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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/10/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Gop Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1346/2025 R.G., promossa da:
, C.F/P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante con sede in Roma, Via Portuense n. 590, rappresentata Parte_2
e difesa dall'Avv. Alessandro Cardelli, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Alfredo Serranti 75, che ha rinunciato al mandato con atto datato e depositato l'8 luglio 2025;
ATTRICE OPPONENTE contro
, P.I. , con sede in Taverne di Corciano (Pg), Via P. Togliatti n. 56, in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa, giusta procura speciale Controparte_2 rilasciata in calce al ricorso per Decreto Ingiuntivo, dall'Avv. Leone Guaragna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via G. Tilli n.54;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato (da ora innanzi Parte_1 per brevità ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 262/2025 emesso dal Pt_1
Tribunale di Perugia in data 3 marzo 2025, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 37.893,50 oltre interessi e spese.
La parte opponente in via preliminare concludeva precisando che il creditore opposto è onerato della condizione di procedibilità del giudizio riguardante il credito richiesto ed in via principale perché venisse rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione e, in accoglimento, della opposizione venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto. La parte opponente, preliminarmente, eccepiva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda e perché la parte opposta non ha dato conto delle specifiche di cui all'art. 163 n.3 bis.
Nel merito evidenziava che la parte opposta ha agito sulla scorta delle fatture n. 2024_5_2562 del 31 ottobre 2024 e n. 2024_5_2804 del 29 novembre 2024.
Rilevava che nel giudizio di opposizione le fatture non costituiscono prova del credito e che non è stato fatto riferimento al rapporto sottostante, né vi è prova alcuna della sua vigenza, durata e contenuto anche in relazione a presunti tariffari e prezzi applicati che, a suo dire, sono sproporzionati.
Evidenzia poi l'opponente di non avere mai ricevuto le pretese merci indicate nelle fatture né
l'opposta ha prodotto bolla di accompagnamento e/o DDT o altro documento certificanti l'avvenuta consegna delle merci. Ritiene che l'opposta sia quindi inadempiente.
Evidenzia in tale contesto che non risulta provato il rapporto intercorso tra le parti, né risulta provata l'avvenuta esecuzione della prestazione, con la conseguenza che in capo a non vi è alcun Parte_1 obbligo. Rileva infine che nella contabilità aziendale non risulta intervenuto alcun pagamento per una prestazione inesistente. ha quindi insistito nelle proprie conclusioni. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la quale, in via CP_1 preliminare, ha chiesto che venisse fissata apposita udienza per la concessione della provvisoria esecuzione e, quanto al merito, che venisse anticipata l'udienza ex art. 163 bis cpc. Nel merito ha chiesto che venisse rigettata l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata ha chiesto che “nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale CP_1 dei motivi dedotti dall'opponente nell'atto di citazione, previo accertamento della parziale legittimità del D.I. n. 262/2025, emesso dal Tribunale ordinario di Perugia all'esito del procedimento monitorio
n. 133/2025 R.G.” venisse ridotta“la pretesa creditoria azionata dalla con il D.I. de CP_1 quo della somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria”.
La parte opposta a sostegno delle proprie ragioni deduceva che l'opposizione è pretestuosa. Ritiene che la domanda non rientri nelle materie tassativamente elencate dall'art. 5 D.lgs. 28/2010 e che quindi non può essere assoggettata al regime di procedibilità ivi previsto. Nel merito CP_1 deduce che tra le parti esistono rapporti commerciali da diverso tempo e che in merito al credito oggetto del presente giudizio tra le parti è intercorso un fitto scambio epistolare dal quale emerge che l'opponente ha chiesto la disponibilità di alcuni “pezzi” di ricambio, i tempi di consegna, il prezzo e l'opposta ha riscontrato le richieste anche inviando preventivi di spesa.
