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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 46642.2021
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Verbale di udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.pc. con modalità ai sensi dell'art. 127 bis CPC (remoto)
Giudice Istruttore, gop dott.ssa Maria Josè Meola
Nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato e promossa
Da
Parte_1 attore/i contro
Controparte_1 convenuto/i
e nei confronti di
terzo/i chiamato/i
Oggi, 04 febbraio 2025, alle ore 12,00, sono comparsi, dinanzi alla dott.ssa Maria Josè Meola, in collegamento da remoto mediante l'applicativo Microsoft Teams:
per parte attrice, l'avv. Arturo Amore;
Parte_1
per parte convenuta, , l'avv. Francesca d'Orsi Parte_2
Il giudice, prede atto
- della autodichiarazione di identità dei procuratori delle parti, come sopra verbalizzata;
- della dichiarazione dei difensori che non sono in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti,
collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
I procuratori delle parti chiedono darsi lettura della Sentenza.
Il giudice
Da lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza.
Il giudice, terminata l'udienza, invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo pagina 1 di 13 Microsoft Teams è avvenuto regolarmente.
Il giudice prende atto della suddetta dichiarazione da parte di tutti i procuratori collegati e deposita, qui di seguito, la Sentenza.
Il giudice dott.ssa Maria Josè Meola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SESTA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, gop Dott.ssa Maria Josè Meola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 46642/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. COLLESI ALESSANDRA e AMORE ARTURO Parte_1 P.IVA_1
( ) VIA CAVALLI, 42 10138 TORINO;
con elezione di domicilio in VICO PESCE, 5 85025 MELFI C.F._1
presso avv. COLLESI ALESSANDRA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
D'ORSI FRANCESCA, con elezione di domicilio in Via Cesare Fracassini 4 00196 ROMA, presso e nello studio dell'avv.
D'ORSI FRANCESCA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
pagina 2 di 13 Con Atto di Citazione dell'11\11\2021, adiva il suintestato Tribunale, evocando in giudizio la Parte_1 [...]
, deducendo che, nell'esercizio della propria attività di autotrasporto di merci per Parte_2 Parte_2
conto di terzi, avvalendosi di autisti dipendenti, e, in parte, di subvettori, in data 23\09\2019 aveva concluso un contratto di trasporto di merci per conto di terzi, con la (cfr. punti 1. e 2. della premessa del Controparte_2
contratto di traporto del 23\09\2019, all. doc. 1). Le merci trasportate riguardavano: “generi vari”, e cioè “alimentari secchi e della tipologia “deperibili”, cioè prodotti ortofrutticoli, latticini, salumi, ittico e carni porzionate e confezionate, le quali necessitano di trasporto a temperatura controllata” . In data 22\10\2020 Controparte_2
affidava a un servizio di trasporto, consistente nel prendere in consegna, il 23\10\2020, la merce
[...] Parte_1
(alimentare e non alimentare) di cui al DDT 608274 (cfr doc. 2) presso un magazzino COOP in Anzola dell'Emilia
(BO), e riconsegnarla presso un altro magazzino COOP, sito in Anagni (FR), entro il 26\10\2020. A sua volta, Parte_1
affidava (in subtrasporto) l'esecuzione del servizio di trasporto in questione, alla
[...] Controparte_3 CP_4
individuata sulla piattaforma specificamente creata per lo scopo di ricerca di vettori. Detta ultima società, in data
[...]
22\10\2020, a mezzo posta elettronica, inviava a la visura C.C.I.A.A, il DURC (doc. 3), nonché la polizza Parte_1
contro la responsabilità vettoriale (doc. 4); verificata la regolarità della documentazione, inviava l'ordine di Parte_1
trasporto alla (doc. 5), e questa, sempre con posta elettronica, lo restituiva firmato (doc. 6). Controparte_3 CP_3
comunicava, tramite mail, alla anche il nominativo dell'autista incaricato, sig. e la
[...] Parte_1 Testimone_1
sua utenza telefonica, n. 333/6688672 (doc. 7); a sua volta, comunicava alla che Parte_1 Controparte_2
avrebbe affidato al subvettore l'esecuzione del servizio di traporto. All'esito di ciò, Controparte_3 [...]
Controparte_
nella persona di , si metteva in contattato telefonico con l'autista indicato dalla Parte_3 CP_3
il quale forniva il numero di targa del veicolo che avrebbe eseguito il trasporto ed indicava una seconda utenza
[...]
telefonica (n. 370/36.18.153) da utilizzare in caso di necessità, comunicava inoltre, che la consegna della merce sarebbe avvenuta già nella giornata del 23\10\2020. , dopo che un camion prese in consegna la merce ad Anzola dell'Emilia, CP_5
la stessa non giunse a destinazione. cercò di mettersi in contatto con l'autista della Parte_1 Controparte_3
senza riuscirvi;
inviò anche una mail alla per chiedere le ragioni del mancato arrivo a destinazione Controparte_3
del camion (doc. 8), senza però ottenere risposta. Allora, una volta reperite le utenze telefoniche della CP_3
sull'elenco telefonico, alla sua telefonata di risposta, gli fu comunicato, dall'impiegata della che loro nulla Controparte_3
sapevano del trasporto in questione, in quanto la società non aveva mai ricevuto alcun ordine di trasporto. Sostanzialmente
non aveva mai ritirato la merce da Anzola dell'Emilia, perciò, non avrebbe mai potuto consegnarla a CP_3
destinazione. giunse quindi alla conclusione che la merce era stata trafugata, per cui, in data 26\10\2020, Pt_1
pagina 3 di 13 presentava denunzia querela contro ignoti (doc. 9). All'esito della vicenda, Centrale Adriatica Società Cooperativa aveva addebitato alla l'intero ammontare del danno patito, pari a €. 59.806,92 (doc. 10); a sua volta, Controparte_2 [...]
addebitava alla l'intero ammontare del danno, compensandolo con i noli dovuti alla Controparte_2 Parte_1
(doc. 11). Poiché aveva stipulato con Parte_1 Parte_1 Parte_2
[..
, rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, polizza di assicurazione n. 07533404694775, contro la responsabilità civile del vettore stradale e per i danni alle merci trasportate (doc. 12), provvedeva a denunziare il sinistro al broker, con PEC 15\07\2021, invitando la Compagnia a corrisponderle l'importo del danno patito, consistente nel risarcimento corrisposto alla (doc. 13); epperò, la Compagnia contestava il fondamento Controparte_2
della pretesa risarcitoria, adducendo che il contratto di subtrasporto intercorso tra e Parte_1 Controparte_3
sarebbe nullo per violazione del divieto della terza subvezione (doc. 14).
Nel ritenere l'inesistenza di alcuna violazione del divieto di subvezione, essendo legittimata ad essere tenuta indenne dei danni patiti in ragione del sinistro denunciato, adiva l'odierno Tribunale, e nel proprio Atto rassegnava le Parte_1
seguenti
CONCLUSIONI
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
- dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la , Parte_2
rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della della capitale somma di €. 59.806,92, maggiorata degli interessi ai sensi del Parte_1
D.Lgs. 231/2002, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che fosse per risultare più esatta, in via principale a titolo di indennizzo assicurativo dovuto in base alla polizza, e in subordine in via di surroga e/o di regresso, in qualità di terzo adempiente l'altrui obbligazione risarcitoria, e comunque in veste di cessionario di ogni diritto derivante dalla perdita della merce;
- con il favore delle spese e con ogni consequenziale statuizione di legge.
Istaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta , che contestava tutto Parte_2
quanto dedotto ed eccepito dall'attrice, e faceva rilevare che, la polizza in essere con nr. 075334046947755, Parte_1
era destinata a coprire i danni da Responsabilità Civile del Vettore stradale e quelli alle merci trasportate, polizza su fatturato noli. Nel caso di specie, aveva rigettato il sinistro, attesa la nullità – per violazione di legge – del contratto di subtrasporto tra l'assicurata e la con contestuale inoperatività della copertura per l'affidamento Pt_1 Controparte_3
pagina 4 di 13 al subvettore, perché tale responsabilità non è di natura contrattuale – come vettore stradale, unica responsabilità coperta dalla norma – ma di natura extracontrattuale e quindi escluso dall'ambito di operatività della copertura assicurativa.
Precisava che il DDT 608274 del 23\10\2020 (cfr. doc. 2 attr.) indica quale vettore la Controparte_2
Cont regolarmente iscritta all'Albo trasportatori per conto terzi. Vieppiù, il contratto tra e (cfr. art. 13 doc. 1 Pt_1
attrice) prevede espressamente il divieto di subvezione, per cui, nel caso che qui ci occupa, avendo concluso il Pt_1
contratto di subvezione con , ha violato il divieto imposto, per cui il contratto è nullo ex lege, Controparte_6
quindi privo di effetti con conseguente esclusione dell'operatività della copertura assicurativa. Precisava inoltre che,
riguardo l'assunta sporta denuncia\querela, da parte di contro ignoti (cfr. doc. 9), agli atti di causa, non vi Parte_1
sono elementi a supporto dell'esito di detta denuncia, ed in ogni caso, detti fatti non sono opponibili alla Compagnia di assicurazione.
Eccepiva poi, in diritto, ed in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Evidenziava ancora l'inoperatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 CGP RCV 2006 con conseguente infondatezza, nel merito, della domanda di atteso che la garanzia della Società è subordinata alla Parte_1
condizione che l' non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore. Ribadiva che l'unico Parte_4
titolo di responsabilità che la polizza prevede è quello del “vettore”, figura prevista e disciplinata dall'art. 1678 CC;
la polizza RCV, infatti, tutela l' per i danni alle merci derivanti dalla sua responsabilità, nella tradizionale Controparte_7
forma da “presa in consegna a riconsegna” con eventuali garanzie aggiuntive che le parti possono concordare tra loro. Nel
caso specifico, la polizza non potrà trovare applicazione perché: 1) il trasporto è stato effettuato da un soggetto “non autorizzato all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti”; 2) l'affidamento al sedicente CP_3
non è legittimo e quindi intrinsecamente non autorizzato ai sensi delle leggi vigenti;
3) In ogni caso, l'affidamento al sedicente , in virtù della nullità del contratto di sub subtrasporto, può farsi rientrare solo Controparte_6
nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, che rimane esclusa dalla predetta norma di cui all'art. 1678 CC.
Evidenziava ancora che, nel caso di specie, la polizza della non può trovare applicazione anche in ragione della Pt_1
radicale inoperatività della copertura ai sensi dell'art. 13 condizioni speciali di polizza, sezione “Responsabilità
civile del Vettore stradale” rubricato “dolo ed appropriazione indebita”, ove, in caso di liquidazione, risulta pattuita l'applicazione dello scoperto del 20% con il minimo di € 250,00.
pagina 5 di 13 Eccepiva ancora l'inoperatività della Polizza alla fattispecie per cui è causa, per effetto di quanto previsto all'art. 14
condizioni speciali di polizza (copertura della colpa grave dell'assicurata), laddove il fatto denunciato non è riconducile ad alcuna delle ipotesi contemplate dalla norma, con evidente carenza di operatività della copertura assicurativa invocata.
Eccepiva ancora l'intervenuta decadenza ex art. 1915 e 1916 c.c. dall'indennizzo assicurativo per violazione dell'art. 23
CGP RCV 2006 e /o, in ogni caso, la riduzione dell'indennizzo in ragione dell'effettivo pregiudizio subito dall'assicurato.
Contestava anche, in capo all'attrice, la carenza di prova riguardo alla validità ed esistenza della copertura al momento del sinistro nonché la produzione del fatturato noli, idonea a supportare la odierna domanda giudiziale, con evidenze sua infondatezza. Laddove, a fondamento della propria pretesa ha prodotto la polizza assicurativa (cfr. doc. 12) Parte_1
con scadenza 31\12\2019; essendo il sinistro dell'ottobre 2020, l'attrice dovrà produrre l'appendice di rinnovo comprensiva della quietanza di pagamento del premio e comunicazione fatturato noli per l'anno 2020.
Contestava inoltre la domanda della nei confronti della compagnia, anche con riferimento al quantum debeatur, Pt_1
atteso che l'assicurata, ha ritenuto sufficiente, a fini probatori del quantuum debeatur, produrre l'avvenuta compensazione
Cont noli/ danno con;
epperò il doc. 18 non è idoneo allo scopo, perché non quietanzato e/o accompagnato dalla distinta di
Cont pagamento, né risulta provato l'asserito pagamento dell'addebito della Coop nei confronti della (cfr. doc. 10
dell'attrice).
Precisava inoltre, che, ove fosse stata riconosciuta la responsabilità civile vettoriale della con conseguente Pt_1
riconoscimento di operatività della copertura, ex art. 13 CGP RCV 2006, in ogni caso, l'obbligazione della Compagnia va limitata nell'ambito del massimale di polizza ex art. 2 patti speciali e devono essere applicati gli scoperti di cui all'art. 3
patti speciali di polizza, con applicazione di uno scoperto, a carico dell , del 10% in aggiunta a quelli Parte_4
eventualmente già previsti in polizza e la franchigia pattuita.
Nel caso di specie, la merce (cfr. doc. 2 dell'attrice) pesava 15.342,92 kg, pertanto, in denegata e non concessa ipotesi di operatività della copertura in favore della in assenza della prova della colpa grave secondo quanto previsto e Pt_1
disciplinato dall'art. 14 patti speciali – l'obbligazione massima della compagnia potrà essere, in virtù di quanto previsto dall'art. 13 CGP RCV 2006 – per euro 15.342,92 euro, al lordo dell'applicazione degli scoperti e franchigie di polizza ex art. 3 Condizioni speciali di polizza, del 10% con il minimo di € 250,00 e della franchigia fissa di € 125,00, il tutto comunque entro e non oltre il massimale di polizza di cui all'art. 2 condizioni speciali di € 44.000 per i trasporti nazionali.
Con esclusione, in ogni caso, degli interessi ex art. D.LGS 231/2002, in quanto non è provato il pagamento assunto come fatto (dalla con compensazione noli. Pt_1
pagina 6 di 13 La convenuta si opponeva alle domande subordinate avanzate da segnatamente quella “in via di surroga e/o di Pt_1
regresso, in qualità di terzo adempiente l'altrui obbligazione risarcitoria” e quella “comunque in veste di cessionario di ogni diritto derivante dalla perdita della merce”, perché entrambe improcedibili ed inammissibili nei confronti della
Compagnia, perché, quest'ultima, carente di legittimazione passiva rispetto alle stesse, atteso che ella è compagnia assicuratrice della sola per la sua responsabilità, pertanto, la legittimazione attiva rispetto alla polizza spetta Pt_1
unicamente alla in termini di malleva ed indennizzo, per cui sia la domanda di surroga/regresso che quella in Pt_1
termini di cessionario, non possono rientrare nell'ambito della copertura assicurativa invocata.
Nel proprio scritto rassegnava le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via pregiudiziale in rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, con ogni conseguente pronuncia in rito;
In via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda della nei confronti della Compagnia e comunque, nel merito accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura ai Pt_1
sensi dell'art. 1 patti speciali di polizza sezione prima “Responsabilità del vettore Stradale” per le motivazioni diffusamente esposte nel paragrafo II della trattazione in diritto e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda della Pt_1
improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola;
In via sempre principale ed assorbente, accertare e dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda della nei confronti della Compagnia e comunque, nel merito accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura Pt_1
assicurativa ai sensi dell'art. 12 CGP RCV 2006 per le motivazioni diffusamente esposte nel paragrafo III della trattazione in diritto e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda della improcedibile, inammissibile e Pt_1
comunque nel merito infondata, rigettandola;
In via principale ed assorbente nel merito, accertare e dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda della nei confronti della Compagnia e comunque, nel merito accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura Pt_1
assicurativa l'inoperatività della copertura assicurativa ex art. 13 condizioni speciali di polizza per le motivazioni diffusamente esposte nel paragrafo IV della trattazione in diritto e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda della improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola Pt_1
In via principale ed assorbente nel merito, accertare e dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda della nei confronti della Compagnia e comunque, nel merito accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura Pt_1
pagina 7 di 13 assicurativa l'inoperatività della copertura assicurativa ex art. 14 condizioni speciali di polizza per le motivazioni diffusamente esposte nel paragrafo V della trattazione in diritto e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda della improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola Pt_1
In via principale nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1915 e 1916 c.c. dall'indennizzo assicurativo per violazione dell'art. 23 CGP RCV 2006 e /o comunque sulla riduzione dell'indennizzo in ragione del pregiudizio subito dall'assicuratore per le motivazioni diffusamente esposte nel paragrafo VI della trattazione in diritto e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda della improcedibile, inammissibile e comunque nel merito Pt_1
infondata, rigettandola
In via principale nel merito, accertare e dichiarare la radicale carenza di prova con riferimento alla validità ed esistenza della copertura al momento del sinistro e comunque, sulla comunicazione del fatturato noli, ed in ogni caso, accertare e dichiarare radicale carenza di prova con riferimento al fatto costitutivo della domanda e conseguente l'inoperatività
della copertura assicurativa e comunque sul quantum della domanda della per le ragioni ampiamente Pt_1
esposte nel paragrafo VII della trattazione in diritto e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda della Pt_1
improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, e non provata rigettandola In subordine, nella denegata e non concessa ipotesi in cui si riconoscesse implicata una responsabilità civile vettoriale della accertare e Pt_1
dichiarare l'applicazione dei limiti ex art. 1696 c.c. e conseguentemente, nella ancor più denegata e non concessa ipotesi di operatività della copertura, ex art. 13 CGP RCV 2006, e per l'effetto limitare l'obbligazione della Compagnia il tutto comunque entro e non oltre il massimale di polizza ex art. 2 patti speciali ed applicati gli scoperti di cui all'art. 3 patti speciali di polizza per le ragioni diffusamente esposte nel paragrafo VIII della trattazione in diritto.
In via di ulteriore subordine, nell'ancor più denegata e non concessa ipotesi di accoglimento della domanda della Pt_1
nei confronti della Compagnia, nella ancor più denegata e non concessa ipotesi di operatività della copertura, al di fuori dei limiti vettoriali, e per l'effetto limitare l'obbligazione della Compagnia il tutto comunque entro e non oltre il massimale di polizza ex art. 2 patti speciali in caso di inapplicabilità dei limiti (€ 150.000,00) ed applicati gli scoperti di cui all'art. 14 e/o
13 e/o 11 dei patti speciali di polizza delle norme comuni a tutte le sezioni, in aggiunta a quello stabilito dall'art. 13.3 delle
CGP RCV 2006 espressamente pattuito in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza, senza applicazione di alcun limite massimo di scoperto per le ragioni diffusamente esposte nel paragrafo IX della trattazione in diritto;
In ogni caso, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità e comunque infondatezza delle domande subordinate della nei confronti della Compagnia per le motivazioni diffusamente Pt_1
esposte nel paragrafo X della trattazione in diritto e per l'effetto, rigettarle;
pagina 8 di 13 con vittoria di spese competenze ed onorari.
Espletata l'istruttoria sia essa orale che documentale, la causa viene oggi definita con Sentenza.
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Preliminarmente va affrontata la questione, sollevata dalla convenuta, , Parte_2
afferente alla nullità del contratto di subtrasporto, “per violazione di legge, tra l'assicurata e la Pt_1 Controparte_3
con contestuale inoperatività della copertura per l'affidamento al subvettore, perché tale responsabilità non è più di natura
contrattuale – come vettore stradale, unica responsabilità coperta dalla norma – ma di natura extracontrattuale e quindi
escluso dall'ambito di operatività della copertura assicurativa” ciò in quanto, il DDT 608274 del 23\10\2020 (cfr. doc. 2
della parte attrice) indica quale vettore la regolarmente iscritta all'Albo trasportatori per Controparte_2
Cont conto terzi;
il contratto tra e (cfr. art. 13 doc. 1 attrice) prevede espressamente il divieto di subvezione, per Pt_1
cui, nel caso che qui ci occupa, avendo concluso il contratto di subvezione con , ha Pt_1 Controparte_6
violato il divieto imposto, di conseguenza questo ultimo contratto è nullo ex lege, quindi privo di effetti, con esclusione dell'operatività della copertura assicurativa. L'eccezione è infondata e va pertanto rigettata;
va dato atto che, le operazioni di movimentazione delle merci, sia a livello nazionale che internazionale, possono coinvolgere numerosi operatori del mondo della logistica e dei trasporti, che si sostanziano nelle figure dello spedizioniere, del vettore, dello spedizioniere-
vettore e dell'operatore terminalista. Nella fattispecie per cui è causa, le figure che assumono rilevo sono quella dello spedizioniere e quella del vettore;
il primo è l'operatore professionale che si occupa di organizzare il trasporto per conto del proprio cliente (cfr. art. 1737 c.c.), egli, ricevute le istruzioni dal committente, si adopera per organizzare la spedizione della merce, preoccupandosi, in primo luogo, di incaricare il vettore più idoneo ad eseguire il trasporto (cfr. art. 1739 c.c. precisa che “nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a
osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo”).
Il vettore è il soggetto che assume su di sé l'obbligo di eseguire il trasporto (cfr. art. 1693 c.c.). La differenza fondamentale tra il vettore e lo spedizioniere consiste, dunque, nel fatto che, mentre il primo si obbliga ad eseguire il trasporto assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, il secondo si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome e per conto del committente, il contratto di trasporto.
Nella fattispecie per cui è causa, si rileva che, al punto 1 della premessa del contratto quadro, la Controparte_2
viene definita “un operatore logistico che svolge servizi di trasporto e di magazzino per conto di propri clienti”, tra
[...]
cui Centrale Adriatica Soc. Coop, facente parte del marchio COOP” (punto 2 della premessa); rivestendo detta qualità
pagina 9 di 13 (operatore logistico), è da considerarsi committente del trasporto (e non primo vettore) per cui non si è verificata alcuna violazione del divieto di sub-vezione di secondo livello;
è evidente quindi che, nel caso de quo, si è verificata una catena consentita dalla legge, in quanto la Centrale Adriatica è cliente della (operatore logistico) a sua Controparte_2
volta committente di (primo vettore); di conseguenza l'affidamento del trasporto da parte della Pt_1 Parte_1
alla non ha mai violato il divieto di sub vezione di secondo livello ex D.Lgs. 286/205. Controparte_3
Va dato inoltre atto che, l'art. 13 del contratto di trasporto (intercorso tra e vieta al Controparte_2 Parte_1
vettore “di avvalersi di altri trasportatori per l'esercizio della tratta stradale dei Trasporti che gli verranno Parte_1
affidati” (doc. 1), ma il divieto non preclude l'operatività della polizza, atteso che la clausola opera solo tra la
[...]
e la Ciò anche in ragione del fatto che aveva Controparte_2 Parte_1 Controparte_2
espressamente autorizzato ad avvalersi di un subvettore, in deroga al divieto contrattualmente pattuito, come Parte_1
previsto dall'art. 6 ter, comma 1, del D.Lgs. 21.11.2005, n. 286, (secondo cui “il vettore incaricato della prestazione di un
servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel
corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura)”. Tale circostanza è emersa in corso di causa, all'esito della raccolta prova orale;
ed invero, il teste , responsabile dell'Ufficio Traffico della T&M Logistica Integrata Parte_3
s.r.l., escusso all'udienza del 20\05\2024 (innanzi al Trib. di Bari, delegato) ha dichiarato: “posso riferire che i dati del
trasportatore/autista mi vennero forniti dalla , per cui la sapeva Parte_1 Controparte_2
perfettamente che la aveva affidato ad un subvettore l'esecuzione del servizio di trasporto, senza sollevare Parte_1
rilievi di sorta(…)”. E' evidente quindi che non è affetto da nullità il contratto intercorso tra e Parte_1 [...]
Controparte_2
Acclarata quindi la validità del contratto intercorso tra e riguardo al merito Parte_1 Controparte_2
della controversia, afferente all'accertamento del diritto, in capo all'odierna attrice, ad essere risarcita dalla Compagnia di assicurazione convenuta, si rileva, che l'art. 13 della Polizza, prevede che “(…)la Compagnia deve tenere “indenne la
Contraente, sia in ambito RCV, sia in ambito di Garanzia Danni per Conto, per risarcimenti/indennizzi che fossero dovuti
in conseguenza di dolo, appropriazione indebita, truffa e/o raggiri, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati da:
subvettori e rispettivi dipendenti, ovvero col concorso degli stessi” (cfr. doc. 12); è evidente quindi che la Compagnia si è
impegnata ad indennizzare l'assicurato ove si verifichi uno dei suddetti illeciti, commessi dal subvettore, ove non si tratti di ipotesi escluse dalla clausola di cui all'art. 21 della polizza (rischi esclusi), con conseguente operatività della copertura assicurativa anche in caso di appropriazione indebita, truffa o comunque sottrazione delle merci perpetrate dal subvettore,
rispettivi dipendenti e ausiliari, indipendentemente dal fatto se quest'ultimo (sub vettore) fosse titolare o meno di pagina 10 di 13 autorizzazione al trasporto. A supporto di detto assunto interviene anche il contenuto dell'art. 11 delle Condizioni Generali
di Polizza, che, combinato con il disposto dell'art. 13, comma 3° delle medesime Condizioni, fa superare anche la mancata operatività nelle ipotesi previste dall'art. 14 C.G. di Polizza.
Va dato atto che l'attrice ha fornito la prova dell'esistenza e della validità del Contratto di Assicurazione, mediante produzione della Polizza n. 075334046947755, con validità dal 04\12\2018 al 31\12\2019 (doc. 12), mai disconosciuta dalla convenuta, e dell'avvenuto pagamento dei premi assicurativi (cfr. docc. 20 – 21), per cui non sussistono dubbi riguardanti il suo diritto ad essere risarcita, atteso che risulta documentalmente provato che:
- l'assicurazione “ha per oggetto la responsabilità civile della Contraente, nella sua qualità di spedizioniere/vettore, vettore o sub-vettore, materiale o contrattuale, durante i trasporti terrestri stradali e/o combinati, per perdite e danni alla merce trasportata con automezzi di proprietà e/o di terzi, nei casi e nei limiti in cui tale responsabilità risulti a carico del
Contraente in forza della Legge nazionale o convenzione internazionale applicabile al trasporto assicurato (quale a titolo esemplificativo ma non limitativo il DL 286, la convenzione CMR ed eventuali successive modifiche) (cfr. Patti Speciali,
Sezione Prima: Responsabilità del Vettore Stradale, art. 1: doc. 1);
- che l'assicurazione “è espressamente estesa a coprire, per conto degli aventi diritto, i rischi di danni e perdite alle merci trasportate nei casi, nei limiti e secondo le modalità di seguito espressamente stabilite” (cfr. Sezione Seconda: Garanzia
danni per conto, art. 4: doc. 1).
Per quanto riguarda la responsabilità vettoriale della la stessa emerge in ragione del contenuto dell'art. Parte_1
1693, 1° comma, c.c., che dispone: “Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il
trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è
derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del
mittente o da quello del destinatario”. Il vettore, quindi, contrae la responsabilità ex recepto, e risponde della perdita e dell'avaria della merce trasportata, a meno che non fornisca la prova che la perdita o l'avaria sia stata determinata da causa non imputabile (Cass. 14.11.2006 n. 24209; Cass. 14.07.2003 n. 10980). Nel caso che qui ci occupa, il titolo della colpa grave è palese, considerato che la merce è stata affidata ad un soggetto, individuato tramite una piattaforma, che ha, poi, trafugato la merce affidatagli.
Va dato inoltre atto, che, ai sensi dell'art. 13 CGP RCV 2006, alla fattispecie per cui è causa, devono essere applicati i limiti di responsabilità vettoriale “entro e non oltre il massimale di polizza ex art. 2 patti speciali ed applicati gli scoperti di
cui all'art. 3 patti speciali di polizza”, nella misura di 1 euro per kg. di merce perduta, che pesava, complessivamente,
15.342,92 kg., per cui l'obbligazione massima della compagnia, da riconoscere all'attore, è di € 15.342,92, al lordo pagina 11 di 13 dell'applicazione degli scoperti e franchigie di polizza, ex art. 3 Condizioni speciali di polizza del 10% con il minimo di €
250,00 e della franchigia fissa di € 125,00, senza interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002, con ciò determinando il complessivo importo di spettanza della nella somma di € 13.683,63 (così emergente: importo massimo (ex art. Parte_1
2) € 15.342,92 – 1.534,29 (10% di scoperto) = 13.808,63 -125,00 (franchigia) = 13.683,63).
Si ritiene che il diritto vantato dalla nei confronti della Compagnia di Assicurazione convenuta, attiene solo Parte_1
all'indennizzo assicurativo in base alla polizza vettoriale;
non può invece esserle riconosciuto l'ulteriore diritto all'indennizzo per conto di chi spetta, perché per tale voce, difetta di legittimazione attiva, in quanto le Parte_1
merci erano di proprietà della Centrale Adriatica Soc. Coop. e era solo depositaria delle stesse, per cui Controparte_2
sarebbe stata Centrale Adriatica Soc. Coop., legittimata ad agire direttamente nei confronti della per la Parte_1
perdita della merce, non vi è giustificazione alcuna riguardo il ristoro dei danni da parte di in favore di Parte_1 [...]
Controparte_
Riguardo la quantificazione del danno a nulla rileva, la documentazione prodotta dall'attrice, costituita dalla fattura (cfr.
doc. 18) da cui emerge il prezzo di acquisto della merce da parte della Centrale Adriatica Soc. Coop., e la misura del risarcimento corrisposto dalla alla Centrale Adriatica Controparte_2
Società Cooperativa, e dalla alla (docc. 10 – 11), considerato che la liquidazione Parte_1 Controparte_2
dell'indennizzo, come sopra detto, deve (ed è stata) quantificata a termini di polizza. Ed invero, le domande svolte in via subordinata dalla devono essere disattese, perché non opponibili alla convenuta Compagnia di assicurazione, Parte_1
la quale, in virtù del contratto tra loro intercorso, assicura la contraente per la sua responsabilità di vettore stradale, pertanto,
la legittimazione attiva rispetto alla polizza spetta unicamente alla in termini di malleva ed indennizzo;
Parte_1
mentre la domanda di surroga/regresso e quella in termini di cessionario, non rientrano nell'ambito della copertura assicurativa per cui è causa;
così come non vi rientra la domanda di risarcimento a titolo di cessionario, atteso che, in atti,
risulta la sola cessione della che, non è opponibile alla Compagnia, in quanto il contratto per cui è causa, è CP_2
una polizza di responsabilità ex art. 1917 c.c. il cui unico legittimato attivo è la Parte_1
Considerato, in ogni caso, l'accoglimento della domanda attorea afferente alla sorte capitale, la convenuta Compagnia di
Assicurazione rimane soccombente anche per le spese e competenze di causa, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Accoglie la domanda attorea e, acclarato il diritto di ad essere tenuta indenne, ai sensi della sola Parte_1
polizza vettoriale, del danno conseguente ai fatti per cui è causa, dichiara tenuta la convenuta Parte_2
pagina 12 di 13 , rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, in persona del suo legale Parte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della della somma capitale di € 13.683,63 Parte_1
oltre interessi come per legge.
2) Per effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna , Parte_2
rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della della somma capitale di € 13.683,63 oltre interessi come per legge. Parte_1
3) Condanna altresì la convenuta, , rappresentanza Generale e Parte_2
Direzione per l'Italia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice,
delle spese e competenze di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese, € 4.000,00 per Parte_1
onorario, oltre IVA, CPA ed Rf come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in Cancelleria.
Milano 04\02\2025.
il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
pagina 13 di 13
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Verbale di udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.pc. con modalità ai sensi dell'art. 127 bis CPC (remoto)
Giudice Istruttore, gop dott.ssa Maria Josè Meola
Nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato e promossa
Da
Parte_1 attore/i contro
Controparte_1 convenuto/i
e nei confronti di
terzo/i chiamato/i
Oggi, 04 febbraio 2025, alle ore 12,00, sono comparsi, dinanzi alla dott.ssa Maria Josè Meola, in collegamento da remoto mediante l'applicativo Microsoft Teams:
per parte attrice, l'avv. Arturo Amore;
Parte_1
per parte convenuta, , l'avv. Francesca d'Orsi Parte_2
Il giudice, prede atto
- della autodichiarazione di identità dei procuratori delle parti, come sopra verbalizzata;
- della dichiarazione dei difensori che non sono in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti,
collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
I procuratori delle parti chiedono darsi lettura della Sentenza.
Il giudice
Da lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza.
Il giudice, terminata l'udienza, invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo pagina 1 di 13 Microsoft Teams è avvenuto regolarmente.
Il giudice prende atto della suddetta dichiarazione da parte di tutti i procuratori collegati e deposita, qui di seguito, la Sentenza.
Il giudice dott.ssa Maria Josè Meola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SESTA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, gop Dott.ssa Maria Josè Meola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 46642/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. COLLESI ALESSANDRA e AMORE ARTURO Parte_1 P.IVA_1
( ) VIA CAVALLI, 42 10138 TORINO;
con elezione di domicilio in VICO PESCE, 5 85025 MELFI C.F._1
presso avv. COLLESI ALESSANDRA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
D'ORSI FRANCESCA, con elezione di domicilio in Via Cesare Fracassini 4 00196 ROMA, presso e nello studio dell'avv.
D'ORSI FRANCESCA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
pagina 2 di 13 Con Atto di Citazione dell'11\11\2021, adiva il suintestato Tribunale, evocando in giudizio la Parte_1 [...]
, deducendo che, nell'esercizio della propria attività di autotrasporto di merci per Parte_2 Parte_2
conto di terzi, avvalendosi di autisti dipendenti, e, in parte, di subvettori, in data 23\09\2019 aveva concluso un contratto di trasporto di merci per conto di terzi, con la (cfr. punti 1. e 2. della premessa del Controparte_2
contratto di traporto del 23\09\2019, all. doc. 1). Le merci trasportate riguardavano: “generi vari”, e cioè “alimentari secchi e della tipologia “deperibili”, cioè prodotti ortofrutticoli, latticini, salumi, ittico e carni porzionate e confezionate, le quali necessitano di trasporto a temperatura controllata” . In data 22\10\2020 Controparte_2
affidava a un servizio di trasporto, consistente nel prendere in consegna, il 23\10\2020, la merce
[...] Parte_1
(alimentare e non alimentare) di cui al DDT 608274 (cfr doc. 2) presso un magazzino COOP in Anzola dell'Emilia
(BO), e riconsegnarla presso un altro magazzino COOP, sito in Anagni (FR), entro il 26\10\2020. A sua volta, Parte_1
affidava (in subtrasporto) l'esecuzione del servizio di trasporto in questione, alla
[...] Controparte_3 CP_4
individuata sulla piattaforma specificamente creata per lo scopo di ricerca di vettori. Detta ultima società, in data
[...]
22\10\2020, a mezzo posta elettronica, inviava a la visura C.C.I.A.A, il DURC (doc. 3), nonché la polizza Parte_1
contro la responsabilità vettoriale (doc. 4); verificata la regolarità della documentazione, inviava l'ordine di Parte_1
trasporto alla (doc. 5), e questa, sempre con posta elettronica, lo restituiva firmato (doc. 6). Controparte_3 CP_3
comunicava, tramite mail, alla anche il nominativo dell'autista incaricato, sig. e la
[...] Parte_1 Testimone_1
sua utenza telefonica, n. 333/6688672 (doc. 7); a sua volta, comunicava alla che Parte_1 Controparte_2
avrebbe affidato al subvettore l'esecuzione del servizio di traporto. All'esito di ciò, Controparte_3 [...]
Controparte_
nella persona di , si metteva in contattato telefonico con l'autista indicato dalla Parte_3 CP_3
il quale forniva il numero di targa del veicolo che avrebbe eseguito il trasporto ed indicava una seconda utenza
[...]
telefonica (n. 370/36.18.153) da utilizzare in caso di necessità, comunicava inoltre, che la consegna della merce sarebbe avvenuta già nella giornata del 23\10\2020. , dopo che un camion prese in consegna la merce ad Anzola dell'Emilia, CP_5
la stessa non giunse a destinazione. cercò di mettersi in contatto con l'autista della Parte_1 Controparte_3
senza riuscirvi;
inviò anche una mail alla per chiedere le ragioni del mancato arrivo a destinazione Controparte_3
del camion (doc. 8), senza però ottenere risposta. Allora, una volta reperite le utenze telefoniche della CP_3
sull'elenco telefonico, alla sua telefonata di risposta, gli fu comunicato, dall'impiegata della che loro nulla Controparte_3
sapevano del trasporto in questione, in quanto la società non aveva mai ricevuto alcun ordine di trasporto. Sostanzialmente
non aveva mai ritirato la merce da Anzola dell'Emilia, perciò, non avrebbe mai potuto consegnarla a CP_3
destinazione. giunse quindi alla conclusione che la merce era stata trafugata, per cui, in data 26\10\2020, Pt_1
pagina 3 di 13 presentava denunzia querela contro ignoti (doc. 9). All'esito della vicenda, Centrale Adriatica Società Cooperativa aveva addebitato alla l'intero ammontare del danno patito, pari a €. 59.806,92 (doc. 10); a sua volta, Controparte_2 [...]
addebitava alla l'intero ammontare del danno, compensandolo con i noli dovuti alla Controparte_2 Parte_1
(doc. 11). Poiché aveva stipulato con Parte_1 Parte_1 Parte_2
[..
, rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, polizza di assicurazione n. 07533404694775, contro la responsabilità civile del vettore stradale e per i danni alle merci trasportate (doc. 12), provvedeva a denunziare il sinistro al broker, con PEC 15\07\2021, invitando la Compagnia a corrisponderle l'importo del danno patito, consistente nel risarcimento corrisposto alla (doc. 13); epperò, la Compagnia contestava il fondamento Controparte_2
della pretesa risarcitoria, adducendo che il contratto di subtrasporto intercorso tra e Parte_1 Controparte_3
sarebbe nullo per violazione del divieto della terza subvezione (doc. 14).
Nel ritenere l'inesistenza di alcuna violazione del divieto di subvezione, essendo legittimata ad essere tenuta indenne dei danni patiti in ragione del sinistro denunciato, adiva l'odierno Tribunale, e nel proprio Atto rassegnava le Parte_1
seguenti
CONCLUSIONI
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
- dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la , Parte_2
rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della della capitale somma di €. 59.806,92, maggiorata degli interessi ai sensi del Parte_1
D.Lgs. 231/2002, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che fosse per risultare più esatta, in via principale a titolo di indennizzo assicurativo dovuto in base alla polizza, e in subordine in via di surroga e/o di regresso, in qualità di terzo adempiente l'altrui obbligazione risarcitoria, e comunque in veste di cessionario di ogni diritto derivante dalla perdita della merce;
- con il favore delle spese e con ogni consequenziale statuizione di legge.
Istaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta , che contestava tutto Parte_2
quanto dedotto ed eccepito dall'attrice, e faceva rilevare che, la polizza in essere con nr. 075334046947755, Parte_1
era destinata a coprire i danni da Responsabilità Civile del Vettore stradale e quelli alle merci trasportate, polizza su fatturato noli. Nel caso di specie, aveva rigettato il sinistro, attesa la nullità – per violazione di legge – del contratto di subtrasporto tra l'assicurata e la con contestuale inoperatività della copertura per l'affidamento Pt_1 Controparte_3
pagina 4 di 13 al subvettore, perché tale responsabilità non è di natura contrattuale – come vettore stradale, unica responsabilità coperta dalla norma – ma di natura extracontrattuale e quindi escluso dall'ambito di operatività della copertura assicurativa.
