.2011), conveniva innanzi al Tribunale di Avezzano, e , Controparte_1 Parte_2 rispettivamente proprietario e conducente del veicolo Fiat Grande TO tg.
CY278TV nonché la Compagnia di assicurazione per la Controparte_4 per ottenere la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti iure proprio e iure hereditatis a causa della morte del figlio, causalmente riconducibile, secondo l'attore, alla responsabilità di conducente del veicolo Fiat Grande TO sul Parte_2 quale viaggiava in qualità di trasportato il 20 marzo 2011, per Persona_1 non avere impedito che quest'ultimo, verso le ore 4,00 circa di mattina giunto in via Caduti di Nassiriya in NO si sporgesse dal finestrino anteriore destro della vettura andando ad urtare un palo di cemento presente sul margine destro della strada di cui il conducente non si era avveduto a causa del suo stato di ebbrezza alcolica ed al quale la vettura si era accostata in modo eccessivo, urto che lo catapultava fuori dall'abitacolo facendolo sbattere violentemente a terra e che determinò - a cagione delle gravi lesioni riportate- il decesso del ragazzo pag. 3/13 dopo circa sei mesi dall'accaduto. L'attore, rappresentava di essersi costituito parte civile unitamente alla madre ed al fratello del ragazzo nel procedimento penale iscritto al R.G .n. 1473/2011– n. 748/2015 r.g. gup Tribunale di Avezzano, e di avere poi deciso, a causa delle lungaggini di quel procedimento, di intraprendere autonoma azione civile, previo invito della Compagnia di assicurazione alla negoziazione assistita.
2. Si costituivano con rispettive comparse di risposta sia la compagnia assicurativa da un lato, che e , dall'altro, CP_2 Controparte_1 Parte_2 contestando l'avversaria ricostruzione tanto in punto di sussistenza del nesso causale tra il sinistro occorso a e l' exitus poi prodottosi, atteso Persona_1 il lungo tempo trascorso tra i due eventi, quanto in ordine all'assunto stato di ebbrezza alcolica del conducente del mezzo sul quale si trovava Persona_1 al momento dell'impatto, osservando in proposito che il comportamento tenuto dal conducente del mezzo fosse da considerarsi del tutto irreprensibile e che il sinistro fosse da imputare esclusivamente ad un'imprevedibile ed improvvisa azione del passeggero che repentinamente si slacciava la cintura di sicurezza e si sporgeva con tutto il busto fuori del finestrino, così catapultandosi fuori e battendo la testa a terra. Contestavano la domanda anche sul quantum essendo la pretesa esagerata e per alcune voci di danno, infondata.
3. Espletata l'istruttoria con acquisizione della documentazione prodotta e prova testimoniale, la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Giudice del Tribunale di Avezzano respingeva la domanda di risarcimento danni proposta da . Il Tribunale in primis Parte_3 reputava applicabile alla fattispecie la regola probatoria dettata dall'art. 2054 co. 1 c.c., in forza della quale il conducente dell'unico mezzo coinvolto va esente da responsabilità non già offrendo la prova della sua mancanza di colpa, ma dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che, ciò nonostante, l'evento pregiudizievole si è prodotto in quanto non ragionevolmente prevedibile né evitabile. Quindi, esaminate le prove testimoniale espletate e quindi le deposizioni rese dal terzo trasportato nel veicolo del convenuto nonché quelle di altri tre ragazzi – tutti uniti da amicizia sia con che con Persona_1
perciò ritenuti attendibili - che si trovavano nell'occasione a Parte_2 bordo di altra vettura che seguiva a poca distanza l'auto condotta da Parte_2 accertava che il sinistro si era verificato mentre il convenuto stava Parte_2 percorrendo con la sua auto, a bordo della quale viaggiava anche il Per_1
e , la strada comunale in salita di via Caduti di Nassiriya,
[...] Persona_2 in NO, e che improvvisamente il ragazzo, seduto sul sedile anteriore destro, si sporgeva dal finestrino e subito dopo veniva catapultato fuori dall'abitacolo. Evidenziava come tutti i testi escussi avessero negato di aver assistito all'impatto tra il corpo di ed il palo posto in prossimità della caduta a terra Persona_1 del ragazzo, avendo gli stessi chiarito di essere giunti in un primo tempo a diversa conclusione per aver confuso con del sangue una macchia rossa rinvenuta sul palo che poi era risultata essere semplice vernice e che il gesto compiuto dal giovane di sporgersi dal finestrino dopo essersi alzato dal sedile della postazione pag. 4/13 sulla quale stava viaggiando era stato da questi compiuto in modo repentino ed improvviso e dunque in maniera tale da non consentire a di Parte_2 apprestare alcun rimedio atto ad impedire il tragico evento. Escludeva che quanto accaduto fosse pertanto da ricondurre all'impatto tra il ragazzo ed il palo dell'illuminazione o ad un condotta di guida imperita del convenuto essendo invece da attribuire al comportamento di che si sporgeva con il Persona_1 busto dal finestrino sbilanciandosi e l'assoluta rapidità con cui il giovane si era slacciato la cintura di sicurezza e si era sporto dal finestrino e poi era caduto a terra doveva indurre a ritenere superata la presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 2054 co. 1 c.c., per non essere in alcun modo esigibile che
[...] in pochi secondi si rendesse conto del fatto che il suo passeggero aveva Parte_2 slacciato la sua cintura di sicurezza e quindi arrestasse immediatamente la marcia, così impedendo il fatto dannoso poi occorso. Riteneva che alcuna condotta illecita o imprudente potesse essere imputata al convenuto essendo rimasto indimostrato che il convenuto fosse in stato di ebbrezza alcolica e risultando dalla prova testimoniale che l'autovettura da questi condotta stava viaggiando a velocità non superiore a 40 km/h. Concludeva dunque per l'esclusione della responsabilità di per l'evento dannoso oggetto Parte_2 di giudizio e con essa anche della responsabilità solidale della proprietaria del mezzo. Condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della Compagnia di assicurazione da un lato e degli altri due convenuti, in solido, dall'altro.
4. Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello , Parte_1 censurandola, con il primo motivo, nella parte in cui il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità del conducente del veicolo Fiat Grande TO a bordo del quale viaggiava sul rilievo che non ha avuto Persona_1 Parte_2 nessuna possibilità “di apprestare alcun rimedio atto ad impedire il tragico evento”, essendo l 'occorso stato causato “dal comportamento anomalo (tenuto dal) sig. che ad un certo punto si è sporto con il busto fuori dal Persona_1 finestrino ed è caduto dall'abitacolo” per cui la repentinità ed imprevedibilità della condotta di quest'ultimo, ha impedito al conducente di rendersi conto di ciò che stava accadendo e di fare tutto il possibile per evitare il danno, liberandolo così dalla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 primo comma c.c.. Secondo l'appellante una corretta valutazione degli elementi di giudizio indicati nel testo della sentenza impugnata avrebbe dovuto condurre il Tribunale di Avezzano all'opposta conclusione, in quanto nel lasso temporale da quando si è slacciato la cintura e si è sporto con il busto dal finestrino il Persona_1 conducente del mezzo avrebbe avuto il tempo sufficiente per arrestare l'autoveicolo prima della caduta dell'amico, essendo seduto a distanza ravvicinata dallo stesso, ma essendo il guidatore in stato di ebbrezza non aveva prestato attenzione a ciò che il suo amico stava facendo. Con il secondo motivo l'appellante ha poi lamentato l'errata valutazione della condizione psico-fisica di da parte del giudice di prime cure che ha escluso appunto che lo Parte_2 stesso si trovasse in stato di ebbrezza nonostante in atti fosse stato prodotto certificato rilasciato dall'Ospedale Civile di Avezzano del 20.03.2011, con presa pag. 5/13 in carico di , alle ore 6,04, attestante lo stato di ebbrezza alcolica Parte_2 del medesimo, risultando un tasso alcolemico pari a 168,66 mg.d ed un'annotazione di servizio dove l'appuntato dei Carabinieri, dà atto Per_3 che tutti i ragazzi presenti al pronto soccorso subito dopo l'incidente e, quindi, anche , presentavano l'alito vinoso. L'appellante con il terzo Parte_2 motivo di gravame lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice del documento datato 30.01.2012 firmato dai convenuti e controfirmato dal loro legale nel quale viene dagli stessi ribadito che in occasione del sinistro
[...]
sporgendosi dal finestrino impattava contro il palo di cemento ivi Persona_1 esistente, affermazione che a parere dell'appellante avrebbe valenza di vera e propria confessione che contrasterebbe con le deposizioni rese dai testimoni – ritenuti invece attendibili – che cambiando la versione resa nell'immediatezza dell'accaduto, hanno poi escluso che abbia urtato contro il palo. Sulla Per_1 base delle esposte censure l'appellante ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
5. Si è costituita in giudizio l' che ha eccepito l'inammissibilità CP_2 dell'appello ex art. 348 bis cpc per mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto in quanto contenente affermazioni apodittiche che non contrasterebbero le motivazioni contenute nella sentenza impugnata. Ha poi chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
6. Si sono costituiti in giudizio e , per chiedere il Parte_2 Controparte_1 rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado. Hanno eccepito pregiudizialmente la preclusione dell'azione civile per tassativo precetto contenuto nel combinato disposto degli articoli 652 e 654 c.p.p., avendo il
Tribunale monocratico di Avezzano in sede penale escluso il nesso di causalità materiale tra azione ed evento, ed escluso che avesse tenuto al Parte_2 momento dell'incidente una condotta di guida anomala o comunque procedesse troppo vicino al margine destro della strada, ed ha altresì statuito che l'impatto con il palo è rimasto privo di riscontro fattuale e probatorio, per cui il giudicato penale sarebbe ostativo di un diverso apprezzamento dei fatti da parte del giudice civile e ciò renderebbe l'appello inammissibile/improcedibile Hanno poi chiesto il rigetto del gravame essendo infondati i motivi di censura addotti essendo emerso, anche in sede penale, che nessuna condotta anomala del conducente dell'autovettura fosse stata provata, né che lo stesso potesse arrestare il veicolo prima della caduta del ragazzo o potesse porre in essere qualsiasi altro comportamento atto ed evitare l'evento anche in considerazione del gesto imprevedibile e repentino posto in essere da , confermato dai Persona_1 testi escussi. Né risulterebbe provato che la condotta di guida di Parte_2 fosse compromessa dall'assunzione di alcool né che al momento del sinistro questi si trovasse in stato di ebbrezza, dovendo quindi concludersi che il sinistro ebbe a verificarsi per esclusiva colpa ed imprudenza del passeggero Per_1 per avere adottato all'interno dell'abitacolo un repentino ed imprevedibile
[...] comportamento ponendo la sua vita in pericolo. Inoltre, l'impatto del ragazzo con il palo di cemento - inizialmente supposto dallo e dagli amici presenti Parte_2
pag. 6/13 all'incidente che avevano scambiato una macchia di vernice rossa con sangue - è stato smentito dai rilievi effettuati dai Carabinieri che hanno appurato appunto la presenza di vernice per cui alcuna valenza confessoria potrebbe essere attribuita alla lettera richiamata dall'appellante.
7. All'udienza del 08.05.2024, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE 8. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata dal momento che Controparte_2 l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni che appaiono tali da non consentire di esprimere prime facie un immediato giudizio prognostico sulle probabilità di accoglimento dell'impugnativa, come d'altro canto già valutato dalla Corte prima della trattazione della causa.
9. Deve poi essere rigettata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del gravame determinata – secondo gli appellati - dalla preclusione Parte_2 dell'azione civile in ragione della sussistenza del giudicato penale costituito dalla sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Avezzano sezione penale n. 510/2021 di assoluzione atteso che, come da univoco indirizzo della Suprema Corte, peraltro richiamato anche dal giudice di prime cure nell'impugnata sentenza: “L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata "perché il fatto non costituisce reato"
(così come nella fattispecie in esame) non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale - attesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale sottolineata anche dalle
Sezioni Unite penali della S.C. (sent. n. 22065 del 2021) - compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale”. (Cass. 36638/2021; Cass., n. 4764/2016; Cass. n. 3376/2011, Cass. 13212/2010).
10. Superate quindi le eccezioni pregiudiziali, deve quindi procedersi all'esame dei motivi di gravame che, come sopra sussunti, consentono per la loro intima connessione una trattazione congiunta ma che devono essere respinti non potendo trovare condivisione per le ragioni di seguito esplicitate.
11. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha denunciato l'erroneo superamento da parte del giudice di primo grado della presunzione di responsabilità del conducente del veicolo prevista dall'art. 2054 primo comma c.c.. sul rilievo che il conducente dell'autovettura a bordo della quale al momento pag. 7/13 Per del sinistro viaggiava , nessun rimedio ha potuto apprestare per Persona_1 evitare l'evento, atteso il comportamento anomalo tenuto dal trasportato che in maniera repentina ed imprevedibile si slacciava la cintura e si sporgeva fuori dal finestrino cadendo dall'abitacolo senza consentire al guidatore neppure di arrestare la marcia del veicolo. Sostiene l'appellante che, al contrario, dal momento in cui si era slacciata la cintura di sicurezza al Persona_1 momento della caduta fuori dall'autovettura, vi erano tutte le condizioni per poter arrestare il veicolo su cui i due viaggiavano ed evitare così l'evento dannoso poi rivelatosi fatale, ciò in ragione del fatto che diversamente da quanto sostenuto nell'impugnata sentenza, aveva avuto il tempo necessario per potersi Parte_2 rendere conto che l'amico si era slacciato la cintura e si stava sporgendo dal finestrino, per cui avrebbe potuto arrestare la marcia del veicolo. Inoltre, attesa l'esiguità della distanza tra il sedile del guidatore e quello del passeggero, se il conducente non si è reso conto di quello che stava accadendo è perché lo stesso si trovava in stato di ebbrezza, erroneamente ritenuto indimostrato dal Tribunale di
Avezzano che, non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione in atti
(argomentazioni poste a sostegno del secondo motivo di appello). Ritiene inoltre l'appellante, nell'articolare il terzo motivo di gravame che, la circostanza secondo la quale dopo essersi sporto dal finestrino avrebbe Persona_1 impattato contro un palo di cemento posto a margine della carreggiata sarebbe dimostrata dal contenuto della lettera datata 30.1.2012 proveniente da entrambi i convenuti e controfirmata dal loro difensore che avrebbe valore di una vera confessione e che andrebbe a minare le deposizioni testimoniali rese dai giovani presenti all'accaduto da considerarsi quindi inattendibili.
12. I motivi di censura impongono dunque una doverosa rivisitazione del compendio probatorio il cui esito, tuttavia, depone per la conferma dell'impugnata sentenza da considerarsi scevra dai denunciati vizi.
