Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 26/11/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01009/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00072/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Emz Tecnologie Ambientali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B05166AAE0, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariacristina Iadecola, Teresa Ardovini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Fiuggi, non costituito in giudizio;
nei confronti
Scau Ecologica s.r.l., non costituita in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale n. 622 del 23 dicembre 2024, con la quale la Provincia di Frosinone, quale Stazione Unica Appaltante, ha disposto l’aggiudicazione a favore di SCAU Ecologica S.r.l. della “Gara SUA 1/2024, concernente l’affidamento della fornitura, con posa in opera, di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata nel Comune di Fiuggi finanziato da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1 Linea d’Intervento A - COMUNE DI FIUGGI” (CIG B05166AAE0);
- di tutti i verbali delle operazioni concorsuali, ivi inclusi i relativi allegati, con particolare riguardo al verbale della seduta pubblica del 20.11.2024, nel corso della quale, comunicato il punteggio tecnico - qualitativo assegnato alle uniche due società concorrenti, sono state valutate le loro offerte economiche, nella parte in cui è stata data errata applicazione alla formula matematica di interpolazione lineare “Ci = Ri / Rmax” individuata dall’art. 5.1.1 (rectius, art. 5.2.1) del Disciplinare di gara, rubricato “Criterio di valutazione dell’elemento prezzo”, per l’attribuzione del punteggio premiale all’elemento di valutazione economico;
- di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposti, conseguenti o connessi, ivi espressamente compresa, per quanto occorrer possa, la lex specialis di gara e i chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante, prima della scadenza del termine per la formulazione dell’offerta;
in via subordinata:
- della lex specialis di gara e segnatamente dell’art. 5.1.1 (rectius, art. 5.2.1) del predetto Disciplinare, rubricato “Criterio di valutazione dell’elemento prezzo”, nella parte in cui si dovesse ritenere privo dell’indicazione della formula matematica da applicare per l’attribuzione del punteggio premiale all’elemento di valutazione economico;
- di tutti i verbali delle operazioni concorsuali, ivi inclusi i relativi allegati, con particolare riguardo al verbale della seduta pubblica del 20.11.2024, nel corso della quale gli organi della procedura concorsuale de qua hanno effettuato la valutazione delle offerte economiche, introducendo, in via postuma ed arbitrariamente, una formula matematica per l’attribuzione del punteggio all’elemento economico non prevista nei documenti di gara e discriminatoria nei confronti della società ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposti, conseguenti o connessi, anche non cogniti;
e la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EM Tecnologie Ambientali s.r.l. l’11 aprile 2025:
- della determinazione dirigenziale n. 80 del 5 marzo 2025, comunicata alla ricorrente soltanto con nota prot. n. 2796/2025 del 7.3.2025, nella parte in cui il Comune di Fiuggi, dopo avere disposto l’annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n. 622 del 23 dicembre 2024, portante l’aggiudicazione a favore di SCAU Ecologica S.r.l. della “Gara SUA 1/2024, concernente l’affidamento della fornitura, con posa in opera, di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata nel Comune di Fiuggi finanziato da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1 Linea d’Intervento A - COMUNE DI FIUGGI”, ha dato “disposizioni alla SUA della Provincia di Frosinone per la ripetizione della medesima gara per l’affidamento della fornitura e posa in opera di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata nel Comune di Fiuggi, con applicazione degli stessi criteri e riferimenti già determinati all’interno della determinazione a contrarre SPGT n. 690 del 01/12/2023”;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o ad esso connesso, ivi espressamente ricompresi quelli, non cogniti, di annullamento e/o revoca della gara de qua e di indizione della nuova procedura concorsuale avente il medesimo oggetto contrattuale, ove nelle more intervenuti, adottati dalla SUA della Provincia di Frosinone;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EM Tecnologie Ambientali s.r.l. il 3 novembre 2025:
