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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente est. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 845 del Ruolo
Generale dell'anno 2024 promossa da
in proprio e in nome e per conto di Parte_1 [...]
in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore (c.f. e p.iva ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Iliceto (C.F.:
- PEC: e Alfredo C.F._1 Email_1
Della Bella (C.F.: - PEC: C.F._2
) del Foro di Roma Email_2 appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
(c.f. , p.iva ), rappresentata e difesa dal P.IVA_2 P.IVA_3 prof. avvocato Alberto Monti (c.f. ; PEC: C.F._3
e dagli avvocati Franco Monti Email_3
(c.f. ; PEC: C.F._4
e Valeria Salierno (c.f. Email_4
– del C.F._5 Email_5 Foro di Milano appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 840/2024 del Tribunale di Verona, depositata l'08/04/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - in proprio e in nome e per conto di Parte_1 [...]
- ha impugnato, con atto di Parte_2 citazione d'appello ritualmente notificato, la sentenza n. 840/2024 del
Tribunale di Verona che ha respinto la domanda volta ad accertare e dichiarare nei confronti di l'operatività delle polizze CP_1 assicurative per RC professionale identificate ai n. 76557539 (“Polizza
2017”), n. 76557895 (“Polizza 2018”), n. 54020050 (“Polizza 2019”) e n.
501355424 (“Polizza 2020”), stipulate tra le parti tra il giugno 2017 e il giugno 2020, a copertura, per quanto d'interesse nella fattispecie, delle richieste di risarcimento danni già formulate o che ne sarebbero potute discendere da parte di terzi clienti in relazione alla commercializzazione da parte di (che non è parte del Parte_3 giudizio) di diamanti da investimento attraverso il canale bancario, con conseguente richiesta di condanna della convenuta alla refusione di quanto già corrisposto in forza degli accordi transattivi stipulati con i terzi acquirenti ovvero a manlevare e le sue incorporate in relazione Parte_1 ai sinistri occorsi nel periodo di validità delle polizze oggetto di vertenza.
2. Si è costituita l'appellata insistendo nel merito per il rigetto CP_1 dell'appello e conferma della pronuncia del Giudice di primo grado, ribadendo l'inefficacia e/o l'inoperatività delle garanzie assicurative applicabili al caso de quo, nonché l'inammissibilità delle domande dell'appellante in relazione ai c.d. “sinistri pendenti”, instando, in via di subordine, perché venisse determinato l'indennizzo dovuto tenendo conto delle condizioni contrattuali e delle disposizione applicabili ex lege, comunque nel rispetto del quantum accertato e nei limiti del massimale, della franchigia e dei termini e condizioni di polizze.
3. La causa, istruita all'udienza del 23/10/2024 mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva rinviata per la rimessione della decisione al collegio all'udienza del 28/05/2025, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e previa sostituzione del Consigliere relatore e riassegnazione del fascicolo con decreto del 07/05/2025.
Le parti provvedevano a depositare, in data 28/03/2025, note scritte di precisazione delle conclusioni e, successivamente, nei termini di rito, le rispettive comparse conclusionali e repliche.
4. Con note depositate telematicamente il 26/05/2025 i procuratori di
– nella veste di cui sopra - e muniti dei Parte_1 CP_1 relativi poteri in forza delle procure alle liti loro conferite, hanno rispettivamente dimesso atto di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. e dichiarazione di accettazione della rinuncia a spese compensate senza riserva e/o condizione alcuna, con richiesta di ogni consequenziale pronuncia di rito.
5. Le predette dichiarazioni di rinuncia ed accettazione della stessa, sottoscritte digitalmente, risultano altresì notificate a mezzo p.e.c. tra le parti e per l'effetto la causa, integrati i presupposti di legge per emettere la pronuncia nei termini articolati, può pertanto essere così definita ai sensi dell'art. 306 c.p.c., a spese di lite compensate tra le parti.
Non sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13
DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, poiché misura in senso lato sanzionatoria non applicabile tenuto conto che l'impugnazione de qua, con la dichiarazione di estinzione, non viene rigettata o dichiarata inammissibile ovvero improcedibile (cfr. Cass. n.
23175/2015).