13. Dall'istruttoria compiuta nel corso del giudizio di primo grado è emerso che
[...]
mentre viaggiava a bordo dell'autovettura Fiat Grande TO, Tg. Persona_1
CY 278 TV, di proprietà di , condotta da giunto in Controparte_1 Parte_2 via Caduti di Nassirya in NO, sporgendosi dal finestrino anteriore destro della vettura, si catapultava fuori dall'abitacolo, battendo il capo a terra. Il teste
- che si trovava sul sedile posteriore della stessa vettura - Persona_2 riferendosi a ha dichiarato : “l'ho visto che si è alzato e si è Persona_1 sporto dal finestrino e poi è caduto;
il tutto è avvenuto molto velocemente;
dato che abbiamo rinvenuto la maniglia sopra al finestrino lato passeggero rotta, ho capito che la caduta è stata dovuta alla rottura della maniglia”, in merito all'impatto contro il palo ha affermato: “non ho visto se ha sbattuto su un palo;
quando lo abbiamo soccorso si trovava a circa 5 metri dopo un palo e quindi sul momento abbiamo pensato che avesse sbattuto sul palo, poi successivamente quando abbiamo visto la maniglia rotta abbiamo pensato che fosse caduto a causa della rottura della maniglia;
preciso che la strada era in salita”; Per_2 non ricorda se nell'occorso indossasse la cintura di sicurezza ma ha Per_1
pag. 8/13 precisato: “posso dire che l'autovettura era dotata di segnale acustico nel caso in cui la cintura non fosse allacciata e non ricordo di aver sentito tale segnale, neppure quando il si è sporto dal finestrino, credo perché ciò è Per_1 avvenuto troppo velocemente”, ha altresì dichiarato che la macchina procedeva ad una velocità non superiore ai 40 km/h. È pacifico che nell'occorso la vettura Fiat TO condotta da era seguita dall'autovettura Chevrolet Parte_2
Matiz condotta da a bordo della quale si trovavano i passeggeri Controparte_5
e ha testimoniato di aver Controparte_6 Controparte_7 Controparte_5 visto la sagoma di “affacciarsi dal finestrino e immediatamente Persona_1 cadere. Dal vederlo affacciarsi al cadere è passato pochissimo tempo anche meno di due secondi”, ha dichiarato che la macchina di procedeva a Parte_2 velocità inferiore ai 30 km/h. “Ciò so in quanto anch'io procedevo a velocità analoga poiché la strada non consente velocità maggiore”, ha precisato che appena il è caduto lo ha fermato l'auto. In merito allo Per_1 Parte_2 specifico capitolo di prova relativo all'impatto con il palo ha dichiarato che: non ha colpito il palo come ho inizialmente pensato”, ha Persona_1 chiarito di aver inizialmente detto ciò ai Carabinieri poiché quella era stata la sua prima impressione dell'accaduto. Ricorda di aver notato sul palo una macchia rossa e di aver pensato che fosse sangue, poi, invece, si è accorto che era vernice e anche i Carabinieri hanno accertato che si trattava di vernice. Controparte_7 ha dichiarato di trovarsi nel sedile posteriore dell'autovettura condotta da ed ha riferito: “Non ricordo come l'incidente sia avvenuto. È stata una CP_5 frazione di secondo. Io ho visto solamente una sagoma che volava dalla macchina a terra. Penso dal finestrino. Ricordo che subito dopo l'incidente abbiamo trovato a terra la maniglia di appoggio della mano (il reggimano) posto in alto lato passeggeri sulla postazione anteriore dell'autovettura Grande TO…”, ha detto che: “entrambe le autovetture procedevano a velocità inferiore a 30 km/h tenuto conto della strada che era una salita ripida con sampietrini bianchi e lisci. La strada è stretta e non consente il transito congiunto di due autovetture” ed ha precisato che “…dopo l'incidente lo ha immediatamente fermato l'autovettura”. Riguardo alla circostanza Parte_2 inerente all'impatto di con il palo ha dichiarato che: “… appena Persona_1 avvenuto l'incidente abbiamo pensato che il sig. avesse colpito il palo. Per_1
Il giorno dopo però io ed altre persone, non saprei però indicare chi, siamo andati sul luogo dell'incidente ed abbiamo notato che sul palo c'era della vernice rossa e non il sangue del che era caduto quasi 5 metri più Per_1 sopra rispetto al palo come si poteva capire dal sangue che era sulla strada”. Anche il teste ha riferito che “ si è sporto dal Controparte_6 Persona_1 finestrino cadendo a terra”, “tra l'uscita dal finestrino e la caduta a terra è intercorso un brevissimo lasso di tempo, un istante”, ha anche detto che: “si è sporto dal finestrino ma non vi è stato l'urto con il palo” e a tal riguardo ha precisato che quella dell'impatto con il palo è stata la sua prima impressione
“solo dopo, preciso il giorno dopo l'incidente, ci siamo accorti che la macchia di sangue presente a terra era distante qualche metro dal palo e congiuntamente al sopralluogo con i Carabinieri, è stato constatato che la macchia rossa presente sul palo non era sangue bensì vernice rossa..”. Il teste all'epoca Testimone_1
pag. 9/13 dei fatti appuntato scelto in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di NO, ha dichiarato di essere intervenuto sul luogo dell'incidente dopo alcune ore dall'accaduto per effettuare delle verifiche e ha confermato che l'unico palo della luce presente sulla via Caduti di Nassirya si presentava macchiato di vernice rossa ed ha escluso che potesse trattarsi di sangue. Ha inoltre constatato che alcune macchie di sangue erano presenti sul manto stradale qualche metro oltre il palo in direzione di Piazza Aia.
14. Tutti i testimoni che hanno assistito al tragico incidente occorso a Per_1
( , hanno dichiarato di essere amici
[...] Per_2 CP_5 CP_7 CP_6 di vecchia data sia di quest'ultimo che di e considerata la Parte_2 paritetica equidistanza dalle parti, le loro sincrone deposizioni possono quindi ritenersi credibili non essendoci ragioni che minino la loro attendibilità. Gli stessi hanno concordemente testimoniato che nessun impatto si è verificato tra il giovane ed il palo di cemento posto sul margine destro della Per_1 carreggiata ed hanno coerentemente dato spiegazione in merito alle iniziali diverse dichiarazioni rese ai Carabinieri di NO ( ed anche sentite dal dott. sanitario di turno al 118 che era intervenuto in soccorso di Persona_4 [...]
e che ha testimoniano di aver ascoltato i ragazzi presenti che Persona_1 parlavano tra di loro di quanto successo) ai quali avevano invece riferito che il ragazzo dopo essersi sporto dal finestrino dell'auto e sedendosi sul montante della portiera aveva urtato con la spalla destra contro il palo di cemento venendo catapultato fuori dall'abitacolo e sbattendo la testa sul manto stradale. Quella - come dagli stessi riferito - era stata la loro prima impressione sull'accaduto perché avevano visto sul palo una macchia che avevano supposto trattarsi di sangue ma che in realtà era una macchia di vernice rossa come successivamente appurato anche dai Carabinieri e confermato in sede testimoniale dall'appuntato scelto, Peraltro, deve rilevarsi come non vi sia alcun riscontro oggettivo Tes_1 tra il congetturato urto della spalla del ragazzo ed il palo, non risultando elementi a suffragio di detta dinamica né dalla certificazione medica in atti, né dall'esame del manufatto in cemento effettuata dai Carabinieri durante il sopralluogo (nell'informativa del 20.03.2011 inviata alla Procura della Repubblica di Avezzano dal Maresciallo della stazione dei Carabinieri NO si legge: “da un sopralluogo effettuato nel luogo del sinistro, si aveva modo di constatare che effettivamente a poca distanza dal palo in cemento, erano presenti delle tracce di sangue sul manto stradale, opportunamente fotografate, mentre non si rilevano segni particolari sullo stesso palo”). Per le stesse ragioni, nessuna valenza probatoria di natura confessoria può essere attribuita – come richiesto dall'appellante – alla lettera del 30.1.2012 a firma dell'avv. Lucio Cotturone controfirmata dagli odierni appellati e , nella quale Controparte_1 Parte_2 si parla di un impatto del passeggero con un palo di cemento, Per_1 trattandosi della dinamica inizialmente ipotizzata.
