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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9389 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 20/10/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 15296/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 15296/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, all'udienza del 20 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 15296 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
P.I. ), in persona del Procuratore, dotts.ssa giusta Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 procura per Notaio 20 giugno 2022, Rep. 40214, rappresentata e difesa dall'avv.to Persona_1
TO OZ, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Posillipo n. 314, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Controparte_1 C.F._1
NO MU, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Nicola Fornelli n.
16/b, come da mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 27009/23, nel procedimento n. R.G. 56219/18, depositata il 29.05.2023 e non notificata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, la Sig.ra conveniva in giudizio, innanzi al Giudice Controparte_1 di Pace di Napoli, chiedendo la restituzione di quanto indebitamente pagato Parte_1 nonché il risarcimento dei danni patiti da commisurarsi in virtù degli indennizzi previsti dalla
Delibera 73/11/CONS, in ragione del grave inadempimento della compagnia telefonica, consistito nel fatto che, nonostante l'attrice (titolare di un contratto di somministrazione con la convenuta) avesse comunicato a in data 08/05/2014, a mezzo raccomandata a/r, la sua volontà Parte_1 di recedere dal contratto, quest'ultima aveva continuato ad emettere le fatture fino al mese di dicembre 2016, addebitando mensilmente sul conto tali importi.
Si costituiva nel primo grado di giudizio la quale resisteva all'atto di Parte_1 citazione, deducendo che: (i) la richiesta di disdetta pervenuta dall'attrice non presentava i requisiti essenziali per poter essere eseguita, in quanto priva della firma e del documento di identità della richiedente, con la conseguenza che la convenuta aveva continuato ad erogare i servizi di telefonia, non potendo procedere alla chiusura del contratto, poi risoltosi in data 19 maggio 2017 a causa della morosità maturata a carico dell'attrice per l'importo di euro 307,15 (ii) ad ogni modo, l'attrice non aveva fornito alcuna prova in ordine ai danni lamentati, peraltro quantificati in misura sproporzionata;
(iii) la richiesta di corresponsione degli indennizzi era inammissibile in sede giurisdizionale, potendo trovare applicazione solo in sede di conciliazione innanzi all'AGCOM.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 27009/2023, depositata il 29.09.2023, ritenendo sussistente l'inadempimento di sulla base della documentazione Parte_1 depositata e della prova testimoniale, accoglieva la domanda proposta dall'attrice, condannando la convenuta al pagamento della somma complessiva pari ad euro 3.761,77, di cui euro 1.261,77, a titolo di restituzione delle somme illegittimamente addebitate, ed euro 2.500,00 a titolo di indennizzo. proponeva, dunque, appello avverso la suddetta statuizione, censurando Parte_1
l'erroneità della stessa nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva: (i) ritenuto sussistente la responsabilità di stante l'invalidità della richiesta di disdetta pervenuta, che Parte_1
l'appellante era, dunque, impossibilitata a gestire, con la conseguenza che quest'ultima aveva continuato ad erogare i servizi e ad emettere relative fatture e addebiti;
(ii) ritenuto applicabili in sede giudiziale gli indennizzi di cui alla Delibera AGCOM n. 203/18/CONS, che peraltro non trovavano applicazione rispetto alla fattispecie in esame, consistente nella fatturazione successiva al recesso, essendo prevista per tale ipotesi esclusivamente la restituzione degli importi addebitati;
(iii) calcolato e liquidato le spese legali in maniera sproporzionata rispetto al valore della controversia. Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata, con condanna alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel secondo grado di giudizio la Sig.ra la quale impugnava Controparte_1
l'atto di appello, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 342 c.p.c., non avendo parte appellante specificamente indicato i punti della sentenza da riformare. Nel merito, l'appellata rilevava la correttezza della sentenza impugnata, atteso che: (i) la richiesta di disdetta perveniva all'appellante, per espressa ammissione di quest'ultima, la quale, peraltro, disattivava il servizio telefonico, ma continuava ad addebitare le fatture;
(ii) alcuna preclusione all'applicazione degli indennizzi in sede giudiziale era prevista dalla legge o dai regolamenti di settore;
(iii) la liquidazione delle spese legali veniva effettuata tenendo conto del valore della domanda accolta, dell'attività in concreto svolta e dei parametri contenuti nel DM 55/2014.
