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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/08/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11627 /2023 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza dell'8.07.2025 e vertente
TRA
già , (p.iva , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di rappresentata Parte_3
e difesa dall'avvocato Eugenio Forni, presso il cui studio in Modena, Via Emilia Est n. 18/2 (cfr. indirizzo pec), è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, in sostituzione del precedente (avv. Spallone);
ATTORE
E
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. GIAMPIERO VERONESI, con domicilio eletto in VIA F.LLI
CERVI N. 35 40011 OL L'IL (BO), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
CONVENUTO
NONCHE'
C.F. , e , C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva, dall' avv. Maria Grazia Scirocco, presso il cui studio, in Santa Maria Capua Vetere alla via Arco Felice n. 18, sono elettivamente domiciliati (cfr. indirizzo pec);
CONVENUTI
1 OGGETTO: azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e note conclusionali autorizzate . L'avv. Scirocco, rilevata la carenza in atti della nota di trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria, trascritta in data 3.10.2023 RP 33796, ne deposita in udienza una copia cartacea ” (cfr. verbale dell'udienza dell'8.07.2025).
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato alle controparti, , quale Parte_1 mandataria di ha convenuto in giudizio la società (quale debitrice e Parte_3 CP_1 alienante) ed i coniugi (acquirenti), chiedendo, previa riunione della causa in Controparte_4 epigrafe alla portante n. 11523/2023 R.G. di:
“ACCERTARE la ricorrenza di tutti presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e, conseguentemente,
DICHIARARE INEFFICACE e REVOCARE, nei confronti dell'attore … quivi Parte_3 rappresentata dalla mandante , in persona del suo procuratore Parte_1 speciale, l'atto di disposizione del patrimonio da parte di in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, costituito da atto di compravendita immobiliare da a CP_1 favore dei Signori e costituito da atto di compravendita Controparte_2 Controparte_3 immobiliare da a favore dei Signori e stipulato in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 data 22 luglio 2022 (doc. n. 22) ai rogiti Notaio , rep. 14610 e racc. 11504, Persona_1 trascritto in data 3 agosto 2022 al reg. gen. n. 43684 e reg. part. n. 31126, avente ad oggetto:
“appartamento al piano primo, con pertinenziale vano ad uso autorimessa al piano terra, sito in
Anzola dell'Emilia (BO) alla via Emilia n. 279/L, il tutto identificato al Catasto Fabbricati di detto
Comune al: * foglio 34, particella 529, sub 41, VIA IL n. 279/L, piano: 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 4 vani, superficie catastale totale 91 mq, totale escluse aree scoperte 88 mq,
r.c. euro 402,84 - classamento e rendita proposti (D.M. n. 701/94) - tale in forza di divisione- ultimazione fabbricato del 15/02/2022, protocollo n. BO0020523, in atti dal 16/02/2022 (n.
20523.1/2022) – appartamento;
* foglio 34, particella 529, sub 27, , piano: T, CP_5 categoria C/6 classe 2, consistenza 23 mq, superficie catastale totale 27 mq, r.c. euro 116,41 - classamento e rendita proposti (D.M. n. 701/94) - tale in forza di divisione-ultimazione fabbricato del 06/10/2021, protocollo n. BO0101922, in atti dal 07/10/2021 (n. 101922.1/2021) – autorimessa.
In confine con ragioni IANTORNO, muri perimetrali, parti comuni, salvo altri e più precisi;
- accertare la ricorrenza di tutti presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e, conseguentemente,
DICHIARARE INEFFICACE e REVOCARE, nei confronti dell'attore in Parte_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano (MI), Piazza F. Meda n. 4,
C.F. , quivi rappresentata dalla mandante , in persona P.IVA_3 Parte_1
2 del suo procuratore speciale, l'atto di disposizione del patrimonio da parte di in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, costituito da compravendita immobiliare, da ai Signori e , mediante scrittura privata autenticata CP_1 Controparte_2 Controparte_3 nelle sottoscrizioni in data 22 dicembre 2022 dal Notaio in Bologna, rep. 5225 e Persona_2 racc. n. 3508, trascritta in data 19 gennaio 2023 reg. gen. n. 2916 e reg. part. n. 2108 (doc. n. 23), avente ad oggetto: “la comproprietà della strada interna di collegamento dalla via Emilia al complesso residenziale e precisamente: la quota di 23,56/1000 (ventitré virgola cinquantasei millesimi) ciascuno e così la quota complessiva di 47,120/1000 (quarantasette virgola centoventi millesimi), dell'area censita al Catasto Fabbricati del Comune di Anzola dell'Emilia al foglio 34, particella 490, subalterno 1, via Emilia Snc, piano T, categoria area urbana, metri quadri 2562, la quota di 23,56/3000 (ventitré virgola cinquantasei tremillesimi) ciascuno e così la quota complessiva di 47,120/3000 (quarantasette virgola centoventi tremillesimi), dell'area censita al
Catasto Fabbricati del Comune di Anzola dell'Emilia al foglio 34, particella 494, via Emilia, n.
279, piano T, Bene Comune Non Censibile (costituente l'area di accesso anche alla proprietà limitrofa insistente sulla particella 47 del foglio 34) Confini: residue ragioni via CP_1
Emilia, ragioni Montebugnoli, salvo altri”; - ordinare al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di Bologna la trascrizione dell'emananda sentenza a carico di in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro-tempore e dei Signori e ed in Controparte_2 Controparte_3 favore in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano Parte_3
(MI), Piazza F. Meda n. 4, C.F. , quivi rappresentata dalla mandante P.IVA_3 Parte_1
, con esonero del Signor Conservatore stesso da ogni responsabilità al riguardo;
-
[...] dichiarare tenuti e condannare in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_1
e i Signori e , singolarmente ed in solido fra loro, alla refusione Controparte_2 Controparte_3 integrale a favore di , quale mandataria di di Parte_1 Parte_3 compensi e spese tutte del presente giudizio”.
A sostegno della domanda revocatoria in esame, parte attrice ha allegato:
- di essere titolare di un credito fondato su Decreto Ingiuntivo n. 4430/2022, emesso dall'intestato
Tribunale in data 10.10.2022, dell'importo di euro 225.240,20, a carico di GE s.r.l (debitrice principale in forza di mutuo chirografario) e dell'odierna convenuta quale garante CP_1 giusta fideiussione omnibus rilasciata nel 2018 per l'importo di € 300.000,00 ( doc. 7-8) da
[...]
(socia di GE s.r.l.), poi fusa per incorporazione nella con atto del CP_6 CP_1
10.02.2020 (doc. 9-10);
- che detto D.I. è attualmente sub iudice , avendo l' proposto opposizione ex art. 645 CP_1
c.p.c. (giudizio RG 13498/2022), non anche la debitrice principale;
risulta concessa, all'esito della
3 prima udienza tenutasi il 20.04.2023, la provvisoria esecuzione del suddetto decreto con ordinanza riservata del 4 giugno 2023 (doc. 19);
- che, a distanza di appena un mese dalla ricezione della diffida (doc. 12) del 16 maggio 2022
(prodromica al D.I. opposto) di escussione della fideiussione e nelle more del giudizio di opposizione a D.I., si sarebbe spogliata progressivamente del proprio patrimonio CP_1 immobiliare, con conseguente azzeramento di ogni garanzia, mediante numerosi atti di compravendita (cfr. visura ipocatastale doc. 20, riportante sedici atti dispostivi trascritti dal
29.06.2022 al 6 aprile del 2023, partitamente indicati da pag. 9 a pag. 12 dell'atto di citazione), tra i quali quello oggetto della presente revocatoria;
- che la tempistica degli atti, molti dei quali stipulati lo stesso giorno e avanti al medesimo notaio, e, per alcuni, l'asserito prezzo vile o anomalia dei pagamenti, evidenzierebbero la ricorrenza tanto dei presupposti oggettivi (eventus damni) che soggettivi per l'accoglimento della domanda.
Si è costituita in giudizio la società contestando in fatto ed in diritto l'avversa CP_1 ricostruzione, avuto riguardo, tra l'altro, alle seguenti circostanze (riepilogate nella nota conclusionale autorizzata, pag. 6 e ss.):
-“a fronte di un credito, soltanto presunto alla stregua di una mera aspettativa di credito, quantificato in poco più di 200.000,00 euro, l'attrice, con n. 15 azioni revocatorie (tra cui la presente) ha inteso chiedere al Tribunale la revoca di atti di compravendita immobiliare del valore complessivo di quasi 3 milioni di euro: da tale enorme sproporzione si deduce la natura strumentale e quasi dimostrativa dell'azione promossa da;
Controparte_7
- “le compravendite elencate da parte dell'attrice costituiscono dunque parte essenziale dell'oggetto sociale della soc. Urbana s.r.l.” (come da visura camerale allegata doc. 1); segnatamente “gli immobili sono stati venduti a terze persone (coppie più o meno giovani con o senza figli o singoli acquirenti) che hanno acquistato tramite agenzia immobiliare, sottoscrivendo contratti preliminari notarili regolarmente registrati, pagando i relativi prezzi tramite mutui bancari (erogati da primari istituti di credito previa perizia sul valore degli immobili), e quindi versando prezzi assolutamente corretti e “di mercato”;
-“la distanza temporale tra preliminari e rogiti” in funzione dello stato di avanzamento dei lavori
“non costituisce dunque indizio o presunzione di nulla”;
-“ nessun contegno fraudolento può essere imputato ad e “ovviamente, gli CP_1 acquirenti nulla sapevano né della pec né del decreto ingiuntivo e neppure avrebbero potuto in qualche modo venirne a conoscenza”;
4 - in ogni caso, “l'atto dispositivo, come la stessa parte attrice ha ammesso producendo i rogiti ed elencando le date di stipula, è avvenuto quando la garanzia patrimoniale di era CP_1 ancora sufficiente a “coprire” il credito di cui alla fidejussione”;
- inoltre (circostanza appresa ed allegata in corso di causa) “il finanziamento, garantito dalla fidejussione, tra gli altri, di poi fusa per incorporazione in era CP_6 CP_1
GARANTITO dal per l'80% dell'importo”; ha Controparte_8 Parte_3 presentato l'escussione della garanzia in data 08/05/2023 per l'importo di euro 182.054,21 e poi che ha comunicato, con pec del 3 dicembre 2024, che, a seguito Controparte_8 dell'escussione della garanzia pubblica, a è stato liquidato l'importo di euro Parte_3
182.044,60 con valuta 7 novembre 2024”;
La convenuta ha, quindi, concluso, chiedendo di “accertare e dichiarare, …che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e per l'effetto rigettare tutte le domande svolte da
[...] siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di Parte_1 causa”.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti-acquirenti, e , Controparte_2 Controparte_3 contestando ampiamente in fatto ed in diritto l'avversa domanda (e sussistenza dell'elemento soggettivo) e chiedendo, dunque, “in via principale e nel merito, di respingere le domande attoree nei confronti dei sigg. e perché infondate in fatto e in diritto, Controparte_2 Controparte_3 con condanna alle spese di giudizio con attribuzione;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 alla rifusione delle somme versatele dai sigg. e in forza del Controparte_2 Controparte_3 contratto preliminare di vendita per Notar del 10.03.2022, Rep. 13220, dell'atto di Persona_1 compravendita immobiliare per Notar del 22.07.2022, Rep. 14610, e della scrittura Persona_1 privata autenticata nelle sottoscrizioni per Notar del 14.12.2022, Rep. 5225., Persona_2 oltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi a quantificarsi, con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione”.
La causa, dapprima riunita alla portante RG 11523/2023 e poi separata a seguito di mutamento del
GI (cfr. ordinanza del 4.02.2025), è stata istruita documentalmente .
Nelle note conclusionali autorizzate, depositate il 27.06.2025, i convenuti-acquirenti hanno, altresì richiesto la condanna della parte attrice ex art. 96 c.p.c. e la refusione delle spese di lite “con oneri e attribuzione in favore del … procuratore antistatario, avv. Maria Grazia Scirocco”.
Indi, all'udienza dell'08.07.2025 la causa è stata discussa oralmente e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c. (rito Cartabia), con comunicazione alle parti del deposito della presente sentenza nei successivi 30 giorni.
5 DIRITTO
1-In limine, sugli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria sotto il versante oggettivo e soggettivo.
Preliminarmente, appare opportuno rammentare che il rimedio contemplato dall'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, quante volte la consistenza di tale patrimonio, per effetto di uno o più atti di disposizione posti in essere dal debitore medesimo, si sia ridotta in maniera tale da pregiudicare le concrete possibilità di agevole soddisfacimento del credito.
Pertanto, proprio in ragione della funzione "meramente conservativa" dell'azione revocatoria, l'utile esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. non travolge né rende invalido l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma, semplicemente, determina l'inefficacia dello stesso in favore del solo creditore che abbia agito in revocatoria, sì da consentire a quest'ultimo di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato.
Attesa la funzione rivestita dall'azione revocatoria, presupposto indefettibile per la relativa proponibilità è che colui che esperisce il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. sia titolare di ragioni di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione.
E, con riferimento a tale requisito, non par superfluo rammentare che dal dato letterale dell'art. 2901
c.c. - e, segnatamente, dalla previsione secondo cui il creditore può agire in revocatoria "anche se il credito è soggetto a condizione o a termine" - nonché dal sistema complessivo approntato dal
Codice civile vigente a garanzia dell'effettività delle ragioni di credito, la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito ha tratto argomenti per ritenere che l'azione revocatoria possa essere esperita anche per la tutela preventiva e cautelare di un credito che non sia già certo, liquido, esigibile ed accertato giudizialmente.
In particolare è stato evidenziato che il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. ben può essere esperito per garantire il successivo, utile soddisfacimento del cd. "credito litigioso", ovvero delle ragioni di credito il cui accertamento sia ancora sub iudice; e ciò tanto nel caso in cui la pretesa, pur controversa, abbia fonte negoziale, quanto nell'ipotesi in cui il credito tragga origine non da un negozio, ma da un fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, dedotto in giudizio a sostegno di una domanda risarcitoria (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., SS. UU., 18 maggio 2004, n. 9440; conf., Cass. Civ., 2 aprile 2004, n. 6511; Cass. Civ., 14 novembre 2001, n. 14166; Cass. Civ., 24 febbraio 2000, n. 2164; Cass. Civ., 18 febbraio 1998, n. 1712; Cass. Civ., 2 settembre 1996, n.
8013) .
6 Ulteriore requisito, sotto il versante oggettivo, ai fini dell'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, è il cd. eventus damni, sub specie di idoneità dell'atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, da valutarsi (ex ante) con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che, anche nel caso in cui sia ancora pendente la controversia sul credito alla cui garanzia è preordinato l'esperimento del rimedio di cui all'art. 2901, l'effetto pregiudizievole per il potenziale creditore non esige l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente, al contrario, che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore,
“in termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito” (in tal senso, ex plurimis, (Cass., 9 marzo 2006, n. 5105, Cass. Civ., Sez. III, 17 ottobre 2001, n. 12678; conf. Cass. Civ., Sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452).
Ciò in quanto l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore
"fruttuosità e speditezza" dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia;
non è quindi richiesta la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. n.
25433/07) e può essere sufficiente una 'modificazione qualitativa' del patrimonio del debitore, a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. n. 25490/08, n. 2792/02).
Inoltre, proprio sul pacifico assunto secondo cui è sufficiente che, per effetto dell'atto dispositivo, il soddisfacimento del credito sia esposto al pericolo di maggiore incertezza o difficoltà, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onere di provare l'insussistenza di un tale pericolo
- in ragione dell'esistenza di ampie residualità patrimoniali - grava sul soggetto convenuto con l'azione revocatoria, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. Civ.,
15527/2004; conf. Cass. Civ., 11471/2003).
Infine, l'utile esercizio dell'azione revocatoria è condizionato all'accertamento, in capo al solo disponente (nel caso di atto a titolo gratuito) o anche del terzo acquirente (nel caso di atto a titolo oneroso) dell'elemento soggettivo, la cui prova, concernendo un presupposto del rimedio di cui all'art. 2901 c.c., grava sull'attore in revocatoria, ma può anche essere fornita attraverso presunzioni.
Orbene, il cennato requisito soggettivo assume consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto prima o dopo la nascita del credito.
7 In particolare, nel caso di atto compiuto dopo la nascita del credito, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c è necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza - in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (cfr. sul punto ex multis Cass.
n.16221/2019 e 28423/2021).
Per converso, nell'ipotesi di azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, fosse intenzionato a contrarre debiti ovvero fosse consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
Ed ancora, come sopra accennato, nelle ipotesi in cui l'atto revocando sia a titolo oneroso, l'art. 2901, 1 co., n. 2, c.c. richiede, altresì, l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al terzo contraente: id est - nel caso di anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo- la conoscenza/conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. scientia damni) ovvero -se il credito è posteriore- la partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante e, quindi, la consapevolezza e condivisione della specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (cd. partecipatio fraudis).
2- Nella fattispecie in esame.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, risulta, in primo luogo, documentalmente provata l'esistenza di un credito (ancorchè litigioso e attualmente sub iudice) consacrato nel D.I. sopra richiamato (di cui risulta concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.) in favore della parte attrice e nei confronti della società convenuta, CP_1
Come sopra chiarito, infatti, "l'art. 2901 accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali" (Cass. 29/10/1999 n. 12144); conseguentemente, tale azione può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati
(Cass. 4/6/2001 n. 7484 ; Cass. 22/1/1999 n. 591), crediti che non siano liquidi o facilmente
8 liquidabili (Cass. 2/4/2004 n. 6511) anche ove gli stessi siano ancora non certi o comunque litigiosi
(Cass. 18/2/1998 n. 1712; Cass. 12/6/1998 n. 5863).
Parimenti documentata è l'anteriorità del predetto credito (id est, insorgenza: cfr. contratto di fideiussione del 18.10.2018, fusione per incorporazione del 2020 e diffida di risoluzione del contratto di mutuo ed escussione della fideiussione del 16 maggio 2022) rispetto alla stipulazione degli atti dispositivi in esame (del 22 luglio 2022 e quanto a pertinenti porzioni di stradella e BCNC del 22 dicembre 2022).
Al riguardo è ormai pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui “ il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale essa viene esperita
l'azione revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non in base al momento, eventualmente successivo, del suo accertamento giudiziale” (Cass.
10/2/1996 n. 1050; Cass.2/9/1996 n. 8013).
Ciò chiarito, occorre esaminare la sussistenza degli ulteriori requisiti (oggettivo e soggettivo) necessari ai fini della declaratoria della inefficacia ex art. 2901 c.c..
Orbene, assorbito ogni ulteriore rilievo, alla stregua dei principi sopra esposti, della documentazione versata in atti e allegazione delle parti, la domanda non può essere accolta, non risultando provata alla data del compimento dell'atto dispositivo in esame la sussistenza dell'elemento soggettivo, come sopra descritto, in capo ai terzi acquirenti.
Ciò che è emerso dall'istruttoria documentale è che:
- alla data (22.07.2022) dell'atto dispositivo degli immobili principali (appartamento e autorimessa), id est circa due mesi dopo la diffida di escussione della fideiussione e prima della notifica del D.I., residuava in capo alla società debitrice un ampio e significativo CP_1 compendio immobiliare (cfr. visura ipocatastale depositata dalla stessa parte attrice), tuttavia, già gravato, in tutto o in parte, da ipoteca volontaria per l'importo di € 540.000,00 iscritta il 22.04.2022
(sì da non consentire di ritenere esclusa, alla stregua di un giudizio prognostico, la ricorrenza, sotto il versante oggettivo, dell'eventus damni)1;
- le modalità di pagamento del corrispettivo dei suddetti beni (appartamento e autorimessa) convenuto in complessivi euro 235.366,82 oltre ad IVA al 4% (quattro per cento) risultano partitamente indicate all'art. 2 del contratto di compravendita del 22 luglio 2022 (art. 2): - euro S Si rammenta che “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria” (Cass. ord. n. 5815 del 27/02/2023).
9 20.000,00 a mezzo assegno bancario non trasferibile n. 0022255672-10 tratto su ING in data
10/03/2022; - euro 970,75 a mezzo bonifico bancario rif. CRO n. 10312648406 eseguito in data
28/03/2022; - euro 12.480,00 a mezzo bonifico bancario rif. n. 0306939697752307483665002400IT eseguito in data 22/07/2022; - euro 12.480,00 a mezzo bonifico bancario rif. n.
0306939697752307483666002400IT eseguito in data 22/07/2022; - euro 99.425,37 a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 3306374063-05 emesso da INTESA SANPAOLO in data
22/07/2022; - euro 99.425,38 a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 3306374062-04 emesso da INTESA SANPAOLO in data 22/07/2022 (cfr. contratto di mutuo fondiario doc.4);
- il suddetto contratto (definitivo) risulta preceduto da preliminare registrato il 10 marzo del 2022
(in un arco temporale tutt'altro che anomalo e anteriore alla diffida in premessa del 16 maggio
2022) e risulta documentata la circostanza che gli acquirenti si sono avvalsi dell'intervento quale mediatore, della società "HBE AGENCY S.R.L.", cui hanno corrisposto l'importo di euro 7.930,00 comprensivo di IVA a mezzo assegno bancario non trasferibile n. 0022255674-12 tratto in data
10/03/2022 su ING;
- evidente è, infine, la natura meramente integrativa del trasferimento pro quota di parti comuni
(appunto beni comuni non censibili e porzione di stradella privata) effettuato nel dicembre 2022, sì da non rendere anomala la previsione “senza nessun esborso” (in ragione della natura dei beni, in sé non suscettibili di circolare autonomamente, ma asserviti, quali beni comuni, ai beni principali già trasferiti;
cfr. altresì precisazioni nell'atto).
Dalla suesposta evidenza probatoria si desume l'assenza di qualsivoglia elemento indiziario sulla cui base ritenere provata, anche in via presuntiva, la sussistenza in capo agli acquirenti dell'elemento soggettivo sopradescritto (scientia damni).
Nessun rapporto pregresso, di tipo professionale o di altro tipo, risulta provato tra le parti convenute
(società venditrice e acquirenti), né tra gli acquirenti e la società di mediazione immobiliare (prima del conferimento dell'incarico), di tal ché priva di pregio è, dal lato degli acquirenti, la circostanza che l'agenzia di mediazione (HBE Agency s.r.l.) fosse riconducibile alla (evenienza CP_1 tutt'altro che infrequente nel caso di vendita di immobili da società costruttrice, come nella specie).
Nessun elemento, poi, dal quale desumere ragionevolmente l'anomalia dei pagamenti o la viltà del prezzo risulta offerto (di là dall'artificioso ordito argomentativo di parte attrice).
Corollario di quanto sopra è, dunque, il rigetto della domanda revocatoria come proposta.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per dar corso alla chiesta condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.: non dirimente, al riguardo, la circostanza, sopravvenuta, dell'escussione della garanzia di MC (come noto tenuta poi a recuperare le somme rimborsate alla banca, surrogandosi nelle medesime ragioni del creditore, per la quota corrisposta, contro i debitori e garanti).
10 3- Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra parte attrice e convenuti-acquirenti e sono liquidate in dispositivo (valore della causa: credito per cui si procede;
ex multis, Cass. ord. n. 3697 del 13/02/2020), ai massimi tabellari per fase introduttiva e di studio (valutato il numero di parti e tenore delle difese e contestazioni) ed ai minimi tabellari per fase istruttoria (solo documentale) e decisoria (sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.).
Sussistono, invece, gravi e giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra società attrice e (debitrice alienate), valutate le peculiarità della vicenda e la CP_1 verosimile ricorrenza, anche in relazione all'atto dispositivo in esame (benchè più risalente rispetto ai plurimi atti dispositivi posti in essere dal dicembre 2022 in poi), dei presupposti dell'eventus damni e scientia damni in capo a quest'ultima (avuto riguardo all'ammontare della preesistente iscrizione ipotecaria del 22.04.2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di revocatoria in esame;
2) visto l'art. 2668 comma 2 c.c., ORDINA al DIRETTORE dell'AGENZIA delle Entrate- Ufficio provinciale di Bologna- Territorio-Servizio di pubblicità immobiliare, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della seguente formalità:
- domanda giudiziale del 22.09.2023 (revoca atti soggetti a trascrizione) trascritta in Bologna in data
3.10.2023 al R.G. 45858, R.P. 33796;
3) CONDANNA la società attrice, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore dei convenuti e e per essi in favore dell'avv. Maria Grazia Controparte_2 Controparte_3
Scirocco, dichiaratasi antistataria, delle spese di lite, liquidate in € 11.232,00 oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA se dovuta e CPA) di legge;
4) COMPENSA le spese di lite tra parte attrice e la società convenuta CP_1
Così deciso in Bologna, in data 07/08/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11627 /2023 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza dell'8.07.2025 e vertente
TRA
già , (p.iva , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di rappresentata Parte_3
e difesa dall'avvocato Eugenio Forni, presso il cui studio in Modena, Via Emilia Est n. 18/2 (cfr. indirizzo pec), è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, in sostituzione del precedente (avv. Spallone);
ATTORE
E
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. GIAMPIERO VERONESI, con domicilio eletto in VIA F.LLI
CERVI N. 35 40011 OL L'IL (BO), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
CONVENUTO
NONCHE'
C.F. , e , C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva, dall' avv. Maria Grazia Scirocco, presso il cui studio, in Santa Maria Capua Vetere alla via Arco Felice n. 18, sono elettivamente domiciliati (cfr. indirizzo pec);
CONVENUTI
1 OGGETTO: azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e note conclusionali autorizzate . L'avv. Scirocco, rilevata la carenza in atti della nota di trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria, trascritta in data 3.10.2023 RP 33796, ne deposita in udienza una copia cartacea ” (cfr. verbale dell'udienza dell'8.07.2025).