15. Nessuno dei testimoni oculari riferisce di anomali comportamenti alla guida da pag. 10/13 parte di la notte dell'incidente. Il teste Parte_2 Controparte_5 conducente dell'autovettura che seguiva quella condotta da ha Parte_2 dichiarato che la Fiat TO viaggiava a velocità inferiore ai 30km/h, analoga velocità dallo stesso tenuta, e che “ teneva la destra”, ciò non significa Parte_2 tuttavia che l'autovettura fosse troppo accostata al margine destro della strada perché in tal caso l'autoveicolo avrebbe riportato abrasioni sul lato destro della carrozzeria essendo presente sul margine destro della strada un muretto in pietra
(vd. fascicolo dei rilievi fotografici effettuati dai Carabinieri di NO) e comunque lo specchietto retrovisore laterale destro avrebbe molto probabilmente urtato contro il palo di cemento ma in verità nessuna traccia di tal genere risulta essere stata rilevata sul veicolo condotto da sottoposto a sequestro Parte_2 dall'Autorità giudiziaria la mattina dello stesso 20.3.2011.
16. I testimoni hanno tutti concordemente riferito della repentinità dell'azione compiuta da che slacciatosi la cintura di sicurezza e sedutosi sul Persona_1 finestrino dell'auto dal quale si sporgeva, in pochi attimi è caduto fuori dall'abitacolo. Il teste non ricorda di aver sentito il segnale acustico della Per_2 cintura slacciata benché la macchina fosse dotata del segnalatore ciò a dimostrazione della rapidità con la quale il ragazzo dal momento in cui ha slacciato la cintura si è alzato dal sedile per andarsi a collocarsi sul finestrino, così da non aver dato tempo al sensore di occupazione del sedile di attivarsi.
L'imprevedibilità e la fulmineità dell'anomalo gesto compiuto dal giovane
[...]
– peraltro violativo anche dell'art. 169 c. 4 CdS che vieta a tutti i Per_1 passeggeri di veicoli a motore (esclusi motocicli e ciclomotori a due ruote) di assumere posizioni che determinino “sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo - ha di fatto impedito al conducente del veicolo di porre in essere qualsiasi tipo di manovra eversiva atta ad impedire l'evento, quindi ad esempio bloccare la marcia del mezzo (che tuttavia ha immediatamente fermato dopo l'incidente come riferito dai testi e , imporre al passeggero di CP_5 CP_7 riallacciare la cintura di sicurezza, ordinargli di rientrare nell'abitacolo. Stando a quanto riferito dai testimoni oculari tutto è accaduto molto in fretta e ciò elude la presunzione di colpa del conducente prevista dall'art. 2054 primo comma c.c. che nulla ha potuto fare per contrastare lo sconsiderato comportamento del passeggero e quindi il tragico incidente.
17. Neppure può condividersi l'assunto dell'appellante secondo il quale il conducente abbia peccato di “mancanza di attenzione” per non Parte_2 essersi accorto di ciò che l'amico stava facendo a causa del suo stato di ebbrezza, erroneamente esaminato dal giudice di prime cure che lo ha ritenuto indimostrato. Deve osservarsi che nessuno dei testi ha riferito di uno stato di ebbrezza di;
il certificato rilasciato dall'Ospedale Civile di Parte_2
Avezzano del 20.03.2011, con presa in carico dello , alle ore 6,04, Parte_2 attestante un tasso alcolemico pari a 168,66 mg.dl, non dimostra tuttavia che al momento dell'incidente avvenuto alle ore 4,00 circa questi fosse in stato di ebbrezza con conseguente alterazione delle condizioni psico-fisiche (il ragazzo pag. 11/13 dopo l'incidente è andato a casa ed è arrivato più tardi in ospedale e nessuno lo ha tenuto sotto controllo), inoltre, non si rinviene in atti “un'annotazione di servizio dove l'App. Marconi dei Carabinieri dà atto che tutti i ragazzi presenti al pronto soccorso subito dopo l' incidente e, quindi , anche il sig. Parte_2
, presentavano i sintomi dello stato di ebbrezza alcolica, come l'alito
[...] vinoso”, a cui viene fatto riferimento nell'atto si appello (pag.18). In ogni caso, non c'è prova che il predetto presunto stato di ebbrezza abbia influito causalmente sulla determinazione dell'incidente di cui si discute e sulla prontezza di riflessi del conducente dell'autoveicolo sul quale viaggiava , com'è Per_1 dimostrato dal fatto che, come si ricava dalle varie deposizioni testimoniali, dopo l'incidente ha subito fermato l'autovettura ed ha chiamato Parte_2 l'autombulanza per soccorrere l'amico, ha chiamato la guardia medica poiché l'autoambulanza tardava ad arrivare ed ha caricato l'amico ferito in macchina spostando il veicolo sino all'incrocio per essere più facilmente raggiunti dall'autoambulanza.
18. Per tutto quanto esposto l'appello deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore delle parti appellate e con liquidazione di un unico compenso quanto agli appellati e in quanto assistiti dallo stesso procuratore che Parte_2 Controparte_1 ha adottato per entrambi le medesime argomentazioni difensive. Le spese vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al
D.M. 147/2022 in base al valore dichiarato della controversia (euro 431.490,00), tenuto conto delle attività processuali effettivamente svolte (con esclusione della fase istruttoria non tenutasi).
19. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante - ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n°363/2021 pubblicata il 22.12.2021 del Parte_1
Tribunale di Avezzano ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di giudizio, che liquida, rispettivamente, per l'appellata da un lato e per gli altri CP_2 appellati in solido dall'altro, nella misura complessiva di € 14.239,00 per ciascuna parte, a titolo di compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
pag. 12/13 - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante- ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza in data 19.02.2025.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini
Il Presidente Dott. Francesco S. Filocamo
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo - Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere
Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 425/2022 promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Stornelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in NO, Via Dell'Aia, n°11,
appellante contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucio C.F._3
Cotturone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in NO, Via Stazione n. 92
appellati nonché contro
- cf e part. IVA - in persona del procuratore speciale Controparte_2 P.IVA_1 dr. giusta procura notarile rep. 51896, racc. 8111 del,23/4/2013 - con Controparte_3 sede in Segrate (MI), Via Cassanese n. 224 - rappresentata e difesa per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione passiva di primo grado dall'avv. Fabrizio
Travaglini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno, Piazza
Matteotti. n. 12;
altra appellata avverso
sentenza n°363/2021 pubblicata il 22.12.2021 del Tribunale di Avezzano resa nel procedimento civile rg. n°330/2018 CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appel lo adita, contrariis reiectis, in via principale accogliere per i motivi dedotti in narrativa, l'appello proposto, e per l 'effetto riformare integralmente la sentenza n°363/2021 resa dal Tribunale Civile di Avezzano, G.U. Dott. ssa Roberta Mastropietro, pubblicata il 22.12.2021 nell 'ambito del giudizio n°330/2018 R.G.-
Nel merito, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e dunque, “ritenuta ed accertata la responsabilità di , conducente dell'autovettura “Fiat Parte_2
TO” targ. CY278TV di proprietà di e assicurata per la RCA con la Controparte_1 Co compagnia assicuratrice “ ” giusta polizza n°V19070900K stipulata CP_2 presso l'Agenzia di NO, nella causazione dell'incidente stradale del 20.03.2011, a seguito del quale perse la vita , condannare gli appellati -in solido tra Persona_1 di loro- al risarcimento in favore dell'appellante, di tutti i danni personali, patrimoniali
e non patrimoniali dallo stesso subiti iure proprio e iure haereditatis e quanti ficati in complessivi Euro 431.490,00 - per la causale di cui in narrativa o a quella maggiore o minore che risulterà accertata nel corso del giudizio;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro sino all' integrale soddisfacimento. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
per gli appellanti e : Controparte_1 Parte_2
“Si conclude perché l'Ecc.Ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, Voglia confermare la sentenza n. 363/2021 pubblicata il 22.12.2021 RG 330/2018 Rep. N.
