Articolo 10 della Legge 4 ottobre 1986, n. 669
Articolo 9Articolo 11
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16 gennaio 1987
Art. 10. 1. Nell'allegato B della legge 26 novembre 1973, n. 883 :
sono soppresse, nel titolo, le parole: "di ripresa";
il numero 14 e' soppresso;
nel numero 28 ai termini "Poliamidica (6-6)", "Poliamidica 6" e "Poliamidica 11" sono rispettivamente aggiunte le parole: "o nylon"; nel numero 29 la percentuale del "3" di poliestere filamento, relativamente alla denominazione "filo continuo", e' sostituita da "1,50".
Nota all'art. 10:
Il testo vigente dell'allegato B della legge n.
883/1973 e' il seguente:
"ALLEGATO B

TASSI CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DELLA MASSA
DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Entrata in vigore il 16 gennaio 1987