Pertanto, l'appellata chiedeva rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, dunque, per la discussione orale all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva che non risulta acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado, pur chiesto dalla cancelleria. Ritiene, nonostante tale carenza, il Tribunale di poter comunque decidere il grado del giudizio in quanto, come statuito dalla S.C. con l'ordinanza n. 20631 del
07/08/2018, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata. Nella fattispecie in esame la decisione può essere assunta utilizzando la documentazione contenuta nei fascicoli di parte, non emergendo alcun elemento ostativo alla decisione derivante dalla suddetta mancata acquisizione.
Tanto chiarito, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello, atteso che il gravame contiene, ex art. 342, 1° comma c.p.c. (anche nella sua formulazione successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. del 10 ottobre 2022 n. 149-c.d. Riforma Cartabia), l'indicazione degli specifici capi impugnati e delle relative censure.
Ed invero, l'appellante ha chiaramente individuato i punti della sentenza a suo avviso non conformi a diritto, ossia quelli in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la responsabilità della stessa, ha applicato gli indennizzi e ha liquidato le spese legali.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato.
Preliminarmente, va disatteso il primo motivo di appello, avente ad oggetto la riforma della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistente l'inadempimento e, dunque, la responsabilità di . Pt_1 Le censure mosse dall'appellante non possono, difatti, trovare accoglimento, a nulla potendo rilevare la circostanza secondo cui la richiesta di disdetta pervenuta dall'appellata era priva degli elementi essenziali per poter essere gestita, in quanto mancante di firma e di copia del documento di riconoscimento.
Ed invero, , pur non avendo mai negato di aver ricevuto la suddetta raccomandata Pt_1 del 08/05/2014, ha semplicemente dedotto l'impossibilità di poter gestire la richiesta, con la conseguenza che avrebbe continuato ad erogare il servizio e, dunque, ad addebitarne i relativi costi fino al mese di dicembre 2016.
Dal canto suo, l'odierna appellata lamentava, invece, l'intervenuta disattivazione del servizio e, pertanto, l'assoluta illegittimità degli importi addebitati.
Rileva allora il Tribunale come, anche qualora la raccomanda inoltrata dalla CP_1 dovesse ritenersi non conforme alla normativa di settore, resta il fatto che quest'ultima ha continuato a corrispondere somme per un servizio che non riceveva più.
Né tantomeno l'appellante, su cui ricadeva l'onere probatorio, ha provato, nel primo grado di giudizio, di aver erogato regolarmente il servizio per il periodo oggetto di contestazione.
Sul punto, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
In assenza di specifiche allegazioni e prove da parte di in ordine alla mancata Pt_1 disattivazione del servizio e, dunque, al proprio adempimento, il Giudice di primo grado ha correttamente condannato quest'ultima alla restituzione degli importi addebitati e pagati dalla pari ad euro 1.261,77 ( importo in parte de qua nella relativa quantificazione non CP_1 contestato).
La sentenza impugnata va invece riformata nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto all'odierna appellata, a titolo di indennizzi ex art. 8, comma 1 della Delibera AGCOM n.
73/11/CONS (“Indennizzo per attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione”), l'importo di euro 2.500,00.
Ferma restando la dubbia applicabilità della suddetta tipologia di indennizzo alla fattispecie in esame, relativa non ad una disattivazione non richiesta del servizio, quanto piuttosto alla mancata lavorazione della richiesta di disdetta pervenuta dalla (ipotesi non espressamente CP_1 contempletata dalla suddetta Delibera), mette conto evidenziare, in ogni caso, l'inapplicabilità di tali indennizzi nella presente sede.