- del Bando e del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dei documenti ad essi allegati, che compongono l'intera lex specialis della “Gara SUA 82/2025 Affidamento della fornitura, con posa in opera, di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Fiuggi finanziato da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Componente 1 Linea d'Intervento A - Comune di Fiuggi” (CIG B8B60391F5);
- della determinazione dirigenziale n. 80 del 5 marzo 2025, nella parte in cui il Comune di Fiuggi, dopo avere disposto l'annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 622 del 23.12.2024, portante l'aggiudicazione a favore di SCAU Ecologica S.r.l. della “Gara SUA 1/2024, concernente l'affidamento della fornitura, con posa in opera, di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata nel Comune di Fiuggi finanziato da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1 Linea d'Intervento A - COMUNE DI FIUGGI”, ha dato “disposizioni alla SUA della Provincia di Frosinone per la ripetizione della medesima gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata nel Comune di Fiuggi, con applicazione degli stessi criteri e riferimenti già determinati all'interno della determinazione a contrarre SPGT n. 690 del 01/12/2023”;
- dell'Avviso di “annullamento procedura di gara”, con il quale la Provincia di Frosinone, recependo la Determinazione Dirigenziale del Comune di Fiuggi n. 80 del 5.3.2025, ha avvisato dell'intervenuto annullamento della gara “Gara SUA 1/2024, concernente l'affidamento della fornitura, con posa in opera, di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata nel Comune di Fiuggi finanziato da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1 Linea d'Intervento A - COMUNE DI FIUGGI” (CIG B05166AAE0);
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o ad essi connesso, anche non cogniti
e per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con Bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, n. GU/S S30/2024 del 12 febbraio 2024, la Provincia di Frosinone, quale Stazione Unica Appaltante, ha indetto la gara SUA 1/2024, concernente l’ “affidamento della fornitura, con posa in opera, di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata nel Comune di Fiuggi finanziato da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1 Linea d’Intervento A - COMUNE DI FIUGGI” (CIG B05166AAE0), per un importo totale complessivo pari a € 613.000.
Come stabilito dall’art. 4 del Disciplinare di gara, il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, d.lgs. n. 36 del 2023, con l’attribuzione di punti 80/100 all’aspetto tecnico e 20/100 a quello economico.
Alla gara de qua hanno partecipato soltanto due operatori economici, la ricorrente EM Tecnologie Ambientali S.r.l. (nel prosieguo, per brevità, EM) e la società SCAU Ecologica S.r.l. (nel prosieguo, per brevità, SCAU).
Esaurite le operazioni di verifica della documentazione amministrativa e tecnica, nel corso della seduta pubblica del 20 novembre 2024, dopo avere comunicato i punteggi assegnati alle offerte tecniche presentate in gara dalle due uniche ditte concorrenti, si è proceduto alla valutazione delle loro offerte economiche, e al termine della medesima seduta di gara, è stata predisposta la graduatoria finale, ottenuta dalla sommatoria dei punteggi assegnati, sia per l’offerta tecnica, sia per quella economica, dando luogo al seguente esito: SCAU, 79.2 punti per l’offerta tecnica e 17.15 per l’offerta economica, con un punteggio finale pari a 96.35 punti; EM, 75.77 punti per l’offerta tecnica e 20 per l’offerta economica, con un punteggio finale pari a 95.77 punti.
Quindi, con la determinazione dirigenziale n. 622 del 23 dicembre 2024, l’appalto è stato aggiudicato a favore di SCAU Ecologica S.r.l.
Dall’analisi dei verbali di gara, tuttavia, è emersa l’illegittimità del provvedimento in questione, a causa dell’errore nel quale sono incorsi gli organi della procedura concorsuale, per avere erroneamente applicato la formula matematica stabilita nei documenti di gara per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica, utilizzando una formula diversa da quella di interpolazione lineare [Ci = Ri / Rmax] prescelta dalla lex specialis di gara.
L’errore è stato tale da avere inficiato l’esito della gara, tanto che, se non fosse stato commesso, la ricorrente sarebbe risultata prima nella graduatoria finale, poiché la corretta applicazione della formula matematica di interpolazione lineare prescelta nei documenti di gara dalla Provincia avrebbe determinato l’attribuzione all’offerta economica dell’aggiudicataria di non più di 12 punti, in luogo degli attuali 17.15, di talché quest’ultima avrebbe ottenuto un punteggio complessivo di 91.20, a fronte dei 95.77 punti ottenuti dalla ricorrente nella graduatoria finale.
Per tale ragione, EM ha inoltrato alla Provincia, in data 8 gennaio 2025, un preavviso di ricorso giurisdizionale, finalizzato ad ottenere la rettifica dell’errore così riscontrato.
Pochi giorni dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore di Scau, la ricorrente ha appreso, inoltre, dagli organi di stampa, che uno dei soci della Scau, il sig. E. T., è stato attinto, in data 13 gennaio 2025, da un provvedimento cautelare personale emesso dal GIP del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica, di “divieto temporaneo di contrattare con la PA” per la durata di dodici mesi, poiché ritenuto, nella sua veste di amministratore di fatto della Scau, responsabile - unitamente ad altri soggetti coinvolti nell’ambito del medesimo procedimento penale attualmente pendente - della commissione di gravi reati in danno della P.A. quali “turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio e frode nelle pubbliche forniture”.
2. Con il presente ricorso (R.G. n. 72/2025), notificato il 22 gennaio 2025 e depositato il successivo 24 gennaio, la società EM ha dunque chiesto l’annullamento:
- della determinazione dirigenziale n. 622 del 23.12.2024 di aggiudicazione, in favore di SCAU Ecologica S.r.l. della “Gara SUA 1/2024, concernente l’affidamento della fornitura, con posa in opera, di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata nel Comune di Fiuggi finanziato da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1 Linea d’Intervento A - COMUNE DI FIUGGI” (CIG B05166AAE0);
- di tutti i verbali delle operazioni concorsuali, ivi inclusi i relativi allegati, come in epigrafe specificati;
in via subordinata:
- della lex specialis di gara e segnatamente dell’art. 5.1.1 (rectius, art. 5.2.1) del predetto Disciplinare, rubricato “Criterio di valutazione dell’elemento prezzo”, nella parte in cui si dovesse ritenere privo dell’indicazione della formula matematica da applicare per l’attribuzione del punteggio premiale all’elemento di valutazione economico;
- di tutti i verbali delle operazioni concorsuali, ivi inclusi i relativi allegati, con particolare riguardo al verbale della seduta pubblica del 20.11.2024, nel corso della quale gli Organi della procedura concorsuale de qua hanno effettuato la valutazione delle offerte economiche, introducendo, in via postuma ed arbitrariamente, una formula matematica per l’attribuzione del punteggio all’elemento economico non prevista nei documenti di gara e discriminatoria nei confronti della società ricorrente.
2.1. Il ricorso principale è stato affidato a tre motivi di illegittimità:
I. Violazione dell’art. 5.1.1 (rectius 5.2.1) del Disciplinare di gara, rubricato “Criterio di valutazione dell’elemento prezzo”. Violazione dell’art. 108, d.lgs. n. 36 del 2023. Violazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dagli artt. 1, 2, 3 e 5, d.lgs. n. 36 del 2023, ed in particolare di quello del risultato (legalità, trasparenza e concorrenza), della fiducia (azione legittima, trasparente e corretta della P.A.), dell’accesso al mercato (concorrenza, imparzialità e non discriminazione) e della buona fede e del legittimo affidamento. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Falso presupposto di fatto e di diritto. Illogicità ed irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.
Con tale motivo la ricorrente ha lamentato l’errore nel quale sarebbe incorsa la Commissione giudicatrice in sede di applicazione della formula matematica contenuta nei documenti di gara per la valutazione delle offerte economiche dei concorrenti, dimostrando che, qualora il predetto organo di gara avesse correttamente applicato il criterio previamente stabilito, la controinteressata avrebbe ottenuto un punteggio per l’offerta economica non superiore a 12 punti, ed EM si sarebbe collocata al primo posto della graduatoria finale, con conseguente aggiudicazione della gara de qua.