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato alle controparti, , quale Parte_1 mandataria di ha convenuto in giudizio la società (quale debitrice e Parte_3 CP_1 alienante) ed i coniugi (acquirenti), chiedendo, previa riunione della causa in Controparte_4 epigrafe alla portante n. 11523/2023 R.G. di:
“ACCERTARE la ricorrenza di tutti presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e, conseguentemente,
DICHIARARE INEFFICACE e REVOCARE, nei confronti dell'attore … quivi Parte_3 rappresentata dalla mandante , in persona del suo procuratore Parte_1 speciale, l'atto di disposizione del patrimonio da parte di in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, costituito da atto di compravendita immobiliare da a CP_1 favore dei Signori e costituito da atto di compravendita Controparte_2 Controparte_3 immobiliare da a favore dei Signori e stipulato in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 data 22 luglio 2022 (doc. n. 22) ai rogiti Notaio , rep. 14610 e racc. 11504, Persona_1 trascritto in data 3 agosto 2022 al reg. gen. n. 43684 e reg. part. n. 31126, avente ad oggetto:
“appartamento al piano primo, con pertinenziale vano ad uso autorimessa al piano terra, sito in
Anzola dell'Emilia (BO) alla via Emilia n. 279/L, il tutto identificato al Catasto Fabbricati di detto
Comune al: * foglio 34, particella 529, sub 41, VIA IL n. 279/L, piano: 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 4 vani, superficie catastale totale 91 mq, totale escluse aree scoperte 88 mq,
r.c. euro 402,84 - classamento e rendita proposti (D.M. n. 701/94) - tale in forza di divisione- ultimazione fabbricato del 15/02/2022, protocollo n. BO0020523, in atti dal 16/02/2022 (n.
20523.1/2022) – appartamento;
* foglio 34, particella 529, sub 27, , piano: T, CP_5 categoria C/6 classe 2, consistenza 23 mq, superficie catastale totale 27 mq, r.c. euro 116,41 - classamento e rendita proposti (D.M. n. 701/94) - tale in forza di divisione-ultimazione fabbricato del 06/10/2021, protocollo n. BO0101922, in atti dal 07/10/2021 (n. 101922.1/2021) – autorimessa.
In confine con ragioni IANTORNO, muri perimetrali, parti comuni, salvo altri e più precisi;
- accertare la ricorrenza di tutti presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e, conseguentemente,
DICHIARARE INEFFICACE e REVOCARE, nei confronti dell'attore in Parte_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano (MI), Piazza F. Meda n. 4,
C.F. , quivi rappresentata dalla mandante , in persona P.IVA_3 Parte_1
2 del suo procuratore speciale, l'atto di disposizione del patrimonio da parte di in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, costituito da compravendita immobiliare, da ai Signori e , mediante scrittura privata autenticata CP_1 Controparte_2 Controparte_3 nelle sottoscrizioni in data 22 dicembre 2022 dal Notaio in Bologna, rep. 5225 e Persona_2 racc. n. 3508, trascritta in data 19 gennaio 2023 reg. gen. n. 2916 e reg. part. n. 2108 (doc. n. 23), avente ad oggetto: “la comproprietà della strada interna di collegamento dalla via Emilia al complesso residenziale e precisamente: la quota di 23,56/1000 (ventitré virgola cinquantasei millesimi) ciascuno e così la quota complessiva di 47,120/1000 (quarantasette virgola centoventi millesimi), dell'area censita al Catasto Fabbricati del Comune di Anzola dell'Emilia al foglio 34, particella 490, subalterno 1, via Emilia Snc, piano T, categoria area urbana, metri quadri 2562, la quota di 23,56/3000 (ventitré virgola cinquantasei tremillesimi) ciascuno e così la quota complessiva di 47,120/3000 (quarantasette virgola centoventi tremillesimi), dell'area censita al
Catasto Fabbricati del Comune di Anzola dell'Emilia al foglio 34, particella 494, via Emilia, n.
279, piano T, Bene Comune Non Censibile (costituente l'area di accesso anche alla proprietà limitrofa insistente sulla particella 47 del foglio 34) Confini: residue ragioni via CP_1
Emilia, ragioni Montebugnoli, salvo altri”; - ordinare al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di Bologna la trascrizione dell'emananda sentenza a carico di in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro-tempore e dei Signori e ed in Controparte_2 Controparte_3 favore in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano Parte_3
(MI), Piazza F. Meda n. 4, C.F. , quivi rappresentata dalla mandante P.IVA_3 Parte_1
, con esonero del Signor Conservatore stesso da ogni responsabilità al riguardo;
-
[...] dichiarare tenuti e condannare in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_1
e i Signori e , singolarmente ed in solido fra loro, alla refusione Controparte_2 Controparte_3 integrale a favore di , quale mandataria di di Parte_1 Parte_3 compensi e spese tutte del presente giudizio”.
A sostegno della domanda revocatoria in esame, parte attrice ha allegato:
- di essere titolare di un credito fondato su Decreto Ingiuntivo n. 4430/2022, emesso dall'intestato
Tribunale in data 10.10.2022, dell'importo di euro 225.240,20, a carico di GE s.r.l (debitrice principale in forza di mutuo chirografario) e dell'odierna convenuta quale garante CP_1 giusta fideiussione omnibus rilasciata nel 2018 per l'importo di € 300.000,00 ( doc. 7-8) da
[...]
(socia di GE s.r.l.), poi fusa per incorporazione nella con atto del CP_6 CP_1
10.02.2020 (doc. 9-10);
- che detto D.I. è attualmente sub iudice , avendo l' proposto opposizione ex art. 645 CP_1
c.p.c. (giudizio RG 13498/2022), non anche la debitrice principale;
risulta concessa, all'esito della
3 prima udienza tenutasi il 20.04.2023, la provvisoria esecuzione del suddetto decreto con ordinanza riservata del 4 giugno 2023 (doc. 19);
- che, a distanza di appena un mese dalla ricezione della diffida (doc. 12) del 16 maggio 2022
(prodromica al D.I. opposto) di escussione della fideiussione e nelle more del giudizio di opposizione a D.I., si sarebbe spogliata progressivamente del proprio patrimonio CP_1 immobiliare, con conseguente azzeramento di ogni garanzia, mediante numerosi atti di compravendita (cfr. visura ipocatastale doc. 20, riportante sedici atti dispostivi trascritti dal
29.06.2022 al 6 aprile del 2023, partitamente indicati da pag. 9 a pag. 12 dell'atto di citazione), tra i quali quello oggetto della presente revocatoria;
- che la tempistica degli atti, molti dei quali stipulati lo stesso giorno e avanti al medesimo notaio, e, per alcuni, l'asserito prezzo vile o anomalia dei pagamenti, evidenzierebbero la ricorrenza tanto dei presupposti oggettivi (eventus damni) che soggettivi per l'accoglimento della domanda.
Si è costituita in giudizio la società contestando in fatto ed in diritto l'avversa CP_1 ricostruzione, avuto riguardo, tra l'altro, alle seguenti circostanze (riepilogate nella nota conclusionale autorizzata, pag. 6 e ss.):
-“a fronte di un credito, soltanto presunto alla stregua di una mera aspettativa di credito, quantificato in poco più di 200.000,00 euro, l'attrice, con n. 15 azioni revocatorie (tra cui la presente) ha inteso chiedere al Tribunale la revoca di atti di compravendita immobiliare del valore complessivo di quasi 3 milioni di euro: da tale enorme sproporzione si deduce la natura strumentale e quasi dimostrativa dell'azione promossa da;
Controparte_7
- “le compravendite elencate da parte dell'attrice costituiscono dunque parte essenziale dell'oggetto sociale della soc. Urbana s.r.l.” (come da visura camerale allegata doc. 1); segnatamente “gli immobili sono stati venduti a terze persone (coppie più o meno giovani con o senza figli o singoli acquirenti) che hanno acquistato tramite agenzia immobiliare, sottoscrivendo contratti preliminari notarili regolarmente registrati, pagando i relativi prezzi tramite mutui bancari (erogati da primari istituti di credito previa perizia sul valore degli immobili), e quindi versando prezzi assolutamente corretti e “di mercato”;
-“la distanza temporale tra preliminari e rogiti” in funzione dello stato di avanzamento dei lavori
“non costituisce dunque indizio o presunzione di nulla”;
-“ nessun contegno fraudolento può essere imputato ad e “ovviamente, gli CP_1 acquirenti nulla sapevano né della pec né del decreto ingiuntivo e neppure avrebbero potuto in qualche modo venirne a conoscenza”;
4 - in ogni caso, “l'atto dispositivo, come la stessa parte attrice ha ammesso producendo i rogiti ed elencando le date di stipula, è avvenuto quando la garanzia patrimoniale di era CP_1 ancora sufficiente a “coprire” il credito di cui alla fidejussione”;
- inoltre (circostanza appresa ed allegata in corso di causa) “il finanziamento, garantito dalla fidejussione, tra gli altri, di poi fusa per incorporazione in era CP_6 CP_1
GARANTITO dal per l'80% dell'importo”; ha Controparte_8 Parte_3 presentato l'escussione della garanzia in data 08/05/2023 per l'importo di euro 182.054,21 e poi che ha comunicato, con pec del 3 dicembre 2024, che, a seguito Controparte_8 dell'escussione della garanzia pubblica, a è stato liquidato l'importo di euro Parte_3
182.044,60 con valuta 7 novembre 2024”;
La convenuta ha, quindi, concluso, chiedendo di “accertare e dichiarare, …che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e per l'effetto rigettare tutte le domande svolte da
[...] siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di Parte_1 causa”.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti-acquirenti, e , Controparte_2 Controparte_3 contestando ampiamente in fatto ed in diritto l'avversa domanda (e sussistenza dell'elemento soggettivo) e chiedendo, dunque, “in via principale e nel merito, di respingere le domande attoree nei confronti dei sigg. e perché infondate in fatto e in diritto, Controparte_2 Controparte_3 con condanna alle spese di giudizio con attribuzione;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 alla rifusione delle somme versatele dai sigg. e in forza del Controparte_2 Controparte_3 contratto preliminare di vendita per Notar del 10.03.2022, Rep. 13220, dell'atto di Persona_1 compravendita immobiliare per Notar del 22.07.2022, Rep. 14610, e della scrittura Persona_1 privata autenticata nelle sottoscrizioni per Notar del 14.12.2022, Rep. 5225., Persona_2 oltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi a quantificarsi, con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione”.
La causa, dapprima riunita alla portante RG 11523/2023 e poi separata a seguito di mutamento del
GI (cfr. ordinanza del 4.02.2025), è stata istruita documentalmente .
Nelle note conclusionali autorizzate, depositate il 27.06.2025, i convenuti-acquirenti hanno, altresì richiesto la condanna della parte attrice ex art. 96 c.p.c. e la refusione delle spese di lite “con oneri e attribuzione in favore del … procuratore antistatario, avv. Maria Grazia Scirocco”.
Indi, all'udienza dell'08.07.2025 la causa è stata discussa oralmente e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c. (rito Cartabia), con comunicazione alle parti del deposito della presente sentenza nei successivi 30 giorni.
5 DIRITTO
1-In limine, sugli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria sotto il versante oggettivo e soggettivo.
Preliminarmente, appare opportuno rammentare che il rimedio contemplato dall'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, quante volte la consistenza di tale patrimonio, per effetto di uno o più atti di disposizione posti in essere dal debitore medesimo, si sia ridotta in maniera tale da pregiudicare le concrete possibilità di agevole soddisfacimento del credito.
