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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Gurnera Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9888/2024;
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Eleonora Russo;
- ricorrente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: ricorso ex artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. Lgs.
n. 150/11.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha adito il Tribunale ai sensi dell'art. 31 Parte_1
comma 4, del D.lgs. n. 150/2011 al fine di ottenere la rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile e la modifica del nome
1 da a ”, nonché l'autorizzazione al Pt_1 Parte_2
trattamento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili in maschili.
Alla luce della documentazione in atti e dell'attività istruttoria svolta, le domande attoree meritano accoglimento.
è di stato libero e senza prole (cfr. doc. 2). Parte_1
La documentazione in atti e l'attività istruttoria svolta comprovano l'irreversibilità della scelta individuale di cambiamento di sesso, confermano la diagnosi di disforia di genere ed escludono connotazioni psicopatologiche.
Parte ricorrente, invero, ha intrapreso percorso psicoterapico ed ha avviato una terapia ormonale.
Sentito liberamente in udienza il ricorrente ha manifestato e ribadito con fermezza la volontà di insistere in tutte le domande ed ha dichiarato: “La terapia ormonale è stata avviata ad ottobre
2023. Sono convinto ed insisto in tutte le domande. Ho scelto di assumere il nome ”. Parte_2
È in atti certificato psicologico dell'ASP che conferma la disforia di genere, a firma del dott. , nella quale si Parte_3
evidenzia quanto segue: “si attesta di aver visitato periodicamente
la signora la quale chiede di poter intraprendere Parte_1
il percorso di transizione di genere. La stessa, infatti, presenta un quadro di marcata disforia di genere che potrebbe contribuire tra
l'altro a complicare la condizione depressiva di cui ha già sofferto in passato che tuttavia appare regredita. (…) In atto la Viaggio è in condizioni di buon compenso psichico e pertanto non vi sono motivi ostativi nell'intraprendere il percorso di transizione che la stessa richiede” (v. doc. n. 3).
Sulla base degli elementi sopra indicati, pertanto, si deve concludere che il ricorrente è affetto da “disforia di genere”, che tale condizione l'ha portato nel tempo a costruire e mantenere una univoca e consolidata identità psicologica di genere maschile, che sono da escludere disturbi nevrotici e/ o psicotici o disturbi della
2 personalità, sicché è idoneo a riordinare l'adeguamento dei propri caratteri sessuali alla propria personalità di tipo maschile.
L'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare, quindi, utile e necessario al fine di dare a Parte_1
una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità.
Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, poi, vanno richiamati gli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di
Cassazione (sentenza n. 15138/15).
È noto a questo Tribunale l'orientamento giurisprudenziale avallato dalla Suprema Corte, alla luce del quale non deve ritenersi requisito obbligatorio o necessario per la rettificazione di sesso la sottoposizione ad un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali.
In particolare, in considerazione del sistema creato dalla L. n.
162/1984, confermata dalla disciplina di cui all'art.31 del D. Lgs.
150/2011, tale correzione “chirurgica” non è imposta dal testo delle norme in esame, essendo sufficiente procedere ad una interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.
L'acquisizione di una nuova identità di genere, in linea con una evoluzione normativa conforme alla giurisprudenza comunitaria e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi, “può essere il
3 frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (Cass. Civ.
20.07.2015, n.15138).
Anche la Corte Costituzionale ha confermato detto orientamento che consente una interpretazione della disciplina in esame conforme ai diritti costituzionalmente garantiti dell'identità personale e della salute, sottolineando, tuttavia, che “rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere
definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso
una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del
sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico,
l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei
caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a
consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il
sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un
atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta
4 a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte
Costituzionale, 21.10.2015, n. 221).
Nel caso di specie gli elementi raccolti (audizione del ricorrente e produzioni documentali) forniscono adeguato riscontro in ordine al compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, nonché alla serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare Parte_1
genere e sesso da femmina a maschio.
Tali elementi consentono, dunque, di affermare che l'attore, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono, di conseguenza, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2
L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
In conformità con quanto richiesto dall'attore al prenome va sostituito il prenome ". Pt_1 Parte_2
Alla luce delle suesposte considerazioni, va disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso agli effetti dello stato civile.
Con riguardo alla domanda diretta ad autorizzare l'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali alla condizione maschile, infine, ritiene il Tribunale non necessaria la richiesta autorizzazione, e ciò alla luce della sentenza n. 143/2024 con cui la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'
art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-
chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le
modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte Costituzionale ha
5 ritenuto irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, richiedere l'autorizzazione giudiziale in questi casi,
essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che non considera più necessario l'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica.
Tenuto conto della natura della causa, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9888/2024 RG:
Ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di nata a [...] il Parte_1
04/01/1994 ( ), Atto N. 18 parte 1 serie A C.F._1
- anno 1994 - Comune di CATANIA (CT), residente in [...], la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 2, ultimo comma, Legge 14 aprile 1982 n. 164, con attribuzione del sesso da femminile a maschile e del nome da a ”; Pt_1 Parte_2
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/05/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Gurnera Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9888/2024;
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Eleonora Russo;
- ricorrente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: ricorso ex artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. Lgs.
n. 150/11.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha adito il Tribunale ai sensi dell'art. 31 Parte_1
comma 4, del D.lgs. n. 150/2011 al fine di ottenere la rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile e la modifica del nome
1 da a ”, nonché l'autorizzazione al Pt_1 Parte_2
trattamento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili in maschili.
