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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/09/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Antonino Campanella, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 824/2024 R.G. del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, promossa da
, nato a Marsala, il [...], in [...] e quale titolare della ditta Parte_1
“Ital Alluminio di Titone UI OR, con l'avv. Duilio Rinaldo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti parte opponente nei confronti di con l'avv. Dino Russo, che la rappresenta e difende per mandato in Controparte_1 atti parte opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 22 maggio 2024, parte opponente ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione contro il creditore Controparte_1 esponendo che:
- in data 31 gennaio 2024 ha ricevuto la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, avente ad oggetto le somme depositate presso la filiale di Mazara del Vallo del;
CP_2
- il giudice dell'esecuzione, nonostante l'opposizione proposta, ha assegnato le somme staggite ed ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Tanto premesso, l'opponente ha concluso chiedendo: «Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
- ritenere e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva della Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare improcedibile/inammissibile/ineseguibile l'azione esecutiva in contestazione;
1 - ritenere e dichiarare prescritto il credito posto a fondamento dell'esecuzione;
- ritenere e dichiarare che il credito medesimo non è certo;
- regolare le spese processuali ponendole a carico della e Controparte_1 disponendone la distrazione in favore diretto del sottoscritto procuratore antistatario».
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 26 agosto 2024 si è costituita la società convenuta che ha contestato in fatto ed in diritto l'opposizione, esponendo che:
- con decreto ingiuntivo n. 289 del 2023 del 9 giugno 2023 del Tribunale di Marsala, è stato ingiunto a , titolare dell'impresa individuale con ditta “Ital Parte_1
Alluminio di Titone UI OR, il pagamento immediato, in favore della
[...]
nella qualità di cessionaria dei crediti di della complessiva Controparte_1 Controparte_3 somma di € 36.300,89, oltre interessi e spese;
- il provvedimento monitorio è stato ritualmente notificato al debitore in data 13 giugno
2023, non è stato opposto nei termini di legge ed è divenuto definitivamente esecutivo, come da decreto del 19 ottobre 2023;
- stante il persistente inadempimento, con atto di precetto notificato l'8 novembre 2023, ha intimato a di pagare, entro dieci giorni dalla notifica, la somma di € Parte_1
37.736,89, oltre interessi e spese;
- con atto di pignoramento, notificato il 31 gennaio 2024, ha promosso espropriazione forzata presso terzi iscritta al n. 84/2024 R.G.E., sottoponendo ad esecuzione, sino alla concorrenza della somma di € 56.605,34, tutte le somme e/o titoli e/o azioni e/o obbligazioni e/o beni, presenti e futuri, a qualunque titolo dovuti, da parte di e nel rispetto Controparte_4 dei limiti previsti dall'art. 545, comma 8, c.p.c. e dall'art. 546 c.p.c.;
- il terzo pignorato ha reso dichiarazione positiva, per la complessiva Controparte_4 somma di € 27.803,14, giacente sul conto corrente intestato al debitore.
Tanto premesso, la società opposta ha chiesto: «Rigettare le domande, eccezioni e conclusioni formulate dall'opponente, palesemente inammissibili ed infondate, sia in fatto che in diritto, non ricorrendone i presupposti di legge, per le ragioni sopra dedotte e/o per quelle che l'On.le
Tribunale riterrà di giustizia;
Condannare l'opponente alla refusione delle spese legali ed al risarcimento dei danni ex art.
96, comma 3, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa».
La causa è stata istruita in via documentale ed è pervenuta all'udienza del 22 maggio 2025, all'esito della quale è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
2 2. Venendo al merito della controversia, il primo motivo (difetto di legittimazione attiva della società opposta) ed il terzo motivo di opposizione (incertezza del credito oggetto della cessione) vanno esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logica.
Secondo la giurisprudenza di legittimità che si condivide «In sede di opposizione all'esecuzione
(art. 615 cod. proc. civ.) avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, in quanto non opposto (art. 647 cod. proc. civ.), il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti» (Cass. civ., n. 27159/2006 e Cass. civ., n. 27160/2006).
Nel caso in esame, è fatto pacifico e non contestato fra le parti (art. 115 c.p.c.) che il decreto ingiuntivo n. 289 del 2023, provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c.), è stato dichiarato definitivamente esecutivo (art. 647 c.p.c.) e non è stato opposto. In questa sede, pertanto, il debitore non può contestare né il diritto del creditore per difetto di titolarità del credito né
l'incertezza del credito oggetto della cessione in blocco, motivi che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il primo ed il terzo motivo di opposizione sono inammissibili.
Si aggiunga che, alla luce della documentazione prodotta da parte opposta con la comparsa di costituzione e risposta [dichiarazione del cedente (allegato 18), estratto del contratto di cessione in blocco (allegato 19) e avviso in GURI n. 93 dell'8 agosto 2017 (allegato 14)], la cessione dei crediti per cui è causa è stata comunque sufficientemente provata dalla cessionaria.
3. Con il secondo motivo, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione, deducendo che il credito per cui ha agito in via esecutiva trova fonte nel contratto Controparte_1 di conto corrente di corrispondenza n. 1038996 (chiuso in data 7 novembre 2005) e nel contratto di finanziamento n. 1169118.
Secondo la giurisprudenza di legittimità «L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso» (Cass. civ., n. 15991/2018. Conforme Cass. civ., n. 14135/2019).
Nel caso di specie, sebbene l'opponente abbia richiamato due fonti dell'obbligazione (il contratto di conto corrente e il contratto di finanziamento), tuttavia, ha dedotto soltanto la data di chiusura del conto corrente (7 novembre 2005), quindi ha formulato in modo parzialmente generico la propria eccezione, poiché ha allegato un fatto (chiusura del conto) relativo soltanto
3 ad una delle due fonti. Pertanto, ai fini dell'esame del secondo motivo di opposizione, quale termine unico di decorrenza della prescrizione del credito (art. 2935 c.c.), va considerata soltanto la data di chiusura del conto corrente.
Tanto premesso, secondo l'odierna parte opponente: a) dalla predetta data (7 novembre 2005) alla data di stipula del contratto cessione del credito tra e Controparte_3 Controparte_1
(data in cui, stante l'effetto traslativo ex art. 1376 c.c. del contratto bilaterale di cessione
[...] del credito, esso è stato trasferito alla cessionaria), sarebbe trascorso il termine decennale di prescrizione ordinaria;
b) non possono essere considerati validi atti interruttivi della prescrizione né la diffida inviata dal creditore, con raccomandata del 2 febbraio 2015, poiché ricevuta da soggetto ( diverso dal debitore destinatario e allo stesso non Persona_1 riconducibile, né la proposta di dilazione del debitore del 29 gennaio 2007, poiché comunicata oltre dieci anni prima della cessione del credito (luglio/agosto 2017).
Preliminarmente va osservato che, come emerge dall'avviso di ricevimento della diffida del 2 febbraio 2015, spedita presso la sede dell'impresa debitrice, il plico è stato consegnato a espressamente indicato dall'agente postale quale “incaricato”. Persona_1
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione «un atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa» (Cass. civ., n.
10058/2010. Conforme Cass. civ., n. 13651/2006).
Parte opponente non ha fornito prova sufficiente a superare la presunzione di conoscenza dell'atto interruttivo, limitandosi ad eccepire la mancata indicazione, nell'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario del plico, qualità (“incaricato”) che, al contrario, è stata indicata dall'agente postale.
In ogni caso, sempre secondo la Corte di Cassazione, «è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario» (Cass. civ., n. 24899/2022; Cass. civ., n.
19795/2017).
4 Si aggiunga che, nella comparsa di costituzione e risposta, oltre alla proposta transattiva (id est la proposta di dilazione di pagamento del credito) del 29 gennaio 2007 (allegato n. 21), parte opposta ha allegato e provato anche una successiva proposta transattiva del 21 maggio 2010
(allegato n. 22) da parte del debitore che contiene un riconoscimento del debito, non essendo a tal fine necessarie «formule speciali o particolari» né una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito (Cass. civ., n.
13897/2020), ricavabile dal tenore letterale della proposta e dal riferimento al NDG 71656465.
Avverso tale eccezione, nessuna specifica replica è stata formulata da parte opponente nella prima difesa successiva (memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., depositata il 30 settembre 2024), con la conseguenza che alla proposta transattiva del 21 maggio 2010 va riconosciuta anche natura di riconoscimento del debito e quindi effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2944
c.c. (Cass. civ., n. 13897/2020).
Ciò posto, considerato che, alla luce del tenore delle allegazioni di parte opponente, il dies a quo della prescrizione del credito per cui è causa decorre dal 7 novembre 2005, pertanto, al momento della cessione a (14 luglio 2017, cfr. avviso in GURI n. 93 Controparte_1 del 2017, allegato 14 alla comparsa), il credito non era prescritto, stante l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla diffida del 2 febbraio 2015 e, comunque, dalla proposta transattiva del 21 maggio 2010.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il secondo motivo di opposizione è infondato.
4.
Ritenuto che
non sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e vanno liquidate nell'importo indicato in dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M. 55 del 2014, da ultimo modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.M. n. 55 del 2014 - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al
Tribunale, scaglione compreso fra € 26.001 e € 52.000 (in considerazione dell'importo del credito precettato).
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro contenuta difficoltà e complessità, nonché i risultati conseguiti
(inammissibilità del primo e del terzo motivo di opposizione e infondatezza del secondo), si ritiene congruo liquidare un importo inferiore ai valori medi per le fasi di studio (euro 1.250), introduttiva del giudizio (euro 1.000) e decisionale (euro 1.750), con esclusione di quella istruttoria avente natura soltanto documentale e tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
5
Per questi motivi
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione all'esecuzione.
2) Condanna , in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 4.000, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di legge.
Marsala, 02 settembre 2025.
Il Giudice
Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Antonino Campanella.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Antonino Campanella, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 824/2024 R.G. del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, promossa da
, nato a Marsala, il [...], in [...] e quale titolare della ditta Parte_1
“Ital Alluminio di Titone UI OR, con l'avv. Duilio Rinaldo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti parte opponente nei confronti di con l'avv. Dino Russo, che la rappresenta e difende per mandato in Controparte_1 atti parte opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 22 maggio 2024, parte opponente ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione contro il creditore Controparte_1 esponendo che:
- in data 31 gennaio 2024 ha ricevuto la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, avente ad oggetto le somme depositate presso la filiale di Mazara del Vallo del;
CP_2
- il giudice dell'esecuzione, nonostante l'opposizione proposta, ha assegnato le somme staggite ed ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Tanto premesso, l'opponente ha concluso chiedendo: «Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
- ritenere e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva della Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare improcedibile/inammissibile/ineseguibile l'azione esecutiva in contestazione;
1 - ritenere e dichiarare prescritto il credito posto a fondamento dell'esecuzione;
- ritenere e dichiarare che il credito medesimo non è certo;
- regolare le spese processuali ponendole a carico della e Controparte_1 disponendone la distrazione in favore diretto del sottoscritto procuratore antistatario».
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 26 agosto 2024 si è costituita la società convenuta che ha contestato in fatto ed in diritto l'opposizione, esponendo che:
- con decreto ingiuntivo n. 289 del 2023 del 9 giugno 2023 del Tribunale di Marsala, è stato ingiunto a , titolare dell'impresa individuale con ditta “Ital Parte_1
Alluminio di Titone UI OR, il pagamento immediato, in favore della
[...]
nella qualità di cessionaria dei crediti di della complessiva Controparte_1 Controparte_3 somma di € 36.300,89, oltre interessi e spese;
- il provvedimento monitorio è stato ritualmente notificato al debitore in data 13 giugno
2023, non è stato opposto nei termini di legge ed è divenuto definitivamente esecutivo, come da decreto del 19 ottobre 2023;
- stante il persistente inadempimento, con atto di precetto notificato l'8 novembre 2023, ha intimato a di pagare, entro dieci giorni dalla notifica, la somma di € Parte_1
37.736,89, oltre interessi e spese;
- con atto di pignoramento, notificato il 31 gennaio 2024, ha promosso espropriazione forzata presso terzi iscritta al n. 84/2024 R.G.E., sottoponendo ad esecuzione, sino alla concorrenza della somma di € 56.605,34, tutte le somme e/o titoli e/o azioni e/o obbligazioni e/o beni, presenti e futuri, a qualunque titolo dovuti, da parte di e nel rispetto Controparte_4 dei limiti previsti dall'art. 545, comma 8, c.p.c. e dall'art. 546 c.p.c.;
- il terzo pignorato ha reso dichiarazione positiva, per la complessiva Controparte_4 somma di € 27.803,14, giacente sul conto corrente intestato al debitore.
Tanto premesso, la società opposta ha chiesto: «Rigettare le domande, eccezioni e conclusioni formulate dall'opponente, palesemente inammissibili ed infondate, sia in fatto che in diritto, non ricorrendone i presupposti di legge, per le ragioni sopra dedotte e/o per quelle che l'On.le
Tribunale riterrà di giustizia;
Condannare l'opponente alla refusione delle spese legali ed al risarcimento dei danni ex art.
96, comma 3, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa».
La causa è stata istruita in via documentale ed è pervenuta all'udienza del 22 maggio 2025, all'esito della quale è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
2 2. Venendo al merito della controversia, il primo motivo (difetto di legittimazione attiva della società opposta) ed il terzo motivo di opposizione (incertezza del credito oggetto della cessione) vanno esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logica.
Secondo la giurisprudenza di legittimità che si condivide «In sede di opposizione all'esecuzione
(art. 615 cod. proc. civ.) avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, in quanto non opposto (art. 647 cod. proc. civ.), il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti» (Cass. civ., n. 27159/2006 e Cass. civ., n. 27160/2006).
Nel caso in esame, è fatto pacifico e non contestato fra le parti (art. 115 c.p.c.) che il decreto ingiuntivo n. 289 del 2023, provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c.), è stato dichiarato definitivamente esecutivo (art. 647 c.p.c.) e non è stato opposto. In questa sede, pertanto, il debitore non può contestare né il diritto del creditore per difetto di titolarità del credito né
l'incertezza del credito oggetto della cessione in blocco, motivi che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il primo ed il terzo motivo di opposizione sono inammissibili.
Si aggiunga che, alla luce della documentazione prodotta da parte opposta con la comparsa di costituzione e risposta [dichiarazione del cedente (allegato 18), estratto del contratto di cessione in blocco (allegato 19) e avviso in GURI n. 93 dell'8 agosto 2017 (allegato 14)], la cessione dei crediti per cui è causa è stata comunque sufficientemente provata dalla cessionaria.
3. Con il secondo motivo, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione, deducendo che il credito per cui ha agito in via esecutiva trova fonte nel contratto Controparte_1 di conto corrente di corrispondenza n. 1038996 (chiuso in data 7 novembre 2005) e nel contratto di finanziamento n. 1169118.
Secondo la giurisprudenza di legittimità «L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso» (Cass. civ., n. 15991/2018. Conforme Cass. civ., n. 14135/2019).
Nel caso di specie, sebbene l'opponente abbia richiamato due fonti dell'obbligazione (il contratto di conto corrente e il contratto di finanziamento), tuttavia, ha dedotto soltanto la data di chiusura del conto corrente (7 novembre 2005), quindi ha formulato in modo parzialmente generico la propria eccezione, poiché ha allegato un fatto (chiusura del conto) relativo soltanto
3 ad una delle due fonti. Pertanto, ai fini dell'esame del secondo motivo di opposizione, quale termine unico di decorrenza della prescrizione del credito (art. 2935 c.c.), va considerata soltanto la data di chiusura del conto corrente.
Tanto premesso, secondo l'odierna parte opponente: a) dalla predetta data (7 novembre 2005) alla data di stipula del contratto cessione del credito tra e Controparte_3 Controparte_1
(data in cui, stante l'effetto traslativo ex art. 1376 c.c. del contratto bilaterale di cessione
[...] del credito, esso è stato trasferito alla cessionaria), sarebbe trascorso il termine decennale di prescrizione ordinaria;
b) non possono essere considerati validi atti interruttivi della prescrizione né la diffida inviata dal creditore, con raccomandata del 2 febbraio 2015, poiché ricevuta da soggetto ( diverso dal debitore destinatario e allo stesso non Persona_1 riconducibile, né la proposta di dilazione del debitore del 29 gennaio 2007, poiché comunicata oltre dieci anni prima della cessione del credito (luglio/agosto 2017).
Preliminarmente va osservato che, come emerge dall'avviso di ricevimento della diffida del 2 febbraio 2015, spedita presso la sede dell'impresa debitrice, il plico è stato consegnato a espressamente indicato dall'agente postale quale “incaricato”. Persona_1
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione «un atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa» (Cass. civ., n.
10058/2010. Conforme Cass. civ., n. 13651/2006).
Parte opponente non ha fornito prova sufficiente a superare la presunzione di conoscenza dell'atto interruttivo, limitandosi ad eccepire la mancata indicazione, nell'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario del plico, qualità (“incaricato”) che, al contrario, è stata indicata dall'agente postale.
In ogni caso, sempre secondo la Corte di Cassazione, «è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario» (Cass. civ., n. 24899/2022; Cass. civ., n.
19795/2017).
4 Si aggiunga che, nella comparsa di costituzione e risposta, oltre alla proposta transattiva (id est la proposta di dilazione di pagamento del credito) del 29 gennaio 2007 (allegato n. 21), parte opposta ha allegato e provato anche una successiva proposta transattiva del 21 maggio 2010
(allegato n. 22) da parte del debitore che contiene un riconoscimento del debito, non essendo a tal fine necessarie «formule speciali o particolari» né una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito (Cass. civ., n.
13897/2020), ricavabile dal tenore letterale della proposta e dal riferimento al NDG 71656465.
Avverso tale eccezione, nessuna specifica replica è stata formulata da parte opponente nella prima difesa successiva (memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., depositata il 30 settembre 2024), con la conseguenza che alla proposta transattiva del 21 maggio 2010 va riconosciuta anche natura di riconoscimento del debito e quindi effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2944
c.c. (Cass. civ., n. 13897/2020).
Ciò posto, considerato che, alla luce del tenore delle allegazioni di parte opponente, il dies a quo della prescrizione del credito per cui è causa decorre dal 7 novembre 2005, pertanto, al momento della cessione a (14 luglio 2017, cfr. avviso in GURI n. 93 Controparte_1 del 2017, allegato 14 alla comparsa), il credito non era prescritto, stante l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla diffida del 2 febbraio 2015 e, comunque, dalla proposta transattiva del 21 maggio 2010.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il secondo motivo di opposizione è infondato.
4.
Ritenuto che
non sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e vanno liquidate nell'importo indicato in dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M. 55 del 2014, da ultimo modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.M. n. 55 del 2014 - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al
Tribunale, scaglione compreso fra € 26.001 e € 52.000 (in considerazione dell'importo del credito precettato).
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro contenuta difficoltà e complessità, nonché i risultati conseguiti
(inammissibilità del primo e del terzo motivo di opposizione e infondatezza del secondo), si ritiene congruo liquidare un importo inferiore ai valori medi per le fasi di studio (euro 1.250), introduttiva del giudizio (euro 1.000) e decisionale (euro 1.750), con esclusione di quella istruttoria avente natura soltanto documentale e tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
5
Per questi motivi
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione all'esecuzione.
2) Condanna , in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 4.000, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di legge.
Marsala, 02 settembre 2025.
Il Giudice
Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Antonino Campanella.
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