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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13026/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13026/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ANDREI PAOLO e dell'avv. PRODON ALLEGRA ( VIA C.F._2
XX SETTEMBRE 128 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in VIA XX
SETTEMBRE 128 50129 FIRENZE presso il difensore avv. ANDREI PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVETTI CP_1 P.IVA_1 FRANCESCA e dell'avv. PECORARO RICCI ARMANI UBERTO ( ) VIA CARDUCCI GIOSUE',16 FIRENZE;
C.F._3 [...]
( ) via Carducci 16 50121 FIRENZE;
, Pt_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in via Carducci, 16 FIRENZE presso il difensore avv.
OLIVETTI FRANCESCA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
In data 27.10.2023, la società ha notificato al signor CP_1 Parte_1
atto di precetto su n. 3 cambiali dal medesimo sottoscritte, quale legale rappresentate della società in data 30.10.2017 per avallo. CP_2
A fronte di tale iniziativa esecutiva, con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 14.11.2023, il signor ha Parte_1
pagina 1 di 9 convenuto dinanzi a questo Tribunale di Firenze in opposizione al richiamato atto di precetto la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“accertato quanto esposto voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, in via pregiudiziale –autorizzare ai sensi e per gli effetti degli artt. 167, 269 e 171 bis cpc la comparente difesa alla chiamata in causa della (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore corrente in 50122 - Firenze (FI) - Via Matteo Palmieri 32/R in virtù della domanda di regresso svolta nei suoi confronti, ed a tal fine, disporre differimento dell'udienza di prima comparizione e trattazione della causa, allo scopo di consentire comunque la citazione della sopra indicata come terza nel rispetto dei termini previsti per legge e quindi in via preliminare –sospendere l'efficacia esecutiva nei confronti dell'opponente dei titoli esecutivi, ovvero, delle tre cambiali invocate e trascritte in fotocopia da controparte nell'atto di precetto opposto e/o in ogni caso l'esecuzione dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 co. 1 cpc con provvedimento emesso inaudita altera parte e/o comunque previa fissazione di udienza preliminare a tal fine;
nel merito ed in ogni caso –accertata l'inesistenza e/o in ogni caso l'invalidità del pretesto avallo che si assume prestato dal Sig.
[...]
sui titoli cambiari invocati e trascritti in fotocopia da Pt_1 CP_1 nell'atto di precetto opposto;
–accertata nel caso la carenza di titolarità passiva e/o la carenza di legittimazione passiva del Sig. ; –in tesi - dichiarare Parte_1
l'invalidità e/o inefficacia e/o improcedibilità dell'atto di precetto datato 24.10.2023 notificato in data 27.10.2023 da nei confronti del Sig. CP_1 Parte_1
e/o comunque revocare e/o annullare lo stesso, ed in ogni caso, dichiarare che nulla
è dovuto da quest'ultimo e/o comunque respingere le pretese avversarie;
–in ipotesi - nella denegata non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Tribunale dovesse comunque ritenere il Sig. tenuto al pagamento in forza del contestato avallo, Parte_1
in ogni caso, Voglia quindi: - dichiarare la società in qualità di CP_2
emittente avallata, obbligata tenere indenne ed a corrispondere in via di regresso all'avallante Sig. tutti gli importi eventualmente pagati dallo stesso Parte_1
a in conseguenza dell'avallo esteso sui titoli cambiari invocati e CP_1
trascritti in fotocopia nel precetto opposto;
- e per l'effetto - condannare la CP_2
in persona del l.r.p.t.a corrispondere tali importi in favore del Sig.