Il Tribunale ritiene di condividere quell'orientamento, frutto di un percorso giurisprudenziale ormai consolidato, ed avallato anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui gli indennizzi di cui trattasi non possono costituire oggetto di domanda davanti al giudice ordinario
(v., da ultimo, Trib. Milano, n. 7892/2020).
Ed invero, gli indennizzi cd. “amministrativi”, prefigurati dalla legislazione comunitaria, sono previsti dall'art. 84 CEE, rubricato “Risoluzione extragiudiziale delle controversie”, del seguente testuale tenore: “
1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1, co. 11, 12 e 13 l. 31.07.1997 n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo”.
L'AGCOM ha, all'uopo, adottato con la delibera 173/2007/CONS, artt. 14 e ss., un meccanismo per la definizione extragiudiziale avanti a sè delle controversie (sempre salva la facoltà dell'utente di adire il Giudice per il riconoscimento del maggiore danno), da attivarsi avanti all'AGCOM su istanza dell'utente.
Con la delibera AGCOM del 16.02.2011 n. 73 sono stati poi stabiliti gli indennizzi riconoscibili dall'Autorità amministrativa nell'ambito del meccanismo di “Alternative Dispute
Resolution” di cui sopra.
Dunque, l'utente ha facoltà di richiedere il pagamento in suo favore degli indennizzi di cui alla delibera AGCOM n. 73/2011/CONS, secondo la procedura prevista dagli artt. 84 CCE e 14 e ss. delibera AGCOM n. 173/2007/CONS, nell'ambito di una procedura di ADR davanti all'AGCOM (o ai a questa delegati) e non al Giudice ordinario, al quale si può CP_2 unicamente richiedere il risarcimento del danno dedotto e provato quale conseguenza diretta dei detti disservizi, assolvendo all'onere della prova sul punto previsto dagli artt. 1223 e ss. c.c.
In altri termini, gli indennizzi cd. “amministrativi” sono uno strumento, avente natura e scopo deflattivo, consistente nel riconoscimento di somme, di modesto importo giornaliero, predeterminate per ogni giorno di disservizio, a prescindere dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno.
Sul punto, si è espressa anche la Corte di Cassazione, secondo cui “Gli indennizzi sono previsti nella delibera AGCOM e nel D.M. citati in funzione deflattiva, per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova, come nel caso di specie, dello stesso verificarsi del danno. Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno” (Cass. civ., Sez. III, n. 15649/17).
Ne deriva che il ricorso ai criteri dettati dal Regolamento in materia di indennizzi, benché consentita ai fini della determinazione del quantum, non permette in alcun caso di prescindere dall'onere, incombente sulla parte che chiede il risarcimento, di fornire la prova del danno di cui chiede il ristoro.
Ebbene, nel caso in questione la nel proprio atto introduttivo del giudizio di CP_1 primo grado, ha chiesto la condanna dell'odierna appellante al risarcimento dei danni patiti, da calcolarsi sulla scorta dei parametri utilizzati per la quantificazione dei suddetti indennizzi, senza tuttavia fornire alcuna prova in ordine al danno asseritamente patito.
Ed invero, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato allegare e provare l'esistenza e l'entità del danno lamentato, nonché la sua riconducibilità al fatto del debitore (cfr. Cass. sent. n. 21140/2007). A tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale (Cass. sent. n. 5960/2005).
In sostanza, non è stata dimostrata né tantomeno allegata l'esistenza di specifici danni subiti dalla non potendosi gli stessi farsi semplicemente ed in automatico discendere dal mero CP_1 inadempimento di , per non avere quest'ultima dato seguito alla richiesta di disdetta ed Pt_1 aver continuato ad addebitare i costi del servizio, pur disattivandolo.
Dunque, in mancanza di ulteriori e più specifiche deduzioni sul punto, nessun risarcimento del danno può essere riconosciuto all'appellata.
