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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/10/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI TT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/10/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1942 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNA DE Parte_1
ANGELIS, ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
[...]
HARALD MASSIMO BONURA, resistente
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio in opposizione ad atto di precetto notificato in data 24.3.2023 unitamente a copia del decreto ingiuntivo n. 270/2022 emesso nel procedimento Rg. 5476/2022 per euro 45.651,97, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, azionato dalla in relazione agli anni 2008, 2010, 2011, 2012, CP_1
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
2. Sostiene il ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, asseritamente notificatole il 25.11.2022 tramite indirizzo pec, notifica ritenuta irregolare, ed agisce quindi contestualmente in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità dell'azione monitoria dell'Ente in considerazione della precedente attivazione della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale per i medesimi crediti previdenziali;
deducendo di non svolgere più attività di geometra e di essersi cancellata dalla fin dal 2008 (all. 7), contestando comunque il quantum debeatur e la CP_1 prescrizione quinquennale (ex art. 3, c. 9, l. 335/1995) dei contributi previdenziali.
3. Si è costituita la sostenendo la regolarità della notifica effettuata alla CP_1
PEC della professionista come estratta dal registro INI-PEC, e chiedendo quindi l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto tardiva e della opposizione agli atti esecutivi in quanto relativa a profili attinenti la cognizione. In subordine, nel merito l'ente riconosce di aver in precedenza notificato ruoli esattoriali in relazione a parte del credito ma esclude che ciò ridondi in una nullità del successivo decreto ingiuntivo, ed anzi sostenendo che la mancata opposizione di dette cartelle comporterebbe l'incontestabilità di crediti da esse portati, relativi alle annualità dal 2008 fino al 2017.
Ancora, l'ente ha sostenuto comunque la correttezza degli importi a fronte dell'obbligo di contribuzione minima conseguente alla mera iscrizione alla cassa e della conformità delle sanzioni rispetto alle previsioni regolamentari, e la debenza delle somme, non prescritte a fronte degli atti interruttivi posti in essere.
4. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
5. La prima questione controversa tra le parti è quella sottesa all'opposizione ex art. 617
c.p.c. ed attiene alla regolarità della notifica del decreto ingiuntivo posto alla base del precetto, effettuata a mezzo PEC all'indirizzo professionale della ricorrente contenuto nel registro INI-PEC. Dalla ritenuta invalidità di detta notifica la ricorrente intende far discender l'effetto recuperatorio in relazione alle cesure di merito portate dall'opposizione al decreto ingiuntivo.
6. Quanto all'opposizione agli atti esecutivi, sostiene la ricorrente che la notifica del d.i. sarebbe avvenuta nella casella di posta elettronica certificata concessale nel 2009 dall'Ordine dei
Geometri e asseritamente non più accessibile già dal 2017 e comunque a far data dal 18.3.2021 (data del cambio di gestore della PEC).
7. La ricorrente non ha mai negato la titolarità e la piena funzionalità ricettiva della casella
PEC su cui è stata effettuata, obbligatoria a norma dell'art. 16 d.l. 185/2008.
8. Trova conseguentemente applicazione l'art. 60-ter del dPR 29 settembre 1973, n. 600 nonché l'art. 7 quater, comma 6, del d.l. 193/2016, per cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), e la notifica si intende perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio (cfr. anche Sez. 1 - , Ordinanza n. 12134 del 06/05/2024).
9. Sostiene tuttavia la ricorrente che la procedura di recupero del PIN implicasse l'accesso alla sicché la cancellazione dalla l'avrebbe privata della possibilità di accedere alla CP_1 CP_1
PEC e quindi di conoscere le comunicazioni che le venivano inviate. La resistente ha negato che l'accesso alla casella PEC fosse gestito da . Pt_2
10. Dall'all. 8 al ricorso risulta effettivamente che la procedura di recupero implicasse l'accesso all'area riservata della da cui la ricorrente si era cancellata fin dal 30.8.2018 CP_1
(all. 7).
11. La ricorrente, tuttavia, pur avendo rappresentato (e documentato, appunto con l'all. 8) di essere consapevole delle difficoltà di accesso alla propria casella PEC fin dal 2021, non risulta essersi attivata per porre rimedio a tale situazione, foriera di importanti implicazioni a fronte della richiamata obbligatorietà del domicilio fiscale e della piena validità delle notifiche effettuate sullo stesso.
12. Conseguentemente, pur volendo riqualificare la domanda come di rimessione in termini per l'opposizione a decreto ingiuntivo, la stessa non potrebbe essere accolta non essendo dimostrata l'incolpevolezza con riguardo alla tardività dell'odierna opposizione.
13. Ne consegue il rigetto dell'opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c., e l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto tardiva, con assorbimento di ogni altra questione.
14. A fronte della natura delle parti e dei diritti invocati e considerate le seppur parziali risultanze documentali menzionate, sussistono nel caso di specie ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1942 /2023 r.g.:
- Rigetta l'opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c.,
- dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo,
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 23/10/2025
Il Giudice
SI TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI TT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/10/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1942 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNA DE Parte_1
ANGELIS, ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
[...]
