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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1570/2023
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1570/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
- Controparte_1 CP_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 27 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1570/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LITTERA PAOLO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA S. APOLLINARE, 1568 40050 CASTELLO DI SERRAVALLE presso il difensore avv. LITTERA PAOLO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2 AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO
DI BOLOGNA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza pronunziata dal Parte_2
Giudice di pace di in data 17 ottobre 2022, convenendo in CP_1
pagina 2 di 4 giudizio la per sentire annullare il verbale Controparte_1 della PM. elevante a suo carico contravvenzione ex art. 176 CdS.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando l'appello.
II. La sentenza impugnata non merita riforma e va perciò confermata.
La proprietaria dell'autovettura è stata sanzionata ex art. 176
CdS., in quanto “circolava senza necessità nella corsia di emergenza”.
La norma sanziona chi sosta nella corsia di emergenza, dato che tale sosta di emergenza “non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applica la disposizione di cui
l'articolo 175, comma 10”.
Consta per tabulas che il conducente il veicolo di CP_4
Part proprietà , come da sue dichiarazioni, dopo l'urto con l'autoarticolato condotto dall' “si fermò in corsia di Parte_3 emergenza” (doc. 3).
E' lo stesso dichiarante a riferire che “subito dopo giungeva sul posto personale autostradale e pattuglia della stradale”.
Ebbene, se risulta pacificamente il sinistro intervenuto tra il veicolo del e l'autoarticolato condotto dall' (v. CP_4 Parte_3 doc. 2), non è provato, da parte dell'appellante, che la sosta in corsia di emergenza sia stata giustificata appunto dal persistere da una situazione di “emergenza”.
Non risulta che sia intervento il carro attrezzi per rimuovere il veicolo incidentato;
almeno, dalle dichiarazioni del unico CP_4 elemento indiziario acquisito, la circostanza non risulta.
Resta con ciò confermata la permanenza non giustificata della vettura nella corsia di emergenza dell'autostrada e perciò legittima la contravvenzione elevata.
L'appello è perciò reietto.
pagina 3 di 4 Le spese processuali di grado seguono la soccombenza (art. 91
c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, come pure il cd. raddoppio del contributo unificato dovuto per il grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con ricorso in appello depositato in data Parte_1
26 febbraio 2023,
1. rigetta l'appello;
2. dichiara tenuto e condanna l'appellante a rimborsare le spese processuali di grado che si liquidano in complessivi € 730 (di cui €
300 per anticipazioni), oltre accessori, con obbligo di versare il contributo unificato dovuto per questo grado.
Modena, 27 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1570/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
- Controparte_1 CP_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 27 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1570/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LITTERA PAOLO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA S. APOLLINARE, 1568 40050 CASTELLO DI SERRAVALLE presso il difensore avv. LITTERA PAOLO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2 AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO
DI BOLOGNA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza pronunziata dal Parte_2
Giudice di pace di in data 17 ottobre 2022, convenendo in CP_1
pagina 2 di 4 giudizio la per sentire annullare il verbale Controparte_1 della PM. elevante a suo carico contravvenzione ex art. 176 CdS.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando l'appello.
II. La sentenza impugnata non merita riforma e va perciò confermata.
La proprietaria dell'autovettura è stata sanzionata ex art. 176
CdS., in quanto “circolava senza necessità nella corsia di emergenza”.
La norma sanziona chi sosta nella corsia di emergenza, dato che tale sosta di emergenza “non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applica la disposizione di cui
l'articolo 175, comma 10”.
Consta per tabulas che il conducente il veicolo di CP_4
Part proprietà , come da sue dichiarazioni, dopo l'urto con l'autoarticolato condotto dall' “si fermò in corsia di Parte_3 emergenza” (doc. 3).
E' lo stesso dichiarante a riferire che “subito dopo giungeva sul posto personale autostradale e pattuglia della stradale”.
Ebbene, se risulta pacificamente il sinistro intervenuto tra il veicolo del e l'autoarticolato condotto dall' (v. CP_4 Parte_3 doc. 2), non è provato, da parte dell'appellante, che la sosta in corsia di emergenza sia stata giustificata appunto dal persistere da una situazione di “emergenza”.
Non risulta che sia intervento il carro attrezzi per rimuovere il veicolo incidentato;
almeno, dalle dichiarazioni del unico CP_4 elemento indiziario acquisito, la circostanza non risulta.
Resta con ciò confermata la permanenza non giustificata della vettura nella corsia di emergenza dell'autostrada e perciò legittima la contravvenzione elevata.
L'appello è perciò reietto.
pagina 3 di 4 Le spese processuali di grado seguono la soccombenza (art. 91
c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, come pure il cd. raddoppio del contributo unificato dovuto per il grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con ricorso in appello depositato in data Parte_1
26 febbraio 2023,
1. rigetta l'appello;
2. dichiara tenuto e condanna l'appellante a rimborsare le spese processuali di grado che si liquidano in complessivi € 730 (di cui €
300 per anticipazioni), oltre accessori, con obbligo di versare il contributo unificato dovuto per questo grado.
Modena, 27 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4