Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6107/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.01.2025, visti gli atti, esaminata la documentazione prodotta, letta la Ctu depositata e ritenuta la stessa chiara ed esaustiva, rigetta la richiesta di rinnovo della relazione tecnica, rigetta le istanze istruttorie perché superflue ai fini del decidere oltre che in parte documentali, lette le conclusioni delle parti,
PQM
decide la causa come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 6107 del ruolo generale per gli affari conten- ziosi dell'anno 2021
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tra
(C.F.: ), sito in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli alla via Piave n.188, in persona dell'amministratore p.t., dott.
[...]
, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Na- CP_2 C.F._1
poli alla Via Giuseppe Ricciardi n. 10, presso lo studio dell'Avv. Eugenio
M. Patroni Griffi (C.F.: ), dal quale è rappresentato C.F._2
e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione;
PEC: Email_1
OPPONENTE
(P. IVA E C.F. ), in persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_2
p.t. sig. (c.f. ), con sede in Napoli Controparte_4 C.F._3
alla via Cupa Gerolomini alle Due Porte n. 8/A, elett.te dom.ta in Napoli al- la via Pietro Colletta n.35, presso lo studio dell'avv. Damiano Iuliano (C.F.
), dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura al- C.F._4
legata all'atto di costituzione;
PEC: Email_2
[... it. Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come rese all'udienza del 23.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal è fondata e pertan- Parte_1
to il decreto ingiuntivo opposto n. 453/2021 del 21/01/2021 va revocato.
È necessario premettere che nell'ambito del giudizio di opposizione moni- torio occorre procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria, a fronte delle deduzioni dell'opponente e delle eccezioni sollevate. Preme, infatti, in punto di diritto sottolineare che l'opposizione a decreto ingiunti- vo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale
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non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consi- deri che, per l'espressa previsione dell'art.643 c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, nulla rilevando in senso contra- rio l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incom- be a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario discende che il giudice dell'opposizione non valu- ta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spe- se, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acquisito in corso di causa.
Tanto premesso, in relazione alla prima doglianza sollevata dal CP_5
, giova evidenziare che la fattura costituisce senz'altro titolo idoneo per
[...]
l'emissione del decreto ingiuntivo, come pacificamente affermato dalla giu- risprudenza e, pertanto, ne integra pienamente i requisiti per l'emissione.
Tuttavia, essendo le fatture nel giudizio di opposizione documenti unilate- rali e provenienti dalla parte che vuole giovarsene, non possono costituire prova in favore della stessa, né determinare un'inversione dell'onere proba- torio nel caso in cui la parte, contro la quale è prodotto, contesti il diritto, come nel caso di specie, anche relativamente alla sua entità oltreché alla sua esistenza (Cass. Civ. sent. n. 9.542/2018). Dunque, l'onere di provare la fondatezza e l'entità della pretesa creditoria grava sull'opposta che, nella
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specie, non forniva sufficienti elementi probatori a sostegno del proprio credito.
Orbene, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, dalla lettura del contratto e degli atti in corso di causa risultano fatti pacifici e non con- testati, quindi, provati, le circostanze secondo cui, con delibera condomi- niale assunta in data 21.12.2017 la riceveva dal CP_3 [...]
l'incarico per opere di manutenzione straordinaria CP_1
dell'impianto fognario di raccolta delle acque bianche e nere nella parte in- terna del fabbricato condominiale per un costo totale di €44.459,63, meglio descritte nel Computo Metrico di offerta allegato al contratto (cfr. doc.
1- fasc. parte opposta).
In quella stessa sede, il affidava all'ing. la progetta- CP_1 CP_6
zione del nuovo impianto e la Direzione dei Lavori, con l'incarico di indi- viduare le immissioni abusive e di valutare con l'amministratore condomi- niale i lavori ed i costi per la regolamentazione, nonchè le ripartizioni di spesa. Risulta poi che, in data 09.06.2018 l'opposta stipulava con il Con- dominio un contratto di appalto per i lavori anzidetti, specificati nel compu- to metrico estimativo alla lettera A e nel capitolato alla lettera C, lavori che avrebbero dovuto iniziarsi in data 30.06.2018 e da svolgersi entro e non ol- tre il termine perentorio del 21.12.2018, pena pagamento da parte della so- cietà appaltatrice di una penale per ritardata consegna dell'opera (cfr. all A
e C, doc.