Alla luce della documentazione in atti e dell'attività istruttoria svolta, le domande attoree meritano accoglimento.
è di stato libero e senza prole (cfr. doc. 2). Parte_1
La documentazione in atti e l'attività istruttoria svolta comprovano l'irreversibilità della scelta individuale di cambiamento di sesso, confermano la diagnosi di disforia di genere ed escludono connotazioni psicopatologiche.
Parte ricorrente, invero, ha intrapreso percorso psicoterapico ed ha avviato una terapia ormonale.
Sentito liberamente in udienza il ricorrente ha manifestato e ribadito con fermezza la volontà di insistere in tutte le domande ed ha dichiarato: “La terapia ormonale è stata avviata ad ottobre
2023. Sono convinto ed insisto in tutte le domande. Ho scelto di assumere il nome ”. Parte_2
È in atti certificato psicologico dell'ASP che conferma la disforia di genere, a firma del dott. , nella quale si Parte_3
evidenzia quanto segue: “si attesta di aver visitato periodicamente
la signora la quale chiede di poter intraprendere Parte_1
il percorso di transizione di genere. La stessa, infatti, presenta un quadro di marcata disforia di genere che potrebbe contribuire tra
l'altro a complicare la condizione depressiva di cui ha già sofferto in passato che tuttavia appare regredita. (…) In atto la Viaggio è in condizioni di buon compenso psichico e pertanto non vi sono motivi ostativi nell'intraprendere il percorso di transizione che la stessa richiede” (v. doc. n. 3).
Sulla base degli elementi sopra indicati, pertanto, si deve concludere che il ricorrente è affetto da “disforia di genere”, che tale condizione l'ha portato nel tempo a costruire e mantenere una univoca e consolidata identità psicologica di genere maschile, che sono da escludere disturbi nevrotici e/ o psicotici o disturbi della
2 personalità, sicché è idoneo a riordinare l'adeguamento dei propri caratteri sessuali alla propria personalità di tipo maschile.
L'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare, quindi, utile e necessario al fine di dare a Parte_1
una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità.
Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, poi, vanno richiamati gli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di
Cassazione (sentenza n. 15138/15).
È noto a questo Tribunale l'orientamento giurisprudenziale avallato dalla Suprema Corte, alla luce del quale non deve ritenersi requisito obbligatorio o necessario per la rettificazione di sesso la sottoposizione ad un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali.
In particolare, in considerazione del sistema creato dalla L. n.
162/1984, confermata dalla disciplina di cui all'art.31 del D. Lgs.
150/2011, tale correzione “chirurgica” non è imposta dal testo delle norme in esame, essendo sufficiente procedere ad una interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.
L'acquisizione di una nuova identità di genere, in linea con una evoluzione normativa conforme alla giurisprudenza comunitaria e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi, “può essere il
3 frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (Cass. Civ.
20.07.2015, n.15138).
Anche la Corte Costituzionale ha confermato detto orientamento che consente una interpretazione della disciplina in esame conforme ai diritti costituzionalmente garantiti dell'identità personale e della salute, sottolineando, tuttavia, che “rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere
definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso
una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del
sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico,
l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei
caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a
consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il
sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un
atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta
4 a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte
Costituzionale, 21.10.2015, n. 221).
Nel caso di specie gli elementi raccolti (audizione del ricorrente e produzioni documentali) forniscono adeguato riscontro in ordine al compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, nonché alla serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare Parte_1
genere e sesso da femmina a maschio.
Tali elementi consentono, dunque, di affermare che l'attore, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono, di conseguenza, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2
L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
In conformità con quanto richiesto dall'attore al prenome va sostituito il prenome ". Pt_1 Parte_2
Alla luce delle suesposte considerazioni, va disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso agli effetti dello stato civile.
Con riguardo alla domanda diretta ad autorizzare l'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali alla condizione maschile, infine, ritiene il Tribunale non necessaria la richiesta autorizzazione, e ciò alla luce della sentenza n. 143/2024 con cui la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'
art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-
chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le
modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte Costituzionale ha
5 ritenuto irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, richiedere l'autorizzazione giudiziale in questi casi,
essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che non considera più necessario l'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica.
Tenuto conto della natura della causa, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9888/2024 RG:
Ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di nata a [...] il Parte_1
04/01/1994 ( ), Atto N. 18 parte 1 serie A C.F._1
- anno 1994 - Comune di CATANIA (CT), residente in [...], la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 2, ultimo comma, Legge 14 aprile 1982 n. 164, con attribuzione del sesso da femminile a maschile e del nome da a ”; Pt_1 Parte_2
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/05/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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