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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/06/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 816/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 816/2023 R.G.; promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2
), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Michele Spinozzi, (pec: , Email_1 elettivamente domiciliata in Ancona, Corso Stamira n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Coen;
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Roberto Emilio Conti (pec: ed elettivamente Email_2 domiciliato presso il suo studio sito a Porto San Giorgio (FM), in via Andrea Costa
n. 2; pagina 1 di 7
(C.F. ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , entrambe rappresentate e difese dall'Avv. C.F._4
Giampaolo Antonelli (pec: ed Email_3 elettivamente domiciliate presso il suo studio sito a Servigliano (FM), via G.
Mazzini n. 13,
APPELLATE
, (C.F. ), CP_2 C.F._5
APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 185/2023, emessa dal Tribunale di
Fermo nel giudizio iscritto al n. 1204/2020 R.G., pubblicata in data 3.3.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa sospensione della esecutività della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello promosso con il presente atto riformare totalmente la sentenza n. 185/2023 emessa dal Tribunale Civile di Fermo, in persona del GOT Dott. Domizia Perrone in data 3/3/2023, che è stata pubblicata in pari data e che risulta non notificata, relativa al procedimento civile distinto al
n. 1204/2020 r.g., per le ragioni sopra esposte, che qui devono intendersi richiamate.
Conseguentemente, in accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'ambito del primo grado del giudizio, dichiarare inammissibile e comunque rigettare
l'opposizione esecutiva proposta dal sig. ed ogni ulteriore domanda Controparte_1 da quest'ultimo formulata.
Il tutto con condanna della parte appellata al pagamento dei compensi e spese di lite del doppio grado del giudizio, oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge.”
Per e : “Piaccia all'Ill.ma Corte di appello adita, Parte_5 Parte_4 in via preliminare valutare la tempestività dell'impugnazione, rimettendosi le odierne appellate a quelle che saranno le determinazioni della Corte anche in
pagina 2 di 7 ordine ai spiegati motivi di impugnazione.
In ordine invece ai restanti motivi di opposizione dedotti in primo grado da parte attrice, odierna appellata, concernenti l'illegittimità dell'ordinanza di vendita nella parte in cui prevede la riduzione del 50 % del prezzo a base d'asta fra il primo ed il secondo incanto ed addirittura la riduzione ad 1 € del prezzo base d'asta al terzo incanto, ove eventualmente riproposti in questa sede, se ne chiede
l'accoglimento.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, Controparte_3
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la tardività della notifica dell'appello e la conseguente inammissibilità dello stesso
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 185/2023 e per l'effetto confermare integralmente la stessa.
Con vittoria nelle spese del grado.”.
FATTI DI CAUSA
In data 13.2.2019, la società intimava a il pagamento Parte_2 Controparte_1 della somma di €.38.504,86 mediante atto di precetto fondato sulla sentenza del
Tribunale di Ancona, emessa nel giudizio n. 463/15 R.G.
Successivamente, in data 28.3.2019, la Parte_2 notificava anche atto di pignoramento relativo alla partecipazione sociale
[...] detenuta da nella medesima società, del valore nominale di Controparte_1
€.1.020,00, corrispondente al 10% del capitale sociale.
Nell'ambito della procedura esecutiva de qua (distinta al n. 239/2019 R.G.E. del
Tribunale di Fermo) intervenivano, in qualità di creditrici dell'esecutato, CP_2
, e .
[...] Parte_3 Parte_4
proponeva opposizione ex art. 616 c.p.c. - nella procedura Controparte_1 esecutiva n. 239/2019 R.G.E. del Tribunale di Fermo - avverso in Persona_1 proprio;
la società ; e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_2 eccependo contestualmente la nullità del precetto, del pignoramento e dell'istanza di vendita, per mancanza di procura alle liti da parte della nei Parte_2
pagina 3 di 7 confronti dell'Avv. Mauro Cimmino, il quale, ciò nonostante, aveva posto in essere detti atti.
Parte istante chiedeva la condanna al risarcimento del danno in favore di
[...]
