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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 506/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 27.06.2022 da elettivamente Parte_1
domiciliato presso l'avv. Sergio Sica che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Controparte_1
Alessandro Borile e Alberto Zeffin che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 95/2022 del Tribunale di Rovigo
In punto: ape sociale
Causa trattata all'udienza del 27.02.2025
Conclusioni per parte appellante: “Che, in totale riforma della impugnata sentenza n. 95/22 del Tribunale di Rovigo, codesta Ecc.ma
Corte di Appello voglia respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte da . Con vittoria di Controparte_1
spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “1) Confermarsi integralmente
l'impugnata sentenza e respingersi l'appello promosso dall 2) Pt_1
Spese e compensi giudiziali rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 27.06.2022 l' ha Pt_1
proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il
Tribunale di Rovigo ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra la quale – premesso di essere iscritta Controparte_1
all'assicurazione generale obbligatoria dal 1972 e di essere in possesso di un'anzianità contributiva di oltre 30 anni – chiedeva il riconoscimento della prestazione prevista dall'art. 1, comma 179, L.
232/16, come modificato dall'art. 1 L. 205/2017 e da ultimo dall'art. 1
L. 234/2021. La ricorrente aveva rappresentato che la propria madre era affetta da Handicap Grave con decorrenza dall'11/11/2019 e che la assisteva in regime di convivenza, ma l' , pur in presenza anche Pt_1
del requisito contributivo previsto dalla legge, aveva respinto la richiesta con la seguente motivazione: “nel 2020 e 2021 ha dichiarato redditi da lavoro autonomo superiori a quelli previsti per il diritto alla prestazione richiesta”. All'esito di istanza di riesame, in cui si era
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rappresentato come in base alla Circolare n. 100/2017, “il Pt_1
beneficiario dell'ape sociale può svolgere attività lavorativa, in Italia
o all'estero, durante il godimento dell'indennità purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti nell'anno non superino l'importo di 8.000,00= euro lordi annui e di quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i
4.800,00= euro lordi annui, rilevando esclusivamente i redditi riferiti ad attività lavorativa svolta successivamente alla data di decorrenza dell'indennità”, l' aveva nuovamente rigettato la domanda non Pt_1
più per superamento dei limiti reddituali da lavoro autonomo, ma per mancanza del requisito della cessazione dell'attività lavorativa. Da ultimo, l' respingeva anche il ricorso amministrativo perché Pt_1
“risulta non soddisfatto il requisito relativo alla cessazione di attività lavorativa alla data di possibile decorrenza (1/9/2020)”.
Il Tribunale accoglieva il ricorso rilevando che, alla luce del testo di legge e della circolare n. 100/2017, nonché della circolare n. 62/2022 del 25/5/2022, ai fini della verifica dello stato di disoccupazione doveva farsi riferimento alle indicazioni fornite dall'ANPAL nella circolare n. 1/2019 (doc. 23 all. da parte ricorrente) secondo cui “per il conseguimento o la conservazione dello stato di disoccupazione va ricordato che in caso di attività di lavoro autonomo il limite esente da imposizione fiscale è, nella generalità dei casi, quantificabile in euro
4.800,00= annui……pertanto, il lavoratore che, nello svolgimento dell'attività autonoma, superi tale limite di reddito nell'anno, perde lo stato di disoccupazione”. Riteneva, pertanto, che lo svolgimento da parte della ricorrente di una attività lavorativa autonoma con reddito inferiore all'importo annuo di € 4.800,00, circostanza documentata in atti e non contestata tra le parti, non facesse venir meno il suo stato di disoccupazione, sicché sia all'atto della domanda di APE sociale
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(21/8/2020) sia alla data della possibile decorrenza della prestazione richiesta (1/9/2020), la era da ritenersi disoccupata e in CP_1
possesso di tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente per l'accesso alla prestazione.
L' ha proposto appello sulla base di un unico motivo in cui si Pt_1
censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto la permanenza dello stato di disoccupazione della ricorrente (o, meglio, la sussistenza del requisito della cessazione dell'attività lavorativa), sia alla data della presentazione della domanda dell'APE (21.8.2020), che a quella della possibile decorrenza della prestazione (1.9.2020).
L'Istituto rileva che l'accesso al beneficio per cui è causa è possibile, dal primo mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché a quella data il richiedente abbia cessato l'attività lavorativa, intendendosi per attività lavorativa ogni attività di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, svolta in Italia e all'estero. Nella fattispecie in contestazione la domanda era stata respinta in quanto la aveva dichiarato per l'anno 2020 redditi da lavoro autonomo CP_1
pari ad euro 8.000 ed alcune fatture erano state emesse dopo la decorrenza (ottobre e novembre 2020); per tale ragione l' Pt_1
aveva ritenuto che non fosse cessata l'attività lavorativa. Rileva, inoltre, che i riferimenti in sentenza al requisito della disoccupazione sarebbero inconferenti atteso che la aveva chiesto e ottenuto la CP_1
certificazione per accedere all'APE sociale in qualità di lavoratrice che assiste persona con handicap in situazione di gravità e non in qualità di disoccupata.
Si è costituita in giudizio l'originaria ricorrente sostenendo l'infondatezza delle doglianze dell' e argomentando a sostegno Pt_1
della correttezza della decisione di primo grado;
in particolare rilevando che la percezione di redditi da lavoro autonomo entro il
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limite di 4.800 euro annui non sarebbe ostativa alla percezione e al mantenimento della provvidenza richiesta, fermo restando che rileverebbero solo i redditi riferiti ad attività lavorativa svolta successivamente alla data di decorrenza dell'indennità. Ha richiamato sul punto anche Corte App. Brescia, sez. lav., n. 244/2022.
All'esito di un rinvio per consentire il deposito di note illustrative e un ulteriore rinvio conseguente al transito ad altra giurisdizione del precedente giudice relatore, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 27.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L'art. 1, co. 179, l. n. 232/2016 prevede che “In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per
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scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno
30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni”.
Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente rientri nell'ipotesi sub b), quale lavoratrice ultra-sessantatreenne, con trent'anni di contributi
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che assiste una parente di primo grado convivente affetta da handicap in condizione di gravità. Tali requisiti non sono oggetto di contestazione in giudizio, né lo sono stati in sede amministrativa.
Il successivo comma 180 dispone che “La concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto”. Tale regola, tuttavia, risulta temperata dalla previsione del comma 183, in forza del quale
“L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui”.
Secondo la prospettazione dell' , l'odierna appellata mancava Pt_1
del requisito rappresentato dalla cessazione dell'attività lavorativa atteso che la stessa avrebbe emesso fattura per compensi provvigionali riferibili ai mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2020, con conseguente impossibilità di riconoscere una condizione di cessazione dell'attività lavorativa alla data di possibile decorrenza della prestazione (1.09.2020).
Per apprezzare la situazione lavorativa della alla data della CP_1
domanda di Ape sociale, il primo elemento che viene in rilievo è
l'estratto contributivo dimesso in atti (aggiornato all' 1.04.2022) da cui emerge che dopo la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro dipendente ed un periodo di disoccupazione, la stessa ha lavorato come titolare di ditta individuale dal 2002 al 31.12.2015. Nessun altro contributo risulta versato per il periodo successivo e ciò conduce a ritenere che non sia stata svolta né attività di lavoro dipendente, né di lavoro autonomo con obbligo di iscrizione alle relative gestioni previdenziali. D'altro canto, non è stato dedotto, né tantomeno
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dimostrato, che successivamente al 31.12.2015 la fosse CP_1
titolare di partita IVA, avesse una ditta individuale o fosse iscritta alla gestione commercianti o alla gestione artigiani o ad altre gestioni previdenziali.
Emerge solamente lo svolgimento di alcune prestazioni di lavoro occasionale, dedotte dalla stessa ricorrente in primo grado, che trovano conferma anche nella dichiarazione dei redditi per l'anno
2020 in cui non è stato dichiarato reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo ma solo dei modesti redditi diversi derivanti da attività occasionale (rigo RL14 Unico 2021 dimesso da entrambe le parti), oltre che dei redditi di partecipazione in società di persone (di cui è socia accomandante senza svolgere attività lavorativa;
circostanza – quest'ultima – non in contestazione tra le parti), pacificamente irrilevanti ai fini di causa al pari dei redditi da fabbricati.
Non vi sono, quindi, elementi per ritenere che l'appellata svolgesse un'attività lavorativa autonoma con carattere di abitualità, emergendo, come detto, solo delle prestazioni di lavoro occasionale per le quali è stata emessa ricevuta e non fattura (non essendo indicata neppure la partita iva).
In tale contesto, in cui le uniche attività lavorative sono delle prestazioni occasionali, il requisito della cessazione dell'attività lavorativa deve necessariamente coordinarsi con la previsione dell'art. 1, co. 183, l. n. 232/2016, in forza del quale “L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui”
(disposizione poi ripresa anche nel regolamento di attuazione DPCM
n. 88 del 2017). È ben vero che nell'anno 2020 nella dichiarazione dei
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redditi risultano dichiarati redditi per prestazioni occasionali per complessivi Euro 4.930 imponibili ma, come precisato dall Pt_1
nella circolare n. 100/2017, “ai fini della verifica del superamento del limite reddituale annuo previsto dalla legge, rilevano esclusivamente i redditi riferiti ad attività lavorativa svolta successivamente alla data di decorrenza dell'indennità”. Nel caso di specie, i redditi da prestazione occasionale successivi all'1.09.2020 sono pacificamente inferiori al limite stabilito dalla legge.
2 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione tenuto conto che l'oggetto della causa verteva su di un'unica questione di diritto.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna al pagamento delle spese di lite che si Pt_1
liquidano in complessivi Euro 3.473 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori dell'appellata dichiaratisi antistatari;
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− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 27.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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