La motivazione è sintetica e non analitica, poiché «gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica» (art. 9-octies DL 83/2015, conv. in l. 132/2015).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del giudizio;
2. spese di lite interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Venezia, 29 maggio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente est. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 845 del Ruolo
Generale dell'anno 2024 promossa da
in proprio e in nome e per conto di Parte_1 [...]
in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore (c.f. e p.iva ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Iliceto (C.F.:
- PEC: e Alfredo C.F._1 Email_1
Della Bella (C.F.: - PEC: C.F._2
) del Foro di Roma Email_2 appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
(c.f. , p.iva ), rappresentata e difesa dal P.IVA_2 P.IVA_3 prof. avvocato Alberto Monti (c.f. ; PEC: C.F._3
e dagli avvocati Franco Monti Email_3
(c.f. ; PEC: C.F._4
e Valeria Salierno (c.f. Email_4
– del C.F._5 Email_5 Foro di Milano appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 840/2024 del Tribunale di Verona, depositata l'08/04/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - in proprio e in nome e per conto di Parte_1 [...]
- ha impugnato, con atto di Parte_2 citazione d'appello ritualmente notificato, la sentenza n. 840/2024 del
Tribunale di Verona che ha respinto la domanda volta ad accertare e dichiarare nei confronti di l'operatività delle polizze CP_1 assicurative per RC professionale identificate ai n. 76557539 (“Polizza
2017”), n. 76557895 (“Polizza 2018”), n. 54020050 (“Polizza 2019”) e n.
501355424 (“Polizza 2020”), stipulate tra le parti tra il giugno 2017 e il giugno 2020, a copertura, per quanto d'interesse nella fattispecie, delle richieste di risarcimento danni già formulate o che ne sarebbero potute discendere da parte di terzi clienti in relazione alla commercializzazione da parte di (che non è parte del Parte_3 giudizio) di diamanti da investimento attraverso il canale bancario, con conseguente richiesta di condanna della convenuta alla refusione di quanto già corrisposto in forza degli accordi transattivi stipulati con i terzi acquirenti ovvero a manlevare e le sue incorporate in relazione Parte_1 ai sinistri occorsi nel periodo di validità delle polizze oggetto di vertenza.
2. Si è costituita l'appellata insistendo nel merito per il rigetto CP_1 dell'appello e conferma della pronuncia del Giudice di primo grado, ribadendo l'inefficacia e/o l'inoperatività delle garanzie assicurative applicabili al caso de quo, nonché l'inammissibilità delle domande dell'appellante in relazione ai c.d. “sinistri pendenti”, instando, in via di subordine, perché venisse determinato l'indennizzo dovuto tenendo conto delle condizioni contrattuali e delle disposizione applicabili ex lege, comunque nel rispetto del quantum accertato e nei limiti del massimale, della franchigia e dei termini e condizioni di polizze.
3. La causa, istruita all'udienza del 23/10/2024 mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva rinviata per la rimessione della decisione al collegio all'udienza del 28/05/2025, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e previa sostituzione del Consigliere relatore e riassegnazione del fascicolo con decreto del 07/05/2025.
Le parti provvedevano a depositare, in data 28/03/2025, note scritte di precisazione delle conclusioni e, successivamente, nei termini di rito, le rispettive comparse conclusionali e repliche.
4. Con note depositate telematicamente il 26/05/2025 i procuratori di
– nella veste di cui sopra - e muniti dei Parte_1 CP_1 relativi poteri in forza delle procure alle liti loro conferite, hanno rispettivamente dimesso atto di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. e dichiarazione di accettazione della rinuncia a spese compensate senza riserva e/o condizione alcuna, con richiesta di ogni consequenziale pronuncia di rito.
5. Le predette dichiarazioni di rinuncia ed accettazione della stessa, sottoscritte digitalmente, risultano altresì notificate a mezzo p.e.c. tra le parti e per l'effetto la causa, integrati i presupposti di legge per emettere la pronuncia nei termini articolati, può pertanto essere così definita ai sensi dell'art. 306 c.p.c., a spese di lite compensate tra le parti.
Non sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13
DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, poiché misura in senso lato sanzionatoria non applicabile tenuto conto che l'impugnazione de qua, con la dichiarazione di estinzione, non viene rigettata o dichiarata inammissibile ovvero improcedibile (cfr. Cass. n.
23175/2015).
La motivazione è sintetica e non analitica, poiché «gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica» (art. 9-octies DL 83/2015, conv. in l. 132/2015).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del giudizio;
2. spese di lite interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Venezia, 29 maggio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise