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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/11/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1143/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel.
Dott.ssa Elena M.A. Luppino Giudice
Dott.ssa Myriam Mulonia Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE nella causa civile iscritta al n.1143 R.G.A.C. dell'anno 2025 riservata alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11/11/2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata il Parte_1 C.F._1
20/01/1991 a Reggio Calabria, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Iannò, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via D. Romeo n. 2/b, ha eletto domicilio
E
(cod. fisc.: nato il Controparte_1 C.F._2
14/06/1989 a Reggio Calabria, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonello Enrico Chindamo, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla via Dalmazia n. 64 Scala C, ha eletto domicilio pagina 1 di 5 -ricorrenti-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-interveniente-
* * * * *
-vista la richiesta congiunta formulata all'udienza del 14/10/2025 con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1
, la pronuncia di separazione personale consensuale Controparte_1
in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il
24/06/2024, registrato con atto n.99 p.II s.A u.1 anno 2024 - Comune di
Reggio Calabria, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che alla suddetta udienza il Giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha fissato termine ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. al 11.11.2025 per il deposito telematico di note scritte contenenti le condizioni stabilite dalle parti;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Reggio Calabria il 24/06/2024; b) dal matrimonio è nato il figlio in data 31/03/2020; Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione pagina 2 di 5 sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. il
21/05/2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione personale consensuale, formulata da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria Atto N.
99 parte 2 serie A, U.
1 - anno 2024, alle seguenti condizioni:
a – i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b – disporre che il figlio rimarrà affidato ad Persona_2
entrambi i genitori seguendo il regime di legge della condivisione, prevedendo che – collocato presso la madre – possa trascorrere con il
pagina 3 di 5 padre due giorni a settimana ed a weekend alterni dall'uscita di scuola dal venerdì sino alla domenica sera quando, in tempo per la cena (ore
20,00), curerà di riaccompagnarlo presso la madre. In occasione delle festività natalizie il bambino trascorrerà una settimana insieme a ciascun genitore, curando ove possibile di alternare feste e vigilie (di Natale e
Capodanno) in modo da poter godere di entrambi i genitori nei momenti più “forti” della festività. In occasione, invece, di quelle pasquali alternerà con ciascun genitore, di anno in anno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Per le ferie estive i genitori potranno programmare un tempo di vacanza esclusivo con il figlio e, in particolare, il padre potrà organizzare periodi di vacanza con il figlio anche non continuativi per un totale di 15 giorni ogni estate. Entro l'inizio della stagione estiva (15 giugno) il padre lo comunicherà al coniuge per consentirgli di organizzare le sue ferie con il bambino senza sovrapposizioni.
c – quanto all'abitazione del bambino, essendo la casa coniugale sita in frazione Catona, di proprietà del padre della la stessa resta in Pt_1
uso esclusivo alla signora;
d – quanto al mantenimento, disporre che sia posto a carico del marito un onere mensile quale contributo per il figlio, pari ad € 250,00, somma rivalutabile ex lege secondo indice ISTAT/FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate anche quanto a modalità di debenza secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria. In ogni caso disporre che l'assegno unico universale per il figlio dovrà essere percepito al 100% dalla sig.ra con espressa Parte_1
rinunzia da parte del sig. al fine di consentire l'erogazione CP_1
diretta alla signora Pt_1
pagina 4 di 5 e – nessun mantenimento personale reciproco sarà dovuto dai coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge;
- spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14/11/2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel.
Dott.ssa Elena M.A. Luppino Giudice
Dott.ssa Myriam Mulonia Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE nella causa civile iscritta al n.1143 R.G.A.C. dell'anno 2025 riservata alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11/11/2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata il Parte_1 C.F._1
20/01/1991 a Reggio Calabria, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Iannò, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via D. Romeo n. 2/b, ha eletto domicilio
E
(cod. fisc.: nato il Controparte_1 C.F._2
14/06/1989 a Reggio Calabria, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonello Enrico Chindamo, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla via Dalmazia n. 64 Scala C, ha eletto domicilio pagina 1 di 5 -ricorrenti-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-interveniente-
* * * * *
-vista la richiesta congiunta formulata all'udienza del 14/10/2025 con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1
, la pronuncia di separazione personale consensuale Controparte_1
in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il
24/06/2024, registrato con atto n.99 p.II s.A u.1 anno 2024 - Comune di
Reggio Calabria, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che alla suddetta udienza il Giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha fissato termine ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. al 11.11.2025 per il deposito telematico di note scritte contenenti le condizioni stabilite dalle parti;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Reggio Calabria il 24/06/2024; b) dal matrimonio è nato il figlio in data 31/03/2020; Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione pagina 2 di 5 sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. il
21/05/2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione personale consensuale, formulata da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria Atto N.
99 parte 2 serie A, U.
1 - anno 2024, alle seguenti condizioni:
a – i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b – disporre che il figlio rimarrà affidato ad Persona_2
entrambi i genitori seguendo il regime di legge della condivisione, prevedendo che – collocato presso la madre – possa trascorrere con il
pagina 3 di 5 padre due giorni a settimana ed a weekend alterni dall'uscita di scuola dal venerdì sino alla domenica sera quando, in tempo per la cena (ore
20,00), curerà di riaccompagnarlo presso la madre. In occasione delle festività natalizie il bambino trascorrerà una settimana insieme a ciascun genitore, curando ove possibile di alternare feste e vigilie (di Natale e
Capodanno) in modo da poter godere di entrambi i genitori nei momenti più “forti” della festività. In occasione, invece, di quelle pasquali alternerà con ciascun genitore, di anno in anno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Per le ferie estive i genitori potranno programmare un tempo di vacanza esclusivo con il figlio e, in particolare, il padre potrà organizzare periodi di vacanza con il figlio anche non continuativi per un totale di 15 giorni ogni estate. Entro l'inizio della stagione estiva (15 giugno) il padre lo comunicherà al coniuge per consentirgli di organizzare le sue ferie con il bambino senza sovrapposizioni.
c – quanto all'abitazione del bambino, essendo la casa coniugale sita in frazione Catona, di proprietà del padre della la stessa resta in Pt_1
uso esclusivo alla signora;
d – quanto al mantenimento, disporre che sia posto a carico del marito un onere mensile quale contributo per il figlio, pari ad € 250,00, somma rivalutabile ex lege secondo indice ISTAT/FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate anche quanto a modalità di debenza secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria. In ogni caso disporre che l'assegno unico universale per il figlio dovrà essere percepito al 100% dalla sig.ra con espressa Parte_1
rinunzia da parte del sig. al fine di consentire l'erogazione CP_1
diretta alla signora Pt_1
pagina 4 di 5 e – nessun mantenimento personale reciproco sarà dovuto dai coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge;
- spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14/11/2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
pagina 5 di 5