II. Violazione dell’art. 3.3.2.1 del Disciplinare di gara, rubricato “Motivi di esclusione non automatica e indicazione, in modo tassativo, dei gravi 14 illeciti professionali, (articolo 95 c. 1, del Codice e art. 98 del Codice”. Violazione del combinato disposto dell’art. 95, comma 1, lett. e), et 98, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 36 del 2023. Violazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dagli artt. 1, 2, 3 e 5, d.lgs. n. 36 del 2023, ed in particolare di quello del risultato (legalità, trasparenza e concorrenza), della fiducia (azione legittima, trasparente e corretta della P.A.), dell’accesso al mercato (concorrenza, imparzialità e non discriminazione) e della buona fede e del legittimo affidamento. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Falso presupposto di fatto e di diritto. Illogicità ed irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.
EM ha inoltre rilevato che, a seguito dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione, sono intervenute delle circostanze di fatto che hanno coinvolto la società aggiudicataria tali da giustificarne l’esclusione dalla gara, configurandosi a suo carico un “grave illecito professionale” ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 1, lett. e), et 98, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 36 del 2023, riprodotto dall’art. 3.3.2.1 del Disciplinare di gara.
III. In via subordinata, violazione dell’art. 108, d.lgs. n. 36 del 2023. Violazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dagli artt. 1, 2, 3 e 5, d.lgs. n. 36 del 2023, ed in particolare di quello del risultato (legalità, trasparenza e concorrenza), della fiducia (azione legittima, trasparente e corretta della P.A.), dell’accesso al mercato (concorrenza, imparzialità e non discriminazione) e della buona fede e del legittimo affidamento. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Falso presupposto di fatto e di diritto. Illogicità ed irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.
In via del tutto subordinata, EM ha eccepito, nella ipotesi di mancato accoglimento dei primi due motivi di gravame, l’illegittimità dell’art. 5.1.1. (rectius, art. 5.2.1.), ed in generale della lex specialis di gara, per non aver pre-individuato e prefissato correttamente la formula matematica per l’attribuzione del punteggio premiale all’elemento di valutazione economico, alterando in tal modo il confronto concorrenziale tra le uniche due ditte concorrenti ammesse in gara.
2.2. Nelle more della trattazione della domanda cautelare, la Provincia di Frosinone, con nota del 27 gennaio 2025, ha ritenuto fondate le censure formulate nel primo motivo del proposto gravame da parte di EM, riconoscendo l’errore materiale in cui è incorsa la commissione di gara, comunicando così al Comune di Fiuggi che “ è necessario procedere, in autotutela, all’annullamento dei punteggi assegnati all’offerta economica, perché errati, della proposta di aggiudicazione e della conseguente determina di aggiudicazione. Riconvocare la seduta pubblica per la corretta attribuzione dei punteggi attraverso l’applicazione della formula corretta, determinare la nuova graduatoria, formulare la corretta proposta di aggiudicazione, comunicare a tutti la nuova aggiudicazione (art. 90 del D.lgs. 36/2023) compreso l’Anac ”.
Sulla scorta di tale comunicazione, il Comune di Fiuggi, con la nota prot. n. 1156 del 29.1.2025, ha notificato a EM e all’aggiudicataria SCAU l’avvio del procedimento per l’annullamento, in autotutela, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis L. n. 241 del 1990, della determinazione dirigenziale n. 622 del 23.12.2024.
2.3. Alla luce di tali sopraggiunte circostanze di fatto, EM ha rinunciato alla domanda cautelare e, conseguentemente, alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025, il collegio ha fissato l’udienza pubblica del 5 novembre 2025, per la definizione nel merito del giudizio.
2.4. A chiusura, tuttavia, del procedimento istruttorio il Comune di Fiuggi ha adottato la determinazione dirigenziale n. 80 del 5 marzo 2025, con la quale, dopo avere disposto il condiviso annullamento “ in autotutela della determinazione SPGT n. 622 del 23/12/2024 avente ad oggetto approvazione della proposta di aggiudicazione”, ha impartito “disposizioni alla SUA della Provincia di Frosinone per la ripetizione della medesima gara per l’affidamento della fornitura e posa in opera di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata nel Comune di Fiuggi, con applicazione degli stessi criteri e riferimenti già determinati all’interno della determinazione a contrarre SPGT n. 690 del 01/12/2023 ”.