5- fasc. parte opponente).
All'art. 6 del contratto di appalto si precisava poi che la ditta appaltatrice si sarebbe dovuta attenere unicamente alle lavorazioni pattuite e, in caso di opere non previste ma strettamente necessarie al proseguimento dei lavori, si sarebbe impegnata alla loro esecuzione, previa autorizzazione dell'amministratore di condominio o del Direttore dei lavori e dietro paga- mento delle relative fatture (cfr. contratto di appalto). Risulta ancora che, in data 12.07.2019 la C.E.C. ultimava i lavori come preventivati e consegnava
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l'opera realizzata, benché fosse stato pattuito come data finale dei lavori il
21.12.2018, per poi eseguire ulteriori lavorazioni extra non previste, a suo dire, necessarie al proseguimento dei lavori, come da allegato collaudo fi- nale redatto dal Direttore dei lavori per un importo di €4.085,78 aggiuntivo rispetto a quello originariamente pattuito di € 44.459,65, pari alla differen- za tra quanto originariamente previsto e la somma di €48.545,41, somma secondo il Direttore dei lavori spettante alla società opposta per le lavora- zioni extra contrattuali, come da contabilità finale allegata agli atti (cfr. doc. 5 – fasc. monitorio). Detta contabilità veniva poi accettata dalla CP_3
con riserve ed in seguito rivalutata nella somma di € 6.834,74 dal Di-
[...]
rettore dei Lavori mediante alcune osservazioni allegate agli atti (cfr. doc. 6
e 7– fasc. parte opposta). Del pari risulta che, per il restante importo di
€23.866,70, oggetto del decreto ingiuntivo de quo, stante le contestazioni del pervenute all'opposta con nota del Direttore del Lavori in CP_1
data 30.07.2020, la C.E.C. inviava tramite Pec del 06.10.2020 la fattura n.
42/001 all'amministratore del , fattura rimasta poi Parte_2
insoluta.
Orbene, nel caso di specie, ad essere in discussione non è il rapporto inter- corrente tra le parti, sufficientemente provato e mai contestato, ma unica- mente la debenza dell'importo ingiunto, in quanto a fondamento del credito opposto la depositava agli atti, oltre alla fattura anzidetta, altresì la CP_3
contabilità presentata dal D.L. e le riserve alla medesima formulate per le lavorazioni extra contrattuali non previste e per gli ulteriori costi di rimo- zione dei materiali di risulta sostenuti, senza tuttavia fornire alcuna prova della necessaria esecuzione delle stesse ai fini del completamento dell'opera inizialmente pattuita e della rimozione di tali materiali.
Sul punto, la ditta appaltatrice non forniva alcuna prova né di aver smaltito le quantità di materiale di risulta dichiarate nella propria contabilità, né di aver allegato le fatture di pagamento dello smaltimento che afferma aver
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effettuato, ovvero i formulari rilasciati dall'impianto di messa in riserva, stoccaggio e trattamento dei rifiuti, attestanti l'effettivo smaltimento degli stessi a norma di legge, documentazione peraltro richiestale dal direttore dei lavori a mezzo pec del 25.07.2020, ma mai pervenuta né, tanto meno, allegata agli atti.
Suddetta documentazione avrebbe consentito l'acquisizione di elementi uti- li al fine di verificare la fondatezza del credito vantato dall'opposta e, più nello specifico, il corretto smaltimento dei materiali provenienti dagli scavi, le esatte quantità dei materiali e dei rifiuti edili prodotti, l'effettiva distanza dell'impianto di messa in riserva, stoccaggio e trattamento dei rifiuti dal cantiere, nonché di dare un valore economico certo alle voci della contabi- lità.
Al riguardo, l'unico formulario che risulta essere stato consegnato dalla
C.E.C. è quello proveniente dalla ditta Eco Varu ed attestante la quantità smaltita dall'impianto pari a 1,5 metri cubi di rifiuti, mentre invece nella contabilità della ditta appaltatrice opposta è riportata una quantità di 210,06 metri cubi, peraltro ad una distanza inferiore ai 10 Km. (cfr. all. 25 - For- mulario rilasciato dalla ditta Eco Varu s.r.l. del 31.05.2019). Al riguardo, ai sensi della normativa di riferimento del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito del trasporto da parte dalle imprese edili, lo smaltimento dei rifiuti deve es- sere accompagnato da un formulario di identificazione, munito delle indi- cazioni relative ai soggetti attivi del trasporto (produttore del rifiuto, tra- sportatore e destinatario), al rifiuto oggetto del trasporto (codice CER, quantità, caratteristiche di pericolo, ecc.), alla data ed al percorso dell'instradamento. È infatti notorio che, il formulario di identificazione è redatto in quattro parti, compilato, datato e firmato dal produttore o dal de- tentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore, di cui una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e da- tate dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasporta-
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tore che provvede a trasmetterla al detentore. Le copie del formulario de- vono essere conservate per 5 anni da parte dell'imprenditore edile, quale produttore dei rifiuti da costruzione e demolizione e soggetto giuridico te- nuto alla compilazione dei formulari. La sua responsabilità, ai sensi dell'art. 188, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, per il corretto recupero o smaltimento è esclusa solo in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti au- torizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il de- tentore abbia ricevuto il formulario, controfirmato e datato in arrivo dal de- stinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportato- re, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare co- municazione alla provincia della mancata ricezione del formulario, ricezio- ne ovvero comunicazione che, nella specie, non risultano essere mai perve- nute all'opponente.
A tanto si aggiunga che, ai sensi dell'art. 6 del contratto di appalto, la CP_3
si impegnava ad eseguire lavorazioni extra contrattuali solo se stretta-
[...]
mente necessarie alla conclusine dell'opera e previa autorizzazione dell'amministratore del condominio ovvero del Direttore dei lavori, auto- rizzazione che, nella specie, non è mai intervenuta né risulta allegata agli atti, nè tanto meno risulta agli atti la prova della comunicazione al Direttore dei lavori ovvero al committente ente di gestione da parte della società op- posta dell'incremento dell'appalto oltre il 50% del prezzo pattuito per le la- vorazioni extracontrattuali espletate.
Sul punto, è principio costante in giurisprudenza che le voci del Computo
Metrico posto a base dell'appalto non possono essere modificate né elimi- nate. Nell'ipotesi in cui si verifichi che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, alcune lavorazioni non siano più necessarie o tecnicamente non eseguibili, oppure che si renda necessario eseguire opere prima non contemplate, la corretta modalità di redazione del computo metrico finale dovrà essere quello di non alterare l'elenco delle voci, bensì di indicare ze-
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ro a fianco delle voci non eseguite e, al più di aggiungere quelle relative al- le opere resesi necessarie (cfr. Cass Civ. sez. I, 7 giugno 2012, n. 9246).
Parimenti, il credito vantato dall'opposta troverebbe fondamento nelle ri- serve da essa comunicate in data 15.07.2020 alla contabilità consegnata dall'amministrazione, riserve che, tuttavia, non dimostrano alcuna interve- nuta autorizzazione agli ulteriori lavori né da parte del direttore dei lavori, né del committente , né tanto meno possono considerarsi suffi- CP_1
ciente prova della necessarietà delle stesse al completamento dell'opera inizialmente commissionata alla CP_3
Analogamente non può dirsi con riguardo all'opponente, il quale forniva sufficientemente prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del cre- dito vantato dall'opposta. Lo stesso eccepiva infatti che, a fondamento del credito vantato dall'opposta, vi fossero lavori extracontrattuali, e non già opere vere e proprie, non strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto, nonché, alcune spese sostenute per lo smaltimento dei materiali utilizzati nell'esecuzione dei lavori, oggetto di spropositate riserve da parte della CP_3
e mai autorizzate né documentate dal opponente.
[...] CP_1
Del pari, quest'ultimo eccepiva che l'opposta non solo fosse perfettamente a conoscenza delle modalità, dei termini e delle condizioni operative del contratto di appalto, ma altresì dello stato dei luoghi oggetto dei lavori pat- tuiti, come dimostrano le dichiarazioni nell'offerta presentata dalla C.E.C, in cui la stessa ammetteva testualmente di “aver preso visione dei luoghi che saranno oggetto dei lavori”, per poi richiedere ulteriori somme per le difficoltà economiche riscontrate nella rimozione dei materiali di risulta.
Tali determinazioni trovano valido riscontro probatorio altresì nelle deter- minazioni della Ctu espletata in corso di causa, che si ritengono integral- mente recepite, secondo cui il calcolo delle riserve sia stato effettuato dalla opposta in maniera errata. In particolare, si riportano le conclusioni del
CTU in merito: “alcune delle riserve formulate appaiono infatti strumenta-
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li a costruire a posteriori un percorso formale che potesse portare a recu- perare importi non riconosciuti dal D.L; la riserva n. 2 che riguarda la so- stituzione della Voce 5 con la nuova Voce 46 (riguardanti entrambe il tra- sporto a rifiuto) è effettivamente, come evidenziato dal DL, un modo indi- retto per richiedere nuovamente quanto l'Impresa chiedeva con la Voce 22
(sovrapprezzo per trasporto a rifiuto oltre i 10 km) della propria contabili- tà finale e che il DL non riconosceva;
sempre con riferimento alla Voce 22, si rileva come nel CM Estratto della contabilità l'Impresa sviluppi i con- teggi relativi alla voce con le stesse modalità del DL ma computando quan- tità e percentuali diverse di materiali. Poi, con la Riserva, l'Impresa ritiene che la Voce non sia più idonea a rappresentare l'attività svolta che deve invece essere contabilizzata con una diversa voce di tariffa e, pertanto, porta in negativo la Voce in esame e inserisce la nuova Voce 46. Fermo re- stando che la Voce che si vorrebbe sostituire fa parte del computo iniziale che è parte integrante del Contratto, lo scrivente CTU non può esimersi dal rilevare il salto logico tra la contabilità finale dell'Impresa e la riserva presentata. Nel CM Estratto della contabilità, infatti, non solo non vi è traccia della riserva ma, anzi, la Voce viene quantificata dall'Impresa at- traverso lo sviluppo di specifici e propri calcoli”. Ed ancora,
“l'introduzione della nuova Voce 47 (relativa alla scarriolatura di mate- riali sciolti), di cui si chiede il pagamento con la riserva n. 18, è una forma diversa di richiedere nuovamente quanto l'Impresa aveva già chiesto con la Voce 21 della propria contabilità finale (sempre relativa a scarriolatura di materiali sciolti) e che il DL non aveva accolto nella sua contabilità”.
In definitiva, secondo le determinazioni della Ctu, risultano come Importi dei lavori contabilizzati dal DL €42.213,57, esclusi i lavori extra;
dei lavori extra (voci 20, 23, 34, 38 del CM finale) €9.949,40; dei lavori extra a cari- co di singoli condòmini (voce 35 del CM finale) €3.000,00; tenuto conto delle riserve in aumento e diminuzione, per un totale, senza ribasso, di
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€58.516,28.
Applicando al totale sopra determinato il ribasso del 12% si ottiene l'importo di €51.494,33 di cui €2.640,00, secondo il deliberato dell'Assemblea condominiale del 30.06.2020, a carico dei condomini che avevano realizzato gli allacciamenti irregolari. All'importo sopra determi- nato vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza e l'Iva come per legge, calco- lata dal Ctu nella misura del 2,0% dell'importo totale e pari ad €1.170,33.
Esaminati dunque tutti gli atti di causa e tenuto conto della Ctu espletata, si rileva che l'importo dovuto alla C.E.C. dal è pari ad € CP_1
52.374,43 al netto del ribasso e comprensivo di IVA e che il CP_1
ha versato alla C.E.C., in più soluzioni, la complessiva somma di €
53.543,46, come da fatture allegate agli atti relative tutte al periodo di espletamento dei lavori pattuiti (cfr. fatture all. 30 -fasc. parte opponente).
Alla luce di tutto quanto suesposto, l'opposizione proposta dal
[...]
va accolta e il decreto ingiuntivo n. 453/2021 del Parte_3
21/01/2021 va revocato per infondatezza della pretesa creditoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi i cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onora- rio Dott.ssa Annalisa Speranza, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal in persona Parte_3
dell'amministratore pro tempore, nei confronti di in persona CP_3
del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provve- de:
• accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro CP_3
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tempore, e per l'effetto:
- revoca il Decreto Ingiuntivo n. 453/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 21.01.2021, in persona della Dott.ssa Notaro;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00, oltre € 118,50 per spese vive, oltre ac- cessori come per legge, pone in via definitiva le spese di CTU a carico della porte soccombente.
Così deciso in Napoli, il 24.03.2025
Il Giudice on dott.ssa Annalisa Speranza
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