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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/11/2025, n. 6119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6119 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4069/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4069/2022 R.G.A.C.
riservata in decisione all'udienza del 26.09.2025
tra
, ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ( ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...] C.F._2
DO MM, ( ), IM US, C.F._3
, e , ), in C.F._4 Parte_3 C.F._5
virtù di procura rilasciata con atto separato, elettivamente domiciliati in Frattamaggiore, Corso Francesco Durante, 142, presso lo studio del primo
APPELLANTI
e
, rappresentata e difesa CP_1 C.F._6
dall'Avv. Loreta Di Marco, ( , in virtù di procura C.F._7
allegata alla comparsa di risposta in appello, presso il cui studio in Piedimonte
Matese (CE), alla via Gaetani, n. 24, elettivamente domicilia
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di S.M.C.V. n.2860/2022,
pubblicata il 18.07.2022
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, i coniugi e Parte_1
hanno impugnato la sentenza del Tribunale di S.M.C.V. Parte_2
n.2860/2022, pubblicata il 18.07.2022 con la quale, a seguito dell'accoglimento della domanda nei loro confronti proposta da CP_1
erano stati condannati al pagamento in solido in favore dell'attrice
[...]
della somma di € 73.024,00, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per un totale di 6.063,00 €, oltre iva, cassa e spese generali.
Si è costituita l'appellata, resistendo all'impugnazione e chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2025 nessuno è
comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 12.11.2025, poi differita al 26.11.2025, ai sensi dell'art.309 c.p.c.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori
2 delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2009, è
applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 29/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4069/2022 R.G.A.C.
riservata in decisione all'udienza del 26.09.2025
tra
, ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ( ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...] C.F._2
DO MM, ( ), IM US, C.F._3
, e , ), in C.F._4 Parte_3 C.F._5
virtù di procura rilasciata con atto separato, elettivamente domiciliati in Frattamaggiore, Corso Francesco Durante, 142, presso lo studio del primo
APPELLANTI
e
, rappresentata e difesa CP_1 C.F._6
dall'Avv. Loreta Di Marco, ( , in virtù di procura C.F._7
allegata alla comparsa di risposta in appello, presso il cui studio in Piedimonte
Matese (CE), alla via Gaetani, n. 24, elettivamente domicilia
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di S.M.C.V. n.2860/2022,
pubblicata il 18.07.2022
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, i coniugi e Parte_1
hanno impugnato la sentenza del Tribunale di S.M.C.V. Parte_2
n.2860/2022, pubblicata il 18.07.2022 con la quale, a seguito dell'accoglimento della domanda nei loro confronti proposta da CP_1
erano stati condannati al pagamento in solido in favore dell'attrice
[...]
della somma di € 73.024,00, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per un totale di 6.063,00 €, oltre iva, cassa e spese generali.
Si è costituita l'appellata, resistendo all'impugnazione e chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2025 nessuno è
comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 12.11.2025, poi differita al 26.11.2025, ai sensi dell'art.309 c.p.c.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori
2 delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2009, è
applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 29/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
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