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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 519/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3253/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15643/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
34 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi: - RUOLO n. 2020-250026 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3961/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 34, con sentenza n. 15643/34/23, depositata il 29 dicembre 2023, ha accolto, compensando le spese, il ricorso della Resistente_2
S.P.A nonché deal sig. Resistente_1, quale Responsabile dell'Assistenza Fiscale (di seguito: RAF) avverso la cartella di pagamento n.003 2022 000 30666 24 - preceduta dalla comunicazione di irregolarità n.04318171784, del 24 aprile 2020, notificata il 21 giugno 2021 - con la quale veniva richiesto, ai sensi dell'art. 39 c. 1 del D. Lgs. n. 241/1997 e dell'art. 26 D.M. 164/1999, il pagamento di una somma pari alle maggiori imposte, agli interessi ed alle sanzioni dovuti a seguito del controllo formale – ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973 – della dichiarazione dei redditi presentata per la Sig.ra Nominativo_1, per il periodo di imposta 2016, per un importo complessivo di euro 1.697,10. Su tale dichiarazione, difatti, risultava apposto, da parte del succitato CAF/RAF un visto di conformità rivelatosi infedele in esito al controllo formale effettuato dall'Agenzia delle Entrate.
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: Tale norma pertanto non configura alcun “dritto risarcitorio”, che peraltro implicherebbe una quantificazione del danno all'esito di una preventiva escussione del debitore principale, ma disciplina le modalità di determinazione quantitativa di una sanzione amministrativa - all'evidenza di natura tributaria - da irrogare ad uno specifico soggetto al ricorrere di una specifica violazione dallo stesso commessa. In fatti la rubrica della norma parla chiaramente di “Sanzioni” e non di risarcimenti,
e la disposizione chiaramente indica che il trasgressore non già è tenuto - a titolo risarcitorio o sostitutivo - al pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi per conto del contribuente, ma è tenuto al pagamento “… di una somma pari a …”. La sanzione è quindi rappresentata da una somma unitaria il cui importo deve essere pari alla somma delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi dovute dal contribuente. La circostanza poi che la norma contenuta nel primo comma dell'art. 39 richiamato disciplini sanzioni diverse a seconda della tipologia della dichiarazione sulla quale è stato apposto il visto irregolare, non ne modifica affatto la natura di “sanzione amministrativa tributaria”. Tale applicazione va tuttavia ritenuta superata atteso che, come documentato dai ricorrenti, questi hanno posto in essere la procedura prevista per la correzione di errori commessi nell'apposizione del visto di conformità. La norma sanzionatoria infatti precisa che essa si applica “ … Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa …”, e nel caso di specie la presentazione di una dichiarazione rettificativa vi è stata”.
3. L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Generale del Lazio ha proposto appello, avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con vittoria delle spese. A tal fine ha eccepito: - la violazione e/o falsa applicazione di legge art. 39 D.Lgs. n. 241/1997 nella formulazione vigente ratione temporis – error in judicando atteso che l'annullamento dell'intero recupero erariale portato dalla cartella di pagamento de qua consegue dall'avere erroneamente ritenuto soddisfatte le conseguenze dell'apposizione di visto di conformità infedele con il ravvedimento operoso ed il pagamento del 5% dell'imposta (pari ad euro 57,65) laddove la comunicazione non essendo stata spedita ad un indirizzo oggettivamente riferibile al contribuente e di fatto non ricevuta da quest'ultimo, non avrebbe potuto consentire al CAF/RAF di limitare la propria responsabilità procedendo al pagamento con ravvedimento operoso, di una somma dovuta ridotta ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. n. 472/1997.
4. Il Società_1 e il sig. Resistente_1, costituendosi in giudizio, hanno concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese.
4. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto
1. Il Collegio osserva che l'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, per la parte che qui interessa, nel testo vigente ratione temporis, disponeva: "Art. 39 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'Art. 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da Euro 258 ad Euro 2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del D.M. 31 maggio
1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria.";
Detta norma è stato novellata dal D.L. n. 4 del 2019 nel testo, tuttora vigente, nella seguente formulazione:
"Art. 39 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da Euro 258 ad Euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al D.M. delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria.";
Nessuna modifica ha, invece, interessato il successivo comma 2, secondo cui:
"2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente Art. e dell'Art.
7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti".
2. Tanto posto, il Collegio osserva che competente ad irrogare la sanzione, ai sensi del citato art. 39, comma
2, è la"... Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia".