2.5. Avverso la predetta determinazione dirigenziale, EM ha presentato preavviso di ricorso giurisdizionale per motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., chiedendo alla Stazione appaltante di intervenire, annullando, in via di autotutela, tale provvedimento nella parte in cui ha dato “disposizioni alla SUA della Provincia di Frosinone per la ripetizione della medesima gara”, anziché riconvocare, ai sensi dell’art. 93, comma 6, d.lgs. n. 36 del 2023, la seduta pubblica per proseguire le operazioni concorsuali, al fine di procedere alla rivalutazione delle offerte economiche degli operatori economici partecipanti alla procedura de qua.
2.6. In assenza di riscontro, con ricorso per motivi aggiunti depositato l’11 aprile 2025 l’EM ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 80 del 5 marzo 2025.
Nelle more della celebrazione dell’udienza pubblica del 5 novembre 2025, tuttavia, con Bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 21 ottobre 2025, la Provincia di Frosinone ha indetto la “Gara SUA 82/2025”, concernente l’Affidamento della fornitura, con posa in opera, di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Fiuggi finanziato da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Componente 1 Linea d’Intervento A - Comune di Fiuggi” (CIG B8B60391F5), avente ad oggetto la ripetizione della medesima procedura concorsuale oggetto del presente ricorso.
2.7. Con secondi motivi aggiunti depositati il 3 novembre 2025, la EM ha quindi chiesto l’annullamento:
- del Bando e del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché dei documenti ad essi allegati, che compongono l’intera lex specialis della “Gara SUA 82/2025 Affidamento della fornitura, con posa in opera, di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Fiuggi finanziato da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Componente 1 Linea d’Intervento A - Comune di Fiuggi” (CIG B8B60391F5);
- della Determinazione Dirigenziale n. 80 del 5 marzo 2025, nella parte in cui il Comune di Fiuggi, dopo avere disposto l’annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 622 del 23.12.2024, portante l’aggiudicazione a favore di SCAU Ecologica S.r.l. della “Gara SUA 1/2024, concernente l’affidamento della fornitura, con posa in opera, di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata nel Comune di Fiuggi finanziato da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1 Linea d’Intervento A - COMUNE DI FIUGGI”, ha dato “disposizioni alla SUA della Provincia di Frosinone per la ripetizione della medesima gara per l’affidamento della fornitura e posa in opera di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata nel Comune di Fiuggi, con applicazione degli stessi criteri e riferimenti già determinati all’interno della determinazione a contrarre SPGT n. 690 del 01/12/2023”;
- dell’Avviso di “annullamento procedura di gara”, con il quale la Provincia di Frosinone, recependo la Determinazione Dirigenziale del Comune di Fiuggi n. 80 del 5.3.2025, ha avvisato dell’intervenuto annullamento della gara “Gara SUA 1/2024, concernente l’affidamento della fornitura, con posa in opera, di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata nel Comune di Fiuggi finanziato da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1 Linea d’Intervento A - COMUNE DI FIUGGI” (CIG B05166AAE0).
2.8. Il II ricorso per motivi aggiunti è affidato a due motivi di legittimità:
I. Violazione dell’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 93, comma 6, d.lgs. n. 36 del 2023. Violazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dagli artt. 1, 2, 3 e 5, d.lgs. n. 36 del 2023, ed in particolare quelli del risultato (legalità, trasparenza e concorrenza), della fiducia (azione legittima, trasparente e corretta della P.A.), dell’accesso al mercato (concorrenza, imparzialità e non discriminazione) e della buona fede e del legittimo affidamento. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Carenza di motivazione. Difetto di istruttoria. Falso presupposto di fatto. Illogicità ed irragionevolezza. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.
II. Violazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dagli artt. 1, 2 e 5 d.lgs. n. 36 del 2023, ed in particolare dei principi del risultato (tempestività, legalità, trasparenza, buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità), della fiducia (nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione) nonché della buona fede e tutela dell’affidamento (legittimo esercizio del potere e conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede). Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del buon andamento e dell’imparzialità e del giusto procedimento. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste. Difetto di istruttoria. Falso presupposto di fatto. Disparità di trattamento. Violazione del principio di proporzionalità. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta.
Secondo la ricorrente la lex specialis della “Gara SUA n. 82/2025” sarebbe illegittima, poiché, oltre a violare il principio di conservazione degli atti della precedente “GARA SUA n. 1/2024”, ne costituisce un’inutile duplicazione, ponendosi la condotta delle Amministrazioni resistenti e gli atti dalle stesse emessi, in palese violazione del principio del giusto procedimento e del buon andamento dell’azione della P.A. declinato nel settore degli appalti pubblici con il principio del risultato, di fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione; nonché di buona fede e tutela dell’affidamento dell’operatore economico.
2.9. Alla pubblica udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 per la trattazione dell’istanza cautelare proposta con motivi aggiunti.
3. Si è costituita in giudizio la Provincia di Frosinone contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
Sebbene la Provincia affermi espressamente, in qualità di S.U.A., di sapere che nel documento word fosse indicata la formula di interpolazione lineare e che sia dunque avveduta del fatto che l’errore durante la conversione del file sia stato solo quello di eliminare la riga contenente la formula matematica coincidente con quella dell’interpolazione lineare, tuttavia ritiene che poiché detta circostanza, come ritenuto dal Comune di Fiuggi, non sarebbe dimostrabile all’esterno, sarebbe del tutto legittima la scelta della riedizione della gara in luogo della mera correzione dell’errore materiale.
4. Si sono altresì costituite in giudizio, con memoria di mera forma, le amministrazioni statali.
5. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, la difesa erariale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, e all’esito della discussione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali, sollevata della difesa erariale, in quanto, trattandosi di affidamento finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si applica l’art. 12 bis, co. 4, d.l. 16 giugno 2022, n. 68, “ sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ”.
7. Sempre in via preliminare, deve essere innanzitutto dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale, per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto con la determinazione dirigenziale n. 80 del 5 marzo 2025, oggetto di entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, è stata annullata la determinazione n. 62 del 23 dicembre 2024, con cui era stata disposta l’aggiudicazione della gara nei confronti di Scau Ecologica s.r.l., impugnata con il suddetto ricorso.
8. I due ricorsi per motivi aggiunti, che per ragioni di economia processuale possono essere congiuntamente trattati, sono fondati invece nel merito.
Come esposto in fatto dalla ricorrente, e come riconosciuto espressamente dalla stessa Provincia di Frosinone, l’assegnazione del punteggio dell’offerta economica della Scau, nel corso della originaria procedura di gara (“gara SUA n. 1/2024”), è stato il frutto di un palese errore materiale, in quanto la commissione non ha applicato il criterio già determinato nella determinazione a contrarre n. 690 del 1°dicembre 2023 di interpolazione lineare, e chiaramente evincibile nel disciplinare di gara.
È vero che al punto 5.2.1. del disciplinare, dettante il “criterio di valutazione dell’elemento prezzo”, dopo aver stabilito che “ i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: ”, vi è un rigo vuoto seguito da “ dove: C i è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno; R i è il ribasso offerto dal singolo concorrente; R max è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti ”, ma tale tabella esplicativa non può che essere riferita, in linea con quanto già stabilito nella determina a contrarre, alla formula dell’interpolazione lineare Ci=Ri/Rmax.
Ciò chiarito, la decisione del Comune di Fiuggi di annullare l’intera procedura di gara e di disporne la ripetizione attraverso la pubblicazione di un nuovo bando (“Gara SUA 82/2025), per lo stesso oggetto e con le medesime regole di gare del precedente, si palesa illegittima per le seguenti ragioni.
a) Innanzitutto, non sussistono i presupposti, nella fattispecie in esame, per l’applicazione dell’art. 21 nonies, l. n. 241/90.
Perché un provvedimento di annullamento in autotutela sia legittimo, tra l’altro, è necessario, secondo quanto disposto dall’art. 21 nonies, da un lato, la sussistenza di ragioni di interesse pubblico all’annullamento, dall’altro, la necessità che si sia tenuto in debito conto, altresì, degli interessi dei suoi destinatari e dei controinteressati.
Nel caso di specie, non sono state legittimamente valutate né le ragioni di interesse pubblico né quelle della società controinteressata odierna ricorrente.
La procedura di gara in esame è una procedura di gara finanziata con fondi PNRR che pongono come prioritario l’interesse pubblico alla più celere definizione del procedimento.
Ebbene, a fronte di un mero errore materiale nel calcolo del punteggio da attribuire all’offerta economica e che ha portato, palesemente, come ammesso dalla stessa stazione appaltante, l’aggiudicataria SCAU ad ottenere un punteggio di gran lunga superiore a quello di cui avrebbe avuto diritto, non vi era alcuna ragione per non procedere, in uno con l’annullamento dell’aggiudicazione in suo favore, alla rinnovazione delle operazioni di gara inerenti la valutazione dell’offerta economica mediante l’applicazione corretta del criterio - già individuato nella determina a contrarre e non oggetto di contestazione da alcuno, per come peraltro evincibile dallo stesso disciplinare di gara nonostante il rigo mancante - dell’interposizione lineare.
La Provincia di Frosinone, con comunicazione del 27 gennaio 2025, come già evidenziato, ha essa stessa espressamente riconosciuto l’errore materiale in cui gli organi della procedura sono incorsi, ammettendo la non corretta applicazione della formula matematica prevista nei documenti di gara, chiedendo al Comune di “ procedere, in autotutela, all’annullamento dei punteggi assegnati all’offerta economica, perché errati, della proposta di aggiudicazione e della conseguente determina di aggiudicazione. Riconvocare la seduta pubblica per la corretta attribuzione dei punteggi attraverso l’applicazione della formula corretta, determinare la nuova graduatoria, formulare la corretta proposta di aggiudicazione, comunicare a tutti la nuova aggiudicazione (art. 90 del D.lgs. 36/2023) compreso l’Anac ”.
Con la determina n. 80/2025, oggetto del presente gravame, il Comune invece ha mutato l’orientamento espresso dalla Provincia, ritenendo di dover ripetere la gara, in quanto:
- EM avrebbe proposto ricorso chiedendo “ che la Provincia debba procedere all’integrale riedizione della procedura di gara, sin dalla presentazione delle offerte ”, non considerando che tale richiesta è stata avanzata in via del tutto subordinata, in quanto con i primi due motivi del ricorso principale, in realtà, EM ha chiesto che venisse ripetuta solo la fase di valutazione dell’offerta economica;
- SCAU ha prodotto una nota con cui ritiene che l’unica soluzione possibile sia la riedizione della gara;
- “ è interesse preminente di questa pubblica amministrazione pervenire all’esito della procedura di affidamento di cui trattasi nel più breve tempo possibile, anche in considerazione delle tempistiche poste dal P.N.R.R., evitando ogni ricorso giurisdizionale che possa compromettere la conclusione dell’iter per la fornitura delle apparecchiature di cui trattasi ”.
Tale motivazione oltre ad essere erronea, nella parte in cui imputa alla società ricorrente motivi dedotti in via del tutto subordinata tralasciando le richieste avanzate in via principale, si rivela altresì contraddittoria nella parte in cui, pur menzionando le preminenti esigenze di celerità, in considerazione alle tempistiche poste dal PNRR, conclude che tali esigenze possano essere meglio soddisfatte con una riedizione dell’intera procedura, anziché con la semplice correzione di un errore materiale palese e non oggetto di contestazione da alcuna delle parti in causa.