L'opposta ritiene che in tale contesto nessun dubbio può emergere circa la sussistenza del rapporto obbligatorio tra le parti. Evidenzia poi in ordine alla sussistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti che la parte opponente ha provveduto al pagamento parziale dell'importo di € 10.616,41 in acconto sulla fattura n. 2562 del 31 ottobre 2024, come indicato nella causale del bonifico. Pagamento in acconto che è stato effettuato da su quelle stesse fatture contestate dopo la notifica Parte_1 del decreto ingiuntivo.
In merito alla mancanza della prova del credito rileva che in atti sono stati depositati i DDT da cui risulta che la merce è stata tutta consegnata alla società opponente. A tale proposito l'opposta evidenzia che la fattura n. 2562/5 del 31 ottobre 2025, per il complessivo importo di € 28.489,81 si riferisce alla merce ordinata e spedita nel mese di ottobre 2024 alla come risulta dai DDT Parte_1
n. 234 del 2 ottobre 2024; N. 235 del 03/10/2024; N. 236 del 04/10/2024; N. 237 del 07/10/2024; N.
238 del 08/10/2024; N. 239 del 09/10/2024; N. 240 del 09/10/2024; N. 241 del 10/10/2024; N. 242 del 11/10/2024; N. 243 del 14/10/2024; N. 244 del 15/10/2024; N. 245 del 16/10/2024; N. 246 del
17/10/2024; N. 247 del 18/10/2024; N. 250 del 21/10/2024; N. 251 del 28/10/2024; N. 252 del
29/10/2024; N. 253 del 29/10/2024; N. 254 del 30/10/2024; N. 255 del 31/10/2024 da cui risulta che tutta la merce è stata consegnata alla opponente. Analogamente per la fattura 2804/5 del 29 novembre
2024 di € 24.098,42 che si riferisce alla merce ordinata e spedita nel mese di novembre 2024 alla opponente come risulta dai DDT. N. 256 del 04/11/2024; N. 257 del 05/11/2024; N. 258 del
06/11/2024; N. 259 del 07/11/2024; N. 260 del 08/11/2024; N. 261 del 11/11/2024; N. 262 del
12/11/2024; N. 263 del 13/11/2024; N. 264 del 14/11/2024; N. 265 del 15/11/2024; N. 266 del
18/11/2024; N. 267 del 19/11/2024; N. 268 del 20/11/2024; N. 269 del 21/11/2024; N. 270 del
22/11/2024; N. 271 del 25/11/2024; N. 272 del 26/11/2024; N. 273 del 27/11/2024; N. 274 del
28/11/2024 da cui risulta che tutta la merce è stata consegnata alla opponente..
Ha quindi insistito nelle conclusioni formulate.
Con provvedimento del 6 maggio 2025 veniva fissata per la discussione sulla istanza ex art. 648 cpc l'udienza del 28 maggio 2025. Con il medesimo provvedimento veniva anticipata la prima udienza dal 26 maggio 2026 al 1° ottobre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter cpc.
A seguito della udienza del 28 maggio 2025 tenutasi a trattazione scritta (udienza cartolare) con provvedimento dell'8 luglio 2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del procedimento e precisamente l'8 luglio 2025 il procuratore costituito della parte opponente ha depositato la rinuncia al mandato.
All'udienza del 1° ottobre 2025, invece, è comparsa solo la parte opposta che, ritenuta la causa matura per la decisione, ha chiesto di essere autorizzata a precisare le conclusioni. Concessa detta autorizzazione l'opposta ha precisato le conclusioni, rinunciando ai termini di cui all'art. 189 cpc. La causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va innanzitutto ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
La parte opponente ha contestato la mancanza di prova del rapporto intercorrente tra le parti, di non avere mai ricevuto le merci indicate nelle fatture, oltre ai prezzi applicati che a suo dire sono sproporzionati.