Il provvedimento nei confronti dell'odierno appellato avrebbe dovuto, pertanto, essere formato dalla Direzione
Regionale dell'Agenzia delle Entrate di Roma, ove, come dimostrato in atti, ha il domicilio fiscale il trasgressore responsabile dell'assistenza fiscale ed anche il CAF. Il ruolo viceversa non avrebbe dovuto essere formato dall'Ufficio Provinciale (competente territorialmente con riferimento al contribuente infedele) il quale si sarebbe dovuto limitare a trasmettere la segnalazione della trasgressione all'Agenzia delle Entrate di Roma, competente per l'applicazione delle sanzioni e per la conseguente iscrizione a ruolo. Secondo l'insegnamento di legittimità (cfr. Cass. 5507/2013), la determinazione delle sfere di competenza degli uffici sul territorio, operata per legge, in quanto funzionale, non soltanto ad esigenze organizzative dell'Amministrazione, onde assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività da essa svolta, ma anche ad esigenze di garanzia del cittadino, non può che avere una chiara e specifica rilevanza anche nei rapporti esterni.
Il vizio dell'atto impositivo, derivante dall'incompetenza dell'ufficio che lo ha adottato, è sicuramente censurabile dal giudice tributario, nell'esercizio della giurisdizione attribuitagli dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, allo stesso modo in cui tale vizio determina l'annullamento di qualsiasi altro provvedimento della pubblica amministrazione da parte del giudice amministrativo. L'atto adottato da un ufficio incompetente, quindi, non è né semplicemente inefficace, né meramente produttivo di conseguenze sul piano sanzionatorio
- disciplinare - come quando si tratta di violazione dei criteri di riparto delle attribuzioni, adottati dall'Amministrazione con norme interne (Cass. 14805/11) - ma è illegittimo, per violazione delle norme che definiscono le attribuzioni del soggetto autore dell'atto. L'incompetenza dell'Ufficio che ha proceduto all'iscrizione a ruolo, proprio perché ha rilevanza sul piano esterno, nei confronti del contribuente, comporta pertanto la nullità della cartella impugnata in quanto emessa da un Ente, la Direzione Provinciale, carente del relativo potere, posto che la stessa "non è una Direzione Regionale".
3. L'appello non è può pertanto trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispsosistivo.
P.Q.M.
respinge l'appello; condanna la parte soccombente alle spese che liquida in euro 700,00
Cosi deciso in Roma il 17/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IN QU NC CA
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3253/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15643/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
34 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi: - RUOLO n. 2020-250026 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3961/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 34, con sentenza n. 15643/34/23, depositata il 29 dicembre 2023, ha accolto, compensando le spese, il ricorso della Resistente_2
S.P.A nonché deal sig. Resistente_1, quale Responsabile dell'Assistenza Fiscale (di seguito: RAF) avverso la cartella di pagamento n.003 2022 000 30666 24 - preceduta dalla comunicazione di irregolarità n.04318171784, del 24 aprile 2020, notificata il 21 giugno 2021 - con la quale veniva richiesto, ai sensi dell'art. 39 c. 1 del D. Lgs. n. 241/1997 e dell'art. 26 D.M. 164/1999, il pagamento di una somma pari alle maggiori imposte, agli interessi ed alle sanzioni dovuti a seguito del controllo formale – ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973 – della dichiarazione dei redditi presentata per la Sig.ra Nominativo_1, per il periodo di imposta 2016, per un importo complessivo di euro 1.697,10. Su tale dichiarazione, difatti, risultava apposto, da parte del succitato CAF/RAF un visto di conformità rivelatosi infedele in esito al controllo formale effettuato dall'Agenzia delle Entrate.
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: Tale norma pertanto non configura alcun “dritto risarcitorio”, che peraltro implicherebbe una quantificazione del danno all'esito di una preventiva escussione del debitore principale, ma disciplina le modalità di determinazione quantitativa di una sanzione amministrativa - all'evidenza di natura tributaria - da irrogare ad uno specifico soggetto al ricorrere di una specifica violazione dallo stesso commessa. In fatti la rubrica della norma parla chiaramente di “Sanzioni” e non di risarcimenti,
e la disposizione chiaramente indica che il trasgressore non già è tenuto - a titolo risarcitorio o sostitutivo - al pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi per conto del contribuente, ma è tenuto al pagamento “… di una somma pari a …”. La sanzione è quindi rappresentata da una somma unitaria il cui importo deve essere pari alla somma delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi dovute dal contribuente. La circostanza poi che la norma contenuta nel primo comma dell'art. 39 richiamato disciplini sanzioni diverse a seconda della tipologia della dichiarazione sulla quale è stato apposto il visto irregolare, non ne modifica affatto la natura di “sanzione amministrativa tributaria”. Tale applicazione va tuttavia ritenuta superata atteso che, come documentato dai ricorrenti, questi hanno posto in essere la procedura prevista per la correzione di errori commessi nell'apposizione del visto di conformità. La norma sanzionatoria infatti precisa che essa si applica “ … Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa …”, e nel caso di specie la presentazione di una dichiarazione rettificativa vi è stata”.
3. L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Generale del Lazio ha proposto appello, avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con vittoria delle spese. A tal fine ha eccepito: - la violazione e/o falsa applicazione di legge art. 39 D.Lgs. n. 241/1997 nella formulazione vigente ratione temporis – error in judicando atteso che l'annullamento dell'intero recupero erariale portato dalla cartella di pagamento de qua consegue dall'avere erroneamente ritenuto soddisfatte le conseguenze dell'apposizione di visto di conformità infedele con il ravvedimento operoso ed il pagamento del 5% dell'imposta (pari ad euro 57,65) laddove la comunicazione non essendo stata spedita ad un indirizzo oggettivamente riferibile al contribuente e di fatto non ricevuta da quest'ultimo, non avrebbe potuto consentire al CAF/RAF di limitare la propria responsabilità procedendo al pagamento con ravvedimento operoso, di una somma dovuta ridotta ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. n. 472/1997.
4. Il Società_1 e il sig. Resistente_1, costituendosi in giudizio, hanno concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese.
4. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto
1. Il Collegio osserva che l'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, per la parte che qui interessa, nel testo vigente ratione temporis, disponeva: "Art. 39 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'Art. 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da Euro 258 ad Euro 2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del D.M. 31 maggio
1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria.";
Detta norma è stato novellata dal D.L. n. 4 del 2019 nel testo, tuttora vigente, nella seguente formulazione:
"Art. 39 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da Euro 258 ad Euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al D.M. delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria.";
Nessuna modifica ha, invece, interessato il successivo comma 2, secondo cui:
"2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente Art. e dell'Art.
7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti".
2. Tanto posto, il Collegio osserva che competente ad irrogare la sanzione, ai sensi del citato art. 39, comma
2, è la"... Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia".
Il provvedimento nei confronti dell'odierno appellato avrebbe dovuto, pertanto, essere formato dalla Direzione
Regionale dell'Agenzia delle Entrate di Roma, ove, come dimostrato in atti, ha il domicilio fiscale il trasgressore responsabile dell'assistenza fiscale ed anche il CAF. Il ruolo viceversa non avrebbe dovuto essere formato dall'Ufficio Provinciale (competente territorialmente con riferimento al contribuente infedele) il quale si sarebbe dovuto limitare a trasmettere la segnalazione della trasgressione all'Agenzia delle Entrate di Roma, competente per l'applicazione delle sanzioni e per la conseguente iscrizione a ruolo. Secondo l'insegnamento di legittimità (cfr. Cass. 5507/2013), la determinazione delle sfere di competenza degli uffici sul territorio, operata per legge, in quanto funzionale, non soltanto ad esigenze organizzative dell'Amministrazione, onde assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività da essa svolta, ma anche ad esigenze di garanzia del cittadino, non può che avere una chiara e specifica rilevanza anche nei rapporti esterni.
Il vizio dell'atto impositivo, derivante dall'incompetenza dell'ufficio che lo ha adottato, è sicuramente censurabile dal giudice tributario, nell'esercizio della giurisdizione attribuitagli dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, allo stesso modo in cui tale vizio determina l'annullamento di qualsiasi altro provvedimento della pubblica amministrazione da parte del giudice amministrativo. L'atto adottato da un ufficio incompetente, quindi, non è né semplicemente inefficace, né meramente produttivo di conseguenze sul piano sanzionatorio
- disciplinare - come quando si tratta di violazione dei criteri di riparto delle attribuzioni, adottati dall'Amministrazione con norme interne (Cass. 14805/11) - ma è illegittimo, per violazione delle norme che definiscono le attribuzioni del soggetto autore dell'atto. L'incompetenza dell'Ufficio che ha proceduto all'iscrizione a ruolo, proprio perché ha rilevanza sul piano esterno, nei confronti del contribuente, comporta pertanto la nullità della cartella impugnata in quanto emessa da un Ente, la Direzione Provinciale, carente del relativo potere, posto che la stessa "non è una Direzione Regionale".
3. L'appello non è può pertanto trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispsosistivo.
P.Q.M.
respinge l'appello; condanna la parte soccombente alle spese che liquida in euro 700,00
Cosi deciso in Roma il 17/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IN QU NC CA