. CP_1
Infine, l'opponente chiedeva la revoca dell'ordinanza di vendita della propria partecipazione sociale nell'ambito della procedura esecutiva.
La e si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto di Parte_2 Parte_1 tutte le domande avversarie - sussistendo, a loro avviso, la piena legittimità dell'azione esecutiva posta in essere - con condanna dell'opponente alle spese di lite.
Si costituivano in giudizio anche e - creditrici Parte_4 Parte_3 intervenute nel giudizio di esecuzione - mentre (altra creditrice CP_2 dell'esecutato, intervenuta nel procedimento esecutivo) rimaneva contumace.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Fermo accoglieva l'opposizione, ritenendo la sussistenza del difetto di rappresentanza in quanto solo l'organo amministrativo - di natura collegiale - e non la , in qualità di Parte_1
Presidente del Consiglio di amministrazione, avrebbe la facoltà di esercitare azioni giudiziarie e di nominare procuratori alle liti.
Infine, in applicazione del principio della soccombenza, il Tribunale poneva le spese di lite integralmente a carico della società opposta.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello la e , Parte_2 Parte_1 chiedendo l'integrale riforma della pronuncia di primo grado.
, e - ritualmente costituitisi - hanno Controparte_1 Parte_4 Parte_3 eccepito preliminarmente - in rito - l'inammissibilità del gravame, in quanto tardivamente proposto e hanno dedotto - nel merito - l'infondatezza sia in fatto che in diritto dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della gravata sentenza.
è rimasta contumace. CP_2
In data 29.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 7 L'appello è inammissibile, in quanto tardivo.
Ed invero, risulta per tabulas che la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 3.3.2023, mentre l'atto di citazione in appello è stato notificato in data
3.10.2023 e, dunque, oltre il termine - perentorio - di sei mesi, fissato dall'art. 327, comma 1, c.p.c. (che sarebbe andato a scadere 3 settembre 2023).
L'appellante ha contestato l'eccezione ex adverso sollevata, osservando apoditticamente che il gravame risulterebbe tempestivo.
Com'è noto, nei giudizi di opposizione all'esecuzione non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua “le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969” (e plurimis Cass. Sez. 6-3, ordinanza n.20354 del 28.9.2020).
Pronunciandosi sull'argomento in esame, la Cassazione ha - anche di recente - ribadito che “Trova, infatti, applicazione il principio - del tutto pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte - secondo cui l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre
1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario” (in tal senso: Cass. civ.
20355/2024 e Cass. civ. 4572/2024).
In applicazione del richiamato principio, il Supremo Collegio ha precisato che “ai sensi della l. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 , e del r.d. 30 gennaio 1941, n.
12, art. 92 , la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini
pagina 5 di 7 per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile” (Cass. civ., ordinanza n. 11780/2020).
L'azione proposta dinanzi al Tribunale di Fermo è stata correttamente qualificata dal primo Giudice come opposizione a precetto.
Ed invero, con la pronuncia impugnata, il Giudice del merito ha accertato la carenza di titolarità del diritto della sedicente creditrice, escludendo la sussistenza
- in capo alla , in qualità Presidente del C.d.a. della - del Parte_1 Parte_2 diritto di agire in executivis per la riscossione dell'asserito credito.
Tanto basta per ritenere la materia in esame attinente a quella della più ampia categoria delle opposizioni esecutive.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e in applicazione del principio della ragione più liquida - che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass., n.5832/2021) - va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, per la rilevata tardività della notifica ai sensi dell'art. 327 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai valori tabellari medi, con esclusione della fase istruttoria - tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta - e con riduzione del 50%, ex art. 4, comma 9, D.M. 55/2014.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma pagina 6 di 7 dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Pt_4 avverso la sentenza n. Parte_2
185/2023 emessa dal Tribunale di FERMO nel giudizio iscritto al n. 1204/2020
R.G., pubblicata in data 3.3.2023, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere in favore degli appellati, le spese del presente grado, che vengono liquidate in complessivi €.4.870,25 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 816/2023 R.G.; promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2
), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Michele Spinozzi, (pec: , Email_1 elettivamente domiciliata in Ancona, Corso Stamira n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Coen;
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Roberto Emilio Conti (pec: ed elettivamente Email_2 domiciliato presso il suo studio sito a Porto San Giorgio (FM), in via Andrea Costa
n. 2; pagina 1 di 7
(C.F. ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , entrambe rappresentate e difese dall'Avv. C.F._4
Giampaolo Antonelli (pec: ed Email_3 elettivamente domiciliate presso il suo studio sito a Servigliano (FM), via G.
Mazzini n. 13,
APPELLATE
, (C.F. ), CP_2 C.F._5
APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 185/2023, emessa dal Tribunale di
Fermo nel giudizio iscritto al n. 1204/2020 R.G., pubblicata in data 3.3.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa sospensione della esecutività della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello promosso con il presente atto riformare totalmente la sentenza n. 185/2023 emessa dal Tribunale Civile di Fermo, in persona del GOT Dott. Domizia Perrone in data 3/3/2023, che è stata pubblicata in pari data e che risulta non notificata, relativa al procedimento civile distinto al
n. 1204/2020 r.g., per le ragioni sopra esposte, che qui devono intendersi richiamate.
Conseguentemente, in accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'ambito del primo grado del giudizio, dichiarare inammissibile e comunque rigettare
l'opposizione esecutiva proposta dal sig. ed ogni ulteriore domanda Controparte_1 da quest'ultimo formulata.
Il tutto con condanna della parte appellata al pagamento dei compensi e spese di lite del doppio grado del giudizio, oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge.”
Per e : “Piaccia all'Ill.ma Corte di appello adita, Parte_5 Parte_4 in via preliminare valutare la tempestività dell'impugnazione, rimettendosi le odierne appellate a quelle che saranno le determinazioni della Corte anche in
pagina 2 di 7 ordine ai spiegati motivi di impugnazione.
In ordine invece ai restanti motivi di opposizione dedotti in primo grado da parte attrice, odierna appellata, concernenti l'illegittimità dell'ordinanza di vendita nella parte in cui prevede la riduzione del 50 % del prezzo a base d'asta fra il primo ed il secondo incanto ed addirittura la riduzione ad 1 € del prezzo base d'asta al terzo incanto, ove eventualmente riproposti in questa sede, se ne chiede
l'accoglimento.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, Controparte_3
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la tardività della notifica dell'appello e la conseguente inammissibilità dello stesso
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 185/2023 e per l'effetto confermare integralmente la stessa.
Con vittoria nelle spese del grado.”.
FATTI DI CAUSA
In data 13.2.2019, la società intimava a il pagamento Parte_2 Controparte_1 della somma di €.38.504,86 mediante atto di precetto fondato sulla sentenza del
Tribunale di Ancona, emessa nel giudizio n. 463/15 R.G.
Successivamente, in data 28.3.2019, la Parte_2 notificava anche atto di pignoramento relativo alla partecipazione sociale
[...] detenuta da nella medesima società, del valore nominale di Controparte_1
€.1.020,00, corrispondente al 10% del capitale sociale.
Nell'ambito della procedura esecutiva de qua (distinta al n. 239/2019 R.G.E. del
Tribunale di Fermo) intervenivano, in qualità di creditrici dell'esecutato, CP_2
, e .
[...] Parte_3 Parte_4
proponeva opposizione ex art. 616 c.p.c. - nella procedura Controparte_1 esecutiva n. 239/2019 R.G.E. del Tribunale di Fermo - avverso in Persona_1 proprio;
la società ; e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_2 eccependo contestualmente la nullità del precetto, del pignoramento e dell'istanza di vendita, per mancanza di procura alle liti da parte della nei Parte_2
pagina 3 di 7 confronti dell'Avv. Mauro Cimmino, il quale, ciò nonostante, aveva posto in essere detti atti.
Parte istante chiedeva la condanna al risarcimento del danno in favore di
[...]
. CP_1
Infine, l'opponente chiedeva la revoca dell'ordinanza di vendita della propria partecipazione sociale nell'ambito della procedura esecutiva.
La e si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto di Parte_2 Parte_1 tutte le domande avversarie - sussistendo, a loro avviso, la piena legittimità dell'azione esecutiva posta in essere - con condanna dell'opponente alle spese di lite.
Si costituivano in giudizio anche e - creditrici Parte_4 Parte_3 intervenute nel giudizio di esecuzione - mentre (altra creditrice CP_2 dell'esecutato, intervenuta nel procedimento esecutivo) rimaneva contumace.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Fermo accoglieva l'opposizione, ritenendo la sussistenza del difetto di rappresentanza in quanto solo l'organo amministrativo - di natura collegiale - e non la , in qualità di Parte_1
Presidente del Consiglio di amministrazione, avrebbe la facoltà di esercitare azioni giudiziarie e di nominare procuratori alle liti.
Infine, in applicazione del principio della soccombenza, il Tribunale poneva le spese di lite integralmente a carico della società opposta.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello la e , Parte_2 Parte_1 chiedendo l'integrale riforma della pronuncia di primo grado.
, e - ritualmente costituitisi - hanno Controparte_1 Parte_4 Parte_3 eccepito preliminarmente - in rito - l'inammissibilità del gravame, in quanto tardivamente proposto e hanno dedotto - nel merito - l'infondatezza sia in fatto che in diritto dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della gravata sentenza.
è rimasta contumace. CP_2
In data 29.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 7 L'appello è inammissibile, in quanto tardivo.
Ed invero, risulta per tabulas che la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 3.3.2023, mentre l'atto di citazione in appello è stato notificato in data
3.10.2023 e, dunque, oltre il termine - perentorio - di sei mesi, fissato dall'art. 327, comma 1, c.p.c. (che sarebbe andato a scadere 3 settembre 2023).
L'appellante ha contestato l'eccezione ex adverso sollevata, osservando apoditticamente che il gravame risulterebbe tempestivo.
Com'è noto, nei giudizi di opposizione all'esecuzione non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua “le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969” (e plurimis Cass. Sez. 6-3, ordinanza n.20354 del 28.9.2020).
Pronunciandosi sull'argomento in esame, la Cassazione ha - anche di recente - ribadito che “Trova, infatti, applicazione il principio - del tutto pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte - secondo cui l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre
1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario” (in tal senso: Cass. civ.
20355/2024 e Cass. civ. 4572/2024).
In applicazione del richiamato principio, il Supremo Collegio ha precisato che “ai sensi della l. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 , e del r.d. 30 gennaio 1941, n.
12, art. 92 , la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini
pagina 5 di 7 per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile” (Cass. civ., ordinanza n. 11780/2020).
L'azione proposta dinanzi al Tribunale di Fermo è stata correttamente qualificata dal primo Giudice come opposizione a precetto.
Ed invero, con la pronuncia impugnata, il Giudice del merito ha accertato la carenza di titolarità del diritto della sedicente creditrice, escludendo la sussistenza
- in capo alla , in qualità Presidente del C.d.a. della - del Parte_1 Parte_2 diritto di agire in executivis per la riscossione dell'asserito credito.
Tanto basta per ritenere la materia in esame attinente a quella della più ampia categoria delle opposizioni esecutive.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e in applicazione del principio della ragione più liquida - che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass., n.5832/2021) - va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, per la rilevata tardività della notifica ai sensi dell'art. 327 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai valori tabellari medi, con esclusione della fase istruttoria - tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta - e con riduzione del 50%, ex art. 4, comma 9, D.M. 55/2014.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma pagina 6 di 7 dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Pt_4 avverso la sentenza n. Parte_2
185/2023 emessa dal Tribunale di FERMO nel giudizio iscritto al n. 1204/2020
R.G., pubblicata in data 3.3.2023, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere in favore degli appellati, le spese del presente grado, che vengono liquidate in complessivi €.4.870,25 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 7 di 7