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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/09/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5112/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale F. e G. Falcone n. 45, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lepera che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore - convenuta contumace
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere il presente ricorso e, per l'effetto,
condannare la società resistente , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Sig.ra Pt_1
, le differenze retributive sopra specificate (e di cui al citato conteggio redatto
[...]
dalla Fisascat Cisl di Cosenza allegato e spillato al ricorso), quantificate in € 4.459,73 (di
cui € 814,74 a titolo di TFR) o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere
in corso di causa e che stabilirà il Giudice, anche in via equitativa, oltre interessi e
rivalutazione con decorrenza come per legge. Col favore delle spese e competenze di lite da
distrarre in favore del difensore, anticipatario …”.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato attività lavorativa per l'associazione convenuta dal 9.10.2023 al 31.7.2024, assunta con la qualifica di addetto all'infanzia con funzioni educative, livello 3° CCNL Scuole settore privato, con contratto a tempo determinato e parziale;
che non erano state corrisposte le mensilità di maggio, giugno e luglio 2024, il TFR, i ratei della 13^ e le festività. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 30.4.2025 è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 16.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il rapporto di lavoro tra le parti risulta provato dalla documentazione (certificato storico del
Centro per l'Impiego di Cosenza, buste paga) versata in atti dalla parte ricorrente.
Considerato che la parte convenuta è restata contumace, sicché non ha fornito la prova del pagamento delle somme chieste dalla ricorrente, secondo l'onere spettante, la domanda deve essere accolta nei termini in cui è formulata, dandosi seguito al conteggio allegato da parte ricorrente, che appare correttamente formulato, anche tenendo conto delle diverse buste paga allegate in atti.
Conseguentemente, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 4.459,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 4.459,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite,
che si liquidano in €. 1.030,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 20.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5112/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale F. e G. Falcone n. 45, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lepera che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore - convenuta contumace
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere il presente ricorso e, per l'effetto,
condannare la società resistente , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Sig.ra Pt_1
, le differenze retributive sopra specificate (e di cui al citato conteggio redatto
[...]
dalla Fisascat Cisl di Cosenza allegato e spillato al ricorso), quantificate in € 4.459,73 (di
cui € 814,74 a titolo di TFR) o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere
in corso di causa e che stabilirà il Giudice, anche in via equitativa, oltre interessi e
rivalutazione con decorrenza come per legge. Col favore delle spese e competenze di lite da
distrarre in favore del difensore, anticipatario …”.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato attività lavorativa per l'associazione convenuta dal 9.10.2023 al 31.7.2024, assunta con la qualifica di addetto all'infanzia con funzioni educative, livello 3° CCNL Scuole settore privato, con contratto a tempo determinato e parziale;
che non erano state corrisposte le mensilità di maggio, giugno e luglio 2024, il TFR, i ratei della 13^ e le festività. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 30.4.2025 è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 16.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il rapporto di lavoro tra le parti risulta provato dalla documentazione (certificato storico del
Centro per l'Impiego di Cosenza, buste paga) versata in atti dalla parte ricorrente.
Considerato che la parte convenuta è restata contumace, sicché non ha fornito la prova del pagamento delle somme chieste dalla ricorrente, secondo l'onere spettante, la domanda deve essere accolta nei termini in cui è formulata, dandosi seguito al conteggio allegato da parte ricorrente, che appare correttamente formulato, anche tenendo conto delle diverse buste paga allegate in atti.
Conseguentemente, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 4.459,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 4.459,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite,
che si liquidano in €. 1.030,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 20.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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