L’annullamento integrale della gara si palesa, dunque, a giudizio del collegio, privo delle ragioni di interesse pubblico che lo dovrebbero sostenere nonché della considerazione degli interessi del soggetto controinteressato nella procedura medesima.
b) Con la comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela del determinazione dirigenziale SPGT n. 622 del 23/12/2024, del 29 gennaio 2025, il Comune di Fiuggi ha preannunciato l’intento di procedere alla correzione dell’errore materiale attraverso una nuova attribuzione dei punteggi e una nuova formulazione della graduatoria, in linea con quanto affermato dalla Provincia, non anche quello di annullare integralmente la procedura e indire una nuova gara, come poi invece stabilito con la determina n. 80/2025.
c) L’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, fondato sul riconoscimento dell’erronea applicazione della formula matematica stabilita nei documenti di gara, non ha contenuto tale da giustificare il travolgimento delle precedenti operazioni concorsuali svolte così da impedire la riconvocazione della medesima Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 93, comma 6, d.lgs. n. 36 del 2023, per consentirle di proseguire con le operazioni concorsuali attraverso la riassegnazione dei punteggi alle offerte economiche presentate dalla due società concorrenti e la conseguente formulazione della nuova graduatoria finale.
All’opposto, far discendere, come ha fatto il Comune di Fiuggi nei provvedimenti oggetto del presente ricorso, dall’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, il travolgimento di tutte le operazioni concorsuali, con successiva riedizione integrale delle operazioni concorsuali mediante l’indizione della “Gara SUA n. 82/2025”, con applicazione gli “stessi criteri e riferimenti già determinati all’interno” dell’originaria determinazione a contrarre e della precedente lex specialis della “Gara SUA n. 1/2024”, contrasta con il principio del risultato, di cui all’art. 1, comma 4, cod. app., nonché con il principio di conservazione degli atti giuridici e di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.
Con particolare riguardo al principio del risultato, è sufficiente il richiamo a Cons. St. V, 13 settembre 2024, n. 7571, secondo cui “ si tratta pertanto di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale che è: a) nella fase di affidamento giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto; b) nella fase di esecuzione (quella del rapporto) il risultato economico di realizzare l'intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto (Cons. Stato, sez. V, n. 1924 del 2024 cit.) ”.
9. In conclusione, per tutto quanto esposto, devono essere accolti i ricorsi per motivi aggiunti con conseguente annullamento:
- del Bando e del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché dei documenti ad essi allegati, che compongono l’intera lex specialis della “Gara SUA 82/2025 (CIG B8B60391F5);
- della determinazione dirigenziale n. 80 del 5.3.2025;
- dell’Avviso di “annullamento procedura di gara”, con il quale la Provincia di Frosinone, recependo la Determinazione Dirigenziale del Comune di Fiuggi n. 80 del 5.3.2025, ha avvisato dell’intervenuto annullamento della gara “Gara SUA 1/2024, (CIG B05166AAE0),
con conseguente obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi in merito all’annullamento della determinazione dirigenziale n. 622 del 23.12.2024, di aggiudicazione in favore di SCAU Ecologica S.r.l., alla luce dell’errore materiale riscontrato nella valutazione delle offerte economiche, con salvezza delle fasi di gara precedentemente svolte e riedizione della sola fase di valutazione delle offerte economiche e di formulazione della nuova graduatoria finale.
10. L’accoglimento della domanda caducatoria determina l’assorbimento della domanda risarcitoria, sollevata dalla ricorrente in via del tutto subordinata.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti della Provincia di Frosinone e del Comune di Fiuggi, mentre sono compensate nei confronti delle amministrazioni centrali e della società controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- accoglie i ricorsi per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla tutti i provvedimenti con essi impugnati.
Condanna il Comune di Fiuggi e la Provincia di Frosinone, in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento, nei confronti di della società EM Tecnologie Ambientali s.r.l., al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di € 5.000 (euro cinquemila/00) ciascuno, oltre oneri e accessori di legge.
Spese compensate nei confronti delle amministrazioni centrali e di Scau Ecologica s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AL, Presidente
AN RO, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RO | NA AL |
IL SEGRETARIO