Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Roma il 18 agosto 1967:
a) Convenzione per il commercio del grano;
b) Convenzione per l'assistenza alimentare.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Roma il 18 agosto 1967:
a) Convenzione per il commercio del grano;
b) Convenzione per l'assistenza alimentare.