[...] [...]
oltre interessi e spese come per legge;
–in ogni caso - ridurre la somma Pt_1
pagina 2 di 9 intimata a precetto al minor importo di euro 9.000,00 oltre interessi legali, con decorrenza dalle singole scadenze indicate sui titoli cambiari invocati e trascritti in fotocopia da nell'atto di precetto opposto, salvo il diverso risultante CP_1 all'esito dell'istruttoria; –ed il tutto per i motivi meglio estesi in atti. Con vittoria di spese e competenze legali”.Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: -in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo anche inaudita altera parte per i motivi di cui in narrativa;
- In tesi dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo per intervenuta prescrizione essendo passati oltre 10 anni da quando lo stesso titolo era divenuto esecutivo. -Nel merito dichiarare che
l'opponente nulla deve al per avere già ricevuto le Controparte_3
somme ingiunte tramite giro di assegni per le varie compensazioni di cui in narrativa
- condannare il ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento Controparte_3 dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. - con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Nel richiamato atto di citazione parte attrice ha dedotto in buona sostanza le seguenti ragioni in fatto ed in diritto:
- in via principale, il difetto di legittimazione passiva in relazione alle pretese avversarie per non aver sottoscritto in avallo i titoli cambiari azionati con l'atto di precetto opposto di cui venivano disconosciute le sottoscrizioni;
- in ogni caso, l'illegittimità delle somme pretese a titolo di interessi moratori come applicati ai sensi del D.LVO n. 231/2002 non prevedendo l'azione cambiaria nei confronti degli avallanti - in quanto mera azione cartolare scollegata del preteso
(contestato) atto sottostante di cessione di ramo di azienda – la corresponsione di interessi superiori a quelli previsti nella misura legale.
Con comparsa del 22.3.2024 depositata per via telematica in pari data si costituiva in giudizio contestando le ragioni dell'attore opponente chiedendo il CP_1 rigetto dell'opposizione con condanna di questi alle spese legali quindi anche in via riconvenzionale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni diversa richiesta ed eccezione respinta e disattesa, previo ogni necessario accertamento in fatto e in diritto, - nel merito, rigettare l'avverso atto di opposizione e, per l'effetto, dichiarare il sig. obbligato al Parte_1 pagamento dell'importo di cui al precetto opposto con gli interessi ex D. Lgs. n.
231/2002 ovvero nella diversa misura di legge anche ex art. 1284, c.4, c.c.; - in via
pagina 3 di 9 riconvenzionale, condannare comunque il sig. , in qualità di Parte_1 avallante, al pagamento in favore della del complessivo importo di € CP_1
18.000,00, in linea capitale, di cui alle cambiali emesse in data 30.10.2017 e scadenti in data 30.11.2020, 30.12.2020, 30.4.2021, 31.3.2020, 30.4.2020 e
31.5.2020, oltre interessi, dal dovuto al saldo, ex D. Lgs. n. 231/2002 ovvero nella diversa misura di legge anche ex art. 1284, c.4, c.c. e oltre alle spese di insoluto di tutte le cambiali oggetto del presente giudizio pari a € 142,71; - il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Nella propria comparsa di costituzione la società convenuta contestava sia in fatto che in diritto la domanda attorea rilevandone in buona sostanza la infondatezza quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui titoli cambiari azionati per essere l'esistenza e validità degli avalli richiamata e confermata dal contestuale contratto di cessione di ramo di azienda stipulato il 30.10.2017 [registrato a Firenze il
6.11.2017 al n. 32724, serie 1T] autenticato nelle firme dal Notaio Persona_1
di Firenze;
quanto alla eccepita illegittimità degli interessi intimati nella misura di mora per essere i titoli cambiari emessi in pagamento di un credito originato da transazione commerciale per cessione di ramo di azienda e comunque dovuti nella misura prevista dall'art. 1284 co. 4 c.c. a decorrere dal momento di proposizione della domanda giudiziale.
A seguito di istanza di prelievo del 26.1.2024, il Tribunale ritenuto necessario instaurare il contraddittorio al fine di provvedere sulla proposta domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo dedotto in giudizio fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 7.3.2024 quindi con ordinanza riservata del
19.3.2024 la rigettava per i seguenti motivi: “vuoi perché quanto al fumus boni iuris il motivo di opposizione proposto da parte attrice riconducibile in buona sostanza alla asserita mancata sottoscrizione per avallo delle cambiali azionate dalla opposta società vagliato alla stregua della sommaria cognitio cautelare pare CP_1
prima facie contraddetto dal contenuto del contratto di cessione di azienda del
30.10.2017 - stipulato per scrittura privata autenticata da notaio - Persona_1
dal medesimo sottoscritto quale amministratore della società acquirente CP_2
nel quale si dà altresì atto di rilasciare personalmente in tale veste in avallo a garanzia del pagamento delle rate di saldo prezzo n. 57 cambiali di pari importo i.e.
€. 3000,00 e scadenze;
- vuoi infine perché nulla si deduce e prova in ordine
pagina 4 di 9 all'ulteriore requisito periculum in mora affinché il pregiudizio paventato dall'opponente non si concretizzi esclusivamente nel pericolo di subire l'esecuzione” confermando per il proseguo ex art. 168 –bis co. 4 c.p.c. la prima udienza del
31.5.2024 come indicata in atto di citazione poi differita al 6.6.2024.
A tale udienza faceva seguito l'ordinanza riservata del 24.6.2024 con la quale rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice, la richiesta di chiamata in causa della società perché già citata direttamente in giudizio dalla CP_2 medesima con specifica domanda di regresso nonché l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali dei titoli cambiari e l'istanza di verificazione delle sottoscrizioni ivi apposte in avallo perché, a fronte della emissione di analoghi titoli a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto di cessione di azienda stipulato per scrittura privata autenticata, ritenuti irrilevanti in adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui laddove il creditore abbia esercitato l'azione cambiaria, in specie attraverso la notifica di un atto di precetto basato su una cambiale in regola con il bollo e rilasciata come nelle fattispecie “a garanzia”, il debitore cambiario, in sede di opposizione all'esecuzione (regolata dagli artt. 615 e
624 che secondo l'opinione preferibile hanno “assorbito” in parte qua le disposizioni contenute negli artt. 64 e 65 l. camb.), debba fornire la prova della inesistenza del rapporto “garantito” per come indicato dal creditore giacché “le cambiali cosiddette di garanzia, anche se non contemplate dal sistema normativo come forma autonoma di titolo esecutivo, hanno la funzione lecita di rafforzare un rapporto sottostante, che, quindi, non può essere aprioristicamente escluso. Pertanto, il debitore cambiario, che si oppone all'esecuzione forzata fondata su detto titolo e che intende sottrarsi all'azione esecutiva, deve dare la prova dell'inesistenza del rapporto obbligatorio per come questo è indicato dal creditore esecutante” (cfr. sul punto
Cass. n. 13647/2001) essendo “il giudizio di opposizione a precetto cambiario rappresenta un ordinario giudizio di cognizione, volto a negare l'esistenza del credito fatto valere con il titolo esecutivo e la richiesta di pagamento, con la conseguenza che l'opponente deve provare in via principale i fatti che tolgono valore al titolo esecutivo, e non un giudizio inteso - come sembra ritenere il ricorrente - all'accertamento del diritto di credito, che, invece, è già trasfuso nel titolo esecutivo” (cfr. sul punto Cass. n. 28874/2019); il Tribunale stante la natura negoziale della causa invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione presso un pagina 5 di 9 organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 D.Lvo n. 28/2010 così rinviando per verifica dell'esito all'udienza del 14.11.2024.
In detta udienza, preso atto del fallito tentativo di mediazione, il Tribunale fissava udienza di rimessione della causa in decisione al 6.3.2025 ai sensi degli artt. 189 e
281- quinquies c.p.c. assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 189 co. 1 n. 1, 2
e 3 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, nonché di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Con note depositate per via telematica rispettivamente in data 30.12.2024 e
3.1.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni.
Con decreto di trattazione scritta del 25.2.2025, il Tribunale, confermata l'udienza già fissata per la rimessione della causa in decisione del 6.3.2025, ne disponeva la trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., quindi, in tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
Il Tribunale osserva come sulla scorta delle emergenze di fatto, delle evidenze probatorie e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea debba essere dichiarata improcedibile come da dispositivo per i seguenti motivi.
L'invio delle parti in mediazione (c.d. mediazione delegata o disposta dal giudice) costituisce potere discrezionale dell'ufficio che può essere esercitato “valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti” sempre che non sia stata tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni. Ove la mediazione venga disposta, il suo esperimento “è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (art. 5 - quater co. 1 e 2 D.Lgs. 28/2010).
Ne segue che il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l'emanazione di sentenza di merito.
Non vi è dubbio, infatti, che l'intento perseguito – deflazionamento del contenzioso con positivi effetti sotto il profilo della ragionevole durata del processo – giustifichi sotto il profilo razionale e costituzionale, da un lato, il potenziamento degli istituti di definizione delle controversie alternativi al processo, e, dall'altro, la sanzione prevista in caso di inottemperanza all'ordine giudiziale.
Nella fattispecie è documentale che con provvedimento del 24.6.2024 reso a scioglimento della riserva assunta in udienza del 6.6.2024 l'ufficio ha disposto l'esperimento di procedimento di mediazione “con onere di impulso a carico
pagina 6 di 9 dell'attore opponente entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione della presente ordinanza”.
Risulta altresì che parte attrice opponente non abbia dato alcun seguito al detto onere.
Parte attrice non ha né allegato né provato di aver presentato la domanda di mediazione.
Nessuna giustificazione risulta fornita, quanto alla posizione dello , circa Pt_1
la mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata.
L'omessa attivazione del procedimento è stata del resto tempestivamente eccepita dalla società convenuta con note di trattazione scritta depositate per via telematica in data 13.11.2024 per l'udienza di rinvio fissata al 14.11.2024.
Tanto premesso in fatto, deve allora valutarsi la conseguenza sotto il profilo processuale della mancata attivazione di detto procedimento.
Sul punto ritiene questo Tribunale di far proprio e dar seguito all'autorevole e recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui quando sia obbligatorio l'esperimento di procedimento di mediazione perché la causa verte sulle materie in cui la mediazione è obbligatoria ex lege ovvero perché la mediazione è disposta dal giudice, se la parte opposta non si attiva deve pervenirsi alla improcedibilità della domanda (Cfr. Cass. n. 2775/2020).
Ciò si evince chiaramente dalle disposizioni che sotto si richiamano.
L'art. 5 - quater co. 1 D. Lgs. n. 28/2010, così come introdotto dal D. LVO n.
149/2022, prevede che “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, ((fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione)), valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione”.
Allo stesso tempo i commi 2 e 3 del medesimo articolo prescrivono che “2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Venendo alla presente fattispecie, in conclusione, va quindi sanzionato con l'improcedibilità della domanda ai sensi del citato art. 5 - quater D. Lgs. n. 28/2010
pagina 7 di 9 il comportamento della parte onerata che non dia prova di avere tempestivamente attivato il procedimento di mediazione delegato.
II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt.
91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24
Cost. (cfr. Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n.
4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, la società è risultata vittoriosa sulla domanda CP_1 svolta da : in applicazione del principio di causalità, l'attore Parte_1
opponente va dunque condannato a rifondere integralmente le spese del processo in favore di parte convenuta liquidate con riguardo al decisum.
Pertanto, applicati i parametri del d.m. n. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata al valore della causa compreso tra – Euro 5.200,00
e Euro 26.000 - in considerazione della natura documentale della lite si reputa congrua la liquidazione degli onorari ai parametri medi di tariffa per le quattro fasi di giudizio per la complessiva somma di Euro 5.077,00 a titolo di compenso, Euro
237,00 (per c.u.), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di ogni contraria domanda, eccezione o difesa Pt_1 CP_1
disattesa:
- dichiara improcedibile la opposizione al precetto del 24.10.2023 notificato il
27.10.2023;
- letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ.,
pagina 8 di 9 condanna
- a rimborsare in favore di le spese del presente Parte_1 CP_1
giudizio che liquida tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 147/2022 in complessivi Euro 5.314,00 [ di cui Euro 237,00 per spese non imponibili ] oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 27.3.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13026/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ANDREI PAOLO e dell'avv. PRODON ALLEGRA ( VIA C.F._2
XX SETTEMBRE 128 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in VIA XX
SETTEMBRE 128 50129 FIRENZE presso il difensore avv. ANDREI PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVETTI CP_1 P.IVA_1 FRANCESCA e dell'avv. PECORARO RICCI ARMANI UBERTO ( ) VIA CARDUCCI GIOSUE',16 FIRENZE;
C.F._3 [...]
( ) via Carducci 16 50121 FIRENZE;
, Pt_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in via Carducci, 16 FIRENZE presso il difensore avv.
OLIVETTI FRANCESCA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
In data 27.10.2023, la società ha notificato al signor CP_1 Parte_1
atto di precetto su n. 3 cambiali dal medesimo sottoscritte, quale legale rappresentate della società in data 30.10.2017 per avallo. CP_2
A fronte di tale iniziativa esecutiva, con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 14.11.2023, il signor ha Parte_1
pagina 1 di 9 convenuto dinanzi a questo Tribunale di Firenze in opposizione al richiamato atto di precetto la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“accertato quanto esposto voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, in via pregiudiziale –autorizzare ai sensi e per gli effetti degli artt. 167, 269 e 171 bis cpc la comparente difesa alla chiamata in causa della (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore corrente in 50122 - Firenze (FI) - Via Matteo Palmieri 32/R in virtù della domanda di regresso svolta nei suoi confronti, ed a tal fine, disporre differimento dell'udienza di prima comparizione e trattazione della causa, allo scopo di consentire comunque la citazione della sopra indicata come terza nel rispetto dei termini previsti per legge e quindi in via preliminare –sospendere l'efficacia esecutiva nei confronti dell'opponente dei titoli esecutivi, ovvero, delle tre cambiali invocate e trascritte in fotocopia da controparte nell'atto di precetto opposto e/o in ogni caso l'esecuzione dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 co. 1 cpc con provvedimento emesso inaudita altera parte e/o comunque previa fissazione di udienza preliminare a tal fine;
nel merito ed in ogni caso –accertata l'inesistenza e/o in ogni caso l'invalidità del pretesto avallo che si assume prestato dal Sig.
[...]
sui titoli cambiari invocati e trascritti in fotocopia da Pt_1 CP_1 nell'atto di precetto opposto;
–accertata nel caso la carenza di titolarità passiva e/o la carenza di legittimazione passiva del Sig. ; –in tesi - dichiarare Parte_1
l'invalidità e/o inefficacia e/o improcedibilità dell'atto di precetto datato 24.10.2023 notificato in data 27.10.2023 da nei confronti del Sig. CP_1 Parte_1
e/o comunque revocare e/o annullare lo stesso, ed in ogni caso, dichiarare che nulla
è dovuto da quest'ultimo e/o comunque respingere le pretese avversarie;
–in ipotesi - nella denegata non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Tribunale dovesse comunque ritenere il Sig. tenuto al pagamento in forza del contestato avallo, Parte_1
in ogni caso, Voglia quindi: - dichiarare la società in qualità di CP_2
emittente avallata, obbligata tenere indenne ed a corrispondere in via di regresso all'avallante Sig. tutti gli importi eventualmente pagati dallo stesso Parte_1
a in conseguenza dell'avallo esteso sui titoli cambiari invocati e CP_1
trascritti in fotocopia nel precetto opposto;
- e per l'effetto - condannare la CP_2
in persona del l.r.p.t.a corrispondere tali importi in favore del Sig.
[...] [...]
oltre interessi e spese come per legge;
–in ogni caso - ridurre la somma Pt_1
pagina 2 di 9 intimata a precetto al minor importo di euro 9.000,00 oltre interessi legali, con decorrenza dalle singole scadenze indicate sui titoli cambiari invocati e trascritti in fotocopia da nell'atto di precetto opposto, salvo il diverso risultante CP_1 all'esito dell'istruttoria; –ed il tutto per i motivi meglio estesi in atti. Con vittoria di spese e competenze legali”.Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: -in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo anche inaudita altera parte per i motivi di cui in narrativa;
- In tesi dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo per intervenuta prescrizione essendo passati oltre 10 anni da quando lo stesso titolo era divenuto esecutivo. -Nel merito dichiarare che
l'opponente nulla deve al per avere già ricevuto le Controparte_3
somme ingiunte tramite giro di assegni per le varie compensazioni di cui in narrativa
- condannare il ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento Controparte_3 dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. - con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Nel richiamato atto di citazione parte attrice ha dedotto in buona sostanza le seguenti ragioni in fatto ed in diritto:
- in via principale, il difetto di legittimazione passiva in relazione alle pretese avversarie per non aver sottoscritto in avallo i titoli cambiari azionati con l'atto di precetto opposto di cui venivano disconosciute le sottoscrizioni;
- in ogni caso, l'illegittimità delle somme pretese a titolo di interessi moratori come applicati ai sensi del D.LVO n. 231/2002 non prevedendo l'azione cambiaria nei confronti degli avallanti - in quanto mera azione cartolare scollegata del preteso
(contestato) atto sottostante di cessione di ramo di azienda – la corresponsione di interessi superiori a quelli previsti nella misura legale.
Con comparsa del 22.3.2024 depositata per via telematica in pari data si costituiva in giudizio contestando le ragioni dell'attore opponente chiedendo il CP_1 rigetto dell'opposizione con condanna di questi alle spese legali quindi anche in via riconvenzionale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni diversa richiesta ed eccezione respinta e disattesa, previo ogni necessario accertamento in fatto e in diritto, - nel merito, rigettare l'avverso atto di opposizione e, per l'effetto, dichiarare il sig. obbligato al Parte_1 pagamento dell'importo di cui al precetto opposto con gli interessi ex D. Lgs. n.
231/2002 ovvero nella diversa misura di legge anche ex art. 1284, c.4, c.c.; - in via
pagina 3 di 9 riconvenzionale, condannare comunque il sig. , in qualità di Parte_1 avallante, al pagamento in favore della del complessivo importo di € CP_1
18.000,00, in linea capitale, di cui alle cambiali emesse in data 30.10.2017 e scadenti in data 30.11.2020, 30.12.2020, 30.4.2021, 31.3.2020, 30.4.2020 e
31.5.2020, oltre interessi, dal dovuto al saldo, ex D. Lgs. n. 231/2002 ovvero nella diversa misura di legge anche ex art. 1284, c.4, c.c. e oltre alle spese di insoluto di tutte le cambiali oggetto del presente giudizio pari a € 142,71; - il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Nella propria comparsa di costituzione la società convenuta contestava sia in fatto che in diritto la domanda attorea rilevandone in buona sostanza la infondatezza quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui titoli cambiari azionati per essere l'esistenza e validità degli avalli richiamata e confermata dal contestuale contratto di cessione di ramo di azienda stipulato il 30.10.2017 [registrato a Firenze il
6.11.2017 al n. 32724, serie 1T] autenticato nelle firme dal Notaio Persona_1
di Firenze;
quanto alla eccepita illegittimità degli interessi intimati nella misura di mora per essere i titoli cambiari emessi in pagamento di un credito originato da transazione commerciale per cessione di ramo di azienda e comunque dovuti nella misura prevista dall'art. 1284 co. 4 c.c. a decorrere dal momento di proposizione della domanda giudiziale.
A seguito di istanza di prelievo del 26.1.2024, il Tribunale ritenuto necessario instaurare il contraddittorio al fine di provvedere sulla proposta domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo dedotto in giudizio fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 7.3.2024 quindi con ordinanza riservata del
19.3.2024 la rigettava per i seguenti motivi: “vuoi perché quanto al fumus boni iuris il motivo di opposizione proposto da parte attrice riconducibile in buona sostanza alla asserita mancata sottoscrizione per avallo delle cambiali azionate dalla opposta società vagliato alla stregua della sommaria cognitio cautelare pare CP_1
prima facie contraddetto dal contenuto del contratto di cessione di azienda del
30.10.2017 - stipulato per scrittura privata autenticata da notaio - Persona_1
dal medesimo sottoscritto quale amministratore della società acquirente CP_2
nel quale si dà altresì atto di rilasciare personalmente in tale veste in avallo a garanzia del pagamento delle rate di saldo prezzo n. 57 cambiali di pari importo i.e.
€. 3000,00 e scadenze;
- vuoi infine perché nulla si deduce e prova in ordine
pagina 4 di 9 all'ulteriore requisito periculum in mora affinché il pregiudizio paventato dall'opponente non si concretizzi esclusivamente nel pericolo di subire l'esecuzione” confermando per il proseguo ex art. 168 –bis co. 4 c.p.c. la prima udienza del
31.5.2024 come indicata in atto di citazione poi differita al 6.6.2024.
A tale udienza faceva seguito l'ordinanza riservata del 24.6.2024 con la quale rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice, la richiesta di chiamata in causa della società perché già citata direttamente in giudizio dalla CP_2 medesima con specifica domanda di regresso nonché l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali dei titoli cambiari e l'istanza di verificazione delle sottoscrizioni ivi apposte in avallo perché, a fronte della emissione di analoghi titoli a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto di cessione di azienda stipulato per scrittura privata autenticata, ritenuti irrilevanti in adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui laddove il creditore abbia esercitato l'azione cambiaria, in specie attraverso la notifica di un atto di precetto basato su una cambiale in regola con il bollo e rilasciata come nelle fattispecie “a garanzia”, il debitore cambiario, in sede di opposizione all'esecuzione (regolata dagli artt. 615 e
624 che secondo l'opinione preferibile hanno “assorbito” in parte qua le disposizioni contenute negli artt. 64 e 65 l. camb.), debba fornire la prova della inesistenza del rapporto “garantito” per come indicato dal creditore giacché “le cambiali cosiddette di garanzia, anche se non contemplate dal sistema normativo come forma autonoma di titolo esecutivo, hanno la funzione lecita di rafforzare un rapporto sottostante, che, quindi, non può essere aprioristicamente escluso. Pertanto, il debitore cambiario, che si oppone all'esecuzione forzata fondata su detto titolo e che intende sottrarsi all'azione esecutiva, deve dare la prova dell'inesistenza del rapporto obbligatorio per come questo è indicato dal creditore esecutante” (cfr. sul punto
Cass. n. 13647/2001) essendo “il giudizio di opposizione a precetto cambiario rappresenta un ordinario giudizio di cognizione, volto a negare l'esistenza del credito fatto valere con il titolo esecutivo e la richiesta di pagamento, con la conseguenza che l'opponente deve provare in via principale i fatti che tolgono valore al titolo esecutivo, e non un giudizio inteso - come sembra ritenere il ricorrente - all'accertamento del diritto di credito, che, invece, è già trasfuso nel titolo esecutivo” (cfr. sul punto Cass. n. 28874/2019); il Tribunale stante la natura negoziale della causa invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione presso un pagina 5 di 9 organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 D.Lvo n. 28/2010 così rinviando per verifica dell'esito all'udienza del 14.11.2024.
In detta udienza, preso atto del fallito tentativo di mediazione, il Tribunale fissava udienza di rimessione della causa in decisione al 6.3.2025 ai sensi degli artt. 189 e
281- quinquies c.p.c. assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 189 co. 1 n. 1, 2
e 3 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, nonché di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Con note depositate per via telematica rispettivamente in data 30.12.2024 e
3.1.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni.
Con decreto di trattazione scritta del 25.2.2025, il Tribunale, confermata l'udienza già fissata per la rimessione della causa in decisione del 6.3.2025, ne disponeva la trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., quindi, in tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
Il Tribunale osserva come sulla scorta delle emergenze di fatto, delle evidenze probatorie e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea debba essere dichiarata improcedibile come da dispositivo per i seguenti motivi.
L'invio delle parti in mediazione (c.d. mediazione delegata o disposta dal giudice) costituisce potere discrezionale dell'ufficio che può essere esercitato “valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti” sempre che non sia stata tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni. Ove la mediazione venga disposta, il suo esperimento “è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (art. 5 - quater co. 1 e 2 D.Lgs. 28/2010).
Ne segue che il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l'emanazione di sentenza di merito.
Non vi è dubbio, infatti, che l'intento perseguito – deflazionamento del contenzioso con positivi effetti sotto il profilo della ragionevole durata del processo – giustifichi sotto il profilo razionale e costituzionale, da un lato, il potenziamento degli istituti di definizione delle controversie alternativi al processo, e, dall'altro, la sanzione prevista in caso di inottemperanza all'ordine giudiziale.
Nella fattispecie è documentale che con provvedimento del 24.6.2024 reso a scioglimento della riserva assunta in udienza del 6.6.2024 l'ufficio ha disposto l'esperimento di procedimento di mediazione “con onere di impulso a carico
pagina 6 di 9 dell'attore opponente entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione della presente ordinanza”.
Risulta altresì che parte attrice opponente non abbia dato alcun seguito al detto onere.
Parte attrice non ha né allegato né provato di aver presentato la domanda di mediazione.
Nessuna giustificazione risulta fornita, quanto alla posizione dello , circa Pt_1
la mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata.
L'omessa attivazione del procedimento è stata del resto tempestivamente eccepita dalla società convenuta con note di trattazione scritta depositate per via telematica in data 13.11.2024 per l'udienza di rinvio fissata al 14.11.2024.
Tanto premesso in fatto, deve allora valutarsi la conseguenza sotto il profilo processuale della mancata attivazione di detto procedimento.
Sul punto ritiene questo Tribunale di far proprio e dar seguito all'autorevole e recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui quando sia obbligatorio l'esperimento di procedimento di mediazione perché la causa verte sulle materie in cui la mediazione è obbligatoria ex lege ovvero perché la mediazione è disposta dal giudice, se la parte opposta non si attiva deve pervenirsi alla improcedibilità della domanda (Cfr. Cass. n. 2775/2020).
Ciò si evince chiaramente dalle disposizioni che sotto si richiamano.
L'art. 5 - quater co. 1 D. Lgs. n. 28/2010, così come introdotto dal D. LVO n.
149/2022, prevede che “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, ((fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione)), valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione”.
Allo stesso tempo i commi 2 e 3 del medesimo articolo prescrivono che “2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Venendo alla presente fattispecie, in conclusione, va quindi sanzionato con l'improcedibilità della domanda ai sensi del citato art. 5 - quater D. Lgs. n. 28/2010
pagina 7 di 9 il comportamento della parte onerata che non dia prova di avere tempestivamente attivato il procedimento di mediazione delegato.
II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt.
91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24
Cost. (cfr. Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n.
4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, la società è risultata vittoriosa sulla domanda CP_1 svolta da : in applicazione del principio di causalità, l'attore Parte_1
opponente va dunque condannato a rifondere integralmente le spese del processo in favore di parte convenuta liquidate con riguardo al decisum.
Pertanto, applicati i parametri del d.m. n. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata al valore della causa compreso tra – Euro 5.200,00
e Euro 26.000 - in considerazione della natura documentale della lite si reputa congrua la liquidazione degli onorari ai parametri medi di tariffa per le quattro fasi di giudizio per la complessiva somma di Euro 5.077,00 a titolo di compenso, Euro
237,00 (per c.u.), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di ogni contraria domanda, eccezione o difesa Pt_1 CP_1
disattesa:
- dichiara improcedibile la opposizione al precetto del 24.10.2023 notificato il
27.10.2023;
- letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ.,
pagina 8 di 9 condanna
- a rimborsare in favore di le spese del presente Parte_1 CP_1
giudizio che liquida tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 147/2022 in complessivi Euro 5.314,00 [ di cui Euro 237,00 per spese non imponibili ] oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 27.3.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
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