664/2021 emessa dal Tribunale Civile di Avezzano nella persona del Giudice Dott.ssa R. Mastropietro ovvero per l'effetto:
➢ Preliminarmente accertare e dichiarare l'appello inammissibile, improponibile ovvero improcedibile ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 652 e
654 c.p.p. in ragione della irrevocabilità della sentenza penale n. 510/2021 del
Tribunale monocratico di Avezzano in persona del Giudice Dott.ssa Marianna Minotti emessa il 14.07.2021;
➢ Nel merito rigettare totalmente tutte le richieste rassegnate nell'atto di appello proposto da e conseguentemente confermare la sentenza del Parte_1
Tribunale civile di Avezzano n. 363/2021 del 17.12.2021 pubblicata il 22.12.2021 nella persona del giudice dott.ssa R. Mastropietro;
➢ Nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del terzo trasportato
[...] nella causazione del sinistro per cui è processo;
conseguentemente Persona_1
pag. 2/13 dichiarare che alcun tipo di risarcimento può distrarsi in favore dell'attore
[...]
; Parte_1
➢ Nel merito accertare e dichiarare che alcun tipo di responsabilità può essere riconosciuta o mossa nei confronti del convenuto in ordine tanto alla Parte_2 verificazione del sinistro quanto alle conseguenze ed al decesso di;
Persona_1
➢ Nel merito rigettare le richieste risarcitorie avanzate dall'attore Parte_1
in citazione d'appello;
[...]
➢ In via subordinata, accertare e dichiarare l'apporto causale del passeggero
[...] rispetto alla verificazione del sinistro e quindi del danno e Persona_1 conseguentemente in applicazione di tale principio, ridurre in proporzione il risarcimento dei danni richiesti da parte attrice in proporzione all'accertato contributo apportato nel sinistro in esame dal passeggero Persona_1
➢ Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello condannare la compagnia di assicurazione del vettore, , in p.l.r.p.t. su cui viaggiava il CP_2 passeggero e tenere indenni i convenuti appellanti conducente e Parte_2
proprietaria del veicolo, in ogni caso e da ogni e qualsiasi obbligo Controparte_1 risarcitorio, in ragione e forza del contratto RCA in essere.”
Per l'appellata CP_2
“Piaccia alla Corte, in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ; in ogni caso, respingere integralmente il gravame perché infondato per an e quantum, condannando il alle spese anche di questo grado” Parte_1
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. , padre e coerede di (nato ad [...] Parte_1 Persona_1
(AQ) il 27.12.1990 e deceduto a Costa Masnaga (LC) il 25.09.2011), conveniva innanzi al Tribunale di Avezzano, e , Controparte_1 Parte_2 rispettivamente proprietario e conducente del veicolo Fiat Grande TO tg.
CY278TV nonché la Compagnia di assicurazione per la Controparte_4 per ottenere la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti iure proprio e iure hereditatis a causa della morte del figlio, causalmente riconducibile, secondo l'attore, alla responsabilità di conducente del veicolo Fiat Grande TO sul Parte_2 quale viaggiava in qualità di trasportato il 20 marzo 2011, per Persona_1 non avere impedito che quest'ultimo, verso le ore 4,00 circa di mattina giunto in via Caduti di Nassiriya in NO si sporgesse dal finestrino anteriore destro della vettura andando ad urtare un palo di cemento presente sul margine destro della strada di cui il conducente non si era avveduto a causa del suo stato di ebbrezza alcolica ed al quale la vettura si era accostata in modo eccessivo, urto che lo catapultava fuori dall'abitacolo facendolo sbattere violentemente a terra e che determinò - a cagione delle gravi lesioni riportate- il decesso del ragazzo pag. 3/13 dopo circa sei mesi dall'accaduto. L'attore, rappresentava di essersi costituito parte civile unitamente alla madre ed al fratello del ragazzo nel procedimento penale iscritto al R.G .n. 1473/2011– n. 748/2015 r.g. gup Tribunale di Avezzano, e di avere poi deciso, a causa delle lungaggini di quel procedimento, di intraprendere autonoma azione civile, previo invito della Compagnia di assicurazione alla negoziazione assistita.
2. Si costituivano con rispettive comparse di risposta sia la compagnia assicurativa da un lato, che e , dall'altro, CP_2 Controparte_1 Parte_2 contestando l'avversaria ricostruzione tanto in punto di sussistenza del nesso causale tra il sinistro occorso a e l' exitus poi prodottosi, atteso Persona_1 il lungo tempo trascorso tra i due eventi, quanto in ordine all'assunto stato di ebbrezza alcolica del conducente del mezzo sul quale si trovava Persona_1 al momento dell'impatto, osservando in proposito che il comportamento tenuto dal conducente del mezzo fosse da considerarsi del tutto irreprensibile e che il sinistro fosse da imputare esclusivamente ad un'imprevedibile ed improvvisa azione del passeggero che repentinamente si slacciava la cintura di sicurezza e si sporgeva con tutto il busto fuori del finestrino, così catapultandosi fuori e battendo la testa a terra. Contestavano la domanda anche sul quantum essendo la pretesa esagerata e per alcune voci di danno, infondata.
3. Espletata l'istruttoria con acquisizione della documentazione prodotta e prova testimoniale, la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Giudice del Tribunale di Avezzano respingeva la domanda di risarcimento danni proposta da . Il Tribunale in primis Parte_3 reputava applicabile alla fattispecie la regola probatoria dettata dall'art. 2054 co. 1 c.c., in forza della quale il conducente dell'unico mezzo coinvolto va esente da responsabilità non già offrendo la prova della sua mancanza di colpa, ma dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che, ciò nonostante, l'evento pregiudizievole si è prodotto in quanto non ragionevolmente prevedibile né evitabile. Quindi, esaminate le prove testimoniale espletate e quindi le deposizioni rese dal terzo trasportato nel veicolo del convenuto nonché quelle di altri tre ragazzi – tutti uniti da amicizia sia con che con Persona_1
perciò ritenuti attendibili - che si trovavano nell'occasione a Parte_2 bordo di altra vettura che seguiva a poca distanza l'auto condotta da Parte_2 accertava che il sinistro si era verificato mentre il convenuto stava Parte_2 percorrendo con la sua auto, a bordo della quale viaggiava anche il Per_1
e , la strada comunale in salita di via Caduti di Nassiriya,
[...] Persona_2 in NO, e che improvvisamente il ragazzo, seduto sul sedile anteriore destro, si sporgeva dal finestrino e subito dopo veniva catapultato fuori dall'abitacolo. Evidenziava come tutti i testi escussi avessero negato di aver assistito all'impatto tra il corpo di ed il palo posto in prossimità della caduta a terra Persona_1 del ragazzo, avendo gli stessi chiarito di essere giunti in un primo tempo a diversa conclusione per aver confuso con del sangue una macchia rossa rinvenuta sul palo che poi era risultata essere semplice vernice e che il gesto compiuto dal giovane di sporgersi dal finestrino dopo essersi alzato dal sedile della postazione pag. 4/13 sulla quale stava viaggiando era stato da questi compiuto in modo repentino ed improvviso e dunque in maniera tale da non consentire a di Parte_2 apprestare alcun rimedio atto ad impedire il tragico evento. Escludeva che quanto accaduto fosse pertanto da ricondurre all'impatto tra il ragazzo ed il palo dell'illuminazione o ad un condotta di guida imperita del convenuto essendo invece da attribuire al comportamento di che si sporgeva con il Persona_1 busto dal finestrino sbilanciandosi e l'assoluta rapidità con cui il giovane si era slacciato la cintura di sicurezza e si era sporto dal finestrino e poi era caduto a terra doveva indurre a ritenere superata la presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 2054 co. 1 c.c., per non essere in alcun modo esigibile che
[...] in pochi secondi si rendesse conto del fatto che il suo passeggero aveva Parte_2 slacciato la sua cintura di sicurezza e quindi arrestasse immediatamente la marcia, così impedendo il fatto dannoso poi occorso. Riteneva che alcuna condotta illecita o imprudente potesse essere imputata al convenuto essendo rimasto indimostrato che il convenuto fosse in stato di ebbrezza alcolica e risultando dalla prova testimoniale che l'autovettura da questi condotta stava viaggiando a velocità non superiore a 40 km/h. Concludeva dunque per l'esclusione della responsabilità di per l'evento dannoso oggetto Parte_2 di giudizio e con essa anche della responsabilità solidale della proprietaria del mezzo. Condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della Compagnia di assicurazione da un lato e degli altri due convenuti, in solido, dall'altro.
4. Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello , Parte_1 censurandola, con il primo motivo, nella parte in cui il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità del conducente del veicolo Fiat Grande TO a bordo del quale viaggiava sul rilievo che non ha avuto Persona_1 Parte_2 nessuna possibilità “di apprestare alcun rimedio atto ad impedire il tragico evento”, essendo l 'occorso stato causato “dal comportamento anomalo (tenuto dal) sig. che ad un certo punto si è sporto con il busto fuori dal Persona_1 finestrino ed è caduto dall'abitacolo” per cui la repentinità ed imprevedibilità della condotta di quest'ultimo, ha impedito al conducente di rendersi conto di ciò che stava accadendo e di fare tutto il possibile per evitare il danno, liberandolo così dalla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 primo comma c.c.. Secondo l'appellante una corretta valutazione degli elementi di giudizio indicati nel testo della sentenza impugnata avrebbe dovuto condurre il Tribunale di Avezzano all'opposta conclusione, in quanto nel lasso temporale da quando si è slacciato la cintura e si è sporto con il busto dal finestrino il Persona_1 conducente del mezzo avrebbe avuto il tempo sufficiente per arrestare l'autoveicolo prima della caduta dell'amico, essendo seduto a distanza ravvicinata dallo stesso, ma essendo il guidatore in stato di ebbrezza non aveva prestato attenzione a ciò che il suo amico stava facendo. Con il secondo motivo l'appellante ha poi lamentato l'errata valutazione della condizione psico-fisica di da parte del giudice di prime cure che ha escluso appunto che lo Parte_2 stesso si trovasse in stato di ebbrezza nonostante in atti fosse stato prodotto certificato rilasciato dall'Ospedale Civile di Avezzano del 20.03.2011, con presa pag. 5/13 in carico di , alle ore 6,04, attestante lo stato di ebbrezza alcolica Parte_2 del medesimo, risultando un tasso alcolemico pari a 168,66 mg.d ed un'annotazione di servizio dove l'appuntato dei Carabinieri, dà atto Per_3 che tutti i ragazzi presenti al pronto soccorso subito dopo l'incidente e, quindi, anche , presentavano l'alito vinoso. L'appellante con il terzo Parte_2 motivo di gravame lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice del documento datato 30.01.2012 firmato dai convenuti e controfirmato dal loro legale nel quale viene dagli stessi ribadito che in occasione del sinistro
[...]
sporgendosi dal finestrino impattava contro il palo di cemento ivi Persona_1 esistente, affermazione che a parere dell'appellante avrebbe valenza di vera e propria confessione che contrasterebbe con le deposizioni rese dai testimoni – ritenuti invece attendibili – che cambiando la versione resa nell'immediatezza dell'accaduto, hanno poi escluso che abbia urtato contro il palo. Sulla Per_1 base delle esposte censure l'appellante ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
5. Si è costituita in giudizio l' che ha eccepito l'inammissibilità CP_2 dell'appello ex art. 348 bis cpc per mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto in quanto contenente affermazioni apodittiche che non contrasterebbero le motivazioni contenute nella sentenza impugnata. Ha poi chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
6. Si sono costituiti in giudizio e , per chiedere il Parte_2 Controparte_1 rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado. Hanno eccepito pregiudizialmente la preclusione dell'azione civile per tassativo precetto contenuto nel combinato disposto degli articoli 652 e 654 c.p.p., avendo il
Tribunale monocratico di Avezzano in sede penale escluso il nesso di causalità materiale tra azione ed evento, ed escluso che avesse tenuto al Parte_2 momento dell'incidente una condotta di guida anomala o comunque procedesse troppo vicino al margine destro della strada, ed ha altresì statuito che l'impatto con il palo è rimasto privo di riscontro fattuale e probatorio, per cui il giudicato penale sarebbe ostativo di un diverso apprezzamento dei fatti da parte del giudice civile e ciò renderebbe l'appello inammissibile/improcedibile Hanno poi chiesto il rigetto del gravame essendo infondati i motivi di censura addotti essendo emerso, anche in sede penale, che nessuna condotta anomala del conducente dell'autovettura fosse stata provata, né che lo stesso potesse arrestare il veicolo prima della caduta del ragazzo o potesse porre in essere qualsiasi altro comportamento atto ed evitare l'evento anche in considerazione del gesto imprevedibile e repentino posto in essere da , confermato dai Persona_1 testi escussi. Né risulterebbe provato che la condotta di guida di Parte_2 fosse compromessa dall'assunzione di alcool né che al momento del sinistro questi si trovasse in stato di ebbrezza, dovendo quindi concludersi che il sinistro ebbe a verificarsi per esclusiva colpa ed imprudenza del passeggero Per_1 per avere adottato all'interno dell'abitacolo un repentino ed imprevedibile
[...] comportamento ponendo la sua vita in pericolo. Inoltre, l'impatto del ragazzo con il palo di cemento - inizialmente supposto dallo e dagli amici presenti Parte_2
pag. 6/13 all'incidente che avevano scambiato una macchia di vernice rossa con sangue - è stato smentito dai rilievi effettuati dai Carabinieri che hanno appurato appunto la presenza di vernice per cui alcuna valenza confessoria potrebbe essere attribuita alla lettera richiamata dall'appellante.
7. All'udienza del 08.05.2024, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE 8. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata dal momento che Controparte_2 l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni che appaiono tali da non consentire di esprimere prime facie un immediato giudizio prognostico sulle probabilità di accoglimento dell'impugnativa, come d'altro canto già valutato dalla Corte prima della trattazione della causa.
9. Deve poi essere rigettata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del gravame determinata – secondo gli appellati - dalla preclusione Parte_2 dell'azione civile in ragione della sussistenza del giudicato penale costituito dalla sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Avezzano sezione penale n. 510/2021 di assoluzione atteso che, come da univoco indirizzo della Suprema Corte, peraltro richiamato anche dal giudice di prime cure nell'impugnata sentenza: “L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata "perché il fatto non costituisce reato"
(così come nella fattispecie in esame) non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale - attesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale sottolineata anche dalle
Sezioni Unite penali della S.C. (sent. n. 22065 del 2021) - compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale”. (Cass. 36638/2021; Cass., n. 4764/2016; Cass. n. 3376/2011, Cass. 13212/2010).
10. Superate quindi le eccezioni pregiudiziali, deve quindi procedersi all'esame dei motivi di gravame che, come sopra sussunti, consentono per la loro intima connessione una trattazione congiunta ma che devono essere respinti non potendo trovare condivisione per le ragioni di seguito esplicitate.
11. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha denunciato l'erroneo superamento da parte del giudice di primo grado della presunzione di responsabilità del conducente del veicolo prevista dall'art. 2054 primo comma c.c.. sul rilievo che il conducente dell'autovettura a bordo della quale al momento pag. 7/13 Per del sinistro viaggiava , nessun rimedio ha potuto apprestare per Persona_1 evitare l'evento, atteso il comportamento anomalo tenuto dal trasportato che in maniera repentina ed imprevedibile si slacciava la cintura e si sporgeva fuori dal finestrino cadendo dall'abitacolo senza consentire al guidatore neppure di arrestare la marcia del veicolo. Sostiene l'appellante che, al contrario, dal momento in cui si era slacciata la cintura di sicurezza al Persona_1 momento della caduta fuori dall'autovettura, vi erano tutte le condizioni per poter arrestare il veicolo su cui i due viaggiavano ed evitare così l'evento dannoso poi rivelatosi fatale, ciò in ragione del fatto che diversamente da quanto sostenuto nell'impugnata sentenza, aveva avuto il tempo necessario per potersi Parte_2 rendere conto che l'amico si era slacciato la cintura e si stava sporgendo dal finestrino, per cui avrebbe potuto arrestare la marcia del veicolo. Inoltre, attesa l'esiguità della distanza tra il sedile del guidatore e quello del passeggero, se il conducente non si è reso conto di quello che stava accadendo è perché lo stesso si trovava in stato di ebbrezza, erroneamente ritenuto indimostrato dal Tribunale di
Avezzano che, non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione in atti
(argomentazioni poste a sostegno del secondo motivo di appello). Ritiene inoltre l'appellante, nell'articolare il terzo motivo di gravame che, la circostanza secondo la quale dopo essersi sporto dal finestrino avrebbe Persona_1 impattato contro un palo di cemento posto a margine della carreggiata sarebbe dimostrata dal contenuto della lettera datata 30.1.2012 proveniente da entrambi i convenuti e controfirmata dal loro difensore che avrebbe valore di una vera confessione e che andrebbe a minare le deposizioni testimoniali rese dai giovani presenti all'accaduto da considerarsi quindi inattendibili.
12. I motivi di censura impongono dunque una doverosa rivisitazione del compendio probatorio il cui esito, tuttavia, depone per la conferma dell'impugnata sentenza da considerarsi scevra dai denunciati vizi.
13. Dall'istruttoria compiuta nel corso del giudizio di primo grado è emerso che
[...]
mentre viaggiava a bordo dell'autovettura Fiat Grande TO, Tg. Persona_1
CY 278 TV, di proprietà di , condotta da giunto in Controparte_1 Parte_2 via Caduti di Nassirya in NO, sporgendosi dal finestrino anteriore destro della vettura, si catapultava fuori dall'abitacolo, battendo il capo a terra. Il teste
- che si trovava sul sedile posteriore della stessa vettura - Persona_2 riferendosi a ha dichiarato : “l'ho visto che si è alzato e si è Persona_1 sporto dal finestrino e poi è caduto;
il tutto è avvenuto molto velocemente;
dato che abbiamo rinvenuto la maniglia sopra al finestrino lato passeggero rotta, ho capito che la caduta è stata dovuta alla rottura della maniglia”, in merito all'impatto contro il palo ha affermato: “non ho visto se ha sbattuto su un palo;
quando lo abbiamo soccorso si trovava a circa 5 metri dopo un palo e quindi sul momento abbiamo pensato che avesse sbattuto sul palo, poi successivamente quando abbiamo visto la maniglia rotta abbiamo pensato che fosse caduto a causa della rottura della maniglia;
preciso che la strada era in salita”; Per_2 non ricorda se nell'occorso indossasse la cintura di sicurezza ma ha Per_1
pag. 8/13 precisato: “posso dire che l'autovettura era dotata di segnale acustico nel caso in cui la cintura non fosse allacciata e non ricordo di aver sentito tale segnale, neppure quando il si è sporto dal finestrino, credo perché ciò è Per_1 avvenuto troppo velocemente”, ha altresì dichiarato che la macchina procedeva ad una velocità non superiore ai 40 km/h. È pacifico che nell'occorso la vettura Fiat TO condotta da era seguita dall'autovettura Chevrolet Parte_2
Matiz condotta da a bordo della quale si trovavano i passeggeri Controparte_5
e ha testimoniato di aver Controparte_6 Controparte_7 Controparte_5 visto la sagoma di “affacciarsi dal finestrino e immediatamente Persona_1 cadere. Dal vederlo affacciarsi al cadere è passato pochissimo tempo anche meno di due secondi”, ha dichiarato che la macchina di procedeva a Parte_2 velocità inferiore ai 30 km/h. “Ciò so in quanto anch'io procedevo a velocità analoga poiché la strada non consente velocità maggiore”, ha precisato che appena il è caduto lo ha fermato l'auto. In merito allo Per_1 Parte_2 specifico capitolo di prova relativo all'impatto con il palo ha dichiarato che: non ha colpito il palo come ho inizialmente pensato”, ha Persona_1 chiarito di aver inizialmente detto ciò ai Carabinieri poiché quella era stata la sua prima impressione dell'accaduto. Ricorda di aver notato sul palo una macchia rossa e di aver pensato che fosse sangue, poi, invece, si è accorto che era vernice e anche i Carabinieri hanno accertato che si trattava di vernice. Controparte_7 ha dichiarato di trovarsi nel sedile posteriore dell'autovettura condotta da ed ha riferito: “Non ricordo come l'incidente sia avvenuto. È stata una CP_5 frazione di secondo. Io ho visto solamente una sagoma che volava dalla macchina a terra. Penso dal finestrino. Ricordo che subito dopo l'incidente abbiamo trovato a terra la maniglia di appoggio della mano (il reggimano) posto in alto lato passeggeri sulla postazione anteriore dell'autovettura Grande TO…”, ha detto che: “entrambe le autovetture procedevano a velocità inferiore a 30 km/h tenuto conto della strada che era una salita ripida con sampietrini bianchi e lisci. La strada è stretta e non consente il transito congiunto di due autovetture” ed ha precisato che “…dopo l'incidente lo ha immediatamente fermato l'autovettura”. Riguardo alla circostanza Parte_2 inerente all'impatto di con il palo ha dichiarato che: “… appena Persona_1 avvenuto l'incidente abbiamo pensato che il sig. avesse colpito il palo. Per_1
Il giorno dopo però io ed altre persone, non saprei però indicare chi, siamo andati sul luogo dell'incidente ed abbiamo notato che sul palo c'era della vernice rossa e non il sangue del che era caduto quasi 5 metri più Per_1 sopra rispetto al palo come si poteva capire dal sangue che era sulla strada”. Anche il teste ha riferito che “ si è sporto dal Controparte_6 Persona_1 finestrino cadendo a terra”, “tra l'uscita dal finestrino e la caduta a terra è intercorso un brevissimo lasso di tempo, un istante”, ha anche detto che: “si è sporto dal finestrino ma non vi è stato l'urto con il palo” e a tal riguardo ha precisato che quella dell'impatto con il palo è stata la sua prima impressione
“solo dopo, preciso il giorno dopo l'incidente, ci siamo accorti che la macchia di sangue presente a terra era distante qualche metro dal palo e congiuntamente al sopralluogo con i Carabinieri, è stato constatato che la macchia rossa presente sul palo non era sangue bensì vernice rossa..”. Il teste all'epoca Testimone_1
pag. 9/13 dei fatti appuntato scelto in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di NO, ha dichiarato di essere intervenuto sul luogo dell'incidente dopo alcune ore dall'accaduto per effettuare delle verifiche e ha confermato che l'unico palo della luce presente sulla via Caduti di Nassirya si presentava macchiato di vernice rossa ed ha escluso che potesse trattarsi di sangue. Ha inoltre constatato che alcune macchie di sangue erano presenti sul manto stradale qualche metro oltre il palo in direzione di Piazza Aia.
14. Tutti i testimoni che hanno assistito al tragico incidente occorso a Per_1
( , hanno dichiarato di essere amici
[...] Per_2 CP_5 CP_7 CP_6 di vecchia data sia di quest'ultimo che di e considerata la Parte_2 paritetica equidistanza dalle parti, le loro sincrone deposizioni possono quindi ritenersi credibili non essendoci ragioni che minino la loro attendibilità. Gli stessi hanno concordemente testimoniato che nessun impatto si è verificato tra il giovane ed il palo di cemento posto sul margine destro della Per_1 carreggiata ed hanno coerentemente dato spiegazione in merito alle iniziali diverse dichiarazioni rese ai Carabinieri di NO ( ed anche sentite dal dott. sanitario di turno al 118 che era intervenuto in soccorso di Persona_4 [...]
e che ha testimoniano di aver ascoltato i ragazzi presenti che Persona_1 parlavano tra di loro di quanto successo) ai quali avevano invece riferito che il ragazzo dopo essersi sporto dal finestrino dell'auto e sedendosi sul montante della portiera aveva urtato con la spalla destra contro il palo di cemento venendo catapultato fuori dall'abitacolo e sbattendo la testa sul manto stradale. Quella - come dagli stessi riferito - era stata la loro prima impressione sull'accaduto perché avevano visto sul palo una macchia che avevano supposto trattarsi di sangue ma che in realtà era una macchia di vernice rossa come successivamente appurato anche dai Carabinieri e confermato in sede testimoniale dall'appuntato scelto, Peraltro, deve rilevarsi come non vi sia alcun riscontro oggettivo Tes_1 tra il congetturato urto della spalla del ragazzo ed il palo, non risultando elementi a suffragio di detta dinamica né dalla certificazione medica in atti, né dall'esame del manufatto in cemento effettuata dai Carabinieri durante il sopralluogo (nell'informativa del 20.03.2011 inviata alla Procura della Repubblica di Avezzano dal Maresciallo della stazione dei Carabinieri NO si legge: “da un sopralluogo effettuato nel luogo del sinistro, si aveva modo di constatare che effettivamente a poca distanza dal palo in cemento, erano presenti delle tracce di sangue sul manto stradale, opportunamente fotografate, mentre non si rilevano segni particolari sullo stesso palo”). Per le stesse ragioni, nessuna valenza probatoria di natura confessoria può essere attribuita – come richiesto dall'appellante – alla lettera del 30.1.2012 a firma dell'avv. Lucio Cotturone controfirmata dagli odierni appellati e , nella quale Controparte_1 Parte_2 si parla di un impatto del passeggero con un palo di cemento, Per_1 trattandosi della dinamica inizialmente ipotizzata.
15. Nessuno dei testimoni oculari riferisce di anomali comportamenti alla guida da pag. 10/13 parte di la notte dell'incidente. Il teste Parte_2 Controparte_5 conducente dell'autovettura che seguiva quella condotta da ha Parte_2 dichiarato che la Fiat TO viaggiava a velocità inferiore ai 30km/h, analoga velocità dallo stesso tenuta, e che “ teneva la destra”, ciò non significa Parte_2 tuttavia che l'autovettura fosse troppo accostata al margine destro della strada perché in tal caso l'autoveicolo avrebbe riportato abrasioni sul lato destro della carrozzeria essendo presente sul margine destro della strada un muretto in pietra
(vd. fascicolo dei rilievi fotografici effettuati dai Carabinieri di NO) e comunque lo specchietto retrovisore laterale destro avrebbe molto probabilmente urtato contro il palo di cemento ma in verità nessuna traccia di tal genere risulta essere stata rilevata sul veicolo condotto da sottoposto a sequestro Parte_2 dall'Autorità giudiziaria la mattina dello stesso 20.3.2011.
16. I testimoni hanno tutti concordemente riferito della repentinità dell'azione compiuta da che slacciatosi la cintura di sicurezza e sedutosi sul Persona_1 finestrino dell'auto dal quale si sporgeva, in pochi attimi è caduto fuori dall'abitacolo. Il teste non ricorda di aver sentito il segnale acustico della Per_2 cintura slacciata benché la macchina fosse dotata del segnalatore ciò a dimostrazione della rapidità con la quale il ragazzo dal momento in cui ha slacciato la cintura si è alzato dal sedile per andarsi a collocarsi sul finestrino, così da non aver dato tempo al sensore di occupazione del sedile di attivarsi.
L'imprevedibilità e la fulmineità dell'anomalo gesto compiuto dal giovane
[...]
– peraltro violativo anche dell'art. 169 c. 4 CdS che vieta a tutti i Per_1 passeggeri di veicoli a motore (esclusi motocicli e ciclomotori a due ruote) di assumere posizioni che determinino “sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo - ha di fatto impedito al conducente del veicolo di porre in essere qualsiasi tipo di manovra eversiva atta ad impedire l'evento, quindi ad esempio bloccare la marcia del mezzo (che tuttavia ha immediatamente fermato dopo l'incidente come riferito dai testi e , imporre al passeggero di CP_5 CP_7 riallacciare la cintura di sicurezza, ordinargli di rientrare nell'abitacolo. Stando a quanto riferito dai testimoni oculari tutto è accaduto molto in fretta e ciò elude la presunzione di colpa del conducente prevista dall'art. 2054 primo comma c.c. che nulla ha potuto fare per contrastare lo sconsiderato comportamento del passeggero e quindi il tragico incidente.
17. Neppure può condividersi l'assunto dell'appellante secondo il quale il conducente abbia peccato di “mancanza di attenzione” per non Parte_2 essersi accorto di ciò che l'amico stava facendo a causa del suo stato di ebbrezza, erroneamente esaminato dal giudice di prime cure che lo ha ritenuto indimostrato. Deve osservarsi che nessuno dei testi ha riferito di uno stato di ebbrezza di;
il certificato rilasciato dall'Ospedale Civile di Parte_2
Avezzano del 20.03.2011, con presa in carico dello , alle ore 6,04, Parte_2 attestante un tasso alcolemico pari a 168,66 mg.dl, non dimostra tuttavia che al momento dell'incidente avvenuto alle ore 4,00 circa questi fosse in stato di ebbrezza con conseguente alterazione delle condizioni psico-fisiche (il ragazzo pag. 11/13 dopo l'incidente è andato a casa ed è arrivato più tardi in ospedale e nessuno lo ha tenuto sotto controllo), inoltre, non si rinviene in atti “un'annotazione di servizio dove l'App. Marconi dei Carabinieri dà atto che tutti i ragazzi presenti al pronto soccorso subito dopo l' incidente e, quindi , anche il sig. Parte_2
, presentavano i sintomi dello stato di ebbrezza alcolica, come l'alito
[...] vinoso”, a cui viene fatto riferimento nell'atto si appello (pag.18). In ogni caso, non c'è prova che il predetto presunto stato di ebbrezza abbia influito causalmente sulla determinazione dell'incidente di cui si discute e sulla prontezza di riflessi del conducente dell'autoveicolo sul quale viaggiava , com'è Per_1 dimostrato dal fatto che, come si ricava dalle varie deposizioni testimoniali, dopo l'incidente ha subito fermato l'autovettura ed ha chiamato Parte_2 l'autombulanza per soccorrere l'amico, ha chiamato la guardia medica poiché l'autoambulanza tardava ad arrivare ed ha caricato l'amico ferito in macchina spostando il veicolo sino all'incrocio per essere più facilmente raggiunti dall'autoambulanza.
18. Per tutto quanto esposto l'appello deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore delle parti appellate e con liquidazione di un unico compenso quanto agli appellati e in quanto assistiti dallo stesso procuratore che Parte_2 Controparte_1 ha adottato per entrambi le medesime argomentazioni difensive. Le spese vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al
D.M. 147/2022 in base al valore dichiarato della controversia (euro 431.490,00), tenuto conto delle attività processuali effettivamente svolte (con esclusione della fase istruttoria non tenutasi).
19. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante - ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n°363/2021 pubblicata il 22.12.2021 del Parte_1
Tribunale di Avezzano ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di giudizio, che liquida, rispettivamente, per l'appellata da un lato e per gli altri CP_2 appellati in solido dall'altro, nella misura complessiva di € 14.239,00 per ciascuna parte, a titolo di compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
pag. 12/13 - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante- ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza in data 19.02.2025.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini
Il Presidente Dott. Francesco S. Filocamo
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