Tale insuperabile lacuna probatoria imponeva il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice in primo grado, con la conseguenza che andrà riformata la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di Pace ha erroneamente riconosciuto l'indennizzo.
Di conseguenza, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, gli appellati vanno condannati, in solido tra di loro, al pagamento, in favore della parte appellante, della somma di euro 1.261,77, oltre agli interessi legali come da statuizione di primo grado.
La parziale riforma della sentenza impugnata comporta la necessità di procedere ad una nuova liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, da operarsi, come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza ( cfr. Cass. sent. n. 10985/2022) e del valore della causa, come da condanna ( v. art 5 D.M. n.55/2014), con assorbimento dell'ultimo motivo di appello. La liquidazione viene operata sulla base dei parametri di cui alle Tabelle del D.M. n.
147/2022 ( applicabili ratione temporis ad ambo i giudizi) avuto riguardo all'effettiva attività processuale espletata e alla semplicità delle questioni controverse (Scaglione, cause di valore da €
1.100,00 a € 5.200,00).
richiede la restituzione di tutto quanto corrisposto in adempimento della sentenza Pt_1 impugnata.
Tale domanda è ammissibile nel giudizio d'appello, non operando per essa il divieto dell'art.345 cpc e va accolta nei limiti di quanto pagato in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado rispetto a quanto oggetto di odierno riconoscimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna a pagare, in favore di la somma di euro Parte_1 Controparte_1
1.261,77, rigettando, per il resto, la domanda formulata da Controparte_1
b) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che liquida per il primo grado di giudizio in euro 877,00 per compensi di avvocato ed euro 190,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, e per il grado di appello in euro 1276,00, per compensi di avvocato, oltre
IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso.
c) Condanna a restituire a quanto pagato in eccesso in Controparte_1 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado rispetto a quanto oggetto di riconoscimento con la presente pronuncia, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo.
Così deciso, in Napoli, il 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 20/10/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 15296/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 15296/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, all'udienza del 20 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 15296 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
P.I. ), in persona del Procuratore, dotts.ssa giusta Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 procura per Notaio 20 giugno 2022, Rep. 40214, rappresentata e difesa dall'avv.to Persona_1
TO OZ, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Posillipo n. 314, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Controparte_1 C.F._1
NO MU, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Nicola Fornelli n.
16/b, come da mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 27009/23, nel procedimento n. R.G. 56219/18, depositata il 29.05.2023 e non notificata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, la Sig.ra conveniva in giudizio, innanzi al Giudice Controparte_1 di Pace di Napoli, chiedendo la restituzione di quanto indebitamente pagato Parte_1 nonché il risarcimento dei danni patiti da commisurarsi in virtù degli indennizzi previsti dalla
Delibera 73/11/CONS, in ragione del grave inadempimento della compagnia telefonica, consistito nel fatto che, nonostante l'attrice (titolare di un contratto di somministrazione con la convenuta) avesse comunicato a in data 08/05/2014, a mezzo raccomandata a/r, la sua volontà Parte_1 di recedere dal contratto, quest'ultima aveva continuato ad emettere le fatture fino al mese di dicembre 2016, addebitando mensilmente sul conto tali importi.
Si costituiva nel primo grado di giudizio la quale resisteva all'atto di Parte_1 citazione, deducendo che: (i) la richiesta di disdetta pervenuta dall'attrice non presentava i requisiti essenziali per poter essere eseguita, in quanto priva della firma e del documento di identità della richiedente, con la conseguenza che la convenuta aveva continuato ad erogare i servizi di telefonia, non potendo procedere alla chiusura del contratto, poi risoltosi in data 19 maggio 2017 a causa della morosità maturata a carico dell'attrice per l'importo di euro 307,15 (ii) ad ogni modo, l'attrice non aveva fornito alcuna prova in ordine ai danni lamentati, peraltro quantificati in misura sproporzionata;
(iii) la richiesta di corresponsione degli indennizzi era inammissibile in sede giurisdizionale, potendo trovare applicazione solo in sede di conciliazione innanzi all'AGCOM.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 27009/2023, depositata il 29.09.2023, ritenendo sussistente l'inadempimento di sulla base della documentazione Parte_1 depositata e della prova testimoniale, accoglieva la domanda proposta dall'attrice, condannando la convenuta al pagamento della somma complessiva pari ad euro 3.761,77, di cui euro 1.261,77, a titolo di restituzione delle somme illegittimamente addebitate, ed euro 2.500,00 a titolo di indennizzo. proponeva, dunque, appello avverso la suddetta statuizione, censurando Parte_1
l'erroneità della stessa nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva: (i) ritenuto sussistente la responsabilità di stante l'invalidità della richiesta di disdetta pervenuta, che Parte_1
l'appellante era, dunque, impossibilitata a gestire, con la conseguenza che quest'ultima aveva continuato ad erogare i servizi e ad emettere relative fatture e addebiti;
(ii) ritenuto applicabili in sede giudiziale gli indennizzi di cui alla Delibera AGCOM n. 203/18/CONS, che peraltro non trovavano applicazione rispetto alla fattispecie in esame, consistente nella fatturazione successiva al recesso, essendo prevista per tale ipotesi esclusivamente la restituzione degli importi addebitati;
(iii) calcolato e liquidato le spese legali in maniera sproporzionata rispetto al valore della controversia. Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata, con condanna alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel secondo grado di giudizio la Sig.ra la quale impugnava Controparte_1
l'atto di appello, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 342 c.p.c., non avendo parte appellante specificamente indicato i punti della sentenza da riformare. Nel merito, l'appellata rilevava la correttezza della sentenza impugnata, atteso che: (i) la richiesta di disdetta perveniva all'appellante, per espressa ammissione di quest'ultima, la quale, peraltro, disattivava il servizio telefonico, ma continuava ad addebitare le fatture;
(ii) alcuna preclusione all'applicazione degli indennizzi in sede giudiziale era prevista dalla legge o dai regolamenti di settore;
(iii) la liquidazione delle spese legali veniva effettuata tenendo conto del valore della domanda accolta, dell'attività in concreto svolta e dei parametri contenuti nel DM 55/2014.
Pertanto, l'appellata chiedeva rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, dunque, per la discussione orale all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva che non risulta acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado, pur chiesto dalla cancelleria. Ritiene, nonostante tale carenza, il Tribunale di poter comunque decidere il grado del giudizio in quanto, come statuito dalla S.C. con l'ordinanza n. 20631 del
07/08/2018, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata. Nella fattispecie in esame la decisione può essere assunta utilizzando la documentazione contenuta nei fascicoli di parte, non emergendo alcun elemento ostativo alla decisione derivante dalla suddetta mancata acquisizione.
Tanto chiarito, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello, atteso che il gravame contiene, ex art. 342, 1° comma c.p.c. (anche nella sua formulazione successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. del 10 ottobre 2022 n. 149-c.d. Riforma Cartabia), l'indicazione degli specifici capi impugnati e delle relative censure.
Ed invero, l'appellante ha chiaramente individuato i punti della sentenza a suo avviso non conformi a diritto, ossia quelli in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la responsabilità della stessa, ha applicato gli indennizzi e ha liquidato le spese legali.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato.
Preliminarmente, va disatteso il primo motivo di appello, avente ad oggetto la riforma della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistente l'inadempimento e, dunque, la responsabilità di . Pt_1 Le censure mosse dall'appellante non possono, difatti, trovare accoglimento, a nulla potendo rilevare la circostanza secondo cui la richiesta di disdetta pervenuta dall'appellata era priva degli elementi essenziali per poter essere gestita, in quanto mancante di firma e di copia del documento di riconoscimento.
Ed invero, , pur non avendo mai negato di aver ricevuto la suddetta raccomandata Pt_1 del 08/05/2014, ha semplicemente dedotto l'impossibilità di poter gestire la richiesta, con la conseguenza che avrebbe continuato ad erogare il servizio e, dunque, ad addebitarne i relativi costi fino al mese di dicembre 2016.
Dal canto suo, l'odierna appellata lamentava, invece, l'intervenuta disattivazione del servizio e, pertanto, l'assoluta illegittimità degli importi addebitati.
Rileva allora il Tribunale come, anche qualora la raccomanda inoltrata dalla CP_1 dovesse ritenersi non conforme alla normativa di settore, resta il fatto che quest'ultima ha continuato a corrispondere somme per un servizio che non riceveva più.
Né tantomeno l'appellante, su cui ricadeva l'onere probatorio, ha provato, nel primo grado di giudizio, di aver erogato regolarmente il servizio per il periodo oggetto di contestazione.
Sul punto, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
In assenza di specifiche allegazioni e prove da parte di in ordine alla mancata Pt_1 disattivazione del servizio e, dunque, al proprio adempimento, il Giudice di primo grado ha correttamente condannato quest'ultima alla restituzione degli importi addebitati e pagati dalla pari ad euro 1.261,77 ( importo in parte de qua nella relativa quantificazione non CP_1 contestato).
La sentenza impugnata va invece riformata nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto all'odierna appellata, a titolo di indennizzi ex art. 8, comma 1 della Delibera AGCOM n.
73/11/CONS (“Indennizzo per attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione”), l'importo di euro 2.500,00.
Ferma restando la dubbia applicabilità della suddetta tipologia di indennizzo alla fattispecie in esame, relativa non ad una disattivazione non richiesta del servizio, quanto piuttosto alla mancata lavorazione della richiesta di disdetta pervenuta dalla (ipotesi non espressamente CP_1 contempletata dalla suddetta Delibera), mette conto evidenziare, in ogni caso, l'inapplicabilità di tali indennizzi nella presente sede.
Il Tribunale ritiene di condividere quell'orientamento, frutto di un percorso giurisprudenziale ormai consolidato, ed avallato anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui gli indennizzi di cui trattasi non possono costituire oggetto di domanda davanti al giudice ordinario
(v., da ultimo, Trib. Milano, n. 7892/2020).
Ed invero, gli indennizzi cd. “amministrativi”, prefigurati dalla legislazione comunitaria, sono previsti dall'art. 84 CEE, rubricato “Risoluzione extragiudiziale delle controversie”, del seguente testuale tenore: “
1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1, co. 11, 12 e 13 l. 31.07.1997 n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo”.
L'AGCOM ha, all'uopo, adottato con la delibera 173/2007/CONS, artt. 14 e ss., un meccanismo per la definizione extragiudiziale avanti a sè delle controversie (sempre salva la facoltà dell'utente di adire il Giudice per il riconoscimento del maggiore danno), da attivarsi avanti all'AGCOM su istanza dell'utente.
Con la delibera AGCOM del 16.02.2011 n. 73 sono stati poi stabiliti gli indennizzi riconoscibili dall'Autorità amministrativa nell'ambito del meccanismo di “Alternative Dispute
Resolution” di cui sopra.
Dunque, l'utente ha facoltà di richiedere il pagamento in suo favore degli indennizzi di cui alla delibera AGCOM n. 73/2011/CONS, secondo la procedura prevista dagli artt. 84 CCE e 14 e ss. delibera AGCOM n. 173/2007/CONS, nell'ambito di una procedura di ADR davanti all'AGCOM (o ai a questa delegati) e non al Giudice ordinario, al quale si può CP_2 unicamente richiedere il risarcimento del danno dedotto e provato quale conseguenza diretta dei detti disservizi, assolvendo all'onere della prova sul punto previsto dagli artt. 1223 e ss. c.c.
In altri termini, gli indennizzi cd. “amministrativi” sono uno strumento, avente natura e scopo deflattivo, consistente nel riconoscimento di somme, di modesto importo giornaliero, predeterminate per ogni giorno di disservizio, a prescindere dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno.
Sul punto, si è espressa anche la Corte di Cassazione, secondo cui “Gli indennizzi sono previsti nella delibera AGCOM e nel D.M. citati in funzione deflattiva, per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova, come nel caso di specie, dello stesso verificarsi del danno. Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno” (Cass. civ., Sez. III, n. 15649/17).
Ne deriva che il ricorso ai criteri dettati dal Regolamento in materia di indennizzi, benché consentita ai fini della determinazione del quantum, non permette in alcun caso di prescindere dall'onere, incombente sulla parte che chiede il risarcimento, di fornire la prova del danno di cui chiede il ristoro.
Ebbene, nel caso in questione la nel proprio atto introduttivo del giudizio di CP_1 primo grado, ha chiesto la condanna dell'odierna appellante al risarcimento dei danni patiti, da calcolarsi sulla scorta dei parametri utilizzati per la quantificazione dei suddetti indennizzi, senza tuttavia fornire alcuna prova in ordine al danno asseritamente patito.
Ed invero, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato allegare e provare l'esistenza e l'entità del danno lamentato, nonché la sua riconducibilità al fatto del debitore (cfr. Cass. sent. n. 21140/2007). A tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale (Cass. sent. n. 5960/2005).
In sostanza, non è stata dimostrata né tantomeno allegata l'esistenza di specifici danni subiti dalla non potendosi gli stessi farsi semplicemente ed in automatico discendere dal mero CP_1 inadempimento di , per non avere quest'ultima dato seguito alla richiesta di disdetta ed Pt_1 aver continuato ad addebitare i costi del servizio, pur disattivandolo.
Dunque, in mancanza di ulteriori e più specifiche deduzioni sul punto, nessun risarcimento del danno può essere riconosciuto all'appellata.
Tale insuperabile lacuna probatoria imponeva il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice in primo grado, con la conseguenza che andrà riformata la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di Pace ha erroneamente riconosciuto l'indennizzo.
Di conseguenza, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, gli appellati vanno condannati, in solido tra di loro, al pagamento, in favore della parte appellante, della somma di euro 1.261,77, oltre agli interessi legali come da statuizione di primo grado.
La parziale riforma della sentenza impugnata comporta la necessità di procedere ad una nuova liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, da operarsi, come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza ( cfr. Cass. sent. n. 10985/2022) e del valore della causa, come da condanna ( v. art 5 D.M. n.55/2014), con assorbimento dell'ultimo motivo di appello. La liquidazione viene operata sulla base dei parametri di cui alle Tabelle del D.M. n.
147/2022 ( applicabili ratione temporis ad ambo i giudizi) avuto riguardo all'effettiva attività processuale espletata e alla semplicità delle questioni controverse (Scaglione, cause di valore da €
1.100,00 a € 5.200,00).
richiede la restituzione di tutto quanto corrisposto in adempimento della sentenza Pt_1 impugnata.
Tale domanda è ammissibile nel giudizio d'appello, non operando per essa il divieto dell'art.345 cpc e va accolta nei limiti di quanto pagato in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado rispetto a quanto oggetto di odierno riconoscimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna a pagare, in favore di la somma di euro Parte_1 Controparte_1
1.261,77, rigettando, per il resto, la domanda formulata da Controparte_1
b) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che liquida per il primo grado di giudizio in euro 877,00 per compensi di avvocato ed euro 190,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, e per il grado di appello in euro 1276,00, per compensi di avvocato, oltre
IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso.
c) Condanna a restituire a quanto pagato in eccesso in Controparte_1 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado rispetto a quanto oggetto di riconoscimento con la presente pronuncia, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo.
Così deciso, in Napoli, il 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero