Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 215
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso introduttivo

    Il ricorso introduttivo, formato analogicamente, è considerato valido. La mancanza della firma digitale su una notifica PEC comporta la nullità del ricorso, ma non la sua inesistenza, potendo la paternità essere comunque accertata secondo il principio del raggiungimento dello scopo.

  • Rigettato
    Legittimità dell'operato del concessionario della riscossione

    L'avviso di accertamento è stato emesso dalla SO.GE.T. S.P.A. in carenza di potere, poiché la determina di affidamento del servizio è successiva all'emissione dell'avviso stesso. Le giustificazioni addotte dall'appellante relative a refusi o errori di stampa sono considerate in contrasto con i principi del diritto amministrativo e non provabili senza inficiare la validità dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 215
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 215
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo