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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 26/05/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1418/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/07/1959 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/12/1963 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Moncalvo (AT) il
14/02/1987, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II -
Serie A, Anno 1987.
Dall'unione sono nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Moncalvo (AT) il 14/02/1987, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno
1987 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AUTORIZZA il marito a ritirare i propri effetti personali dall'ex casa famigliare di esclusiva proprietà della moglie sita in Casale Monferrato (AL), via Rivetta n.14 entro il 30 giugno 2025;
2. DÀ ATTO che entro la data del 30 giugno 2025 il marito dovrà altresì rilasciare il terreno coltivato ad orto di esclusiva proprietà della moglie sito in Lu e Cuccaro Monferrato e ritirare gli attrezzi da lavoro, i macchinari agricoli e tutti i beni di sua proprietà ivi depositati;
3. DÀ ATTO che le spese relative alle utenze e gli oneri accessori condominiali ordinari e straordinari relativi all'ex casa famigliare maturati e maturandi sino alla data del 30 aprile
2025 saranno suddivisi tra le parti nella misura della metà ciascuno;
4. DÀ ATTO che l'autovettura Berlingo tg. CN027KY intestata alla moglie sarà assegnata in esclusiva proprietà al marito;
Cont
5. DÀ ATTO che il conto corrente cointestato in essere presso la filiale di Casale
Monferrato sarà estinto e il relativo saldo (al netto degli oneri bancari e fiscali) suddiviso tra i coniugi in parti uguali.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Andrea Padalino.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 23/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1418/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
23/04/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/07/1959 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/12/1963 e residente in Cuccaro Monferrato (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (16/05/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Andrea Padalino per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 13/01/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 23/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1418/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/07/1959 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/12/1963 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Moncalvo (AT) il
14/02/1987, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II -
Serie A, Anno 1987.
Dall'unione sono nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Moncalvo (AT) il 14/02/1987, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno
1987 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AUTORIZZA il marito a ritirare i propri effetti personali dall'ex casa famigliare di esclusiva proprietà della moglie sita in Casale Monferrato (AL), via Rivetta n.14 entro il 30 giugno 2025;
2. DÀ ATTO che entro la data del 30 giugno 2025 il marito dovrà altresì rilasciare il terreno coltivato ad orto di esclusiva proprietà della moglie sito in Lu e Cuccaro Monferrato e ritirare gli attrezzi da lavoro, i macchinari agricoli e tutti i beni di sua proprietà ivi depositati;
3. DÀ ATTO che le spese relative alle utenze e gli oneri accessori condominiali ordinari e straordinari relativi all'ex casa famigliare maturati e maturandi sino alla data del 30 aprile
2025 saranno suddivisi tra le parti nella misura della metà ciascuno;
4. DÀ ATTO che l'autovettura Berlingo tg. CN027KY intestata alla moglie sarà assegnata in esclusiva proprietà al marito;
Cont
5. DÀ ATTO che il conto corrente cointestato in essere presso la filiale di Casale
Monferrato sarà estinto e il relativo saldo (al netto degli oneri bancari e fiscali) suddiviso tra i coniugi in parti uguali.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Andrea Padalino.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 23/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1418/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
23/04/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/07/1959 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/12/1963 e residente in Cuccaro Monferrato (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (16/05/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Andrea Padalino per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 13/01/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 23/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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