TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/07/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 560/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 560/2025 R.G.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Mila Fiorina e Elena Bisio
ATTORE
contro
, cod. fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Conti
e
, cod. fisc. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 9 d.lgs. 149/2015 dai dott.ri Antonella De Marte, Susanna Di Nino, Annarita Frizzi, Laura Grasso e Roberto Quaranta
CONVENUTI
conclusioni delle parti
per parte attrice Pt_1
Nel merito
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto credito, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, di cui alla cartella di pagamento n. 11020060031500619000 della e la conseguente sua inesigibilità per i motivi Controparte_3 dedotti in narrativa;
Pag. 1 a 6 - conseguentemente condannare l' e l'ente creditore per quanto di Controparte_4 rispettiva competenza, ad annullare e/o sgravare le somme iscritte a ruolo e portate dalla cartella n. 11020060031500619000 della , dichiarando Controparte_3 inefficace e/o annullando la “notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art.
28ter DPR 602/73” notificata in data 16.01.2025, nella parte relativa alla cartella dichiarata prescritta per le ragioni del presente ricorso.
In ogni caso
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, con distrazione delle stesse ai difensori antistatari.
verbale udienza 13.6.2025: Compensazione delle spese nei confronti di . Controparte_5
per parte convenuta CP_6
Spese compensate se viene accolta la richiesta qui formulata. In mancanza, nel caso di prosecuzione dell'attività giudiziaria da parte dell'opponente, si insiste in dedotto in narrativa, in particolare sulla non impugnabilità della proposta di rimborso e compensazione;
nonché sulla inesistenza dell'interesse ad agire.
Spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
per parte convenuta Controparte_7
- Che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , in quanto CP_2
l'ente che ha emesso la cartella di pagamento opposta nonché la “notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73” è Controparte_8 con la conseguente estromissione dal giudizio dell' con vittoria di spese, diritti CP_2 ed onorari di lite che andranno liquidate, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2015, il quale dispone che “in caso di esito favorevole della lite all' sono CP_2 riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto Legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”.
- Che venga dichiarata la tardività del ricorso presentato avverso la cartella di pagamento oltre il termine di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con vittoria di spese, diritti e onorari di lite che vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 149/2015, il quale dispone che “in caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli CP_2 onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
- Che venga dichiarata la non impugnabilità nel presente giudizio della “notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73” in quanto non si tratta di atto esecutivo impugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ma di una proposta di
Pag. 2 a 6 compensazione tra un credito d'imposta nei confronti di e la pretesa Controparte_1 contenuta nei debiti iscritti a ruolo.
verbale udienza 13.6.2025: Compensazione delle spese nei confronti di Pt_1
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Ivrea allegando che: Parte_1
a) in data 16.1.2025 gli veniva notificato dall' rimborso e Controparte_9 proposta di compensazione ex art. 28ter d.P.R. 602/1973 relativo, tra gli altri, ai crediti di cui alla cartella esattoriale n. 11020060031500619000 notificata in data 28.7.2006 recante
“sanzioni Ispett. Territ. Lavoro”, anno di riferimento 2001, per l'importo di euro 57.886, oltre oneri di riscossione e interessi moratori per complessivi euro 109.590,47, ente creditore la
; Controparte_3
b) nessuna richiesta di pagamento aveva ricevuto negli ultimi 9/10 anni con riferimento al credito di cui alla cartella esattoriale n. 11020060031500619000;
c) nonostante le richieste stragiudiziali, non comunicava al ricorrente la presenza di atti CP_6 interruttivi della prescrizione relativi al credito di cui alla cartella esattoriale n.
11020060031500619000.
In tale contesto di fatto, il ricorrente chiedeva quindi che venisse accertata la prescrizione Pt_1 del credito di cui alla cartella esattoriale n. 11020060031500619000 in quanto maturata successivamente alla notifica (28.7.2006) di quest'ultima.
2. Tempestivamente costituitosi in giudizio, l' Controparte_10 allegava che la cartella esattoriale n. 11020060031500619000 si riferiva a
[...] pretese creditorie aventi fondamento nelle seguenti ordinanze ingiunzione non opposte:
− ordinanza ingiunzione n. 2340/2001 notificata a in qualità di legale Parte_1 Con rappresentante della NEW SYSTEM S.r.l. in data 05/11/2001 (doc. 2 );
− ordinanza ingiunzione n. 1887/2001 notificata a in qualità di legale Parte_1 Con rappresentante della D.S.P. srl in data 05/11/2001 (doc. 3 );
− ordinanza ingiunzione n. 1889/2001 notificata a in qualità di legale Parte_1 Con rappresentante della D.S.P. SRL in data 05/11/2001 (doc. 4 );
− ordinanza ingiunzione n. 1891/2001 notificata a in qualità di legale Parte_1 Con rappresentante della D.S.P. SRL in data 05/11/2001 (doc. 5 );
− ordinanza ingiunzione n. 2336/2001 notificata a in qualità di legale Parte_1 Con rappresentante della NEW SYSTEM srl in data 05/11/2001 (doc. 6 ).
Pag. 3 a 6 evidenziava che, eventualmente, la prescrizione era maturata successivamente Controparte_7 alla consegna del ruolo all'agente della riscossione;
sosteneva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva.
3. Tempestivamente costituitasi in giudizio, Controparte_11 allegava che anteriormente all'opposizione da parte del ricorrente aveva sospeso qualsiasi attività esecutiva avendo già rilevato la prescrizione del credito;
chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate. In ogni caso, evidenziava la non impugnabilità della proposta di compensazione ex art. 28ter d.P.R. 602/1973 e sosteneva l'inesistenza di un interesse ad agire del ricorrente.
Con 4. All'udienza del 13.6.2025 il ricorrente e chiedevano congiuntamente disporsi la compensazione delle spese nei rapporti reciproci, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa;
il giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
*
5. L'azione proposta dal ricorrente a seguito della notificazione della proposta di compensazione ex art. 28ter d.P.R. 602/1973 deve essere qualificata come ordinaria azione di accertamento negativo – e non opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non essendo la proposta di compensazione né un atto di esecuzione né un atto propedeutico all'esecuzione.
Sussiste l'interesse ad agire di parte di ricorrente, considerato che «in tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva
(affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata)» (Cass. III, 6 aprile 2025, n. 9061, Rv. 674607 - 01).
Ebbene, nella specie lo stato di incertezza risulta determinato dall'affermazione di della CP_6 sussistenza del credito di cui alla cartella n. 11020060031500619000, tanto da invitare il ricorrente a valutare di compensare in parte tale suo debito con un rimborso d'imposta.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha espressamente riconosciuto la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al destinatario della proposta di compensazione ex art. 28ter d.P.R.
602/1973 al fine di far valere l'insussistenza del credito oggetto della proposta (Cass. VI-T, 19 ottobre 2017, n. 24638; Cass. VI-T, 10 febbraio 2022, n. 4309).
Infine, diversamente da quanto sostenuto da non vi è prova che, alla data del deposito del CP_6 ricorso introduttivo (27.2.2025), la cartella fosse già stata oggetto di sgravio (l'estratto ruolo prodotto da cui risulta l'assenza di debito residuo è datato 27.3.2025; la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza a è stata effettuata in data 4.3.2025), dovendosi anzi in CP_6
Pag. 4 a 6 senso contrario rilevare che alla data del 4.2.2025 i crediti di cui alla cartella n.
11020060031500619000 risultavano compresi tra quelli in carico all'agente della riscossione
(doc. 2 ricorrente, file “estratto ruolo” pagg.
3-4 nonché file “20250204_ …” ove per la cartella
11020060031500619000 viene indicato un importo dovuto di € 108.363,17)
In ragione di quanto sopra esposto, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente all'accertamento negativo dell'avvenuta prescrizione degli importi di cui alla cartella esattoriale n. 11020060031500619000.
6. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da non è fondata Controparte_7 in quanto nel presente giudizio viene fatta valere la prescrizione dei crediti a tutela dei quali è stata emessa la cartella n. 11020060031500619000 e di tali crediti – derivanti da sanzioni amministrative a seguito di ordinanza ingiunzione (cfr. sopra par. 2) – è titolare CP_5
D'altronde, non vi è alcuna disposizione di legge che prevede che l'unico legittimato
[...] passivo in giudizio in cui si controverta circa la sussistenza del credito originato da ordinanza ingiunzione sia l'agente della riscossione, con esclusione della legittimazione dell'amministrazione titolare del diritto.
7. Nel merito, il ricorso è fondato. I crediti sottesi alla cartella esattoriale n.
11020060031500619000 derivavano da sanzioni amministrative per cui sono state emesse plurime ordinanze ingiunzione (meglio elencate al par. 2) da (già ). Controparte_7 CP_12
La prescrizione è dunque quinquennale (art. 28 l. 689/1981).
La prescrizione è, dunque, effettivamente maturata considerato che non vi è prova di atti interruttivi successivamente alla notifica della cartella esattoriale n. 11020060031500619000 avvenuta in data 28.7.2006.
Deve, quindi, essere dichiarato che non è dovuto da parte attrice, per essere estinti per prescrizione, il pagamento dei crediti a tutela dei quali è stata formata la cartella esattoriale n.
11020060031500619000 notificata in data 28.7.2006.
Con 8. Le spese tra l'attore e vengono integralmente compensate, come da richiesta congiunta delle parti (cfr. verbale udienza 13.6.2025).
Le spese tra e vengono poste a carico della convenuta soccombente. Esse si Pt_1 CP_6 liquidano sulla base del d.m. 55/2014, scaglione € 52.000-260.000, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi ed esclusione della fase di istruttoria/trattazione non effettivamente svoltasi [cfr. art. 4, comma 5, lett. c), ultimo periodo, d.m. 55/2014] in quanto: a) il procedimento
è stato definito in prima udienza sulla base di quanto risultante all'esito dei rispettivi atti introduttivi delle parti, con conseguente sostanziale assenza di autonomia una fase di trattazione della causa e la fase decisionale;
b) considerato il rito adottato (semplificato di cognizione), deve ritenersi che la produzione di documenti e le richieste istruttorie debbano essere ricondotte alla fase introduttiva considerato che, in assenza dell'assegnazione dei termini per le memorie ex art. 281duodecies c.p.c., le produzioni e le istanze istruttorie devono essere effettuate di regola (e, comunque, ciò è avvenuto nel caso di specie) con l'atto introduttivo del giudizio.
Pag. 5 a 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara che non è dovuto da il pagamento il pagamento dei Parte_1 crediti per sanzioni amministrative e accessori a tutela dei quali è stata formata la cartella esattoriale n. 11020060031500619000 notificata a in data 28.7.2006; Parte_1
2) compensa integralmente le spese tra e Parte_1 Controparte_7
3) condanna in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di delle spese Parte_1 di lite liquidate in € 4.217,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato (€ 759,00), anticipazioni forfettarie (€ 27,00) e successive occorrende;
da distrarsi in favore degli Avv.ti Mila Fiorina e Elena Bisio dichiaratesi antistatarie.
Ivrea, 09/07/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 560/2025 R.G.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Mila Fiorina e Elena Bisio
ATTORE
contro
, cod. fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Conti
e
, cod. fisc. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 9 d.lgs. 149/2015 dai dott.ri Antonella De Marte, Susanna Di Nino, Annarita Frizzi, Laura Grasso e Roberto Quaranta
CONVENUTI
conclusioni delle parti
per parte attrice Pt_1
Nel merito
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto credito, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, di cui alla cartella di pagamento n. 11020060031500619000 della e la conseguente sua inesigibilità per i motivi Controparte_3 dedotti in narrativa;
Pag. 1 a 6 - conseguentemente condannare l' e l'ente creditore per quanto di Controparte_4 rispettiva competenza, ad annullare e/o sgravare le somme iscritte a ruolo e portate dalla cartella n. 11020060031500619000 della , dichiarando Controparte_3 inefficace e/o annullando la “notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art.
28ter DPR 602/73” notificata in data 16.01.2025, nella parte relativa alla cartella dichiarata prescritta per le ragioni del presente ricorso.
In ogni caso
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, con distrazione delle stesse ai difensori antistatari.
verbale udienza 13.6.2025: Compensazione delle spese nei confronti di . Controparte_5
per parte convenuta CP_6
Spese compensate se viene accolta la richiesta qui formulata. In mancanza, nel caso di prosecuzione dell'attività giudiziaria da parte dell'opponente, si insiste in dedotto in narrativa, in particolare sulla non impugnabilità della proposta di rimborso e compensazione;
nonché sulla inesistenza dell'interesse ad agire.
Spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
per parte convenuta Controparte_7
- Che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , in quanto CP_2
l'ente che ha emesso la cartella di pagamento opposta nonché la “notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73” è Controparte_8 con la conseguente estromissione dal giudizio dell' con vittoria di spese, diritti CP_2 ed onorari di lite che andranno liquidate, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2015, il quale dispone che “in caso di esito favorevole della lite all' sono CP_2 riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto Legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”.
- Che venga dichiarata la tardività del ricorso presentato avverso la cartella di pagamento oltre il termine di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con vittoria di spese, diritti e onorari di lite che vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 149/2015, il quale dispone che “in caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli CP_2 onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
- Che venga dichiarata la non impugnabilità nel presente giudizio della “notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73” in quanto non si tratta di atto esecutivo impugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ma di una proposta di
Pag. 2 a 6 compensazione tra un credito d'imposta nei confronti di e la pretesa Controparte_1 contenuta nei debiti iscritti a ruolo.
verbale udienza 13.6.2025: Compensazione delle spese nei confronti di Pt_1
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Ivrea allegando che: Parte_1
a) in data 16.1.2025 gli veniva notificato dall' rimborso e Controparte_9 proposta di compensazione ex art. 28ter d.P.R. 602/1973 relativo, tra gli altri, ai crediti di cui alla cartella esattoriale n. 11020060031500619000 notificata in data 28.7.2006 recante
“sanzioni Ispett. Territ. Lavoro”, anno di riferimento 2001, per l'importo di euro 57.886, oltre oneri di riscossione e interessi moratori per complessivi euro 109.590,47, ente creditore la
; Controparte_3
b) nessuna richiesta di pagamento aveva ricevuto negli ultimi 9/10 anni con riferimento al credito di cui alla cartella esattoriale n. 11020060031500619000;
c) nonostante le richieste stragiudiziali, non comunicava al ricorrente la presenza di atti CP_6 interruttivi della prescrizione relativi al credito di cui alla cartella esattoriale n.
11020060031500619000.
In tale contesto di fatto, il ricorrente chiedeva quindi che venisse accertata la prescrizione Pt_1 del credito di cui alla cartella esattoriale n. 11020060031500619000 in quanto maturata successivamente alla notifica (28.7.2006) di quest'ultima.
2. Tempestivamente costituitosi in giudizio, l' Controparte_10 allegava che la cartella esattoriale n. 11020060031500619000 si riferiva a
[...] pretese creditorie aventi fondamento nelle seguenti ordinanze ingiunzione non opposte:
− ordinanza ingiunzione n. 2340/2001 notificata a in qualità di legale Parte_1 Con rappresentante della NEW SYSTEM S.r.l. in data 05/11/2001 (doc. 2 );
− ordinanza ingiunzione n. 1887/2001 notificata a in qualità di legale Parte_1 Con rappresentante della D.S.P. srl in data 05/11/2001 (doc. 3 );
− ordinanza ingiunzione n. 1889/2001 notificata a in qualità di legale Parte_1 Con rappresentante della D.S.P. SRL in data 05/11/2001 (doc. 4 );
− ordinanza ingiunzione n. 1891/2001 notificata a in qualità di legale Parte_1 Con rappresentante della D.S.P. SRL in data 05/11/2001 (doc. 5 );
− ordinanza ingiunzione n. 2336/2001 notificata a in qualità di legale Parte_1 Con rappresentante della NEW SYSTEM srl in data 05/11/2001 (doc. 6 ).
Pag. 3 a 6 evidenziava che, eventualmente, la prescrizione era maturata successivamente Controparte_7 alla consegna del ruolo all'agente della riscossione;
sosteneva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva.
3. Tempestivamente costituitasi in giudizio, Controparte_11 allegava che anteriormente all'opposizione da parte del ricorrente aveva sospeso qualsiasi attività esecutiva avendo già rilevato la prescrizione del credito;
chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate. In ogni caso, evidenziava la non impugnabilità della proposta di compensazione ex art. 28ter d.P.R. 602/1973 e sosteneva l'inesistenza di un interesse ad agire del ricorrente.
Con 4. All'udienza del 13.6.2025 il ricorrente e chiedevano congiuntamente disporsi la compensazione delle spese nei rapporti reciproci, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa;
il giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
*
5. L'azione proposta dal ricorrente a seguito della notificazione della proposta di compensazione ex art. 28ter d.P.R. 602/1973 deve essere qualificata come ordinaria azione di accertamento negativo – e non opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non essendo la proposta di compensazione né un atto di esecuzione né un atto propedeutico all'esecuzione.
Sussiste l'interesse ad agire di parte di ricorrente, considerato che «in tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva
(affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata)» (Cass. III, 6 aprile 2025, n. 9061, Rv. 674607 - 01).
Ebbene, nella specie lo stato di incertezza risulta determinato dall'affermazione di della CP_6 sussistenza del credito di cui alla cartella n. 11020060031500619000, tanto da invitare il ricorrente a valutare di compensare in parte tale suo debito con un rimborso d'imposta.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha espressamente riconosciuto la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al destinatario della proposta di compensazione ex art. 28ter d.P.R.
602/1973 al fine di far valere l'insussistenza del credito oggetto della proposta (Cass. VI-T, 19 ottobre 2017, n. 24638; Cass. VI-T, 10 febbraio 2022, n. 4309).
Infine, diversamente da quanto sostenuto da non vi è prova che, alla data del deposito del CP_6 ricorso introduttivo (27.2.2025), la cartella fosse già stata oggetto di sgravio (l'estratto ruolo prodotto da cui risulta l'assenza di debito residuo è datato 27.3.2025; la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza a è stata effettuata in data 4.3.2025), dovendosi anzi in CP_6
Pag. 4 a 6 senso contrario rilevare che alla data del 4.2.2025 i crediti di cui alla cartella n.
11020060031500619000 risultavano compresi tra quelli in carico all'agente della riscossione
(doc. 2 ricorrente, file “estratto ruolo” pagg.
3-4 nonché file “20250204_ …” ove per la cartella
11020060031500619000 viene indicato un importo dovuto di € 108.363,17)
In ragione di quanto sopra esposto, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente all'accertamento negativo dell'avvenuta prescrizione degli importi di cui alla cartella esattoriale n. 11020060031500619000.
6. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da non è fondata Controparte_7 in quanto nel presente giudizio viene fatta valere la prescrizione dei crediti a tutela dei quali è stata emessa la cartella n. 11020060031500619000 e di tali crediti – derivanti da sanzioni amministrative a seguito di ordinanza ingiunzione (cfr. sopra par. 2) – è titolare CP_5
D'altronde, non vi è alcuna disposizione di legge che prevede che l'unico legittimato
[...] passivo in giudizio in cui si controverta circa la sussistenza del credito originato da ordinanza ingiunzione sia l'agente della riscossione, con esclusione della legittimazione dell'amministrazione titolare del diritto.
7. Nel merito, il ricorso è fondato. I crediti sottesi alla cartella esattoriale n.
11020060031500619000 derivavano da sanzioni amministrative per cui sono state emesse plurime ordinanze ingiunzione (meglio elencate al par. 2) da (già ). Controparte_7 CP_12
La prescrizione è dunque quinquennale (art. 28 l. 689/1981).
La prescrizione è, dunque, effettivamente maturata considerato che non vi è prova di atti interruttivi successivamente alla notifica della cartella esattoriale n. 11020060031500619000 avvenuta in data 28.7.2006.
Deve, quindi, essere dichiarato che non è dovuto da parte attrice, per essere estinti per prescrizione, il pagamento dei crediti a tutela dei quali è stata formata la cartella esattoriale n.
11020060031500619000 notificata in data 28.7.2006.
Con 8. Le spese tra l'attore e vengono integralmente compensate, come da richiesta congiunta delle parti (cfr. verbale udienza 13.6.2025).
Le spese tra e vengono poste a carico della convenuta soccombente. Esse si Pt_1 CP_6 liquidano sulla base del d.m. 55/2014, scaglione € 52.000-260.000, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi ed esclusione della fase di istruttoria/trattazione non effettivamente svoltasi [cfr. art. 4, comma 5, lett. c), ultimo periodo, d.m. 55/2014] in quanto: a) il procedimento
è stato definito in prima udienza sulla base di quanto risultante all'esito dei rispettivi atti introduttivi delle parti, con conseguente sostanziale assenza di autonomia una fase di trattazione della causa e la fase decisionale;
b) considerato il rito adottato (semplificato di cognizione), deve ritenersi che la produzione di documenti e le richieste istruttorie debbano essere ricondotte alla fase introduttiva considerato che, in assenza dell'assegnazione dei termini per le memorie ex art. 281duodecies c.p.c., le produzioni e le istanze istruttorie devono essere effettuate di regola (e, comunque, ciò è avvenuto nel caso di specie) con l'atto introduttivo del giudizio.
Pag. 5 a 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara che non è dovuto da il pagamento il pagamento dei Parte_1 crediti per sanzioni amministrative e accessori a tutela dei quali è stata formata la cartella esattoriale n. 11020060031500619000 notificata a in data 28.7.2006; Parte_1
2) compensa integralmente le spese tra e Parte_1 Controparte_7
3) condanna in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di delle spese Parte_1 di lite liquidate in € 4.217,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato (€ 759,00), anticipazioni forfettarie (€ 27,00) e successive occorrende;
da distrarsi in favore degli Avv.ti Mila Fiorina e Elena Bisio dichiaratesi antistatarie.
Ivrea, 09/07/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pag. 6 a 6