Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta e della successiva riserva, ha pronunciato in grado di appello il giorno 13 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 646/2022 r. g. sez. lav., vertente tra
, P.IVA , con sede in Roma Parte_1 P.IVA_1
alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del dott. , legale Parte_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Frangiosa C.F. C.F._1
, con domicilio eletto presso il suo studio in via Sant'Agatella n. 2, Telese Terme
[...]
(BN) -PEC Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti , , avente sede in Roma, ai CP_2 CP_3
sensi dell'art. 13 della L. 448/98 nonchè della procura a rogito del Notaio Dott.ssa
Notaio in Tivoli, in data 3 luglio 2014, Rep. 37521 – Racc. 5762, Persona_1
registrata a Tivoli in pari data al n. 3404 Serie rappresentato e difeso dall'avv. Cristina
Grappone in virtù di procura generale alle liti per Notar di Roma del Persona_2
di Roma del 21/7/2015 n. 80974/21569, con domicilio eletto presso Persona_2
l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi n.
1
CP_ avv. . . gov. it. Email_3 Email_4
NONCHE'
con Controparte_4
sede in Roma, P.le G. Pastore n.6, in persona del Direttore Regionale p.t. della
Campania, giusta delibera del CdA dell' del 25.2.98, rappresentato e difeso per CP_4
procura generale alle liti, conferita con atto per Notar di Napoli in Persona_3
data 12.01.11, Rep. n.15969, Racc. n.7340, registrato in Napoli, Uff. Atti Pubblici il
18.01.11, dall'Avv. Marialuigia Ferrante ( pec : C.F._2
), congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Sergio Email_5
Parrella (pec ) ed elettivamente domiciliato presso Email_6
quest'ultimo in Napoli, Via Nuova Poggioreale, ang. Via S. Lazzaro contumace Controparte_5
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4988/2021 pubblicata il 18.11.2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di Napoli Nord in data
04.05.2018, la società proponeva opposizione avverso Controparte_5
l'estratto di ruolo dal quale era venuta a conoscenza, a suo dire per la prima volta, dell'esistenza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito nn. 028 2000
00598235 23 e 028 2013 00026256 52, 328 2015 00027442 79, 328 2015 00038853 51 e
328 2015 00045362 50, per il recupero di contributi e . CP_2 CP_4
Lamentava la prescrizione dei crediti stante la mancanza e/o nullità della notifica dei predetti avvisi di addebito e cartelle esattoriali di cui sosteneva di aver avuto conoscenza casualmente, mediante una richiesta di estratto di ruolo presso la società concessionaria, nonché la carenza di atti interruttivi nel quinquennio successivo la presunta notifica dei predetti atti.
2 Si costituivano gli Istituti convenuti, resistendo all'avversa pretesa.
Si costituiva regolarmente in giudizio la società concessionaria resistendo in giudizio.
Istruita documentalmente la causa, il giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa con sentenza con motivazione contestuale.
Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro così statuiva:
“a) dichiara la cessata materia del contendere in ordine alle cartelle da 1 a 3 del ricorso;
b) dichiara il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente in ordine alla cartella n. 4;
c) dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo a carico del ricorrente delle somme relative a tale cartella n. 028 2013 00026256 52 e per l'effetto la annulla, dichiarando non dovuto il relativo pagamento;
d) compensa le spese di lite.
Con atto ritualmente notificato, l' ha Parte_3
proposto appello alla Corte d'Appello di Napoli chiedendo, la riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio si costituivano in giudizio l' e l' che , con varie argomentazioni, sottolineavano come l'opposizione CP_2 CP_4
proposta dalla società fosse inammissibile per difetto di Controparte_5
interesse ad agire, trattandosi di opposizione ad estratto di ruolo.
La società indicata in epigrafe, invece, non si costituiva in giudizio ad onta della rituale notifica, in data 18.05.2022, del ricorso.
Nelle more del giudizio, disposta la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 13 gennaio 2025, la causa è stata riservata in decisione e all'esito della camera di consiglio decisa come segue.
Osserva la Corte che l'appello è fondato e deve essere accolto per i seguenti ed assorbenti motivi.
La questione relativa alla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di
3 impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo costituisce la questione dirimente.
Su questa possibilità ha inciso infatti il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, come convertito, che ha limitato l'accesso alla tutela immediata.
La giurisprudenza di legittimità, originariamente, aveva reiteratamente affermato che, in assenza di atti esecutivi o di altre precise iniziative o limitazioni (quale per esempio il rifiuto di concessione del DURC), non sussistesse un interesse concreto ed attuale ad agire per l'accertamento negativo di un credito mai azionato e di cui la parte fosse venuta a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.
Nello specifico la Corte rileva la carenza di interesse ad agire in capo all'odierna parte appellata, vizio rilevabile "in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda" (cfr. Cass. 19268/2016).
La Corte di cassazione (Cass. 22946/16) ha infatti chiarito che «l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio» (nello stesso senso, Cass. 20618/16). Ed invero, nella fattispecie, l'odierno appellato ha inteso far valere un fatto estintivo del credito successivo alla formazione dei titoli (in particolare, la prescrizione), senza che il creditore abbia mai intrapreso alcuna iniziativa esecutiva.
La S.C. ha sottolineato che opinare diversamente, ossia ammettere l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui, come il presente, egli, in precedenza, fosse già stato a conoscenza (o avrebbe potuto essere a conoscenza) della sua esistenza e
4 ciononostante avesse scelto di non proporre opposizione.
Si tratta di un orientamento che, a ben vedere, risulta applicativo del principio stabilito da Cass., Sez. Un, n. 19704/15, che ha sì affermato l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo (quale atto amministrativo pretensivo riferito ad una specifica posizione soggettiva), ma sempre che sia mancata la notificazione della cartella di pagamento sulla quale l'estratto di ruolo si fonda. In questo senso deve infatti intendersi l'invalidità della notifica della cartella esattoriale menzionata dalle Sezioni
Unite come ipotesi legittimante l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo: deve cioè trattarsi di un'invalidità della notifica tale da comportare che il debitore abbia conosciuto l'esistenza della cartella solo attraverso l'estratto di ruolo. Non è quindi sufficiente allegare un qualsiasi vizio del processo notificatorio, ma solo quel vizio che si traduca in un'invalidità che abbia causato la non conoscenza della cartella, fatto che, anche da un punto di vista logico, legittima l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo. Ne consegue che il presupposto per l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo non è la sussistenza di un qualsiasi vizio della notifica, bensì che il debitore non sia venuto a conoscenza della cartella esattoriale a causa dell'invalidità della notifica
(ed invero, nel caso preso in esame da Cass. 19704/15, le Sez. Un. hanno riconosciuta la possibilità per il privato-contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata e della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.
Nello stesso senso, successivamente, Cass., Sez. VI – L, n. 5443/19 ha stabilito che:
«L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge.
Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di
5 impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica». Secondo Cass.n.6723/2019, poi, qualora la cartella sia stata regolarmente notificata,”è inammissibile per carenza di interesse ad agire l'opposizione alla esecuzione ex art.615 c.p.c.,proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie,la prescrizione del credito),difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Ed ancora, la Suprema Corte con la sentenza n. 29294/19 ha infatti affermato che: …” la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.
25. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di cassazione (vd. ades. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice.
26. In tal senso, proprio affermando che si verifichi in concreto la necessità dell'intervento giudiziale, si è peraltro pronunciata anche di recente la Sesta sezione di questa Corte con l'ordinanza n. 22295 del 2019. E' stato affermato, in particolare, che qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell'interesse ad agre mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto
6 l'accertamento negativo del credito, assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio”.
A fronte del mancato avvio da parte del concessionario di azioni esecutive, il debitore non è pertanto abilitato a invocare la prescrizione la quale viene a configurarsi non come eccezione (quale deve essere), ma come azione di accertamento negativo.
Il creditore, consapevole dell'intervenuta prescrizione del suo credito, ha il diritto di scegliere di non agire più per il recupero di un credito ormai estinto.
Ne consegue che non può essere riconosciuto al debitore di diritto di agire per far valere la prescrizione in quanto ciò costringerebbe il creditore ad un giudizio defatigante del cui esito egli sia già a conoscenza.
Nella fattispecie in esame il Collegio osserva che non esiste alcuna precisa allegazione da cui sia possibile trarre l'esistenza in concreto dell'interesse ad agire dell'appellato in via di accertamento negativo per la dichiarazione di avvenuta estinzione del credito per prescrizione, stante l'assenza di atti esecutivi, di atti prodromici a una preannunciata esecuzione, di atti di natura meramente cautelativa del credito (quali ad esempio, l'iscrizione ipotecaria e/o i fermi amministrativi).
In assenza di una qualsiasi intimazione ad adempiere e in assenza di atti esecutivi, era chiaro il difetto della condizione dell'azione in esame correttamente dichiarato dal primo giudice.
Peraltro, trova applicazione nel caso in esame l'art. 3 bis del D.L. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21 che ha novellato l'art. 12 d.P.R. n. 602/73 con l'inserimento del comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici…”
La norma dunque afferma perentoriamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo,
e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio
7 dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
L'immediata applicabilità della disposizione anche ai processi pendenti è stata affermata dalla Suprema Corte con la sentenza 6 settembre 2022 n. 26283 la quale ha affermato: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis. del D.L. 21 ottobre 2021
n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021 n. 2015 con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost. quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”
Pe tali motivi, in accoglimento del gravame deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla Controparte_5
Le spese del doppio grado sono compensate in considerazione del recente intervento normativo che ha risolto definitivamente ogni contrasto insorto in sede giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione ad estratto di ruolo proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 8.06.2017 presso il Tribunale di Controparte_5
Santa Maria Capua Vetere e successivamente riassunto presso il Tribunale di
Napoli Nord;
2) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 13 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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