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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/11/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1615/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
NO LE Presidente relatore
EL IN DI
Emanuele Venzo DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1615/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 09.09.2025, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Butale n.86, Spignana 51028 San LO PI (PT) - C.F
, CodiceFiscale_1
e
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Crispi n. 23 - C.F. , entrambi rappresentati e C.F._2 difesi dall'Avv. Chiara Margelli del Foro di Pistoia (C.F.
e-mail e pec C.F._3 Email_1 ed elettivamente domiciliati presso il Email_2 suo studio in Pistoia, Via Beato Angelico, n. 4, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 09.09.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2
a Pistoia in data 26 aprile 1992, precisavano che dalla loro unione erano nati quattro figli: nato a [...] il Persona_1
03.02.1995, C.F. , maggiorenne ed C.F._4 economicamente autosufficiente;
nato a [...] il CP_1
17.12.1996, C.F. maggiorenne ed C.F._5 economicamente autosufficiente;
nato a [...] il CP_2
26.12.1998, C.F. maggiorenne ed C.F._6 economicamente autosufficiente e nata a [...] il Persona_2
18.10.2004, C.F. maggiorenne, ma non C.F._7 economicamente autosufficiente.
Le parti evidenziavano peraltro che, fra loro si manifestavano contrasti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che gli stessi decidevano di separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. I 3 figli maschi maggiorenni, tutti economicamente autosufficienti già vivono fuori casa, mentre la figlia , anch'ella maggiorenne, Per_2 ma non ancora economicamente autosufficiente continuerà a risiedere con la madre nella casa di proprietà della stessa in Pistoia,
Via Crispi, 23.
3. Il signor residente in [...]86, Spignana 51028 San Pt_1
LO PI (PT) si è già trasferito nella abitazione di cui è proprietario.
4. Il signor continuerà a contribuire alle spese relative alla Pt_1 casa familiare, vista la differenza di redditi tra le parti, versando alla
2 signora la somma mensile di €. 500,00 entro il giorno 10 di Pt_2 ogni mese, con accredito sul conto corrente della stessa.
5. I coniugi concordemente stabiliscono che la somma di cui al conto corrente postale cointestato e pari a circa € 20.000,00 verrà interamente versata alla figlia e servirà a coprire la quasi Per_2 totalità delle spese universitarie e di soggiorno fuori sede per i prossimi due anni.
6. Qualora il percorso universitario di dovesse prolungarsi e Per_2 comunque una volta esaurita la somma sopra stabilita, il padre si impegna a versare mensilmente e direttamente alla figlia sul conto corrente alla stessa intestato un assegno di mantenimento di €.
400,00 mensili.
Le spese mediche, specialistiche e straordinarie per la figlia saranno ripartite al 50% tra i due genitori.
7. la signora provvederà a intestare le utenze di casa a suo Pt_2 nome, così come al passaggio di proprietà dell'autovettura Fiat 500 targata FG504BY entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito tra loro ogni reciproco rapporto di carattere patrimoniale.
9. Le spese legali saranno a carico del signor Pt_1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 05.11.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
3 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a
[...] Parte_2
Pistoia il 28.04.1967, che hanno contratto matrimonio a Pistoia in data 26 aprile 1992, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 42, P.
2, S. A, anno 1992);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Presidente relatore
NO LE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
NO LE Presidente relatore
EL IN DI
Emanuele Venzo DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1615/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 09.09.2025, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Butale n.86, Spignana 51028 San LO PI (PT) - C.F
, CodiceFiscale_1
e
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Crispi n. 23 - C.F. , entrambi rappresentati e C.F._2 difesi dall'Avv. Chiara Margelli del Foro di Pistoia (C.F.
e-mail e pec C.F._3 Email_1 ed elettivamente domiciliati presso il Email_2 suo studio in Pistoia, Via Beato Angelico, n. 4, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 09.09.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2
a Pistoia in data 26 aprile 1992, precisavano che dalla loro unione erano nati quattro figli: nato a [...] il Persona_1
03.02.1995, C.F. , maggiorenne ed C.F._4 economicamente autosufficiente;
nato a [...] il CP_1
17.12.1996, C.F. maggiorenne ed C.F._5 economicamente autosufficiente;
nato a [...] il CP_2
26.12.1998, C.F. maggiorenne ed C.F._6 economicamente autosufficiente e nata a [...] il Persona_2
18.10.2004, C.F. maggiorenne, ma non C.F._7 economicamente autosufficiente.
Le parti evidenziavano peraltro che, fra loro si manifestavano contrasti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che gli stessi decidevano di separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. I 3 figli maschi maggiorenni, tutti economicamente autosufficienti già vivono fuori casa, mentre la figlia , anch'ella maggiorenne, Per_2 ma non ancora economicamente autosufficiente continuerà a risiedere con la madre nella casa di proprietà della stessa in Pistoia,
Via Crispi, 23.
3. Il signor residente in [...]86, Spignana 51028 San Pt_1
LO PI (PT) si è già trasferito nella abitazione di cui è proprietario.
4. Il signor continuerà a contribuire alle spese relative alla Pt_1 casa familiare, vista la differenza di redditi tra le parti, versando alla
2 signora la somma mensile di €. 500,00 entro il giorno 10 di Pt_2 ogni mese, con accredito sul conto corrente della stessa.
5. I coniugi concordemente stabiliscono che la somma di cui al conto corrente postale cointestato e pari a circa € 20.000,00 verrà interamente versata alla figlia e servirà a coprire la quasi Per_2 totalità delle spese universitarie e di soggiorno fuori sede per i prossimi due anni.
6. Qualora il percorso universitario di dovesse prolungarsi e Per_2 comunque una volta esaurita la somma sopra stabilita, il padre si impegna a versare mensilmente e direttamente alla figlia sul conto corrente alla stessa intestato un assegno di mantenimento di €.
400,00 mensili.
Le spese mediche, specialistiche e straordinarie per la figlia saranno ripartite al 50% tra i due genitori.
7. la signora provvederà a intestare le utenze di casa a suo Pt_2 nome, così come al passaggio di proprietà dell'autovettura Fiat 500 targata FG504BY entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito tra loro ogni reciproco rapporto di carattere patrimoniale.
9. Le spese legali saranno a carico del signor Pt_1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 05.11.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
3 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a
[...] Parte_2
Pistoia il 28.04.1967, che hanno contratto matrimonio a Pistoia in data 26 aprile 1992, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 42, P.
2, S. A, anno 1992);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Presidente relatore
NO LE
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