Dalla documentazione in atti e segnatamente dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulta che la parte opponente ha chiesto la disponibilità di alcuni pezzi di ricambio, i tempi di consegna ed il prezzo. Risulta, altresì, che la parte opposta ha inviato i preventivi di spesa.
Dalla documentazione in atti a conferma della sussistenza del rapporto obbligatorio tra le parti è stato depositato anche il bonifico effettuato da dal quale risulta che la stessa ha provveduto al Parte_1 pagamento parziale dell'importo di € 10.616,41 in acconto sulla fattura n. 2562 del 31 ottobre 2024.
Detti elementi confermano che tra le parti era intercorso un rapporto obbligatorio in virtù del quale la parte opposta ha venduto alla opponente pezzi di ricambio.
Va poi rilevato che la parte opposta ha depositato nel presente giudizio oltre alle fatture, anche i DDT che, nella fase di merito, costituiscono prova del credito, dai quali risulta che tutta la merce indicata nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo è stata consegnata a Parte_1
Anche la contestazione relativa alla sproporzione dei prezzi applicati non appare fondata non avendo l'opponente offerto elementi che confermino detta contestazione. Agli atti invero non risulta depositato neppure un documento a sostegno di quanto affermato.
Tenuto conto di quanto osservato, le prove documentali in atti consentono di ritenere che il decreto ingiuntivo n. 262/2025 emesso dal Tribunale di Perugia in data 3 marzo 2025, con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di € 37.893,50 oltre interessi e spese, debba essere Parte_1 confermato. Conseguentemente l'opponente, in persona del legale rappresentante, deve essere Parte_1 condannata al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della somma CP_1 di € 37.893,50. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 52.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante, tenuto conto dell'attività Parte_1 effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1346/2025, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 262/2025 emesso dal Tribunale di Perugia in data 3 marzo
2025;
- condanna, conseguentemente, in persona del legale Parte_1 rappresentante, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della CP_1 somma di € 37.893,50, oltre gli interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante, al Parte_1 Parte_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che CP_1 liquida in complessivi € 4.711,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 2 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Gop Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1346/2025 R.G., promossa da:
, C.F/P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante con sede in Roma, Via Portuense n. 590, rappresentata Parte_2
e difesa dall'Avv. Alessandro Cardelli, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Alfredo Serranti 75, che ha rinunciato al mandato con atto datato e depositato l'8 luglio 2025;
ATTRICE OPPONENTE contro
, P.I. , con sede in Taverne di Corciano (Pg), Via P. Togliatti n. 56, in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa, giusta procura speciale Controparte_2 rilasciata in calce al ricorso per Decreto Ingiuntivo, dall'Avv. Leone Guaragna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via G. Tilli n.54;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato (da ora innanzi Parte_1 per brevità ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 262/2025 emesso dal Pt_1
Tribunale di Perugia in data 3 marzo 2025, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 37.893,50 oltre interessi e spese.
La parte opponente in via preliminare concludeva precisando che il creditore opposto è onerato della condizione di procedibilità del giudizio riguardante il credito richiesto ed in via principale perché venisse rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione e, in accoglimento, della opposizione venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto. La parte opponente, preliminarmente, eccepiva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda e perché la parte opposta non ha dato conto delle specifiche di cui all'art. 163 n.3 bis.
Nel merito evidenziava che la parte opposta ha agito sulla scorta delle fatture n. 2024_5_2562 del 31 ottobre 2024 e n. 2024_5_2804 del 29 novembre 2024.
Rilevava che nel giudizio di opposizione le fatture non costituiscono prova del credito e che non è stato fatto riferimento al rapporto sottostante, né vi è prova alcuna della sua vigenza, durata e contenuto anche in relazione a presunti tariffari e prezzi applicati che, a suo dire, sono sproporzionati.
Evidenzia poi l'opponente di non avere mai ricevuto le pretese merci indicate nelle fatture né
l'opposta ha prodotto bolla di accompagnamento e/o DDT o altro documento certificanti l'avvenuta consegna delle merci. Ritiene che l'opposta sia quindi inadempiente.
Evidenzia in tale contesto che non risulta provato il rapporto intercorso tra le parti, né risulta provata l'avvenuta esecuzione della prestazione, con la conseguenza che in capo a non vi è alcun Parte_1 obbligo. Rileva infine che nella contabilità aziendale non risulta intervenuto alcun pagamento per una prestazione inesistente. ha quindi insistito nelle proprie conclusioni. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la quale, in via CP_1 preliminare, ha chiesto che venisse fissata apposita udienza per la concessione della provvisoria esecuzione e, quanto al merito, che venisse anticipata l'udienza ex art. 163 bis cpc. Nel merito ha chiesto che venisse rigettata l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata ha chiesto che “nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale CP_1 dei motivi dedotti dall'opponente nell'atto di citazione, previo accertamento della parziale legittimità del D.I. n. 262/2025, emesso dal Tribunale ordinario di Perugia all'esito del procedimento monitorio
n. 133/2025 R.G.” venisse ridotta“la pretesa creditoria azionata dalla con il D.I. de CP_1 quo della somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria”.
La parte opposta a sostegno delle proprie ragioni deduceva che l'opposizione è pretestuosa. Ritiene che la domanda non rientri nelle materie tassativamente elencate dall'art. 5 D.lgs. 28/2010 e che quindi non può essere assoggettata al regime di procedibilità ivi previsto. Nel merito CP_1 deduce che tra le parti esistono rapporti commerciali da diverso tempo e che in merito al credito oggetto del presente giudizio tra le parti è intercorso un fitto scambio epistolare dal quale emerge che l'opponente ha chiesto la disponibilità di alcuni “pezzi” di ricambio, i tempi di consegna, il prezzo e l'opposta ha riscontrato le richieste anche inviando preventivi di spesa.
L'opposta ritiene che in tale contesto nessun dubbio può emergere circa la sussistenza del rapporto obbligatorio tra le parti. Evidenzia poi in ordine alla sussistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti che la parte opponente ha provveduto al pagamento parziale dell'importo di € 10.616,41 in acconto sulla fattura n. 2562 del 31 ottobre 2024, come indicato nella causale del bonifico. Pagamento in acconto che è stato effettuato da su quelle stesse fatture contestate dopo la notifica Parte_1 del decreto ingiuntivo.
In merito alla mancanza della prova del credito rileva che in atti sono stati depositati i DDT da cui risulta che la merce è stata tutta consegnata alla società opponente. A tale proposito l'opposta evidenzia che la fattura n. 2562/5 del 31 ottobre 2025, per il complessivo importo di € 28.489,81 si riferisce alla merce ordinata e spedita nel mese di ottobre 2024 alla come risulta dai DDT Parte_1
n. 234 del 2 ottobre 2024; N. 235 del 03/10/2024; N. 236 del 04/10/2024; N. 237 del 07/10/2024; N.
238 del 08/10/2024; N. 239 del 09/10/2024; N. 240 del 09/10/2024; N. 241 del 10/10/2024; N. 242 del 11/10/2024; N. 243 del 14/10/2024; N. 244 del 15/10/2024; N. 245 del 16/10/2024; N. 246 del
17/10/2024; N. 247 del 18/10/2024; N. 250 del 21/10/2024; N. 251 del 28/10/2024; N. 252 del
29/10/2024; N. 253 del 29/10/2024; N. 254 del 30/10/2024; N. 255 del 31/10/2024 da cui risulta che tutta la merce è stata consegnata alla opponente. Analogamente per la fattura 2804/5 del 29 novembre
2024 di € 24.098,42 che si riferisce alla merce ordinata e spedita nel mese di novembre 2024 alla opponente come risulta dai DDT. N. 256 del 04/11/2024; N. 257 del 05/11/2024; N. 258 del
06/11/2024; N. 259 del 07/11/2024; N. 260 del 08/11/2024; N. 261 del 11/11/2024; N. 262 del
12/11/2024; N. 263 del 13/11/2024; N. 264 del 14/11/2024; N. 265 del 15/11/2024; N. 266 del
18/11/2024; N. 267 del 19/11/2024; N. 268 del 20/11/2024; N. 269 del 21/11/2024; N. 270 del
22/11/2024; N. 271 del 25/11/2024; N. 272 del 26/11/2024; N. 273 del 27/11/2024; N. 274 del
28/11/2024 da cui risulta che tutta la merce è stata consegnata alla opponente..
Ha quindi insistito nelle conclusioni formulate.
Con provvedimento del 6 maggio 2025 veniva fissata per la discussione sulla istanza ex art. 648 cpc l'udienza del 28 maggio 2025. Con il medesimo provvedimento veniva anticipata la prima udienza dal 26 maggio 2026 al 1° ottobre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter cpc.
A seguito della udienza del 28 maggio 2025 tenutasi a trattazione scritta (udienza cartolare) con provvedimento dell'8 luglio 2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del procedimento e precisamente l'8 luglio 2025 il procuratore costituito della parte opponente ha depositato la rinuncia al mandato.
All'udienza del 1° ottobre 2025, invece, è comparsa solo la parte opposta che, ritenuta la causa matura per la decisione, ha chiesto di essere autorizzata a precisare le conclusioni. Concessa detta autorizzazione l'opposta ha precisato le conclusioni, rinunciando ai termini di cui all'art. 189 cpc. La causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va innanzitutto ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
La parte opponente ha contestato la mancanza di prova del rapporto intercorrente tra le parti, di non avere mai ricevuto le merci indicate nelle fatture, oltre ai prezzi applicati che a suo dire sono sproporzionati.
Dalla documentazione in atti e segnatamente dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulta che la parte opponente ha chiesto la disponibilità di alcuni pezzi di ricambio, i tempi di consegna ed il prezzo. Risulta, altresì, che la parte opposta ha inviato i preventivi di spesa.
Dalla documentazione in atti a conferma della sussistenza del rapporto obbligatorio tra le parti è stato depositato anche il bonifico effettuato da dal quale risulta che la stessa ha provveduto al Parte_1 pagamento parziale dell'importo di € 10.616,41 in acconto sulla fattura n. 2562 del 31 ottobre 2024.
Detti elementi confermano che tra le parti era intercorso un rapporto obbligatorio in virtù del quale la parte opposta ha venduto alla opponente pezzi di ricambio.
Va poi rilevato che la parte opposta ha depositato nel presente giudizio oltre alle fatture, anche i DDT che, nella fase di merito, costituiscono prova del credito, dai quali risulta che tutta la merce indicata nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo è stata consegnata a Parte_1
Anche la contestazione relativa alla sproporzione dei prezzi applicati non appare fondata non avendo l'opponente offerto elementi che confermino detta contestazione. Agli atti invero non risulta depositato neppure un documento a sostegno di quanto affermato.
Tenuto conto di quanto osservato, le prove documentali in atti consentono di ritenere che il decreto ingiuntivo n. 262/2025 emesso dal Tribunale di Perugia in data 3 marzo 2025, con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di € 37.893,50 oltre interessi e spese, debba essere Parte_1 confermato. Conseguentemente l'opponente, in persona del legale rappresentante, deve essere Parte_1 condannata al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della somma CP_1 di € 37.893,50. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 52.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante, tenuto conto dell'attività Parte_1 effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1346/2025, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 262/2025 emesso dal Tribunale di Perugia in data 3 marzo
2025;
- condanna, conseguentemente, in persona del legale Parte_1 rappresentante, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della CP_1 somma di € 37.893,50, oltre gli interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante, al Parte_1 Parte_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che CP_1 liquida in complessivi € 4.711,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 2 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)