HARALD MASSIMO BONURA, resistente
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio in opposizione ad atto di precetto notificato in data 24.3.2023 unitamente a copia del decreto ingiuntivo n. 270/2022 emesso nel procedimento Rg. 5476/2022 per euro 45.651,97, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, azionato dalla in relazione agli anni 2008, 2010, 2011, 2012, CP_1
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
2. Sostiene il ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, asseritamente notificatole il 25.11.2022 tramite indirizzo pec, notifica ritenuta irregolare, ed agisce quindi contestualmente in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità dell'azione monitoria dell'Ente in considerazione della precedente attivazione della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale per i medesimi crediti previdenziali;
deducendo di non svolgere più attività di geometra e di essersi cancellata dalla fin dal 2008 (all. 7), contestando comunque il quantum debeatur e la CP_1 prescrizione quinquennale (ex art. 3, c. 9, l. 335/1995) dei contributi previdenziali.
3. Si è costituita la sostenendo la regolarità della notifica effettuata alla CP_1
PEC della professionista come estratta dal registro INI-PEC, e chiedendo quindi l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto tardiva e della opposizione agli atti esecutivi in quanto relativa a profili attinenti la cognizione. In subordine, nel merito l'ente riconosce di aver in precedenza notificato ruoli esattoriali in relazione a parte del credito ma esclude che ciò ridondi in una nullità del successivo decreto ingiuntivo, ed anzi sostenendo che la mancata opposizione di dette cartelle comporterebbe l'incontestabilità di crediti da esse portati, relativi alle annualità dal 2008 fino al 2017.
Ancora, l'ente ha sostenuto comunque la correttezza degli importi a fronte dell'obbligo di contribuzione minima conseguente alla mera iscrizione alla cassa e della conformità delle sanzioni rispetto alle previsioni regolamentari, e la debenza delle somme, non prescritte a fronte degli atti interruttivi posti in essere.
4. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
5. La prima questione controversa tra le parti è quella sottesa all'opposizione ex art. 617
c.p.c. ed attiene alla regolarità della notifica del decreto ingiuntivo posto alla base del precetto, effettuata a mezzo PEC all'indirizzo professionale della ricorrente contenuto nel registro INI-PEC. Dalla ritenuta invalidità di detta notifica la ricorrente intende far discender l'effetto recuperatorio in relazione alle cesure di merito portate dall'opposizione al decreto ingiuntivo.
6. Quanto all'opposizione agli atti esecutivi, sostiene la ricorrente che la notifica del d.i. sarebbe avvenuta nella casella di posta elettronica certificata concessale nel 2009 dall'Ordine dei
Geometri e asseritamente non più accessibile già dal 2017 e comunque a far data dal 18.3.2021 (data del cambio di gestore della PEC).
7. La ricorrente non ha mai negato la titolarità e la piena funzionalità ricettiva della casella
PEC su cui è stata effettuata, obbligatoria a norma dell'art. 16 d.l. 185/2008.
8. Trova conseguentemente applicazione l'art. 60-ter del dPR 29 settembre 1973, n. 600 nonché l'art. 7 quater, comma 6, del d.l. 193/2016, per cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), e la notifica si intende perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio (cfr. anche Sez. 1 - , Ordinanza n. 12134 del 06/05/2024).
9. Sostiene tuttavia la ricorrente che la procedura di recupero del PIN implicasse l'accesso alla sicché la cancellazione dalla l'avrebbe privata della possibilità di accedere alla CP_1 CP_1
PEC e quindi di conoscere le comunicazioni che le venivano inviate. La resistente ha negato che l'accesso alla casella PEC fosse gestito da . Pt_2
10. Dall'all. 8 al ricorso risulta effettivamente che la procedura di recupero implicasse l'accesso all'area riservata della da cui la ricorrente si era cancellata fin dal 30.8.2018 CP_1
(all. 7).
11. La ricorrente, tuttavia, pur avendo rappresentato (e documentato, appunto con l'all. 8) di essere consapevole delle difficoltà di accesso alla propria casella PEC fin dal 2021, non risulta essersi attivata per porre rimedio a tale situazione, foriera di importanti implicazioni a fronte della richiamata obbligatorietà del domicilio fiscale e della piena validità delle notifiche effettuate sullo stesso.
12. Conseguentemente, pur volendo riqualificare la domanda come di rimessione in termini per l'opposizione a decreto ingiuntivo, la stessa non potrebbe essere accolta non essendo dimostrata l'incolpevolezza con riguardo alla tardività dell'odierna opposizione.
13. Ne consegue il rigetto dell'opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c., e l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto tardiva, con assorbimento di ogni altra questione.
14. A fronte della natura delle parti e dei diritti invocati e considerate le seppur parziali risultanze documentali menzionate, sussistono nel caso di specie ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1942 /2023 r.g.:
- Rigetta l'opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c.,
- dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo,
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 23/10/2025
Il Giudice
SI TT