Pertanto, proprio in ragione della funzione "meramente conservativa" dell'azione revocatoria, l'utile esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. non travolge né rende invalido l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma, semplicemente, determina l'inefficacia dello stesso in favore del solo creditore che abbia agito in revocatoria, sì da consentire a quest'ultimo di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato.
Attesa la funzione rivestita dall'azione revocatoria, presupposto indefettibile per la relativa proponibilità è che colui che esperisce il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. sia titolare di ragioni di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione.
E, con riferimento a tale requisito, non par superfluo rammentare che dal dato letterale dell'art. 2901
c.c. - e, segnatamente, dalla previsione secondo cui il creditore può agire in revocatoria "anche se il credito è soggetto a condizione o a termine" - nonché dal sistema complessivo approntato dal
Codice civile vigente a garanzia dell'effettività delle ragioni di credito, la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito ha tratto argomenti per ritenere che l'azione revocatoria possa essere esperita anche per la tutela preventiva e cautelare di un credito che non sia già certo, liquido, esigibile ed accertato giudizialmente.
In particolare è stato evidenziato che il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. ben può essere esperito per garantire il successivo, utile soddisfacimento del cd. "credito litigioso", ovvero delle ragioni di credito il cui accertamento sia ancora sub iudice; e ciò tanto nel caso in cui la pretesa, pur controversa, abbia fonte negoziale, quanto nell'ipotesi in cui il credito tragga origine non da un negozio, ma da un fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, dedotto in giudizio a sostegno di una domanda risarcitoria (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., SS. UU., 18 maggio 2004, n. 9440; conf., Cass. Civ., 2 aprile 2004, n. 6511; Cass. Civ., 14 novembre 2001, n. 14166; Cass. Civ., 24 febbraio 2000, n. 2164; Cass. Civ., 18 febbraio 1998, n. 1712; Cass. Civ., 2 settembre 1996, n.
8013) .
6 Ulteriore requisito, sotto il versante oggettivo, ai fini dell'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, è il cd. eventus damni, sub specie di idoneità dell'atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, da valutarsi (ex ante) con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che, anche nel caso in cui sia ancora pendente la controversia sul credito alla cui garanzia è preordinato l'esperimento del rimedio di cui all'art. 2901, l'effetto pregiudizievole per il potenziale creditore non esige l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente, al contrario, che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore,
“in termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito” (in tal senso, ex plurimis, (Cass., 9 marzo 2006, n. 5105, Cass. Civ., Sez. III, 17 ottobre 2001, n. 12678; conf. Cass. Civ., Sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452).
Ciò in quanto l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore
"fruttuosità e speditezza" dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia;
non è quindi richiesta la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. n.
25433/07) e può essere sufficiente una 'modificazione qualitativa' del patrimonio del debitore, a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. n. 25490/08, n. 2792/02).
Inoltre, proprio sul pacifico assunto secondo cui è sufficiente che, per effetto dell'atto dispositivo, il soddisfacimento del credito sia esposto al pericolo di maggiore incertezza o difficoltà, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onere di provare l'insussistenza di un tale pericolo
- in ragione dell'esistenza di ampie residualità patrimoniali - grava sul soggetto convenuto con l'azione revocatoria, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. Civ.,
15527/2004; conf. Cass. Civ., 11471/2003).
Infine, l'utile esercizio dell'azione revocatoria è condizionato all'accertamento, in capo al solo disponente (nel caso di atto a titolo gratuito) o anche del terzo acquirente (nel caso di atto a titolo oneroso) dell'elemento soggettivo, la cui prova, concernendo un presupposto del rimedio di cui all'art. 2901 c.c., grava sull'attore in revocatoria, ma può anche essere fornita attraverso presunzioni.
Orbene, il cennato requisito soggettivo assume consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto prima o dopo la nascita del credito.
7 In particolare, nel caso di atto compiuto dopo la nascita del credito, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c è necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza - in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (cfr. sul punto ex multis Cass.
n.16221/2019 e 28423/2021).
Per converso, nell'ipotesi di azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, fosse intenzionato a contrarre debiti ovvero fosse consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
Ed ancora, come sopra accennato, nelle ipotesi in cui l'atto revocando sia a titolo oneroso, l'art. 2901, 1 co., n. 2, c.c. richiede, altresì, l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al terzo contraente: id est - nel caso di anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo- la conoscenza/conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. scientia damni) ovvero -se il credito è posteriore- la partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante e, quindi, la consapevolezza e condivisione della specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (cd. partecipatio fraudis).
2- Nella fattispecie in esame.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, risulta, in primo luogo, documentalmente provata l'esistenza di un credito (ancorchè litigioso e attualmente sub iudice) consacrato nel D.I. sopra richiamato (di cui risulta concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.) in favore della parte attrice e nei confronti della società convenuta, CP_1
Come sopra chiarito, infatti, "l'art. 2901 accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali" (Cass. 29/10/1999 n. 12144); conseguentemente, tale azione può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati
(Cass. 4/6/2001 n. 7484 ; Cass. 22/1/1999 n. 591), crediti che non siano liquidi o facilmente
8 liquidabili (Cass. 2/4/2004 n. 6511) anche ove gli stessi siano ancora non certi o comunque litigiosi
(Cass. 18/2/1998 n. 1712; Cass. 12/6/1998 n. 5863).
Parimenti documentata è l'anteriorità del predetto credito (id est, insorgenza: cfr. contratto di fideiussione del 18.10.2018, fusione per incorporazione del 2020 e diffida di risoluzione del contratto di mutuo ed escussione della fideiussione del 16 maggio 2022) rispetto alla stipulazione degli atti dispositivi in esame (del 22 luglio 2022 e quanto a pertinenti porzioni di stradella e BCNC del 22 dicembre 2022).
Al riguardo è ormai pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui “ il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale essa viene esperita
l'azione revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non in base al momento, eventualmente successivo, del suo accertamento giudiziale” (Cass.
10/2/1996 n. 1050; Cass.2/9/1996 n. 8013).
Ciò chiarito, occorre esaminare la sussistenza degli ulteriori requisiti (oggettivo e soggettivo) necessari ai fini della declaratoria della inefficacia ex art. 2901 c.c..
Orbene, assorbito ogni ulteriore rilievo, alla stregua dei principi sopra esposti, della documentazione versata in atti e allegazione delle parti, la domanda non può essere accolta, non risultando provata alla data del compimento dell'atto dispositivo in esame la sussistenza dell'elemento soggettivo, come sopra descritto, in capo ai terzi acquirenti.
Ciò che è emerso dall'istruttoria documentale è che:
- alla data (22.07.2022) dell'atto dispositivo degli immobili principali (appartamento e autorimessa), id est circa due mesi dopo la diffida di escussione della fideiussione e prima della notifica del D.I., residuava in capo alla società debitrice un ampio e significativo CP_1 compendio immobiliare (cfr. visura ipocatastale depositata dalla stessa parte attrice), tuttavia, già gravato, in tutto o in parte, da ipoteca volontaria per l'importo di € 540.000,00 iscritta il 22.04.2022
(sì da non consentire di ritenere esclusa, alla stregua di un giudizio prognostico, la ricorrenza, sotto il versante oggettivo, dell'eventus damni)1;
- le modalità di pagamento del corrispettivo dei suddetti beni (appartamento e autorimessa) convenuto in complessivi euro 235.366,82 oltre ad IVA al 4% (quattro per cento) risultano partitamente indicate all'art. 2 del contratto di compravendita del 22 luglio 2022 (art. 2): - euro S Si rammenta che “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria” (Cass. ord. n. 5815 del 27/02/2023).
9 20.000,00 a mezzo assegno bancario non trasferibile n. 0022255672-10 tratto su ING in data
10/03/2022; - euro 970,75 a mezzo bonifico bancario rif. CRO n. 10312648406 eseguito in data
28/03/2022; - euro 12.480,00 a mezzo bonifico bancario rif. n. 0306939697752307483665002400IT eseguito in data 22/07/2022; - euro 12.480,00 a mezzo bonifico bancario rif. n.
0306939697752307483666002400IT eseguito in data 22/07/2022; - euro 99.425,37 a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 3306374063-05 emesso da INTESA SANPAOLO in data
22/07/2022; - euro 99.425,38 a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 3306374062-04 emesso da INTESA SANPAOLO in data 22/07/2022 (cfr. contratto di mutuo fondiario doc.4);
- il suddetto contratto (definitivo) risulta preceduto da preliminare registrato il 10 marzo del 2022
(in un arco temporale tutt'altro che anomalo e anteriore alla diffida in premessa del 16 maggio
2022) e risulta documentata la circostanza che gli acquirenti si sono avvalsi dell'intervento quale mediatore, della società "HBE AGENCY S.R.L.", cui hanno corrisposto l'importo di euro 7.930,00 comprensivo di IVA a mezzo assegno bancario non trasferibile n. 0022255674-12 tratto in data
10/03/2022 su ING;
- evidente è, infine, la natura meramente integrativa del trasferimento pro quota di parti comuni
(appunto beni comuni non censibili e porzione di stradella privata) effettuato nel dicembre 2022, sì da non rendere anomala la previsione “senza nessun esborso” (in ragione della natura dei beni, in sé non suscettibili di circolare autonomamente, ma asserviti, quali beni comuni, ai beni principali già trasferiti;
cfr. altresì precisazioni nell'atto).
Dalla suesposta evidenza probatoria si desume l'assenza di qualsivoglia elemento indiziario sulla cui base ritenere provata, anche in via presuntiva, la sussistenza in capo agli acquirenti dell'elemento soggettivo sopradescritto (scientia damni).
Nessun rapporto pregresso, di tipo professionale o di altro tipo, risulta provato tra le parti convenute
(società venditrice e acquirenti), né tra gli acquirenti e la società di mediazione immobiliare (prima del conferimento dell'incarico), di tal ché priva di pregio è, dal lato degli acquirenti, la circostanza che l'agenzia di mediazione (HBE Agency s.r.l.) fosse riconducibile alla (evenienza CP_1 tutt'altro che infrequente nel caso di vendita di immobili da società costruttrice, come nella specie).
Nessun elemento, poi, dal quale desumere ragionevolmente l'anomalia dei pagamenti o la viltà del prezzo risulta offerto (di là dall'artificioso ordito argomentativo di parte attrice).
Corollario di quanto sopra è, dunque, il rigetto della domanda revocatoria come proposta.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per dar corso alla chiesta condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.: non dirimente, al riguardo, la circostanza, sopravvenuta, dell'escussione della garanzia di MC (come noto tenuta poi a recuperare le somme rimborsate alla banca, surrogandosi nelle medesime ragioni del creditore, per la quota corrisposta, contro i debitori e garanti).
10 3- Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra parte attrice e convenuti-acquirenti e sono liquidate in dispositivo (valore della causa: credito per cui si procede;
ex multis, Cass. ord. n. 3697 del 13/02/2020), ai massimi tabellari per fase introduttiva e di studio (valutato il numero di parti e tenore delle difese e contestazioni) ed ai minimi tabellari per fase istruttoria (solo documentale) e decisoria (sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.).
Sussistono, invece, gravi e giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra società attrice e (debitrice alienate), valutate le peculiarità della vicenda e la CP_1 verosimile ricorrenza, anche in relazione all'atto dispositivo in esame (benchè più risalente rispetto ai plurimi atti dispositivi posti in essere dal dicembre 2022 in poi), dei presupposti dell'eventus damni e scientia damni in capo a quest'ultima (avuto riguardo all'ammontare della preesistente iscrizione ipotecaria del 22.04.2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di revocatoria in esame;
2) visto l'art. 2668 comma 2 c.c., ORDINA al DIRETTORE dell'AGENZIA delle Entrate- Ufficio provinciale di Bologna- Territorio-Servizio di pubblicità immobiliare, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della seguente formalità:
- domanda giudiziale del 22.09.2023 (revoca atti soggetti a trascrizione) trascritta in Bologna in data
3.10.2023 al R.G. 45858, R.P. 33796;
3) CONDANNA la società attrice, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore dei convenuti e e per essi in favore dell'avv. Maria Grazia Controparte_2 Controparte_3
Scirocco, dichiaratasi antistataria, delle spese di lite, liquidate in € 11.232,00 oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA se dovuta e CPA) di legge;
4) COMPENSA le spese di lite tra parte attrice e la società convenuta CP_1
Così deciso in Bologna, in data 07/08/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
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