Ordinanza collegiale 20 giugno 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00556/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA IE e Bar Pasticceria IE di IE SA e CC LO Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Nunzio Cammaroto e Pietro Pierri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Greve in Chianti, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Natalia Princi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda Usl Toscana Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Liliana Molesti e Paola Vannoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della A Campana S.r.l. e della Hrm Multiservizi Villa San Michele S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Stefania Stipo e Edward William Watson Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Edward W.W. Cheyne in Firenze, via S. Spirito n. 29;
di IM LL RO e HI IH, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento n. 21591 del 18.12.2023 del Responsabile del V Settore del Comune di Greve in Chianti, di comunicazione dell’archiviazione e conclusione del procedimento amministrativo AB.05/2023, ai sensi dell’art. 2, legge n. 241/1990;
b) dell’atto n. 21582 del 18.12.2023, del Responsabile del procedimento in materia di illeciti edilizi, di verifica osservazioni, controdeduzioni e proposta di provvedimenti SCIA Edilizia B.174/2022 e B.485/2022, entrambi comunicati a mezzo pec il 25.01.2024, prot. n. 1268/2024;
c) del parere edilizio in deroga reso in data 10.11.2023 del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL Toscana Centro Firenze prot. n. 019438 2023, pratica SISPC n. 5289269;
d) della relazione di controllo n. 4544690 SISPC del 28.04. 2023 dell’UFC Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Azienda USL Toscana Centro Firenze;
e) di ogni altro atto connesso e/o conseguenziale;
per l'accertamento
della inidoneità del locale sito in Piazza Gastone Bucciarelli, n. 19 di Greve in Chianti, (in catasto foglio 139, particella 152, sub 1), ove viene svolta dalla Società R.L. “A Campana”, attività commerciale di vicinato, di bar ristorante, in quanto immobile non conforme alla vigente disciplina edilizio-urbanistica ed igienico-sanitaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Greve in Chianti, dell’Azienda Usl Toscana Centro, della A Campana S.r.l. e della Hrm Multiservizi Villa San Michele S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. ID GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La HR srl, nella qualità di proprietaria dell’immobile ad uso commerciale sito in Greve in Chianti, Piazza Bucciarelli, 19, in data 4 marzo 2022, presentava la SCIA edilizia n. 174/2022, per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, avente ad oggetto l’esecuzione delle seguenti opere: l’allargamento dell’apertura di collegamento tra il locale principale e il retro, per creare un ambiente unico; la realizzazione di tramezzature interne per la creazione di locali di servizio; interventi di miglioramento igienico-sanitario, quali la modifica di alcune aperture finestrate per incrementare i rapporti aero-illuminanti.
- la predetta scia era funzionale alla destinazione del locale all’esercizio dell’attività di somministrazione di cibo e bevande per n. 30 posti con servizio ai tavoli;
- l’intervento non veniva tuttavia eseguito in quanto i comproprietari del resede opponevano il rifiuto alla realizzazione delle fosse biologiche propedeutiche alla esecuzione delle opere conseguenti;
- per tale motivo, in data 1 settembre 2022, la stessa HR srl presentava scia in variante, con cui dichiarava che il locale sarebbe stato destinato all’esercizio di attività di alimentari/gastronomia e vendita per asporto;
- pertanto, in data 7 settembre 2022, la società A Campana, in qualità di conduttrice del predetto immobile, presentava la scia per l’avvio dell’attività commerciale di “ vendita di generi alimentari con consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione (art. 15, commi 3 e 4, L.R. 62/2018) ”;
- sennonché, in data 16 marzo 2023, la ricorrente, esercente attività di bar gelateria, segnalava al Comune resistente che la società A Campana aveva intrapreso nei locali attigui ai propri un’attività di somministrazione di cibi e bevande con servizio ai tavoli nonostante l’inadeguatezza sul piano edilizio e igienico-sanitario dei medesimi, chiedendo l’adozione dei relativi atti repressivo-sanzionatori;
- a seguito del predetto esposto, in data 17 aprile 2023, la Polizia Locale effettuava un sopralluogo, all’esito del quale elevava un verbale di accertamento di violazione amministrativa nei confronti della A Campana srl, atteso il riscontro dell’esercizio di un’attività di somministrazione di cibi e bevande con servizio al tavolo, in violazione dell’art. 15, comma 3, della LRT n. 62/2018 e della scia commerciale del 7 settembre 2022;
- in riscontro all’esposto, il procedimento di verifica della legittimità edilizia dei locali si svolgeva con la partecipazione anche dell’AUSL competente per territorio e, all’esito, il Comune adottava il provvedimento di archiviazione del 18 dicembre 2023 oggetto di impugnazione.
2. La ricorrente, dopo una premessa sulla propria legittimazione ad agire e sull’interesse al ricorso, ha affidato la domanda caducatoria al seguente motivo:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15, III L.R. TOSCANA 23.11.2018, n. 62 (Codice del Commercio). VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 47 e 48, II CODICE DEL COMMERCIO IN RELAZIONE ALLO ALL. B, DECRETO REGIONALE TOSCANA N. 7225 DEL 2002 in Bollettino n. 5 del 28.01.2003, Parte II, Sezione I) e DELIBERA GIUNTA REGIONALE TOSCANA n. 211 del 28.02.2022 (in Banca Dati Regione Toscana). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 25 E 47 REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI, APPROVATO CON DELIBERE CONSILIARI N.RI 5 DEL 12.1.2021 E 123 DEL 27.10.2022. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31, II co., D.L. n. 201/2011, CONV. IN LEGGE N. 214/2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L. n. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO E MANCATO ESAME DI ACCERTAMENTI ESEGUITI DALLA POLIZIA MUNICIPALE IL 17.04.2023. OMESSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19, IV, L. n. 241/1990. OMESSA APPLICAZIONE DELL’ART. 146, L.R. TOSCANA n. 65/2014.
Con l’articolato motivo in esame, parte ricorrente assume l’illegittimo esercizio dell’attività di somministrazione di cibi e bevande esercitata dalla controinteressata, per difetto della conformità urbanistico-edilizia, costituente un prerequisito della prima.
Inoltre, la ricorrente assume che difetterebbero anche i requisiti igienico-sanitari a suo dire illegittimamente accertati come sussistenti dalla AUSL Toscana Centro.
In sostanza, ad avviso della ricorrente, le amministrazioni resistenti, in difetto di istruttoria, avrebbero riscontrato la conformità dei locali all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, atteso che, sempre a suo dire, i predetti accertamenti sarebbero conseguiti ad un’attività compiuta senza l’effettuazione di appositi e necessari sopralluoghi.
2.1 La ricorrente ha poi proposto una domanda di accertamento volta ad ottenere una sentenza di declaratoria di assenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in capo all’azienda controinteressata.
3. Con successivo atto per motivi aggiunti, la ricorrente ha proposto azione endoprocessuale di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., esitata dalla Sezione con l’ordinanza di accoglimento del 20 giugno 2025, n. 1123.
4. Si è costituita in giudizio l’AUSL Toscana Centro.
4.1 In via preliminare, l’Azienda ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui censura il parere dalla medesima rilasciato, costituendo esso esercizio di discrezionalità tecnica insindacabile.
In ogni caso, ad avviso dell’Azienda, il ricorso sarebbe irricevibile, perché esso sarebbe stato notificato oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricorso in opposizione notificato dalla ricorrente in data 10 gennaio 2024.
4.2 Nel merito, l’Azienda ha concluso per il rigetto del ricorso.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Greve in Chianti.
5.1 In via preliminare, il Comune ha formulato una prima eccezione di inammissibilità del gravame proposto per difetto di interesse, perché esso avrebbe ad oggetto la contestazione dell’originaria scia edilizia richiesta dalla HR, mentre alcuna contestazione è stata mossa avverso la scia commerciale presentata dalla società A Campana.
In ogni caso, ad avviso della difesa comunale, il ricorso sarebbe inammissibile per tardività, per effetto della consolidazione degli effetti abilitanti della scia commerciale, sulla base dei principi enucleabili anche da Corte costituzionale n. 45/2019, riguardo alle limitazioni temporali del potere del terzo di attivare controlli e verifiche avverso le attività eseguite tramite scia.
5.2 Nel merito, il Comune ha concluso per il rigetto del ricorso.
6. Si sono costituite in giudizio le controinteressate.
6.1 In via preliminare, anche le controinteressate assumono la sovrapposizione dei piani, nel senso che la ricorrente ha impugnato la scia edilizia contestando fondamentalmente i requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale.
Inoltre, le controinteressate eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, atteso che il provvedimento gravato è stato reso comunque oltre i termini di legge e, pertanto, esso non avrebbe comunque potuto avere un esito diverso.
Infine, le controinteressate eccepiscono l’inammissibilità dell’azione di accertamento.
6.2 Nel merito, le controinteressate hanno concluso per il rigetto del ricorso.
7. Previo deposito di documentazione e scambio di memorie difensive, all’udienza del 18 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
8. Ritiene il Collegio che le eccezioni in rito proposte dalle parti resistenti in relazione alla domanda caducatoria siano infondate nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
8.1 Ai fini della delibazione delle eccezioni in rito è necessario perimetrare il thema decidendum veicolato con la domanda di annullamento.
In detta prospettiva, si rileva che, con la domanda caducatoria proposta, parte ricorrente non lamenta l’illegittimità dell’effetto abilitante in sé della scia edilizia e della scia commerciale presentate dalle controinteressate, ma lamenta l’esercizio sine titulo dell’attività di ristorazione, asseritamente riconducibile alla società A Campana, ed esercitata in difetto dei requisiti edilizi ed igienico-sanitari.
In sostanza, ciò che è in contestazione non è la scia commerciale in sé, che riguarda la diversa attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio, ma il mancato esercizio dei poteri inibitori rispetto all’esercizio di un’attività diversa da quella dichiarata e, in quanto tale, vietata e comunque esercitata in difformità dai requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa di settore in genere, anche con riferimento ai profili urbanistico – edilizi.
8.2 Così perimetrato il thema decidendum , le eccezioni di inammissibilità proposte dalle parti resistenti sono infondate, atteso che, da un lato, il Comune ha comunque riesercitato il potere di verifica della conformità edilizia dei locali in cui è esercitata l’attività commerciale in titolarità della società controinteressata e che, dall’altro, non viene in rilievo il profilo della consolidazione degli effetti abilitanti della scia commerciale, atteso che la ricorrente non pone in contestazione la possibilità che la controinteressata eserciti la diversa attività in essa dichiarata.
8.3 In punto di legittimazione e di interesse al ricorso, va precisato poi che, secondo la condivisibile giurisprudenza, la cd vicinitas commerciale, individuata nella posizione di quei “ … soggetti i quali, agendo come imprenditori nel medesimo settore, attingono al medesimo bacino di utenza e risentono, pertanto, di un effettivo danno al loro volume d'affari, in caso di apertura di una nuova impresa commerciale illegittimamente autorizzata” (Consiglio di Stato, sezione IV, 29 dicembre 2023 n. 11367; 28 giugno 2022 n. 5353; 3 settembre 2014 n.4480). ”, avendo ad oggetto la richiesta di tutela di un interesse di natura commerciale, non può risolversi nella deduzione di ragioni meramente urbanistico-edilizie, perché in tal modo vi sarebbe “ … un uso strumentale della tutela accordata ai soggetti terzi, in materia di provvedimenti di natura urbanistico-edilizia, a tutela di un interesse di fatto, finalizzato ad ostacolare la realizzazione di uno stabilimento concorrente. ” (Consiglio di Stato, sezione IV, n. 11367 del 2023; sez. VI, 2 marzo 2016 n. 1156) .
Infatti, “ … dall’art. 31 d.l. 201/2011 si [deve] ricavare un limite agli interessi che, sulla base della semplice vicinitas commerciale, si possono far valere, individuandoli in quelli concernenti “la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”; solo in relazione a detti interessi l’Amministrazione pubblica può limitare o escludere l’insediamento di nuovi esercizi commerciali; ammettere il ricorso alla tutela giurisdizionale per interessi di tipo diverso comporterebbe una limitazione della libera concorrenza, a salvaguardia di posizioni commerciali già acquisite e in contrasto con il principio eurounitario di libera concorrenza cui debbono ispirarsi le attività commerciali (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3619/2024; n. 11367/2023). ” (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 10 marzo 2025, n. 1946).
8.4 È pertanto entro i predetti limiti che la domanda caducatoria può essere esaminata nel merito.
9. È invece fondata l’eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento sui requisiti per l’esercizio dell’attività di ristorazione.
Deve rammentarsi che nel processo amministrativo l’azione di accertamento atipica è ammissibile solo per la tutela degli interessi legittimi sguarniti della tutela tipica connessa all’esperimento dell’azione di annullamento ( cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl. n. 15/2011).
Nel caso di specie, invece, la questione dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale è stata veicolata con la domanda caducatoria e, dunque, essa non potrebbe essere autonomamente valutata in punto di accertamento mero, con conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di inibire l’esercizio della corrispondente attività.
Pertanto, dall’identità di causa petendi della domanda di annullamento e della domanda di accertamento deriva l’inammissibilità di quest’ultima.
10. Così precisato il thema decidendum , la domanda di annullamento è infondata in punto di fatto alla luce delle seguenti considerazioni.
10.1 Si deve premettere che le società controinteressate hanno presentato in data 7 settembre 2022 una scia commerciale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico tramite “ consumo immediato sul posto di prodotti alimentari con utilizzo dei locali e degli arredi (escluso il servizio assistito di somministrazione - Art. 15 comma 3 e 4 – LR 62/2018), così come riportato nella relazione tecnica dove viene indicato che “negli spazi di proprietà dell’esercizio ci sarà la possibilità di consumo immediato dei prodotti sul posto con somministrazione non assistita”. ”.
L’esercizio dell’attività commerciale così conformato non è in contestazione, appuntandosi le censure della ricorrente sulla circostanza di fatto in base alla quale la società A Campana eserciterebbe la diversa attività di ristorazione con servizio ai tavoli, circostanza da cui la medesima parte ricorrente fa derivare il proprio interesse ad agire, atteso che la predetta attività si porrebbe in concorrenza con quella dalla medesima esercitata nei locali contigui in sua proprietà.
10.2 Ciò posto, deve rilevarsi che, a fronte di un primo periodo in cui in effetti la controinteressata ha esercitato la predetta attività di somministrazione assistita, per la quale essa è stata anche sanzionata, allo stato risulta dai verbali della P.M. allegati agli atti del giudizio che la controinteressata esercita la propria attività commerciale conformemente all’effetto abilitante derivante dalla scia commerciale depositata nel 2022.
LL predetta circostanza, costituente anche il perimetro dell’interesse al ricorso, deriva l’infondatezza del gravame proposto, perché esso risulta incentrato su una ricostruzione fattuale non corrispondente alla realtà.
Infatti, la Polizia Municipale, ancora con verbale del 22 dicembre 2025, ha verificato la corrispondenza tra l’attività esercitata dalla controinteressata e quella oggetto della predetta scia commerciale.
Dal prefato verbale si evince che la società A Campana svolge l’attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande con possibilità di consumo sul posto senza servizio ai tavoli, in conformità alla scia commerciale presentata e il cui effetto abilitante, per le ragioni viste, esula dal perimetro del giudizio.
Di qui l’infondatezza del ricorso, atteso che una verifica degli ulteriori aspetti prospettati da parte ricorrente si tradurrebbe in un inammissibile esercizio di una giurisdizione di tipo oggettivo, volta alla verifica della legittimità dei provvedimenti impugnati sganciata dai profili di legittimazione e di interesse ad agire veicolati con il ricorso introduttivo.
11. In definitiva, la domanda di annullamento va rigettata perché infondata, mentre la domanda di accertamento va dichiarata inammissibile nei sensi precisati.
12. Le spese seguono la soccombenza nei confronti delle parti resistenti costituite e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; non vi è invece luogo a provvedere sulle spese nei confronti delle controparti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- rigetta la domanda di annullamento;
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento;
- condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti costituite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 in favore di ciascuna di esse, oltre oneri di legge, se dovuti; nulla spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO IA CC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
ID GA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID GA | TO IA CC |
IL SEGRETARIO