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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12873/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ORLANDO FRANCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: retribuzione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla normativa eurocomunitaria, il diritto di parte ricorrente all'attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del
e per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente ad attribuire punti 6 per ogni anno CP_2 di servizio pre-ruolo nelle graduatorie interne e ai fini del trasferimento d'ufficio”.
Nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 05.11.2024, la ricorrente ha parzialmente modificato le proprie conclusioni, insistendo “esclusivamente riguardo al diritto alla valutazione, ai fini del trasferimento d'ufficio e per la formazione della graduatoria interna, di punti 6 per ogni anno di servizio prestato con contratto a tempo determinato” di cui al punto 1) delle conclusioni e rinunciando alle altre domande, richiamando i principi di diritto enunciati da Cass. 31149/2019
e deducendo al riguardo che “In considerazione del principio di diritto su esposto, la ricostruzione della carriera di parte ricorrente non risulta discriminatoria”. Cont Il ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La domanda di “attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento
d'ufficio, di punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del ” di cui al CP_2 punto 1) delle conclusioni è fondata e deve essere accolta, in applicazione dell'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Lecce-Sez. Lavoro con sentenza n. 615/2023, che viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in particolare con riferimento al punto 6), ove si legge: “La domanda è fondata in punto di diritto dovendosi applicare integralmente il principio di non discriminazione per le ragioni indicate ai punti da 4.) a 4.4.). Ai sensi del C.C.N.I. concernente le operazioni di mobilità del personale docente (ed ATA) che si ripetono ogni anno il dirigente scolastico, una volta scaduti i termini di presentazione delle relative domande, è tenuto alla pubblicazione di una graduatoria comprendente tutti gli insegnanti titolari nell'Istituto ai fini dell'individuazione di eventuali docenti in sovrannummero rispetto all'organico, assoggettati a trasferimento di ufficio. Secondo quanto previsto nel contratto, vengono assegnati sei punti per ogni anno di servizio in ruolo, tre per i primi quattro anni di servizio, e due per ogni anno di servizio pre ruolo successivo ai primi quattro. La valutazione del pregresso pre ruolo in misura inferiore rispetto al'insegnante di ruolo contrasta con il principio di non discriminazione e parità di trattamento al quale non può derogarsi in assenza di ragioni atte a giustificarne il discostamento”.
Come già evidenziato, per le altre domande vi è espressa rinuncia della parte ricorrente, per cui rispetto ad esse è cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti innanzi esposti. Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo;
la rinuncia della ricorrente ai restanti capi della domanda giustifica una compensazione parziale secondo soccombenza virtuale, in quanto, come già visto, la ricorrente ha espressamente ammesso che “la ricostruzione della carriera non risulta discriminatoria”.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 20/11/2023 Cont da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione di 6 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo ai fini della mobilità sia d'ufficio che ai fini della compilazione della graduatoria interna Cont d'istituto e condanna il all'attribuzione di tale punteggio aggiuntivo in suo favore.
2. Dichiara per il resto cessata la materia del contendere. Cont
3. Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna il al pagamento del restante 1/3, liquidato in € 450,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA.
Lecce, lì 06/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12873/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ORLANDO FRANCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: retribuzione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla normativa eurocomunitaria, il diritto di parte ricorrente all'attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del
e per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente ad attribuire punti 6 per ogni anno CP_2 di servizio pre-ruolo nelle graduatorie interne e ai fini del trasferimento d'ufficio”.
Nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 05.11.2024, la ricorrente ha parzialmente modificato le proprie conclusioni, insistendo “esclusivamente riguardo al diritto alla valutazione, ai fini del trasferimento d'ufficio e per la formazione della graduatoria interna, di punti 6 per ogni anno di servizio prestato con contratto a tempo determinato” di cui al punto 1) delle conclusioni e rinunciando alle altre domande, richiamando i principi di diritto enunciati da Cass. 31149/2019
e deducendo al riguardo che “In considerazione del principio di diritto su esposto, la ricostruzione della carriera di parte ricorrente non risulta discriminatoria”. Cont Il ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La domanda di “attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento
d'ufficio, di punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del ” di cui al CP_2 punto 1) delle conclusioni è fondata e deve essere accolta, in applicazione dell'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Lecce-Sez. Lavoro con sentenza n. 615/2023, che viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in particolare con riferimento al punto 6), ove si legge: “La domanda è fondata in punto di diritto dovendosi applicare integralmente il principio di non discriminazione per le ragioni indicate ai punti da 4.) a 4.4.). Ai sensi del C.C.N.I. concernente le operazioni di mobilità del personale docente (ed ATA) che si ripetono ogni anno il dirigente scolastico, una volta scaduti i termini di presentazione delle relative domande, è tenuto alla pubblicazione di una graduatoria comprendente tutti gli insegnanti titolari nell'Istituto ai fini dell'individuazione di eventuali docenti in sovrannummero rispetto all'organico, assoggettati a trasferimento di ufficio. Secondo quanto previsto nel contratto, vengono assegnati sei punti per ogni anno di servizio in ruolo, tre per i primi quattro anni di servizio, e due per ogni anno di servizio pre ruolo successivo ai primi quattro. La valutazione del pregresso pre ruolo in misura inferiore rispetto al'insegnante di ruolo contrasta con il principio di non discriminazione e parità di trattamento al quale non può derogarsi in assenza di ragioni atte a giustificarne il discostamento”.
Come già evidenziato, per le altre domande vi è espressa rinuncia della parte ricorrente, per cui rispetto ad esse è cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti innanzi esposti. Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo;
la rinuncia della ricorrente ai restanti capi della domanda giustifica una compensazione parziale secondo soccombenza virtuale, in quanto, come già visto, la ricorrente ha espressamente ammesso che “la ricostruzione della carriera non risulta discriminatoria”.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 20/11/2023 Cont da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione di 6 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo ai fini della mobilità sia d'ufficio che ai fini della compilazione della graduatoria interna Cont d'istituto e condanna il all'attribuzione di tale punteggio aggiuntivo in suo favore.
2. Dichiara per il resto cessata la materia del contendere. Cont
3. Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna il al pagamento del restante 1/3, liquidato in € 450,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA.
Lecce, lì 06/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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