Precisava che il DDT 608274 del 23\10\2020 (cfr. doc. 2 attr.) indica quale vettore la Controparte_2
Cont regolarmente iscritta all'Albo trasportatori per conto terzi. Vieppiù, il contratto tra e (cfr. art. 13 doc. 1 Pt_1
attrice) prevede espressamente il divieto di subvezione, per cui, nel caso che qui ci occupa, avendo concluso il Pt_1
contratto di subvezione con , ha violato il divieto imposto, per cui il contratto è nullo ex lege, Controparte_6
quindi privo di effetti con conseguente esclusione dell'operatività della copertura assicurativa. Precisava inoltre che,
riguardo l'assunta sporta denuncia\querela, da parte di contro ignoti (cfr. doc. 9), agli atti di causa, non vi Parte_1
sono elementi a supporto dell'esito di detta denuncia, ed in ogni caso, detti fatti non sono opponibili alla Compagnia di assicurazione.
Eccepiva poi, in diritto, ed in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Evidenziava ancora l'inoperatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 CGP RCV 2006 con conseguente infondatezza, nel merito, della domanda di atteso che la garanzia della Società è subordinata alla Parte_1
condizione che l' non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore. Ribadiva che l'unico Parte_4
titolo di responsabilità che la polizza prevede è quello del “vettore”, figura prevista e disciplinata dall'art. 1678 CC;
la polizza RCV, infatti, tutela l' per i danni alle merci derivanti dalla sua responsabilità, nella tradizionale Controparte_7
forma da “presa in consegna a riconsegna” con eventuali garanzie aggiuntive che le parti possono concordare tra loro. Nel
caso specifico, la polizza non potrà trovare applicazione perché: 1) il trasporto è stato effettuato da un soggetto “non autorizzato all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti”; 2) l'affidamento al sedicente CP_3
non è legittimo e quindi intrinsecamente non autorizzato ai sensi delle leggi vigenti;
3) In ogni caso, l'affidamento al sedicente , in virtù della nullità del contratto di sub subtrasporto, può farsi rientrare solo Controparte_6
nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, che rimane esclusa dalla predetta norma di cui all'art. 1678 CC.
Evidenziava ancora che, nel caso di specie, la polizza della non può trovare applicazione anche in ragione della Pt_1
radicale inoperatività della copertura ai sensi dell'art. 13 condizioni speciali di polizza, sezione “Responsabilità
civile del Vettore stradale” rubricato “dolo ed appropriazione indebita”, ove, in caso di liquidazione, risulta pattuita l'applicazione dello scoperto del 20% con il minimo di € 250,00.
pagina 5 di 13 Eccepiva ancora l'inoperatività della Polizza alla fattispecie per cui è causa, per effetto di quanto previsto all'art. 14
condizioni speciali di polizza (copertura della colpa grave dell'assicurata), laddove il fatto denunciato non è riconducile ad alcuna delle ipotesi contemplate dalla norma, con evidente carenza di operatività della copertura assicurativa invocata.
Eccepiva ancora l'intervenuta decadenza ex art. 1915 e 1916 c.c. dall'indennizzo assicurativo per violazione dell'art. 23
CGP RCV 2006 e /o, in ogni caso, la riduzione dell'indennizzo in ragione dell'effettivo pregiudizio subito dall'assicurato.
Contestava anche, in capo all'attrice, la carenza di prova riguardo alla validità ed esistenza della copertura al momento del sinistro nonché la produzione del fatturato noli, idonea a supportare la odierna domanda giudiziale, con evidenze sua infondatezza. Laddove, a fondamento della propria pretesa ha prodotto la polizza assicurativa (cfr. doc. 12) Parte_1
con scadenza 31\12\2019; essendo il sinistro dell'ottobre 2020, l'attrice dovrà produrre l'appendice di rinnovo comprensiva della quietanza di pagamento del premio e comunicazione fatturato noli per l'anno 2020.
Contestava inoltre la domanda della nei confronti della compagnia, anche con riferimento al quantum debeatur, Pt_1
atteso che l'assicurata, ha ritenuto sufficiente, a fini probatori del quantuum debeatur, produrre l'avvenuta compensazione
Cont noli/ danno con;
epperò il doc. 18 non è idoneo allo scopo, perché non quietanzato e/o accompagnato dalla distinta di
Cont pagamento, né risulta provato l'asserito pagamento dell'addebito della Coop nei confronti della (cfr. doc. 10
dell'attrice).
Precisava inoltre, che, ove fosse stata riconosciuta la responsabilità civile vettoriale della con conseguente Pt_1
riconoscimento di operatività della copertura, ex art. 13 CGP RCV 2006, in ogni caso, l'obbligazione della Compagnia va limitata nell'ambito del massimale di polizza ex art. 2 patti speciali e devono essere applicati gli scoperti di cui all'art. 3
patti speciali di polizza, con applicazione di uno scoperto, a carico dell , del 10% in aggiunta a quelli Parte_4
eventualmente già previsti in polizza e la franchigia pattuita.
Nel caso di specie, la merce (cfr. doc. 2 dell'attrice) pesava 15.342,92 kg, pertanto, in denegata e non concessa ipotesi di operatività della copertura in favore della in assenza della prova della colpa grave secondo quanto previsto e Pt_1
disciplinato dall'art. 14 patti speciali – l'obbligazione massima della compagnia potrà essere, in virtù di quanto previsto dall'art. 13 CGP RCV 2006 – per euro 15.342,92 euro, al lordo dell'applicazione degli scoperti e franchigie di polizza ex art. 3 Condizioni speciali di polizza, del 10% con il minimo di € 250,00 e della franchigia fissa di € 125,00, il tutto comunque entro e non oltre il massimale di polizza di cui all'art. 2 condizioni speciali di € 44.000 per i trasporti nazionali.
Con esclusione, in ogni caso, degli interessi ex art. D.LGS 231/2002, in quanto non è provato il pagamento assunto come fatto (dalla con compensazione noli. Pt_1
pagina 6 di 13 La convenuta si opponeva alle domande subordinate avanzate da segnatamente quella “in via di surroga e/o di Pt_1
regresso, in qualità di terzo adempiente l'altrui obbligazione risarcitoria” e quella “comunque in veste di cessionario di ogni diritto derivante dalla perdita della merce”, perché entrambe improcedibili ed inammissibili nei confronti della
Compagnia, perché, quest'ultima, carente di legittimazione passiva rispetto alle stesse, atteso che ella è compagnia assicuratrice della sola per la sua responsabilità, pertanto, la legittimazione attiva rispetto alla polizza spetta Pt_1
unicamente alla in termini di malleva ed indennizzo, per cui sia la domanda di surroga/regresso che quella in Pt_1
termini di cessionario, non possono rientrare nell'ambito della copertura assicurativa invocata.
Nel proprio scritto rassegnava le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via pregiudiziale in rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, con ogni conseguente pronuncia in rito;
In via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda della nei confronti della Compagnia e comunque, nel merito accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura ai Pt_1
sensi dell'art. 1 patti speciali di polizza sezione prima “Responsabilità del vettore Stradale” per le motivazioni diffusamente esposte nel paragrafo II della trattazione in diritto e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda della Pt_1
improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola;
In via sempre principale ed assorbente, accertare e dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda della nei confronti della Compagnia e comunque, nel merito accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura Pt_1
assicurativa ai sensi dell'art. 12 CGP RCV 2006 per le motivazioni diffusamente esposte nel paragrafo III della trattazione in diritto e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda della improcedibile, inammissibile e Pt_1
comunque nel merito infondata, rigettandola;
In via principale ed assorbente nel merito, accertare e dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda della nei confronti della Compagnia e comunque, nel merito accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura Pt_1
assicurativa l'inoperatività della copertura assicurativa ex art. 13 condizioni speciali di polizza per le motivazioni diffusamente esposte nel paragrafo IV della trattazione in diritto e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda della improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola Pt_1
In via principale ed assorbente nel merito, accertare e dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda della nei confronti della Compagnia e comunque, nel merito accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura Pt_1
pagina 7 di 13 assicurativa l'inoperatività della copertura assicurativa ex art. 14 condizioni speciali di polizza per le motivazioni diffusamente esposte nel paragrafo V della trattazione in diritto e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda della improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola Pt_1
In via principale nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1915 e 1916 c.c. dall'indennizzo assicurativo per violazione dell'art. 23 CGP RCV 2006 e /o comunque sulla riduzione dell'indennizzo in ragione del pregiudizio subito dall'assicuratore per le motivazioni diffusamente esposte nel paragrafo VI della trattazione in diritto e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda della improcedibile, inammissibile e comunque nel merito Pt_1
infondata, rigettandola
In via principale nel merito, accertare e dichiarare la radicale carenza di prova con riferimento alla validità ed esistenza della copertura al momento del sinistro e comunque, sulla comunicazione del fatturato noli, ed in ogni caso, accertare e dichiarare radicale carenza di prova con riferimento al fatto costitutivo della domanda e conseguente l'inoperatività
della copertura assicurativa e comunque sul quantum della domanda della per le ragioni ampiamente Pt_1
esposte nel paragrafo VII della trattazione in diritto e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda della Pt_1
improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, e non provata rigettandola In subordine, nella denegata e non concessa ipotesi in cui si riconoscesse implicata una responsabilità civile vettoriale della accertare e Pt_1
dichiarare l'applicazione dei limiti ex art. 1696 c.c. e conseguentemente, nella ancor più denegata e non concessa ipotesi di operatività della copertura, ex art. 13 CGP RCV 2006, e per l'effetto limitare l'obbligazione della Compagnia il tutto comunque entro e non oltre il massimale di polizza ex art. 2 patti speciali ed applicati gli scoperti di cui all'art. 3 patti speciali di polizza per le ragioni diffusamente esposte nel paragrafo VIII della trattazione in diritto.
In via di ulteriore subordine, nell'ancor più denegata e non concessa ipotesi di accoglimento della domanda della Pt_1
nei confronti della Compagnia, nella ancor più denegata e non concessa ipotesi di operatività della copertura, al di fuori dei limiti vettoriali, e per l'effetto limitare l'obbligazione della Compagnia il tutto comunque entro e non oltre il massimale di polizza ex art. 2 patti speciali in caso di inapplicabilità dei limiti (€ 150.000,00) ed applicati gli scoperti di cui all'art. 14 e/o
13 e/o 11 dei patti speciali di polizza delle norme comuni a tutte le sezioni, in aggiunta a quello stabilito dall'art. 13.3 delle
CGP RCV 2006 espressamente pattuito in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza, senza applicazione di alcun limite massimo di scoperto per le ragioni diffusamente esposte nel paragrafo IX della trattazione in diritto;
In ogni caso, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità e comunque infondatezza delle domande subordinate della nei confronti della Compagnia per le motivazioni diffusamente Pt_1
esposte nel paragrafo X della trattazione in diritto e per l'effetto, rigettarle;
pagina 8 di 13 con vittoria di spese competenze ed onorari.
Espletata l'istruttoria sia essa orale che documentale, la causa viene oggi definita con Sentenza.
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Preliminarmente va affrontata la questione, sollevata dalla convenuta, , Parte_2
afferente alla nullità del contratto di subtrasporto, “per violazione di legge, tra l'assicurata e la Pt_1 Controparte_3
con contestuale inoperatività della copertura per l'affidamento al subvettore, perché tale responsabilità non è più di natura
contrattuale – come vettore stradale, unica responsabilità coperta dalla norma – ma di natura extracontrattuale e quindi
escluso dall'ambito di operatività della copertura assicurativa” ciò in quanto, il DDT 608274 del 23\10\2020 (cfr. doc. 2
della parte attrice) indica quale vettore la regolarmente iscritta all'Albo trasportatori per Controparte_2
Cont conto terzi;
il contratto tra e (cfr. art. 13 doc. 1 attrice) prevede espressamente il divieto di subvezione, per Pt_1
cui, nel caso che qui ci occupa, avendo concluso il contratto di subvezione con , ha Pt_1 Controparte_6
violato il divieto imposto, di conseguenza questo ultimo contratto è nullo ex lege, quindi privo di effetti, con esclusione dell'operatività della copertura assicurativa. L'eccezione è infondata e va pertanto rigettata;
va dato atto che, le operazioni di movimentazione delle merci, sia a livello nazionale che internazionale, possono coinvolgere numerosi operatori del mondo della logistica e dei trasporti, che si sostanziano nelle figure dello spedizioniere, del vettore, dello spedizioniere-
vettore e dell'operatore terminalista. Nella fattispecie per cui è causa, le figure che assumono rilevo sono quella dello spedizioniere e quella del vettore;
il primo è l'operatore professionale che si occupa di organizzare il trasporto per conto del proprio cliente (cfr. art. 1737 c.c.), egli, ricevute le istruzioni dal committente, si adopera per organizzare la spedizione della merce, preoccupandosi, in primo luogo, di incaricare il vettore più idoneo ad eseguire il trasporto (cfr. art. 1739 c.c. precisa che “nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a
osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo”).
Il vettore è il soggetto che assume su di sé l'obbligo di eseguire il trasporto (cfr. art. 1693 c.c.). La differenza fondamentale tra il vettore e lo spedizioniere consiste, dunque, nel fatto che, mentre il primo si obbliga ad eseguire il trasporto assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, il secondo si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome e per conto del committente, il contratto di trasporto.
Nella fattispecie per cui è causa, si rileva che, al punto 1 della premessa del contratto quadro, la Controparte_2
viene definita “un operatore logistico che svolge servizi di trasporto e di magazzino per conto di propri clienti”, tra
[...]
cui Centrale Adriatica Soc. Coop, facente parte del marchio COOP” (punto 2 della premessa); rivestendo detta qualità
pagina 9 di 13 (operatore logistico), è da considerarsi committente del trasporto (e non primo vettore) per cui non si è verificata alcuna violazione del divieto di sub-vezione di secondo livello;
è evidente quindi che, nel caso de quo, si è verificata una catena consentita dalla legge, in quanto la Centrale Adriatica è cliente della (operatore logistico) a sua Controparte_2
volta committente di (primo vettore); di conseguenza l'affidamento del trasporto da parte della Pt_1 Parte_1
alla non ha mai violato il divieto di sub vezione di secondo livello ex D.Lgs. 286/205. Controparte_3
Va dato inoltre atto che, l'art. 13 del contratto di trasporto (intercorso tra e vieta al Controparte_2 Parte_1
vettore “di avvalersi di altri trasportatori per l'esercizio della tratta stradale dei Trasporti che gli verranno Parte_1
affidati” (doc. 1), ma il divieto non preclude l'operatività della polizza, atteso che la clausola opera solo tra la
[...]
e la Ciò anche in ragione del fatto che aveva Controparte_2 Parte_1 Controparte_2
espressamente autorizzato ad avvalersi di un subvettore, in deroga al divieto contrattualmente pattuito, come Parte_1
previsto dall'art. 6 ter, comma 1, del D.Lgs. 21.11.2005, n. 286, (secondo cui “il vettore incaricato della prestazione di un
servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel
corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura)”. Tale circostanza è emersa in corso di causa, all'esito della raccolta prova orale;
ed invero, il teste , responsabile dell'Ufficio Traffico della T&M Logistica Integrata Parte_3
s.r.l., escusso all'udienza del 20\05\2024 (innanzi al Trib. di Bari, delegato) ha dichiarato: “posso riferire che i dati del
trasportatore/autista mi vennero forniti dalla , per cui la sapeva Parte_1 Controparte_2
perfettamente che la aveva affidato ad un subvettore l'esecuzione del servizio di trasporto, senza sollevare Parte_1
rilievi di sorta(…)”. E' evidente quindi che non è affetto da nullità il contratto intercorso tra e Parte_1 [...]
Controparte_2
Acclarata quindi la validità del contratto intercorso tra e riguardo al merito Parte_1 Controparte_2
della controversia, afferente all'accertamento del diritto, in capo all'odierna attrice, ad essere risarcita dalla Compagnia di assicurazione convenuta, si rileva, che l'art. 13 della Polizza, prevede che “(…)la Compagnia deve tenere “indenne la
Contraente, sia in ambito RCV, sia in ambito di Garanzia Danni per Conto, per risarcimenti/indennizzi che fossero dovuti
in conseguenza di dolo, appropriazione indebita, truffa e/o raggiri, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati da:
subvettori e rispettivi dipendenti, ovvero col concorso degli stessi” (cfr. doc. 12); è evidente quindi che la Compagnia si è
impegnata ad indennizzare l'assicurato ove si verifichi uno dei suddetti illeciti, commessi dal subvettore, ove non si tratti di ipotesi escluse dalla clausola di cui all'art. 21 della polizza (rischi esclusi), con conseguente operatività della copertura assicurativa anche in caso di appropriazione indebita, truffa o comunque sottrazione delle merci perpetrate dal subvettore,
rispettivi dipendenti e ausiliari, indipendentemente dal fatto se quest'ultimo (sub vettore) fosse titolare o meno di pagina 10 di 13 autorizzazione al trasporto. A supporto di detto assunto interviene anche il contenuto dell'art. 11 delle Condizioni Generali
di Polizza, che, combinato con il disposto dell'art. 13, comma 3° delle medesime Condizioni, fa superare anche la mancata operatività nelle ipotesi previste dall'art. 14 C.G. di Polizza.
Va dato atto che l'attrice ha fornito la prova dell'esistenza e della validità del Contratto di Assicurazione, mediante produzione della Polizza n. 075334046947755, con validità dal 04\12\2018 al 31\12\2019 (doc. 12), mai disconosciuta dalla convenuta, e dell'avvenuto pagamento dei premi assicurativi (cfr. docc. 20 – 21), per cui non sussistono dubbi riguardanti il suo diritto ad essere risarcita, atteso che risulta documentalmente provato che:
- l'assicurazione “ha per oggetto la responsabilità civile della Contraente, nella sua qualità di spedizioniere/vettore, vettore o sub-vettore, materiale o contrattuale, durante i trasporti terrestri stradali e/o combinati, per perdite e danni alla merce trasportata con automezzi di proprietà e/o di terzi, nei casi e nei limiti in cui tale responsabilità risulti a carico del
Contraente in forza della Legge nazionale o convenzione internazionale applicabile al trasporto assicurato (quale a titolo esemplificativo ma non limitativo il DL 286, la convenzione CMR ed eventuali successive modifiche) (cfr. Patti Speciali,
Sezione Prima: Responsabilità del Vettore Stradale, art. 1: doc. 1);
- che l'assicurazione “è espressamente estesa a coprire, per conto degli aventi diritto, i rischi di danni e perdite alle merci trasportate nei casi, nei limiti e secondo le modalità di seguito espressamente stabilite” (cfr. Sezione Seconda: Garanzia
danni per conto, art. 4: doc. 1).
Per quanto riguarda la responsabilità vettoriale della la stessa emerge in ragione del contenuto dell'art. Parte_1
1693, 1° comma, c.c., che dispone: “Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il
trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è
derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del
mittente o da quello del destinatario”. Il vettore, quindi, contrae la responsabilità ex recepto, e risponde della perdita e dell'avaria della merce trasportata, a meno che non fornisca la prova che la perdita o l'avaria sia stata determinata da causa non imputabile (Cass. 14.11.2006 n. 24209; Cass. 14.07.2003 n. 10980). Nel caso che qui ci occupa, il titolo della colpa grave è palese, considerato che la merce è stata affidata ad un soggetto, individuato tramite una piattaforma, che ha, poi, trafugato la merce affidatagli.
Va dato inoltre atto, che, ai sensi dell'art. 13 CGP RCV 2006, alla fattispecie per cui è causa, devono essere applicati i limiti di responsabilità vettoriale “entro e non oltre il massimale di polizza ex art. 2 patti speciali ed applicati gli scoperti di
cui all'art. 3 patti speciali di polizza”, nella misura di 1 euro per kg. di merce perduta, che pesava, complessivamente,
15.342,92 kg., per cui l'obbligazione massima della compagnia, da riconoscere all'attore, è di € 15.342,92, al lordo pagina 11 di 13 dell'applicazione degli scoperti e franchigie di polizza, ex art. 3 Condizioni speciali di polizza del 10% con il minimo di €
250,00 e della franchigia fissa di € 125,00, senza interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002, con ciò determinando il complessivo importo di spettanza della nella somma di € 13.683,63 (così emergente: importo massimo (ex art. Parte_1
2) € 15.342,92 – 1.534,29 (10% di scoperto) = 13.808,63 -125,00 (franchigia) = 13.683,63).
Si ritiene che il diritto vantato dalla nei confronti della Compagnia di Assicurazione convenuta, attiene solo Parte_1
all'indennizzo assicurativo in base alla polizza vettoriale;
non può invece esserle riconosciuto l'ulteriore diritto all'indennizzo per conto di chi spetta, perché per tale voce, difetta di legittimazione attiva, in quanto le Parte_1
merci erano di proprietà della Centrale Adriatica Soc. Coop. e era solo depositaria delle stesse, per cui Controparte_2
sarebbe stata Centrale Adriatica Soc. Coop., legittimata ad agire direttamente nei confronti della per la Parte_1
perdita della merce, non vi è giustificazione alcuna riguardo il ristoro dei danni da parte di in favore di Parte_1 [...]
Controparte_
Riguardo la quantificazione del danno a nulla rileva, la documentazione prodotta dall'attrice, costituita dalla fattura (cfr.
doc. 18) da cui emerge il prezzo di acquisto della merce da parte della Centrale Adriatica Soc. Coop., e la misura del risarcimento corrisposto dalla alla Centrale Adriatica Controparte_2
Società Cooperativa, e dalla alla (docc. 10 – 11), considerato che la liquidazione Parte_1 Controparte_2
dell'indennizzo, come sopra detto, deve (ed è stata) quantificata a termini di polizza. Ed invero, le domande svolte in via subordinata dalla devono essere disattese, perché non opponibili alla convenuta Compagnia di assicurazione, Parte_1
la quale, in virtù del contratto tra loro intercorso, assicura la contraente per la sua responsabilità di vettore stradale, pertanto,
la legittimazione attiva rispetto alla polizza spetta unicamente alla in termini di malleva ed indennizzo;
Parte_1
mentre la domanda di surroga/regresso e quella in termini di cessionario, non rientrano nell'ambito della copertura assicurativa per cui è causa;
così come non vi rientra la domanda di risarcimento a titolo di cessionario, atteso che, in atti,
risulta la sola cessione della che, non è opponibile alla Compagnia, in quanto il contratto per cui è causa, è CP_2
una polizza di responsabilità ex art. 1917 c.c. il cui unico legittimato attivo è la Parte_1
Considerato, in ogni caso, l'accoglimento della domanda attorea afferente alla sorte capitale, la convenuta Compagnia di
Assicurazione rimane soccombente anche per le spese e competenze di causa, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Accoglie la domanda attorea e, acclarato il diritto di ad essere tenuta indenne, ai sensi della sola Parte_1
polizza vettoriale, del danno conseguente ai fatti per cui è causa, dichiara tenuta la convenuta Parte_2
pagina 12 di 13 , rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, in persona del suo legale Parte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della della somma capitale di € 13.683,63 Parte_1
oltre interessi come per legge.
2) Per effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna , Parte_2
rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della della somma capitale di € 13.683,63 oltre interessi come per legge. Parte_1
3) Condanna altresì la convenuta, , rappresentanza Generale e Parte_2
Direzione per l'Italia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice,
delle spese e competenze di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese, € 4.000,00 per Parte_1
onorario, oltre IVA, CPA ed Rf come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in Cancelleria.
Milano 04\02\2025.
il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
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